Common use of Istituzione di nuovi fondi / fusione di fondi / modifiche del Regolamento Clause in Contracts

Istituzione di nuovi fondi / fusione di fondi / modifiche del Regolamento. L’Impresa ha la facoltà di: ▪ istituire nuovi fondi interni; ▪ determinare la fusione tra uno o più fondi esistenti che abbiano caratteristiche omogenee, stessa politica di investi- mento, stessa finalità e grado di rischio, secondo quanto indicato all’articolo 13 del Regolamento dei fondi interni; ▪ modificare il Regolamento dei fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria di attuazione oppure a fronte di mutati criteri gestionali, secondo quanto indicato all’articolo 15 del Regolamento dei fondi interni. In tali casi, il Contraente verrà opportunamente informato: ▪ dell’intervenuta istituzione di un nuovo Fondo interno, delle caratteristiche dello stesso e della possibilità di accedervi con operazioni di investimento di premi aggiuntivi, ricorrenti o operazioni di Switch. Il nuovo Fondo interno verrà disciplinato da apposito Regolamento; ▪ dell’intenzione di procedere alla fusione tra uno o più fondi interni; ▪ dell’intenzione di procedere alla modifica del Regolamento dei fondi interni.

Appears in 2 contracts

Samples: Investment Insurance Contract, Investment Insurance Contract

Istituzione di nuovi fondi / fusione di fondi / modifiche del Regolamento. L’Impresa ha la facoltà di: ▪ istituire nuovi fondi interni; ▪ determinare la fusione tra uno o più fondi esistenti che abbiano caratteristiche omogenee, stessa politica di investi- mentoinvestimento, stessa finalità e grado di rischio, secondo quanto indicato all’articolo 13 del Regolamento dei fondi interni; ▪ modificare il Regolamento dei fondi interni, a seguito di variazioni della di legge e/o della normativa secondaria di attuazione oppure a fronte di mutati criteri gestionali, secondo quanto indicato all’articolo 15 del Regolamento dei fondi interni. In tali casi, il Contraente verrà opportunamente informato: ▪ dell’intervenuta istituzione di un nuovo Fondo interno, delle caratteristiche dello stesso e della possibilità di accedervi con operazioni di investimento di premi aggiuntivi, ricorrenti o operazioni di Switch. Il nuovo Fondo interno verrà disciplinato da apposito Regolamento; . ▪ dell’intenzione di procedere alla fusione tra uno o più fondi interni; ▪ dell’intenzione di procedere alla modifica del Regolamento dei fondi interni.

Appears in 1 contract

Samples: Prodotto D’investimento Assicurativo

Istituzione di nuovi fondi / fusione di fondi / modifiche del Regolamento. L’Impresa ha la facoltà di: ▪ istituire nuovi fondi interni; ▪ determinare la fusione tra uno o più fondi esistenti che abbiano caratteristiche omogenee, stessa politica di investi- mentoinvestimento, stessa finalità e grado di rischio, secondo quanto indicato all’articolo 13 del Regolamento dei fondi interni; ▪ modificare il Regolamento dei fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria di attuazione oppure a fronte di mutati criteri gestionali, secondo quanto indicato all’articolo 15 del Regolamento dei fondi interni. In tali casi, il Contraente verrà opportunamente informato: ▪ dell’intervenuta istituzione di un nuovo Fondo interno, delle caratteristiche dello stesso e della possibilità di accedervi con operazioni di investimento di premi aggiuntivi, ricorrenti o operazioni di Switch. Il nuovo Fondo interno verrà disciplinato da apposito Regolamento; ▪ dell’intenzione di procedere alla fusione tra uno o più fondi interni; ▪ dell’intenzione di procedere alla modifica del Regolamento dei fondi interni.

Appears in 1 contract

Samples: Prodotto D’investimento Assicurativo

Istituzione di nuovi fondi / fusione di fondi / modifiche del Regolamento. L’Impresa ha la facoltà di: ▪ istituire nuovi fondi interni; ▪ determinare la fusione tra uno o più fondi esistenti che abbiano caratteristiche omogenee, stessa politica di investi- mento, stessa finalità e grado di rischio, secondo quanto indicato all’articolo 13 del Regolamento dei fondi interni; ▪ modificare il Regolamento dei fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria di attuazione nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dalle Autorità di Vigilanza o dall’Attuario incaricato nell’interesse della clientela oppure a fronte di mutati criteri gestionali, secondo quanto indicato all’articolo 15 14 del Regolamento dei fondi interni. In tali casi, il Contraente verrà opportunamente informato: dell’intervenuta istituzione di un nuovo Fondo fondo interno, delle caratteristiche dello stesso e della possibilità di accedervi con operazioni di investimento di premi aggiuntivi, ricorrenti o operazioni di Switchswitch. Il nuovo Fondo fondo interno verrà sarà disciplinato da apposito Regolamentodalla versione aggiornata del Regolamento dei fondi interni; dell’intenzione di procedere alla fusione tra uno o più fondi interni; dell’intenzione di procedere alla modifica del Regolamento dei fondi interni.

Appears in 1 contract

Samples: Unit Linked Insurance Contract