Joint Venture. Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un’attività economica sottoposta a controllo congiunto.
Joint Venture. La copertura della presente polizza si intende automaticamente estesa alla quota di responsabilità a carico dell’Assicurato derivante da Attività professionali rese nell’ambito di una associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture.
Joint Venture. La copertura della presente polizza si intende automaticamente estesa alla quota di responsabilità a carico dell’Assicurato derivante da Attività professionali rese nell’ambito di un’associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture. L’Assicuratore potrà inoltre valutare la possibilità di estendere la copertura anche ai servizi svolti dall’Assicurato in nome e per conto di altre associazioni temporanee di impresa e/o joint ventures, per la quota di responsabilità a carico delle predette associazioni o joint ventures.
Joint Venture. Nella rubrica dell’art. 6 occorre sostituire la parola “Appalti” con le parole “Appalti nei settori speciali”, essendo questo il corretto ambito come si desume dalle direttive 23 e 25 (rispettivamente articoli 14 e 30, e non essendovi tale esclusione nella direttiva 24 per i settori ordinari) e dal contenuto dell’articolo. La formulazione dell’art. 6, comma 1, primo periodo, raffrontata con i corrispondenti art. 14 della direttiva 23 e art. 30 della direttiva 25, evidenzia un errore di recepimento, in quanto si fa riferimento ad appalti aggiudicati “a una joint venture”, laddove invece si tratta, nella lett. a) dell’articolo, di appalti aggiudicati “da una joint venture”. La disposizione del comma 1, quanto al periodo che precede il segno dei due punti, va riformulata come segue: “In deroga all’articolo 5, a condizione cke la joint venture sia stata costituita per le attività oggetto dell’appalto o della concessione per un periodo di almeno tre anni e cke l’atto costitutivo preveda cke gli enti aggiudicatori cke la compongono ne faranno parte almeno per un periodo di pari durata, il codice non si applica agli appalti nei settori speciali e alle concessioni aggiudicate da:”
Joint Venture. La formazione di joint-venture con aziende americane può essere utilizzata per diversi scopi, tra i quali: • sviluppare nuove tecnologie; • sfruttare meglio tecnologie esistenti; • accedere a nuovi mercati; • dividere costi e rischi connessi con lo sviluppo e la produzione di nuove tecnologie; • ottenere una risorsa o una specializzazione dal partner; • guadagnare conoscenze relative ad un mercato; • diversificare le attività dell'azienda. Il processo di ricerca del giusto partner commerciale può risultare particolarmente complesso. A tale riguardo, la joint venture (JV) è un utile strumento in quanto permette alle parti di sviluppare una conoscenza adeguata delle proprie modalità operative ed in più permette di creare una struttura composta dalle risorse combinate delle due aziende. Le risorse possono includere: • know-how tecnico; • capitale; • personale; • strutture di R&S; • impianti ed attrezzature; • materiali di partenza; • accesso a mercati; • capacità manageriali; • accesso a tecnologie esistenti.
Joint Venture. Le società soggette direttamente o indirettamente a Controllo Congiunto da parte di ERG e di un socio terzo o nelle quali il sistema di governance è di tipo paritetico.
Joint Venture. L’Olanda è un paese fortemente incline, per tradizione, alla cooperazione internazionale, il che facilita la formazione di accordi di joint venture contrattuali (accordi di licenza soprattutto), con fini distributivi. Le forme meramente contrattuali sono maggiormente diffuse sia per le transazioni inerenti gli investimenti nei Pvs sia nelle altre forme di collaborazione internazionale. Le forme societarie, più rare, danno luogo alla formazione di società miste, a partecipazione locale e straniera. Nel contratto di licenza di privativa industriale, misto a collaborazione, della joint- venture (meramente contrattuale), i partner sono entità giuridicamente diverse. La causa dell’accordo è il raggiungimento dello scopo comune della distribuzione contro apporti da definire di volta in volta, pertanto lo schema è quanto mai vario e flessibile e, infatti, la joint-venture contrattuale non ha una specifica disciplina nel diritto olandese.
Joint Venture. Contratti finalizzati alla costituzione di joint venture, consorzi, associazioni temporanee di impresa, associazioni, accordi di collaborazione con altri enti con e senza personalità giuridica in cui Leonardi S.p.A o le proprie Controllate detengono un interesse.
Joint Venture. Leonardi S.p.A potrebbe essere ritenuta responsabile per le attività corruttive poste in essere dai propri partner nelle Joint Venture e deve adottare misure idonee ad assicurare che anche le Joint Venture in cui non è il partner di controllo implementino norme di controllo interno adeguate. Tutti i contratti di Joint Venture devono rispettare i seguenti criteri: i partner delle Joint Venture saranno solo enti o individui ben noti, affidabili e con una ottima reputazione in quanto a onestà e pratiche commerciali corrette; La stipula di un contratto di joint venture deve essere preceduta da una adeguata analisi avente come obiettivo anche quello di verificarne le pattuizioni contrattuali; La Joint venture deve operare nel rispetto dei principi statuiti all’interno delle presenti Linee Guida; Devono essere redatti per iscritto e contenere:
Joint Venture. La presente Polizza, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alla quota di responsabilità a carico dell’Assicurato derivante da attività professionali rese nell’ambito di un’associazione temporanea d’impresa (A.T.I.) e/o ad una Joint Venture.