Joint Venture. La copertura della presente polizza si intende automaticamente estesa alla quota di responsabilità a carico dell’Assicurato derivante da Attività professionali rese nell’ambito di una associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture.
Joint Venture. La copertura della presente polizza si intende automaticamente estesa alla quota di responsabilità a carico dell’Assicurato derivante da Attività professionali rese nell’ambito di un’associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture. L’Assicuratore potrà inoltre valutare la possibilità di estendere la copertura anche ai servizi svolti dall’Assicurato in nome e per conto di altre associazioni temporanee di impresa e/o joint ventures, per la quota di responsabilità a carico delle predette associazioni o joint ventures.
Joint Venture. Nella rubrica dell’art. 6 occorre sostituire la parola “Appalti” con le parole “Appalti nei settori speciali”, essendo questo il corretto ambito come si desume dalle direttive 23 e 25 (rispettivamente articoli 14 e 30, e non essendovi tale esclusione nella direttiva 24 per i settori ordinari) e dal contenuto dell’articolo. La formulazione dell’art. 6, comma 1, primo periodo, raffrontata con i corrispondenti art. 14 della direttiva 23 e art. 30 della direttiva 25, evidenzia un errore di recepimento, in quanto si fa riferimento ad appalti aggiudicati “a una joint venture”, laddove invece si tratta, nella lett. a) dell’articolo, di appalti aggiudicati “da una joint venture”. La disposizione del comma 1, quanto al periodo che precede il segno dei due punti, va riformulata come segue: “In deroga all’articolo 5, a condizione che la joint venture sia stata costituita per le attività oggetto dell’appalto o della concessione per un periodo di almeno tre anni e che l’atto costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte almeno per un periodo di pari durata, il codice non si applica agli appalti nei settori speciali e alle concessioni aggiudicate da:”
Joint Venture. Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un’attività economica sottoposta a controllo congiunto.
Joint Venture è un mero contratto e non costituisce un nuovo soggetto di diritto distinto dalle imprese che lo hanno stipulato Si forma un nuovo soggetto giuridico Esempi di JOINT VENTURE: FCA Bank S.p.A. è una joint venture paritetica tra FCA Italy S.p.A. (società del gruppo Fiat Chrysler Automobiles) e CA Consumer Finance S.A. (società del gruppo Crédit Agricole).
Joint Venture. Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un’attività economica sotto- posta a controllo congiunto.
Joint Venture. È definito nello IAS 28 e utilizzato con il significato specificato in tale principio. Per la definizione vigente, si rinvia all’Allegato 1. Operazioni compiute per il tramite di società controllate Le Operazioni effettuate da società controllate di A2A, italiane o estere, con Parti Correlate di A2A e sottoposte al preventivo esame o alla preventiva approvazione della Società in forza delle disposizioni emanate nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte di A2A, dei processi decisionali interni e delle deleghe conferite a esponenti aziendali di A2A. Presidio OPC o Presidio La struttura costituita nell’ambito della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di A2A, con la responsabilità di coordinare la gestione delle Operazioni con Parti Correlate a livello di Gruppo. Il Presidio OPC opera con il supporto costante della Segreteria Societaria e della Funzione Affari Legali e Compliance, ciascuna per quanto di propria competenza, nonché avvalendosi del supporto di altre Funzioni aziendali, ove necessario.
Joint Venture. CONDIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA R.C.T. – R.C.O.:
Joint Venture. La presente Polizza, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alla quota di responsabilità a carico dell’Assicurato derivante da attività professionali rese nell’ambito di un’associazione temporanea d’impresa (A.T.I.) e/o ad una Joint Venture.
Joint Venture. Ai sensi dello IAS 28, paragrafo 3 (“Partecipazioni in società collegate e Joint venture”) «una joint venture è un accordo a controllo congiunto su un’entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell’entità stessa.»; lo stesso paragrafo 3 dello IAS 28 precisa inoltre che «un accordo a controllo congiunto è un accordo in base al quale due o più parti detengono il controllo congiunto dell’attività economica oggetto dell’accordo» e che «il controllo congiunto è la condivisione, stabilita tramite accordo, del controllo di un’attività economica, che esiste unicamente quando per le decisioni relative a tale attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo». Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 12 (“Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”), «nella definizione di parte correlata (…) una joint venture comprende le controllate della joint venture».