Responsabilità civile professionale Clausole campione

Responsabilità civile professionale. L’ASSICURATORE pagherà al o per conto dell’ASSICURATO qualsiasi PERDITA ed i COSTI DI DIFESA derivanti da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO presentata per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, conseguente ad un ATTO DANNOSO relativo alla prestazione dei SERVIZI PROFESSIONALI.
Responsabilità civile professionale. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato, anche nel caso in cui un’autorità giudiziaria competente abbia stabilito che l’Assicurato ha operato oltre le proprie competenze professionali. Sono compresi in garanzia a titoli esemplificativo e non limitativo i Danni derivanti da o traenti origine da o comunque connessi a :
Responsabilità civile professionale. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato.
Responsabilità civile professionale. Non sono considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; - i dipendenti soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL nonché i collaboratori e i praticanti e che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato, salvo quanto previsto dalle “Estensioni di garanzia sempre operanti”, punto “Errato trattamento dei dati personali”; - i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; - le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate al primo punto rivestano la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore, o delle quali esercitino il controllo. Sono esclusi i rischi relativi a: - fatti o atti, che generano sinistri, di cui si era a conoscenza prima della data di inizio di validità dell’assicurazione; - danni derivanti da azioni dolose commesse dall’Assicurato.
Responsabilità civile professionale. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato nell’espletamento dell’attività di asseverazione ai sensi dell’art. 119 commi 13 e 14 del d.lgs. n. 34 del 19 maggio 2020. Sono compresi in garanzia anche le Perdite pecuniarie cagionate a Terzi derivanti da omissioni o ritardi nelle comunicazioni previste dall’art. 119 comma 13 lettera a) del d.lgs. sopra indicato.
Responsabilità civile professionale. 1) L’assicurazione di cui alla presente polizza è estesa anche alla responsabilità civile professionale di tutti i dipendenti e/o collaboratori anche convenzionati, a qualsiasi ruolo appartenenti, medici compresi, ivi inclusi i sanitari non alle dipendenze, di cui l’Azienda si avvale per l’esercizio della sua attività, nonché alla responsabilità personale di ogni operatore, frequentatore o volontario operante per conto dell’Azienda stessa.
Responsabilità civile professionale. Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) i dipendenti soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL nonché i collaboratori e i praticanti e che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato, salvo quanto previsto dall’Art. RCP3 “Estensioni di garanzia sempre operanti”, punto 3Errato trattamento dei dati personali”; c) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; d) le imprese dell’Assicurato o di cui l’Assicurato stesso sia legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore. Sono esclusi i rischi relativi a: - danni derivanti dall’esercizio di attività professionale diversa da quella dichiarata in polizza, per la quale risulti abilitato, o funzioni di carattere pubblico e privato, salvo quanto previsto all’Art. “Estensioni di garanzia sempre operanti”; - danni provocati da professionisti che, al tempo dell'espletamento dell'attività professionale indicata in polizza, non risultino iscritti al relativo Albo professionale, se previsto, o in possesso dei requisiti richiesti dalla legge; - fatti o atti, che generano sinistri, di cui si era a conoscenza prima della data di inizio di validità dell’assicurazione; - danni derivanti da azioni dolose commesse dall’Assicurato.
Responsabilità civile professionale. 1) Danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale di dottore commercialista ed esperto contabile; 2) funzione di membro di Commissione Tributaria; 3) attività svolta dall'azienda di elaborazione elettronica dei dati; 4) per l'uso di sistemi di elaborazione elettronica e/o l'invio telematico con qualsiasi strumento/modalità previsto; 5) revisore di Enti Locali; 6) ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente; 7) attività professionale dell'Assicurato svolta a favore delle società di cui sia anche componente dell'organo amministrativo o del collegio sindacale o dell’Organismo di Controllo e Sorveglianza (ODV); 8) attività di consulente del lavoro; 9) attività di attestatore di cui Regolamento Cndcec-Abi-Unioncamere, 22.10.2010; 10) attività di mediatore ai sensi del D.lgs. 28/2010; 11) errore professionale inerente la mancata osservanza dalle direttive d.lgs. 231/2007 (legge antiriciclaggio); 12) spese per il ripristino di una persona chiave avvenuta durante il periodo di assicurazione 13) perizie per trasformazioni societarie; 14) attività di Amministratore di sostegno ai sensi del codice civile; 15) attività di difesa del contribuente in commissione tributaria; 16) attività di Tributarista; 17) Studio associato; 18) attività di certificazione dei piani formativi; 19) attività di Revisore Legale del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo; 20) attività di attestazione nei concordati preventivi su incarico del cliente.
Responsabilità civile professionale. Sono esclusi tutti i danni che derivino naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata. Sono esclusi, inoltre, i danni materiali o le perdite patrimoniali relativamente a: - lavori progettati e/o diretti e/o collaudati privi delle necessarie autorizzazioni dagli Enti preposti, qualora siano previste dalla legge; - lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente; - danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, salvo quanto previsto dalla garanzia di cui all’articolo “Estensioni di garanzia sempre operanti” punto 1; - danni da interruzione, sospensione, ritardato avvio di attività industriali, artigianali, commerciali od agricole o di servizi salvo quanto previsto dalla garanzia di cui all’articolo “Estensioni di garanzia sempre operanti” punto 6; - danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto dalla garanzia di cui all’articolo “Estensioni di garanzia sempre operanti”, punto 1; - danni da furto e a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute nonché danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dalla garanzia di cui all’articolo “Estensioni di garanzia sempre operanti”, punto 13; - danni da circolazione, su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; - danni da impiego di droni nonché di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età; - perdite patrimoniali derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; - perdite patrimoniali derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso o alle necessità cui sono destinate, salvo quanto previsto dalla garanzia “Mancata rispondenza delle opere”; sono tuttavia compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse; - perdite patrimoniali conseguenti a mancato rispetto dei vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autor...
Responsabilità civile professionale. Ingegnere - Architetto Geometra - Perito - Geologo e Società di Ingegneria CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE