Common use of LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE Clause in Contracts

LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE. La procedura di conciliazione si intende formalmente instaurata nella data in cui all’impresa per- viene la domanda di conciliazione, redatta in conformità con quanto disposto all’art. 6, ad essa inviata - tramite l’apposita applicazione internet - dall’Associazione dei consumatori che la ha ricevuta e che ha svolto le attività di cui all’art. 2. L’impresa comunica tempestivamente all’associazione interessata l’impossibilità di procedere alla conciliazione per assenza delle condizioni di ammissibilità previste dall’art.1 o per problemi di carenza di copertura assicurativa. In questo caso la conciliazione si intende non instaurata. Dopo la presentazione della domanda di conciliazione, i componenti della commissione di con- ciliazione hanno accesso, nei limiti di legge, alle informazioni e dati contrattuali in possesso dell’impresa e pertinenti al tentativo di conciliazione in corso, con congruo anticipo rispetto alle riunioni della commissione. Prima della sottoscrizione del verbale di conciliazione il rappresentante del consumatore informa il proprio assistito dei termini della conciliazione e non procede a sottoscrizione senza aver ac- quisito preventivamente il suo assenso scritto. Con la sottoscrizione della domanda di conciliazione il consumatore si impegna ad accettare integralmente il contenuto del verbale di conciliazione quale espressione della propria volontà contrattuale. La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione della controversia entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell’impresa. A tal fine la commissione si riunisce anche a distanza. Nell’esperire il tentativo di conciliazione, i componenti della commissione rappresentano, cia- scuno sulla base di un pieno ed esclusivo mandato a transigere, rispettivamente la posizione del consumatore parte nella controversia e la posizione dell’impresa. Le riunioni della commissione di conciliazione non sono pubbliche. Compatibilmente con il si- stema di contatto utilizzato, il consumatore potrà essere ascoltato dalla commissione stessa prima dell’inizio delle riunioni. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, il procedimento si conclude con la sot- toscrizione, da parte dei componenti della commissione, di un verbale di conciliazione avente l’efficacia di un accordo transattivo. Nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, i componenti della commissione ne daranno atto, sottoscrivendo a conclusione del procedimento il modulo di mancato accordo di cui all’art. 7. L’Associazione dei consumatori dovrà inviare al consumatore copia del verbale di conciliazione o del modulo di mancato accordo al recapito indicato dal consumatore sulla domanda di conciliazione. Tutte le informazioni di cui i componenti della commissione di conciliazione vengono in possesso nel corso della procedura devono considerarsi riservate.

Appears in 2 contracts

Samples: Procedura Di Conciliazione Per Le Controversie r.c.auto, Procedura Di Conciliazione Per Le Controversie r.c.auto

LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE. La procedura di conciliazione si intende formalmente instaurata nella data in cui all’impresa per- viene perviene la domanda di conciliazione, redatta in conformità con quanto disposto all’art. 6, ad essa inviata - tramite l’apposita applicazione internet - dall’Associazione dei consumatori che la ha ricevuta e che ha svolto le attività di cui all’art. 2. L’impresa comunica tempestivamente all’associazione all’Associazione interessata l’impossibilità di procedere alla conciliazione per assenza delle condizioni di ammissibilità previste dall’art.1 o per problemi di carenza di copertura assicurativa. In questo caso la conciliazione si intende non instaurata. Dopo la presentazione della domanda di conciliazione, i componenti della commissione di con- ciliazione hanno accesso, nei limiti di legge, alle informazioni e dati contrattuali in possesso dell’impresa e pertinenti al tentativo di conciliazione in corso, con congruo anticipo rispetto alle riunioni della commissione. Prima della sottoscrizione del verbale di conciliazione il rappresentante del consumatore informa il proprio assistito dei termini della conciliazione e non procede a sottoscrizione senza aver ac- quisito acquisito preventivamente il suo assenso scritto. Con la sottoscrizione della domanda di conciliazione il consumatore si impegna ad accettare integralmente il contenuto del verbale di conciliazione quale espressione della propria volontà contrattuale. La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione della controversia entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell’impresa. A tal fine la commissione si riunisce anche a distanza. Nell’esperire il tentativo di conciliazione, i componenti della commissione rappresentano, cia- scuno sulla base di un pieno ed esclusivo mandato a transigere, rispettivamente la posizione del consumatore parte nella controversia e la posizione dell’impresa. Le riunioni della commissione di conciliazione non sono pubbliche. Compatibilmente con il si- stema siste- ma di contatto utilizzato, il consumatore potrà essere ascoltato dalla commissione stessa prima dell’inizio delle riunioni. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, il procedimento si conclude con la sot- toscrizione, da parte dei componenti della commissione, di un verbale di conciliazione avente l’efficacia di un accordo transattivo. Nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, i componenti della commissione ne daranno atto, sottoscrivendo a conclusione del procedimento il modulo di mancato accordo di cui all’art. 7. L’Associazione dei consumatori dovrà inviare al consumatore copia del verbale di conciliazione o del modulo di mancato accordo al recapito indicato dal consumatore sulla domanda di conciliazione. Tutte le informazioni di cui i componenti della commissione di conciliazione vengono in possesso nel corso della procedura devono considerarsi riservate.

Appears in 1 contract

Samples: Conciliazione Per Le Controversie r.c.auto

LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE. La 1. Il cliente che non trovi soddisfazione alle proprie istanze presso i normali canali di reclamo/risoluzione forniti direttamente da TeleTu potrà avviare la procedura di risoluzione conciliativa paritetica delle controversie. 2. L’accesso alla procedura e’ possibile solo a seguito di un’ iniziale reclamo proposto in forma scritta al Servizio Clienti (Casella Postale 1022 – 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx–XX o tramite il fax 000000000) che abbia avuto esito insoddisfacente o che non abbia avuto risposta entro 45 giorni di calendario dalla ricezione del medesimo da parte di TeleTu. 3. Al verificarsi di una delle condizioni previste il consumatore potrà proporre la richiesta di conciliazione si intende formalmente instaurata nella data tramite le associazioni aderenti al Protocollo e i conciliatori da esse selezionati. 4. L’elenco dei conciliatori delle Associazioni aderenti sarà pubblicato sul sito internet di TeleTu e su quello delle rispettive associazioni aderenti. 5. Il conciliatore dell’Associazione prescelta inserirà nell’apposito tool web i dati del cliente, il numero di telefono o il codice cliente del consumatore e il suo cognome e nome e tutte le informazioni richieste dal modulo pubblicato sul web tool. Seguirà la descrizione del caso con eventuale proposta preliminare di risoluzione. 6. In caso di invio diretto da parte del consumatore TeleTu potrà assegnare la pratica ad una associazione aderente al Protocollo con criterio esclusivamente paritario e turnario, per la gestione in collaborazione con i conciliatori da essa designati. Questa procedura sarà disponibile successivamente al termine del periodo sperimentale iniziale, previsto in 6 mesi, fatti comunque salvi i doveri e le prerogative dell’azienda di cui all’impresa per- viene la all’articolo 1 comma 6. 7. Entro 25 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda i conciliatori sottopongono al consumatore una proposta di conciliazione, redatta in conformità con quanto disposto all’art. 8. 6, ad essa inviata - tramite l’apposita applicazione internet - dall’Associazione dei consumatori che Il consumatore ha 10 giorni lavorativi di tempo per accettare o rifiutare la ha ricevuta e che ha svolto le attività di cui all’art. 2. L’impresa comunica tempestivamente all’associazione interessata l’impossibilità di procedere alla conciliazione per assenza delle condizioni di ammissibilità previste dall’art.1 o per problemi di carenza di copertura assicurativaproposta. 9. In questo caso la di accettazione della proposta sarà cura di XxxxXx provvedere tempestivamente alla trasmissione delle copie dell’accordo per sottoscrizione delle parti. A sua volta il conciliatore dell’Associazione provvederà al reinoltro della copia controfirmata. 10. In caso di mancata conciliazione si intende verrà redatto un verbale che attesta il tentativo non instauratariuscito. 11. Dopo la presentazione Trascorsi 60 giorni lavorativi dalla proposizione della domanda di conciliazione, i componenti della commissione in assenza di con- ciliazione hanno accessoproposta conciliativa, nei limiti di legge, alle informazioni e dati contrattuali in possesso dell’impresa e pertinenti al tentativo di conciliazione in corso, con congruo anticipo rispetto alle riunioni della commissione. Prima della sottoscrizione il consumatore potra’ richiedere la stesura del verbale di mancata conciliazione 12. Le parti si impegnano reciprocamente a utilizzare il canale WEB dedicato al solo fine della conduzione dei tentativi di conciliazione di cui al presente Protocollo. 13. Il ricorso alla conciliazione on-line si intende come preminente; pertanto per il rappresentante del consumatore informa il proprio assistito dei termini medesimo caso TeleTu darà priorità alla gestione della conciliazione e non procede a sottoscrizione senza aver ac- quisito preventivamente il suo assenso scritto. Con la sottoscrizione della domanda di conciliazione il consumatore si impegna ad accettare integralmente il contenuto paritetica ai sensi del verbale di conciliazione quale espressione della propria volontà contrattuale. La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione della controversia entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell’impresa. A tal fine la commissione si riunisce anche a distanza. Nell’esperire il tentativo di conciliazione, i componenti della commissione rappresentano, cia- scuno sulla base di un pieno ed esclusivo mandato a transigere, rispettivamente la posizione del consumatore parte nella controversia e la posizione dell’impresa. Le riunioni della commissione di conciliazione non sono pubbliche. Compatibilmente con il si- stema di contatto utilizzato, il consumatore potrà essere ascoltato dalla commissione stessa prima dell’inizio delle riunioni. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, il procedimento si conclude con la sot- toscrizione, da parte dei componenti della commissione, di un verbale di conciliazione avente l’efficacia di un accordo transattivo. Nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, i componenti della commissione ne daranno atto, sottoscrivendo a conclusione del procedimento il modulo di mancato accordo di cui all’art. 7. L’Associazione dei consumatori dovrà inviare al consumatore copia del verbale di conciliazione o del modulo di mancato accordo al recapito indicato dal consumatore sulla domanda di conciliazione. Tutte le informazioni di cui i componenti della commissione di conciliazione vengono in possesso nel corso della procedura devono considerarsi riservatepresente Protocollo.

Appears in 1 contract

Samples: Protocollo Di Conciliazione Paritetica

LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE. La procedura di conciliazione si intende formalmente instaurata nella data in cui all’impresa per- pe-r viene la domanda di conciliazione, redatta in conformità con quanto disposto all’art. 6, ad essa inviata - tramite l’apposita applicazione internet - dall’Associazione dei consumatori che la ha ricevuta e che ha svolto le attività di cui all’art. 2. L’impresa comunica tempestivamente all’associazione interessata l’impossibilità di procedere alla conciliazione per assenza delle condizioni di ammissibilità previste dall’art.1 o per problemi di carenza di copertura assicurativa. In questo caso la conciliazione si intende non instaurata. Dopo la presentazione della domanda di conciliazione, i componenti della commissione di con- ciliazione hanno accesso, nei limiti di legge, alle informazioni e dati contrattuali in possesso dell’impresa e pertinenti al tentativo di conciliazione in corso, con congruo anticipo rispetto alle riunioni della commissione. Prima della sottoscrizione del verbale di conciliazione il rappresentante del consumatore informa il proprio assistito dei termini della conciliazione e non procede a sottoscrizione senza aver ac- quisito preventivamente il suo assenso scritto. Con la sottoscrizione della domanda di conciliazione il consumatore si impegna ad accettare integralmente il contenuto del verbale di conciliazione quale espressione della propria volontà contrattuale. La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione della controversia entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell’impresa. A tal fine la commissione si riunisce anche a distanza. Nell’esperire il tentativo di conciliazione, i componenti della commissione rappresentano, cia- cia - scuno sulla base di un pieno ed esclusivo mandato a transigere, rispettivamente la posizione del consumatore parte nella controversia e la posizione dell’impresa. Le riunioni della commissione di conciliazione non sono pubbliche. Compatibilmente con il si- stema di contatto utilizzato, il consumatore potrà essere ascoltato dalla commissione stessa prima dell’inizio delle riunioni. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, il procedimento si conclude con la sot- toscrizione, da parte dei componenti della commissione, di un verbale di conciliazione avente l’efficacia di un accordo transattivo. Nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, i componenti della commissione ne daranno atto, sottoscrivendo a conclusione del procedimento il modulo di mancato accordo di cui all’art. 7. L’Associazione dei consumatori dovrà inviare al consumatore copia del verbale di conciliazione o del modulo di mancato accordo al recapito indicato dal consumatore sulla domanda di conciliazione. Tutte le informazioni di cui i componenti della commissione di conciliazione vengono in possesso nel corso della procedura devono considerarsi riservate.

Appears in 1 contract

Samples: Procedura Di Conciliazione Per Le Controversie r.c.auto

LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE. La procedura di conciliazione si intende formalmente instaurata nella data in cui all’impresa per- viene all’Impresa perviene la domanda di conciliazione, redatta in conformità con di quanto disposto all’artdell’art. 6, ad essa inviata - tramite l’apposita applicazione internet - dall’Associazione dei consumatori che la l’ ha ricevuta e che ed ha svolto le attività di cui all’art. 2. L’impresa comunica tempestivamente all’associazione interessata l’impossibilità di procedere alla conciliazione per assenza delle condizioni di ammissibilità previste dall’art.1 o per problemi di carenza di copertura assicurativa. In questo caso la conciliazione si intende non instaurata. Dopo la presentazione della domanda di conciliazione, i componenti della commissione di con- ciliazione conciliazione hanno accesso, nei limiti di legge, alle informazioni e dati contrattuali in possesso dell’impresa dell’Impresa e pertinenti al tentativo di conciliazione in corso, con congruo anticipo rispetto alle riunioni della commissione. Prima della sottoscrizione del verbale di conciliazione il rappresentante del consumatore informa il proprio assistito dei termini della conciliazione e non procede a sottoscrizione senza aver ac- quisito preventivamente il suo assenso scritto. Con la sottoscrizione della domanda di conciliazione il consumatore si impegna ad accettare integralmente il contenuto del verbale di conciliazione quale espressione della propria volontà contrattuale. La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione della controversia entro 30 20 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell’impresadi UGF o di una Impresa del Gruppo . A tal fine la commissione si riunisce anche a distanza. Nell’esperire il tentativo di conciliazione, i componenti della commissione rappresentano, cia- scuno ciascuno sulla base di un pieno ed esclusivo mandato a transigerecomporre la controversia, rispettivamente la posizione del consumatore parte nella controversia e la posizione dell’impresadell’Impresa. Le riunioni della commissione di conciliazione non sono pubbliche. Compatibilmente con il si- stema sistema di contatto utilizzato, il consumatore potrà essere ascoltato dalla commissione stessa prima dell’inizio delle riunioni. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, il procedimento si conclude con la sot- toscrizionesottoscrizione, da parte dei componenti della la commissione, di un verbale di conciliazione avente l’efficacia di un accordo transattivotransattivi. Prima della sottoscrizione del verbale di conciliazione il rappresentante del consumatore informa il proprio assistito dei termini della conciliazione e non procede a sottoscrizione senza preventivo accordo. Con la sottoscrizione della domanda di conciliazione il consumatore si impegna ad accettare integralmente il contenuto dell’eventuale verbale di conciliazione quale espressione della propria volontà contrattuale. Nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, i componenti della commissione ne daranno atto, sottoscrivendo a conclusione del procedimento il modulo di mancato accordo di cui all’art. 7. L’Associazione dei consumatori dovrà inviare al consumatore copia del verbale di conciliazione o del modulo di mancato accordo al recapito indicato dal consumatore sulla domanda di conciliazione. Tutte le informazioni di cui i componenti della commissione di conciliazione vengono in possesso nel corso della procedura devono considerarsi riservate.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Collaborazione