Common use of LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE Clause in Contracts

LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE. La procedura di conciliazione si intende formalmente instaurata nella data in cui all’impresa per- viene la domanda di conciliazione, redatta in conformità con quanto disposto all’art. 6, ad essa inviata - tramite l’apposita applicazione internet - dall’Associazione dei consumatori che la ha ricevuta e che ha svolto le attività di cui all’art. 2. L’impresa comunica tempestivamente all’associazione interessata l’impossibilità di procedere alla conciliazione per assenza delle condizioni di ammissibilità previste dall’art.1 o per problemi di carenza di copertura assicurativa. In questo caso la conciliazione si intende non instaurata. Dopo la presentazione della domanda di conciliazione, i componenti della commissione di con- ciliazione hanno accesso, nei limiti di legge, alle informazioni e dati contrattuali in possesso dell’impresa e pertinenti al tentativo di conciliazione in corso, con congruo anticipo rispetto alle riunioni della commissione. Prima della sottoscrizione del verbale di conciliazione il rappresentante del consumatore informa il proprio assistito dei termini della conciliazione e non procede a sottoscrizione senza aver ac- quisito preventivamente il suo assenso scritto. Con la sottoscrizione della domanda di conciliazione il consumatore si impegna ad accettare integralmente il contenuto del verbale di conciliazione quale espressione della propria volontà contrattuale. La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione della controversia entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell’impresa. A tal fine la commissione si riunisce anche a distanza. Nell’esperire il tentativo di conciliazione, i componenti della commissione rappresentano, cia- scuno sulla base di un pieno ed esclusivo mandato a transigere, rispettivamente la posizione del consumatore parte nella controversia e la posizione dell’impresa. Le riunioni della commissione di conciliazione non sono pubbliche. Compatibilmente con il si- stema di contatto utilizzato, il consumatore potrà essere ascoltato dalla commissione stessa prima dell’inizio delle riunioni. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, il procedimento si conclude con la sot- toscrizione, da parte dei componenti della commissione, di un verbale di conciliazione avente l’efficacia di un accordo transattivo. Nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, i componenti della commissione ne daranno atto, sottoscrivendo a conclusione del procedimento il modulo di mancato accordo di cui all’art. 7. L’Associazione dei consumatori dovrà inviare al consumatore copia del verbale di conciliazione o del modulo di mancato accordo al recapito indicato dal consumatore sulla domanda di conciliazione. Tutte le informazioni di cui i componenti della commissione di conciliazione vengono in possesso nel corso della procedura devono considerarsi riservate.

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Samples: www.adiconsum.it, www.veraassicurazioni.it

LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE. La procedura di conciliazione si intende formalmente instaurata nella data in cui all’impresa per- viene perviene la domanda di conciliazione, redatta in conformità con quanto disposto all’art. 6, ad essa inviata - tramite l’apposita applicazione internet - dall’Associazione dei consumatori che la ha ricevuta e che ha svolto le attività di cui all’art. 2. L’impresa comunica tempestivamente all’associazione all’Associazione interessata l’impossibilità di procedere alla conciliazione per assenza delle condizioni di ammissibilità previste dall’art.1 o per problemi di carenza di copertura assicurativa. In questo caso la conciliazione si intende non instaurata. Dopo la presentazione della domanda di conciliazione, i componenti della commissione di con- ciliazione hanno accesso, nei limiti di legge, alle informazioni e dati contrattuali in possesso dell’impresa e pertinenti al tentativo di conciliazione in corso, con congruo anticipo rispetto alle riunioni della commissione. Prima della sottoscrizione del verbale di conciliazione il rappresentante del consumatore informa il proprio assistito dei termini della conciliazione e non procede a sottoscrizione senza aver ac- quisito acquisito preventivamente il suo assenso scritto. Con la sottoscrizione della domanda di conciliazione il consumatore si impegna ad accettare integralmente il contenuto del verbale di conciliazione quale espressione della propria volontà contrattuale. La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione della controversia entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell’impresa. A tal fine la commissione si riunisce anche a distanza. Nell’esperire il tentativo di conciliazione, i componenti della commissione rappresentano, cia- scuno sulla base di un pieno ed esclusivo mandato a transigere, rispettivamente la posizione del consumatore parte nella controversia e la posizione dell’impresa. Le riunioni della commissione di conciliazione non sono pubbliche. Compatibilmente con il si- stema siste- ma di contatto utilizzato, il consumatore potrà essere ascoltato dalla commissione stessa prima dell’inizio delle riunioni. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, il procedimento si conclude con la sot- toscrizione, da parte dei componenti della commissione, di un verbale di conciliazione avente l’efficacia di un accordo transattivo. Nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, i componenti della commissione ne daranno atto, sottoscrivendo a conclusione del procedimento il modulo di mancato accordo di cui all’art. 7. L’Associazione dei consumatori dovrà inviare al consumatore copia del verbale di conciliazione o del modulo di mancato accordo al recapito indicato dal consumatore sulla domanda di conciliazione. Tutte le informazioni di cui i componenti della commissione di conciliazione vengono in possesso nel corso della procedura devono considerarsi riservate.

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Samples: www.ania.it

LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE. La procedura di conciliazione si intende formalmente instaurata nella data in cui all’impresa per- pe-r viene la domanda di conciliazione, redatta in conformità con quanto disposto all’art. 6, ad essa inviata - tramite l’apposita applicazione internet - dall’Associazione dei consumatori che la ha ricevuta e che ha svolto le attività di cui all’art. 2. L’impresa comunica tempestivamente all’associazione interessata l’impossibilità di procedere alla conciliazione per assenza delle condizioni di ammissibilità previste dall’art.1 o per problemi di carenza di copertura assicurativa. In questo caso la conciliazione si intende non instaurata. Dopo la presentazione della domanda di conciliazione, i componenti della commissione di con- ciliazione hanno accesso, nei limiti di legge, alle informazioni e dati contrattuali in possesso dell’impresa e pertinenti al tentativo di conciliazione in corso, con congruo anticipo rispetto alle riunioni della commissione. Prima della sottoscrizione del verbale di conciliazione il rappresentante del consumatore informa il proprio assistito dei termini della conciliazione e non procede a sottoscrizione senza aver ac- quisito preventivamente il suo assenso scritto. Con la sottoscrizione della domanda di conciliazione il consumatore si impegna ad accettare integralmente il contenuto del verbale di conciliazione quale espressione della propria volontà contrattuale. La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione della controversia entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell’impresa. A tal fine la commissione si riunisce anche a distanza. Nell’esperire il tentativo di conciliazione, i componenti della commissione rappresentano, cia- cia - scuno sulla base di un pieno ed esclusivo mandato a transigere, rispettivamente la posizione del consumatore parte nella controversia e la posizione dell’impresa. Le riunioni della commissione di conciliazione non sono pubbliche. Compatibilmente con il si- stema di contatto utilizzato, il consumatore potrà essere ascoltato dalla commissione stessa prima dell’inizio delle riunioni. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, il procedimento si conclude con la sot- toscrizione, da parte dei componenti della commissione, di un verbale di conciliazione avente l’efficacia di un accordo transattivo. Nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, i componenti della commissione ne daranno atto, sottoscrivendo a conclusione del procedimento il modulo di mancato accordo di cui all’art. 7. L’Associazione dei consumatori dovrà inviare al consumatore copia del verbale di conciliazione o del modulo di mancato accordo al recapito indicato dal consumatore sulla domanda di conciliazione. Tutte le informazioni di cui i componenti della commissione di conciliazione vengono in possesso nel corso della procedura devono considerarsi riservate.

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Samples: www.zurich-connect.it

LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE. La procedura di conciliazione si intende formalmente instaurata nella data in cui all’impresa per- viene all’Impresa perviene la domanda di conciliazione, redatta in conformità con di quanto disposto all’artdell’art. 6, ad essa inviata - tramite l’apposita applicazione internet - dall’Associazione dei consumatori che la l’ ha ricevuta e che ed ha svolto le attività di cui all’art. 2. L’impresa comunica tempestivamente all’associazione interessata l’impossibilità di procedere alla conciliazione per assenza delle condizioni di ammissibilità previste dall’art.1 o per problemi di carenza di copertura assicurativa. In questo caso la conciliazione si intende non instaurata. Dopo la presentazione della domanda di conciliazione, i componenti della commissione di con- ciliazione conciliazione hanno accesso, nei limiti di legge, alle informazioni e dati contrattuali in possesso dell’impresa dell’Impresa e pertinenti al tentativo di conciliazione in corso, con congruo anticipo rispetto alle riunioni della commissione. Prima della sottoscrizione del verbale di conciliazione il rappresentante del consumatore informa il proprio assistito dei termini della conciliazione e non procede a sottoscrizione senza aver ac- quisito preventivamente il suo assenso scritto. Con la sottoscrizione della domanda di conciliazione il consumatore si impegna ad accettare integralmente il contenuto del verbale di conciliazione quale espressione della propria volontà contrattuale. La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione della controversia entro 30 20 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell’impresadi UGF o di una Impresa del Gruppo . A tal fine la commissione si riunisce anche a distanza. Nell’esperire il tentativo di conciliazione, i componenti della commissione rappresentano, cia- scuno ciascuno sulla base di un pieno ed esclusivo mandato a transigerecomporre la controversia, rispettivamente la posizione del consumatore parte nella controversia e la posizione dell’impresadell’Impresa. Le riunioni della commissione di conciliazione non sono pubbliche. Compatibilmente con il si- stema sistema di contatto utilizzato, il consumatore potrà essere ascoltato dalla commissione stessa prima dell’inizio delle riunioni. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, il procedimento si conclude con la sot- toscrizionesottoscrizione, da parte dei componenti della la commissione, di un verbale di conciliazione avente l’efficacia di un accordo transattivotransattivi. Prima della sottoscrizione del verbale di conciliazione il rappresentante del consumatore informa il proprio assistito dei termini della conciliazione e non procede a sottoscrizione senza preventivo accordo. Con la sottoscrizione della domanda di conciliazione il consumatore si impegna ad accettare integralmente il contenuto dell’eventuale verbale di conciliazione quale espressione della propria volontà contrattuale. Nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, i componenti della commissione ne daranno atto, sottoscrivendo a conclusione del procedimento il modulo di mancato accordo di cui all’art. 7. L’Associazione dei consumatori dovrà inviare al consumatore copia del verbale di conciliazione o del modulo di mancato accordo al recapito indicato dal consumatore sulla domanda di conciliazione. Tutte le informazioni di cui i componenti della commissione di conciliazione vengono in possesso nel corso della procedura devono considerarsi riservate.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Per Lo Sviluppo Della Conciliazione