Tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione im- prenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 412-ter c.p.c. Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene de- positato a cura della Commissione di conciliazione presso la Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, con i contenuti previsti nel precedente art. 39. In caso di mancata comparizione di una delle parti la Commissione di conciliazione provvederà a redigere apposito verbale. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti, entro i 30 giorni successivi, potranno adire il collegio arbitrale di cui al successivo art. 42.
Tentativo di conciliazione. 1. Per i licenziamenti individuali il tentativo di conciliazione di cui agli art. 410 e seguenti c.p.c. potrà essere esperito tramite le Commissioni di conciliazione istituite presso le Direzioni Provinciali del Lavoro competenti secondo i fori indicati nell’art. 413 c.p.c. e, scelto dal lavoratore licenziato o dal datore di lavoro richiedente tra le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
Tentativo di conciliazione. Per tutte le controversie individuali o plurime, comunque non collettive, relative alla integrale applicazione del presente contratto e/o di altri accordi comunque riguardanti i rapporti di lavoro nelle strutture lavorative comprese nella sfera di applicazione del presente CCNL, può essere esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale dove si svolge in modo prevalente il rapporto di lavoro tramite la “Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione” che verrà costituita in ogni singola Provincia secondo le norme, le modalità e le procedure previste dal presente articolo.
Tentativo di conciliazione. In tutti i casi di controversie ai sensi degli artt. 409 CPC e seguenti, così come modificati ed integrati dal DLgs 80/98, le parti dovranno esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale e/o amministrativa presso la Direzione Generale del Lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti. Il tentativo di conciliazione può avvenire in sede amministrativa o in sede sindacale con le modalità e le procedure previste dall'Art. 6 Parte prima del presente CCNL.
Tentativo di conciliazione. 15.1 Ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della Legge 31 luglio 1997 n. 249, per le controversie eventualmente insorte tra HYTEL ed il Cliente, gli stessi esperiranno il tentativo obbligatorio di conciliazione avanti l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa della stessa controversia.
Tentativo di conciliazione. Qualora tra l’Affittante e l’Affittuario sorgano contestazioni sulla interpretazione ed esecuzione del Contratto di Affitto di Ramo d’Azienda e del presente Capitolato, ciascuna parte potrà notificare all’altra mediante posta elettronica certificazione l’esistenza di tali contestazioni specificandone la natura e l’oggetto. Le Parti, di comune accordo, possono impegnarsi ad incontrarsi entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo a quello della notifica della comunicazione PEC per esaminare l’argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza, ricorrendo, qualora la questione sia di natura tecnica, al parere di un esperto nominato di comune accordo al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione. Il compenso dell’esperto per l’espletamento dell’incarico verrà ripartito equamente tra le Parti. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si concluda con esito positivo e non venga raggiunto l’accordo di interpretazione e/o esecuzione del Contratto di Ramo d’Azienda e del presente Capitolato, le Parti potranno attivare tutte le azioni previste dall’ordinamento per la tutela dei propri diritti ed interessi tutti.
Tentativo di conciliazione. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione per tramite dell'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito il mandato. L'organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all'Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di lavoro, l'Organizzazione di settore ne darà comunicazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d'opera, invitandolo a designare entro otto giorni l'Organizzazione Sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo. Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata prevista nei capoversi precedenti decorre il termine di cui all’ultimo comma del presente articolo. Ricevuta la segnalazione, l'Organizzazione di settore provvede entro 10 giorni alla convocazione delle parti e delle Organizzazioni Sindacali fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Organizzazioni. Copia del verbale sarà inviata dalla Organizzazione di settore all'ufficio del Lavoro competente per territorio, per gli effetti dell'art. 411, 3° comma e art. 412 Codice Procedura Civile e art. 2113 Codice Civile come modificati dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro da parte dei predetti uffici. Le altre copie resteranno a disposizione delle parti interessate e delle rispettive organizzazioni sindacali. Nel caso in cui il tentativo previsto dagli articoli precedenti abbia esito negativo, è obbligatorio un secondo tentativo da esperirsi presso l'Ufficio del Lavoro competente per territorio, con l'intervento dei rappresentanti delle stesse Organizzazioni sindacali che hanno assistito le parti nel corso del primo tentativo di conciliazione. l relativi verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in cinque copie, devono recare le firme delle parti interessate, dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sindacali e del Direttore dell'Ufficio del Lavoro o di un suo delegato. Le parti interessate potranno adire il Giudice del lavoro solo dopo aver esperito con esito negativo anche il secondo tentativo di composizione; le parti son...
Tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione, di cui all’art. 103 del CCNL, va effettuato dinanzi alla Commissione paritetica di conciliazione di cui all’Accordo del 28 luglio 1989, allegato al presente contratto e del quale forma parte integrante. Le Parti si danno atto reciprocamente di aver rinnovato la vigenza dell’Accordo del 28 luglio 1989 in quanto non è intervenuta alcuna disdetta dello stesso.
Tentativo di conciliazione. 1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione amichevole avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi e due dall'amministrazione.
Tentativo di conciliazione. Prima di presentare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca dovranno esperire un tentativo di conciliazione, come previsto dalle attuali leggi in materia di mediazione obbligatoria (Decreto-legge n. 28/2010 e successive modifiche). Il Cliente e la Banca concordano di esperire tale tentativo presso: (a) il Conciliatore Bancario Finanziario (consultare il sito Web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx per ulteriori informazioni su come ricorrere al Conciliatore Bancario e Finanziario) o (b) un altro organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro del Ministero di Giustizia del Ministero di Giustizia. Questa condizione di procedibilità sarà considerata soddisfatta laddove il Cliente abbia fatto ricorso all’ABF. In ogni caso, il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia o, a seguito del tentativo di conciliazione sopra menzionato, di rivolgersi all’autorità giudiziaria.