Conciliazione. La Società prende atto che le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante da responsabilità rientrano nella presente copertura assicurativa e ad esse saranno applicate tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ed al successivo Decreto Ministero Giustizia 18.10.2010 n. 180. Le parti riconoscono che nell’esecuzione del presente contratto ciascuna di esse sarà tenuta, per quanto di propria pertinenza, ad adottare ogni iniziativa necessaria alla stretta osservanza degli adempimenti, entro i termini utili ad evitare pregiudizi, previsti a carico dell’assicurato dalle indicate norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell’Organismo scelto per l’espletamento della procedura di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dal Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera f) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro nonché a garantire, salvo giustificato e documentato motivo, la propria partecipazione all’incontro tra le parti entro i termini previsti. Nel rispetto di quanto previsto nel regolamento dell’Organismo prescelto, il Contraente garantisce la propria partecipazione con l’assistenza o la rappresentanza di un legale scelto dalla Società, che si accolla i relativi costi; la Contraente si adopera altresì ad assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto. La Società assume l’obbligo di riscontrare in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione pervenute entro i termini previsti dalla procedura e fornisce, comunque, una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1°comma dell’art. 11 del citato Decreto. In caso di conciliazione, la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transa...
Conciliazione. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c., di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate.
Conciliazione. Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all’intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.
Conciliazione. IL SERVIZIO CONSISTE IN UNA PROCEDURA ATTRAVERSO LA QUALE LE PARTI TENTANO DI PERVENIRE AD UN ACCORDO CHE RISOLVA LA CONTROVERSIA INSORTA. IL REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA ED È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO. (IX)
a. previste dalla legge che ha riformato il processo societario (d.lgs. n. 5/2003). Le controversie oggetto di questo tipo di conciliazione devono riguardare una delle materie di cui all’art. 1 del richiamato d.lgs. n. 5/2003 (in termini generici si tratta di controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria) e possono rivestire qualsiasi valore economico. Per gestire questa procedura il Conciliatore Bancario ha costituito – ai sensi di legge – un “organismo di conciliazione” che ha ottenuto dal Ministero della Giustizia l’iscrizione nel Registro di detti “organismi” tenuto dallo stesso Ministero. Tra gli interessanti effetti giuridici cui dà luogo la conciliazione prevista dalla legge si segnala, in particolare, che, nel caso in cui la conciliazione si concluda con un accordo, il relativo verbale – una volta omologato dal Tribunale – ha valore di titolo esecutivo;
b. informali, ossia non disciplinate da una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione – che non è assoggettata alle previsioni del d.lgs. n. 5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti giuridici – si tenta di risolvere la controversia attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi, l’efficacia di un contratto.
Conciliazione. Per la risoluzione di controversie individuali, le parti interessate possono chiedere, d'intesa, l'intervento di una Commissione di conciliazione, costituita pariteticamente da rappresentanti della competente Federazione locale, ovvero della Federazione Italiana nel caso di Azienda direttamente associata a Federcasse, e dell'Organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione di conciliazione, anche tramite un’organizzazione sindacale stipulante o, nel caso si tratti di un’Azienda, tramite la Federazione di riferimento, inviando copia della richiesta alla parte convenuta. Il tentativo di conciliazione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione, con redazione di processo verbale, sottoscritto dalle Parti e da due componenti della Commissione di conciliazione (uno per la Federazione locale ed uno per la Organizzazione sindacale, anzidette). Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo, o di mancata comparizione di una delle parti, viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni di cui all’art. 412 c.p.c. Le dimissioni del lavoratore e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenute nell’ambito del procedimento di conciliazione di cui al presente articolo sono efficaci ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015. La Commissione di conciliazione è altresì abilitata quale sede ove il datore di lavoro può esercitare l’offerta di conciliazione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015.
Conciliazione. 1. Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di adire l’autorità giudiziaria o ricorrere all’arbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l’affiliato. Al procedimento di conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.
Conciliazione. Verificare la corretta applicazione del CCNL con riferimento agli istituti dallo stesso disciplinati. - Conciliare vertenze territoriali o aziendali, che non abbiano trovato una soluzione su problematiche inerenti l’interpretazione e/o la corretta applicazione del CCNL.
Conciliazione. Le presenti disposizioni in materia di conciliazione si applicano ai Clienti finali di Energia Elettrica alimentati in BT e/o MT e ai Clienti finali di Gas Naturale alimentati in bassa pressione) EEN aderisce al protocollo di Conciliazione Paritetica concluso con le più rappresentative associazioni dei consumatori appartenenti al CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli
Conciliazione. Forma di mediazione introdotta con il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n.53) attuativo della riforma del processo civile (Legge 69/2009) cui sottoporre preventivamente ogni insorgenza controversia avente ad oggetto contratti assicurativi.
Conciliazione. Per tutte le controversie individuali relative all'applicazione del presente contratto, e di altri contratti e accordi in ogni modo riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo di conciliazione da esperirsi presso l'Organizzazione di settore competente per territorio, con l'assistenza:
a) per i datori di lavoro, della stessa Organizzazione di settore;
b) per i prestatori d'opera, dell'Organizzazione sindacale locale di una delle Associazioni Nazionali firmatarie del presente contratto, a cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito il mandato. Sulla materia della conciliazione e dell'arbitrato le parti si impegnano a sottoscrivere apposito protocollo.