LA RAPPRESENTANZA. 1. La sostituzione nello svolgimento dell’attività giuridica 663
LA RAPPRESENTANZA. La rappresentanza può essere legale o volontaria. La prima si estrinseca per esempio nel rapporto genitore/figlio minore ovvero tutore/interdetto. La seconda presuppone un apposito atto unilaterale (procura) ovvero un contratto di gestione. Non sono suscettibili di rappresentanza alcuni negozi che richiedono necessariamente la partecipazione del rappresentato. Così per esempio per i negozi personalissimi quali donazione, testamento, adozione, riconoscimento di un figlio naturale. 32 Contratto concluso dal rappresentante: produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato. E’ necessaria la spendita del nome del rappresentato anche se la giurisprudenza ritiene sufficiente anche una manifestazione tacita di volontà del rappresentante indipendentemente dall’uso di formule particolari. E’ il rappresentante a dover fornire la prova di avere dichiarato di agire in virtù di un potere rappresentativo a lui conferito. Anche nell’ipotesi di rappresentanza sociale è necessaria la spendita del nome per cui, se il rappresentante di una società non ne spende il nome, il negozio dallo stesso concluso non produce effetti nei confronti della società. La procura: deve essere predisposta nella stessa forma prescritta dalla legge per il negozio che il rappresentante deve concludere. Può essere speciale o generale.
LA RAPPRESENTANZA. Nel settore pubblico, la sostanziale uniformità delle amministrazioni favorisce l’istituzione generalizzata delle Rsu. Anche in settori come i comuni, in cui vi possono essere amministrazioni molto piccole, la stessa normativa prevede la possibilità di Rsu comuni a più amministrazioni. In ogni caso si tratta di aggregazioni favorite dall’uniformità di questo tipo di amministrazioni, per compiti, dimensioni, e tipologie di personale. Nel privato, caratterizzato, in Italia, dalla diffusione delle piccole imprese, è tutto più difficile non solo per giustificabili resistenze datoriali all’introduzione di nuovi soggetti dotati di poteri pregnanti in materia di diritti sindacali e di contrattazione, non solo per la resistenza di alcune organizzazioni sindacali all’introduzione di forme di rappresentanza che incidono sulla propria organizzazione, ma anche perché è molto più difficile prevedere Rsu comuni a più imprese che, ove anche simili merceologicamente, possono essere difformi per molti motivi se, non, addirittura, in competizione tra loro. Si deve anche ricordare che, nel pubblico impiego, l’istituzione delle Rsu si lega al complessivo progetto di riforma dell’amministrazione. In un disegno in cui, nel passaggio dalla regolazione del rapporto di lavoro con provvedimenti amministrativi a quella con “i poteri del privato datore di lavoro”, si dava grande spazio alla contrattazione collettiva (anche in misura maggiore rispetto al privato) , questo tipo di potere doveva essere connesso ad alcune garanzie. E le garanzie erano: verifica di una soglia minima di rappresentatività (basata su un mix tra deleghe e voti) che garantisse ai sindacati, che avessero raggiunto la soglia, il diritto a trattare con l’Aran a livello nazionale; valutazione del peso dei sindacati rappresentativi per una valida sottoscrizione del contratto da parte dell’Aran e, ultima, ma non meno significativa garanzia, costituzione di organismi a base elettiva che partecipassero, con poteri analoghi alle organizzazioni sindacali, alla contrattazione integrativa. Su questo ultimo punto è significativo il fatto che il D.Lgs. n. 396/97 parli di “organismi di rappresentanza unitaria del personale”, a dimostrazione dell’interesse del legislatore ad un coinvolgimento fattivo dei lavoratori ad un processo contrattuale molto importante e va ricordato, inoltre, che la contrattazione integrativa, nel settore pubblico, è dotata di ampi poteri e (da dati Aran) risulta diffusa nel 97% delle amministrazioni ...
LA RAPPRESENTANZA. Nello svolgimento della sua attività, l’operatore commerciale si trova a volte nell’impossibilità pratica di compiere alcuni atti giuridici (es. la stipula di un contratto, l’esecuzione di date formalità di carattere fiscale), soprattut- to quando questi richiedono la sua presenza contemporanea in luoghi diver- si e/o lontani. Spesso quindi, egli è costretto a farsi sostituire nello svolgimento di tali attività da un’altra persona. A tale esigenza risponde appunto l’istituto della rappresentanza, per il quale un soggetto (detto rappresentante) svolge un’attività giuridica per con- to di un altro (detto rappresentato), sostituendosi a questo. 2
LA RAPPRESENTANZA. 1. Nozione. ...................................................................................
LA RAPPRESENTANZA. 6.3 La procura
LA RAPPRESENTANZA. 1. Nozione 220
LA RAPPRESENTANZA. 1. La nozione e le forme di rappresentanza 79
LA RAPPRESENTANZA contratto
LA RAPPRESENTANZA. 3. I contratti per adesione