LA RAPPRESENTANZA Clausole campione
LA RAPPRESENTANZA. La sostituzione nello svolgimento dell’attività giuridica 621
LA RAPPRESENTANZA. Nell’articolo 17 è presente una norma che demanda a successivi accordi (tre mesi di tempo) la definizione di nuove regole in materia di rappresentanza. Il tema, insieme a quello relativo alla democrazia, recepisce indubbiamente una nostra rivendicazione – pur mancando una ipotesi unitaria sul tema - ma la stessa norma viene utilizzata per sancire che nel secondo livello dei servizi pubblici locali sono solo i sindacati rappresentativi della maggioranza dei lavoratori che possono proclamare scioperi. . E’ evidente che siamo di fronte ad una norma anticostituzionale, un vulnus all’azione dei sindacati, e, soprattutto, siamo in presenza di una lesione del diritto allo sciopero che è un diritto che appartiene ad ogni singolo lavoratore. Non a caso questa norma è stata apprezzata dal Ministro del Welfare che ha visto in quel testo un via libera alla sua proposta di legge sullo sciopero. Se un tema, apparentemente limitato, viene collocato nei principi si afferma con valenza generale. Si tratta di una parte sicuramente molto pasticciata e composta da continui rinvii e riferimenti alle specificità. La cornice generale conferma la richiesta di incentivazione attraverso la detassazione, che è bene precisare viene allargata al pubblico gradualmente e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. La formula dei premi è quella del collegamento agli indicatori finalizzati alla competitività nonché agli andamenti economici delle imprese. Mentre, con l’eccezione degli artigiani, le materie della contrattazione di secondo livello sono riferite al “ne bis in idem” (cioè l’impossibilità di trattare la stessa materia in due livelli contrattuali diversi). In concreto non vi sono elementi che indichino un ampliamento ed una riarticolazione della contrattazione di secondo livello. Il rinvio agli “accordi specifici” fa ipotizzare, come le intese separate firmate nelle scorse settimane affermano, la conferma della prassi in atto.
LA RAPPRESENTANZA. I contratti per adesione
LA RAPPRESENTANZA. La rappresentanza può essere legale o volontaria. La prima si estrinseca per esempio nel rapporto genitore/figlio minore ovvero tutore/interdetto. La seconda presuppone un apposito atto unilaterale (procura) ovvero un contratto di gestione. Non sono suscettibili di rappresentanza alcuni negozi che richiedono necessariamente la partecipazione del rappresentato. Così per esempio per i negozi personalissimi quali donazione, testamento, adozione, riconoscimento di un figlio naturale. Contratto concluso dal rappresentante: produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato. E’ necessaria la spendita del nome del rappresentato anche se la giurisprudenza ritiene sufficiente anche una manifestazione tacita di volontà del rappresentante indipendentemente dall’uso di formule particolari. E’ il rappresentante a dover fornire la prova di avere dichiarato di agire in virtù di un potere rappresentativo a lui conferito. Anche nell’ipotesi di rappresentanza sociale è necessaria la spendita del nome per cui, se il rappresentante di una società non ne spende il nome, il negozio dallo stesso concluso non produce effetti nei confronti della società. La procura: deve essere predisposta nella stessa forma prescritta dalla legge per il negozio che il rappresentante deve concludere. Può essere speciale o generale.
LA RAPPRESENTANZA. La nozione e le forme di rappresentanza 79
LA RAPPRESENTANZA. L’evoluzione storica e la rilevanza economica 471
LA RAPPRESENTANZA contratto
LA RAPPRESENTANZA di Xxxxx Xxxxxxxx
LA RAPPRESENTANZA. A contratto B
LA RAPPRESENTANZA. Tesseramento 2018 6