Common use of La retribuzione di posizione Clause in Contracts

La retribuzione di posizione. 1. La retribuzione di posizione e' una componente del trattamento economico dei dirigenti che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall'art. 51, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996 e' collegata all'incarico agli stessi conferito ai sensi dell'art. 27. 2. La retribuzione di posizione, e' composta da una parte fissa e una parte variabile e compete per tredici mensilita'. 3. La componente fissa della retribuzione di posizione, e' garantita al dirigente nella misura - in atto goduta - in caso di mobilita' o trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992. 4. La componente fissa della retribuzione e' mantenuta anche nei casi previsti dall'art. 34 operando gli effetti della valutazione negativa solo sulla parte variabile. 5. In prima applicazione del CCNL del 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 2 luglio 1997, il valore economico minimo contrattuale della retribuzione di posizione - parte fissa e variabile - per il personale gia' in servizio all'entrata in vigore del contratto medesimo - e' stato indicato nella tabella all. 1 del CCNL relativo al II biennio economico, secondo le posizioni funzionali od economiche di provenienza dei dirigenti. 6. La componente fissa della retribuzione di posizione stabilita dalla tabella indicata nel comma 5 non e' modificabile, mentre l'incremento della componente variabile minima contrattuale della medesima tabella - sulla base della graduazione delle funzioni di cui all'art. 26, e' competenza delle singole aziende in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo. Di conseguenza la retribuzione di posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il principio che, a parita' di graduazione delle funzioni, deve essere identica, ' si colloca - in base alla tipologia degli incarichi conferiti - nelle fasce economiche degli artt. 56 e 57 del CCNL 5 dicembre 1996. 7. Il valore economico complessivo dell'incarico determinato ai sensi del comma 6 e' la risultante della somma del minimo contrattuale del comma 5 e della quota aggiuntiva variabile definita aziendalmente. Detto valore, a parita' di funzioni, si ottiene mediante i relativi conguagli sulla parte variabile rispetto al minimo contrattuale in godimento fino al raggiungimento dei valore economico complessivo. 8. Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso xxxx' conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un incarico di pari valore economico. 9. Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano - secondo l'atto aziendale - piu' strutture complesse - per la retribuzione di posizione - parte variabile - del dirigente interessato e' prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10. 10. I valori massimi delle fasce di cui agli art. 56 e 57 del CLN 5 dicembre 1996 sono cosi' rideterminati: Fascia a) dell'art. 56: L. 80.000.000 Fascia b) dell'ari. 56: L. 70.000.000 Fascia a) dell'art. 57: L. 70.000.000 Fascia b) dell'art. 57: L. 45.000.000 11. Per i dirigenti di nuova assunzione, ai quali le aziende non abbiano ancora conferito un incarico diverso, la retribuzione di posizione minima contrattuale corrisponde - per il biennio 1998-1999, - ai seguenti valori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio 1996 - 1997: componente fissa: L. 2.000.000 componente variabile: L. 371.000 12. Alla corresponsione della retribuzione di posizione nelle sue componenti - fissa e variabile - in applicazione del presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 50. Alla maggiorazione di cui al comma 9 le aziende provvedono con oneri a carico del proprio bilancio.

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La retribuzione di posizione. 1. La retribuzione di posizione e' è una componente del trattamento economico dei dirigenti che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall'artdall’art. 51, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996 e' è collegata all'incarico all’incarico agli stessi conferito ai sensi dell'artdell’art. 27. 2. La retribuzione di posizione, e' è composta da una parte fissa e una parte variabile e compete per tredici mensilita'mensilità. 3. La componente fissa della retribuzione di posizione, e' è garantita al dirigente nella misura - in atto goduta - in caso di mobilita' mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell'artdell’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992. 4. La componente fissa della retribuzione e' è mantenuta anche nei casi previsti dall'artdall’art. 34 operando ope- rando gli effetti della valutazione negativa solo sulla parte variabilevariabile . 5. In prima applicazione del CCNL del 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 2 luglio 1997, il valore economico minimo contrattuale della retribuzione di posizione - parte fissa e variabile va- riabile - per il personale gia' già in servizio all'entrata all’entrata in vigore del contratto medesimo - e' è stato indicato in- dicato nella tabella all. 1 del CCNL relativo al II biennio economico, secondo le posizioni funzionali fun- zionali od economiche di provenienza dei dirigenti. 6. La componente fissa della retribuzione di posizione stabilita dalla tabella indicata nel comma 5 non e' è modificabile, mentre l'incremento l’incremento della componente variabile minima contrattuale della medesima tabella - sulla base della graduazione delle funzioni di cui all'artall’art. 26, e' è competenza delle singole aziende in relazione alle risorse disponibili nell'apposito nell’apposito fondo. Di conseguenza la retribuzione di posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il principio che, a parita' parità di graduazione delle funzioni, deve essere identica, ' si colloca - in base alla tipologia degli incarichi conferiti - nelle fasce economiche degli artt. 56 e 57 del CCNL 5 dicembre 1996. 7. Il valore economico complessivo dell'incarico dell’incarico determinato ai sensi del comma 6 e' è la risultante risultan- te della somma del minimo contrattuale del comma 5 e della quota aggiuntiva variabile definita aziendalmente. Detto valore, a parita' parità di funzioni, si ottiene mediante i relativi conguagli sulla parte variabile rispetto al minimo contrattuale in godimento fino al raggiungimento dei del valore economico complessivo. 8. Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso xxxx' sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un incarico di pari valore economico. 9. Nel conferimento dell'incarico dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano - secondo l'atto l’atto aziendale - piu' più strutture complesse - per la retribuzione di posizione - parte variabile - del dirigente interessato e' prevista è previ- sta una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza apparte- nenza come rideterminata dal comma 10. 10. I valori massimi delle fasce di cui agli art. 56 e 57 del CLN CCNL 5 dicembre 1996 sono cosi' rideterminaticosì ri- determinati: Fascia a) dell'artdell’art. 56: L. £ 80.000.000 Fascia b) dell'aridell’art. 56: L. £ 70.000.000 Fascia a) dell'artdell’art. 57: L. £ 70.000.000 Fascia b) dell'artdell’art. 57: L. £ 45.000.000 11. Per i dirigenti di nuova assunzione, ai quali le aziende non abbiano ancora conferito un incarico inca- rico diverso, la retribuzione di posizione minima contrattuale corrisponde - per il biennio 19981998 -1999, - ai seguenti valori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio 1996 - 1997: componente fissa: L. 2.000.000 componente variabile: L. 371.000 12. Alla corresponsione della retribuzione di posizione nelle sue componenti - fissa e variabile - in applicazione del presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 50. Alla maggiorazione di cui al comma 9 le aziende provvedono con oneri a carico del proprio bilancio.

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La retribuzione di posizione. 1. La retribuzione di posizione e' è una componente del trattamento economico dei dirigenti che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall'art. 51, comma 3 del CCNL C.C.N.L. 5 dicembre 1996 e' è collegata all'incarico agli stessi conferito ai sensi dell'art. 27. 2. La retribuzione di posizione, e' è composta da una parte fissa e una parte variabile e compete per tredici mensilita'mensilità. 3. La componente fissa della retribuzione di posizione, e' è garantita al dirigente nella misura - in atto goduta - in caso di mobilita' mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell'art. 15 del d.lgsD.Lgs. n. 502 del 1992. 4. La componente fissa della retribuzione e' è mantenuta anche nei casi previsti dall'art. 34 operando gli effetti della valutazione negativa solo sulla parte variabilevariabile . 5. In prima applicazione del CCNL C.C.N.L. del 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL C.C.N.L. del 2 luglio 1997, il valore economico minimo contrattuale della retribuzione di posizione - parte fissa e variabile - per il personale gia' già in servizio all'entrata in vigore del contratto medesimo - e' è stato indicato nella tabella all. 1 del CCNL C.C.N.L. relativo al II biennio economico, secondo le posizioni funzionali od economiche di provenienza dei dirigenti. 6. La componente fissa della retribuzione di posizione stabilita dalla tabella indicata nel comma 5 non e' modificabileè modificabile , mentre l'incremento della componente variabile minima contrattuale della medesima tabella - sulla base della graduazione delle funzioni di cui all'art. 26, e' è competenza delle singole aziende in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo. Di conseguenza la retribuzione di posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il principio che, a parita' parità di graduazione delle funzioni, deve essere identica, ' si colloca - in base alla tipologia degli incarichi conferiti - nelle fasce economiche degli artt. 56 e 57 del CCNL C.C.N.L. 5 dicembre 1996. 7. Il valore economico complessivo dell'incarico determinato ai sensi del comma 6 e' è la risultante della somma del minimo contrattuale del comma 5 e della quota aggiuntiva variabile definita aziendalmente. Detto valore, a parita' parità di funzioni, si ottiene mediante i relativi conguagli sulla parte variabile rispetto al minimo contrattuale in godimento fino al raggiungimento dei del valore economico complessivo. 8. Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso xxxx' sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un incarico di pari valore economico. 9. Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano - secondo l'atto aziendale - piu' più strutture complesse - per la retribuzione di posizione - parte variabile - del dirigente interessato e' è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%% , calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10. 10. I valori massimi delle fasce di cui agli art. 56 e 57 del CLN C.C.N.L. 5 dicembre 1996 sono cosi' così rideterminati: Fascia a) dell'art. 56: L. 80.000.000 Fascia b) dell'aridell'art. 56: L. 70.000.000 Fascia a) dell'art. 57: L. 70.000.000 Fascia b) dell'art. 57: L. 45.000.000 11. Per i dirigenti di nuova assunzione, ai quali le aziende non abbiano ancora conferito un incarico diverso, la retribuzione di posizione minima contrattuale corrisponde - per il biennio 1998-1999, - ai seguenti valori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio 1996 - 1997: componente fissa: L. 2.000.000 componente variabile: L. 371.000 12. Alla corresponsione della retribuzione di posizione nelle sue componenti - fissa e variabile - in applicazione del presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 50. Alla maggiorazione di cui al comma 9 le aziende provvedono con oneri a carico del proprio bilancio.

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La retribuzione di posizione. L'art. 91 ("Retribuzione di posizione") correla tale retribuzione a ciascuna delle tipologie d'incarico previste dal CCNL. Essa si compone di una parte fissa – coincidente con il suo valore minimo - e di una parte variabile, che insieme rappresentano il valore complessivo d'incarico. A decorrere dal 2020, i valori annui lordi complessivi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione parte fissa sono ridefiniti come di seguito: I valori di retribuzione di posizione parte fissa assorbono e ricomprendono i valori in godimento, da parte di ciascun titolare di incarico, della retribuzione minima contrattuale unificata e della differenza sui minimi, le quali cessano pertanto di essere corrisposte, con la medesima decorrenza. I valori di retribuzione di posizione parte fissa sono coperti e finanziati a carico del Fondo di cui all'art. 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi). Al fine di assicurare la copertura a carico del suddetto Fondo, in prima applicazione e fino a quando non si renderanno disponibili ulteriori risorse, gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa derivanti dalla trasposizione ai nuovi incarichi effettuata in applicazione dell'art. 18, comma 6 (cfr. paragrafo 3.1), sono finanziati mediante corrispondenti riduzioni della retribuzione di posizione parte variabile in atto percepita da ciascun titolare di incarico, ferma restando la graduazione delle posizioni ed il valore individuale complessivo di retribuzione di posizione dell'incarico in essere. Nel caso in cui la retribuzione di posizione parte variabile non sia sufficiente a garantire il nuovo valore di retribuzione di posizione parte fissa, sono utilizzate, per la parte residua, con il seguente ordine di priorita: - le risorse di cui all'art. 94, comma 3, lett. a) (importo su base annua, pari ad € 248,30 per le unità destinatarie del CCNL in servizio, presso ogni Azienda od Ente alla data del 31 dicembre 2015) le quali, in quanto risorse contrattuali “fresche” ed aggiuntive non sono soggette ai vincoli di cui all’art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, di cui si parlerà più avanti; - le risorse di cui all'art. 94, comma 3, lett. e) (Eventuali risorse trasferite stabilmente dal fondo per la retribuzione di risultato). La complessiva retribuzione di posizione intesa come somma della parte fissa e della parte variabile definita entro i valori minimi e massimi annui lordi per tredici mensilità è, per la dirigenza sanitaria, la seguente: (1) A seguito di applicazione della clausola di garanzia di cui all’art. 92 del CCNL. La retribuzione di posizione e' una componente del trattamento economico dei dirigenti che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall'art. 51, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996 e' collegata all'incarico agli stessi conferito ai sensi dell'art. 27. 2. La retribuzione di posizione, e' composta da una parte fissa e una parte variabile e compete per tredici mensilita'. 3. La componente fissa della retribuzione di posizione, e' garantita al dirigente nella misura - in atto goduta - in caso di mobilita' o trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992. 4. La componente fissa della retribuzione e' mantenuta anche nei casi previsti dall'art. 34 operando gli effetti della valutazione negativa solo sulla parte variabile. 5. In prima applicazione del CCNL del 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 2 luglio 1997, il valore economico minimo contrattuale della retribuzione di posizione - parte fissa e variabile - per il personale gia' in servizio all'entrata in vigore del contratto medesimo - e' stato indicato nella tabella all. 1 del CCNL relativo al II biennio economico, secondo le posizioni funzionali od economiche di provenienza dei dirigenti. 6. La componente fissa della retribuzione di posizione stabilita dalla tabella indicata nel comma 5 non e' modificabile, mentre l'incremento della componente variabile minima contrattuale della medesima tabella - complessiva è attribuita sulla base della graduazione delle funzioni definita in sede aziendale, tenendo conto delle articolazioni aziendali individuate dalle leggi regionali di cui all'artorganizzazione e degli eventuali atti d'indirizzo e coordinamento del Ministero della salute. 26Ai dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, e' competenza ferma restando la graduazione delle singole aziende in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondorelative funzioni dirigenziali, spetta la sola retribuzione di posizione, parte fissa. Di conseguenza Nel complesso, bisogna dire che la retribuzione di posizione dei è stata notevolmente semplificata con una uniformizzazione degli attuali valori minimi di retribuzione di posizione correlati agli incarichi, che presentano differenze contenute. Si evidenzia altresì un aumento della parte fissa di tutte le posizioni gestionali e professionali mentre tutti i dirigenti destinatari del CCNL, , neo-assunti, percepiranno una retribuzione di posizione di € 1.500,00. L'art. 92 "clausola di garanzia" introduce ex novo un meccanismo di garanzia in base al quale - fermo restando il principio che a tutti i dirigenti, fermo rimanendo anche neo-assunti, superato il principio cheperiodo di prova, a parita' di graduazione delle funzioni, deve essere identica, ' si colloca è conferito un incarico dirigenziale - in base relazione alla tipologia degli incarichi conferiti - nelle fasce economiche degli artt. 56 e 57 del CCNL 5 dicembre 1996. 7. Il valore economico complessivo dell'incarico determinato ai sensi del comma 6 e' la risultante della somma del minimo contrattuale del comma 5 e della quota aggiuntiva variabile definita aziendalmente. Detto valore, a parita' di funzioni, si ottiene mediante i relativi conguagli sulla parte variabile rispetto al minimo contrattuale in godimento fino al raggiungimento dei valore economico complessivo. 8. Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso xxxx' conferito, ai sensi degli arttdirigenti con rapporto esclusivo e con valutazione positiva, è garantito un valore minimo di retribuzione di posizione complessiva, sulla base della effettiva anzianità di servizio maturata in qualita di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale, con o senza soluzione di continuità. 28 I valori minimi di retribuzione di posizione complessiva annua, lorda per tredici mensilità e 29comprensiva della parte fissa e della parte variabile, un incarico sono stabiliti come segue: - anzianità uguale o superiore a 5 anni e inferiore a 15 anni € 5.000,00; - anzianità uguale o superiore a 15 anni e inferiore a 20 anni € 6.000,00; - anzianità uguale o superiore a 20 anni € 7.000,00. Ai fini della verifica del possesso del requisito della "valutazione positiva” si fa riferimento, per quanto concerne le anzianità di pari cui al primo e secondo alinea, alla valutazione effettuata per il riconoscimento del maggior valore economico. 9di indennita di esclusività, in corrispondenza dei diversi scaglioni di anzianità a tal fine previsti. Nel conferimento dell'incarico Ai fini del riconoscimento del valore di direttore cui al terzo alinea, si fa invece riferimento all'ultima valutazione in ordine di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano - secondo l'atto aziendale - piu' strutture complesse - per tempo effettuata dal Collegio tecnico. Qualora la retribuzione di posizione - parte variabile - del dirigente interessato e' prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%complessiva dell'incarico conferito, calcolato sul valore massimo come determinata a seguito della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10. 10. I graduazione delle funzioni dirigenziali, dovesse risultare inferiore rispetto ai valori massimi delle fasce di cui agli art. 56 e 57 del CLN 5 dicembre 1996 sono cosi' rideterminati: Fascia a) dell'art. 56: L. 80.000.000 Fascia b) dell'ari. 56: L. 70.000.000 Fascia a) dell'art. 57: L. 70.000.000 Fascia b) dell'art. 57: L. 45.000.000 11. Per i dirigenti di nuova assunzione, ai quali le aziende non abbiano ancora conferito un incarico diversosopra, la retribuzione di posizione minima contrattuale corrisponde - per il biennio 1998-1999, - ai seguenti d'incarico verrà maggiorata fino al raggiungimento di tali valori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio 1996 - 1997: componente fissa: L. 2.000.000 componente variabile: L. 371.000 12. Alla corresponsione Tale maggiorazione e da intendersi come parte variabile della retribuzione di posizione nelle sue componenti - e non opera nel caso in cui la retribuzione di posizione complessiva dell'incarico conferito sia superiore a quegli stessi valori. La clausola di garanzia ha la medesima decorrenza prevista per l'entrata in vigore dei nuovi valori della retribuzione di posizione parte fissa (1° gennaio 2020) e variabile - la maggiorazione, se spettante, è erogata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in applicazione del presente articolo si provvede con il fondo cui gli scaglioni di cui all'art. 50. Alla maggiorazione di cui al comma 9 le aziende provvedono con oneri a carico del proprio bilancioanzianità sono maturati.

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