LA SOCIETA’ COME FORNITORE DEI SERVIZI Clausole campione

LA SOCIETA’ COME FORNITORE DEI SERVIZI. Salvo quanto diversamente concordato espressamente per iscritto, la Società fornirà il servizio di cui alla sezione 2.1 (i) eseguendo gli ordini del Cliente per proprio conto ma non per conto del Cliente stesso. La Società deve indicare (tramite la Piattaforma o in altro modo) il prezzo (o il tasso di cambio, a seconda dei casi) al quale è disposta a stipulare un particolare Contratto, e il Cliente può decidere se stipulare o meno tale Contratto al prezzo (o tasso di cambio, ove applicabile) proposto e nei termini previsti dal presente Accordo. Quando la Società esegue un Ordine per conto del Cliente, generalmente agirà in conformità con la propria politica di gestione degli ordini (il “Codice di Condotta") che potrà essere modificata di volta in volta. L'attuale Codice di Condotta viene fornito al Cliente ed è anche disponibile sul nostro sito. La Società non fornirà al Cliente alcuna consulenza in materia di tasse o di altro tipo relativamente agli ordini ricevuti in base al presente Accordo, relativamente ai contratti stipulati o in qualunque altro modo collegati alla lettera del presente Accordo, ad eccezione della valutazione che la Società farà sull'adeguatezza dei Servizi e sul merito del Cliente che sottoscrive il presente Accordo in conformità con le Sezioni 1.4 e 3.2. Il Cliente potrebbe voler richiedere una consulenza indipendente prima di stipulare il presente Accordo, o prima di effettuare qualsiasi ordine o di stipulare qualsiasi Contratto in base al presente Accordo.

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  • VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.;

  • VISTO l'art. 8, comma 3 della L.R. n. 20/2000, ove si prevede che, nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, deve essere garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, attraverso la più ampia pubblicità degli atti e dei documenti comunque concernenti la pianificazione e assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti intervenuti e l’indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse; • l'art. 18 della L.R. n. 20/2000, che disciplina il procedimento di definizione di accordi tra il Comune ed i soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni dal contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti di terzi; • l'art. 11, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che dispone che "in accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo"; • la delibera G.C. n. 4 del 12 gennaio 2017, che ha avviato il procedimento di Variante specifica agli strumenti urbanistici; • la lettera del 19 gennaio 2017 (prot. 443) del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Xxxxxxxxx Xxx Tidone inviata al soggetto attuatore, avente ad oggetto l’incarico per la redazione della Variante specifica agli strumenti urbanistici e gli oneri a carico delle parti; • l'art. 34 della LR. 20/2000 e xx.xx. che disciplina la procedura di approvazione e variante al POC; • l'art. 1322 del Codice Civile, che disciplina il contratto atipico, in virtù del quale le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge ovvero concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico; • la delibera G.C. n. 50 del 07/04/2018 che ha approvato lo schema del presente accordo;