Lavoratori notturni. 1) Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 26 novembre 1999, n. 532 e successive modifiche ed integrazioni, l'orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare, nella settimana, le otto ore medie giornaliere. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955. 2) I contratti integrativi possono individuare un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. 3) Le condizioni di cui al comma precedente si intendono realizzate anche mediante l’applicazione di orari plurisettimanali. 4) Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e 3 della Legge 22 febbraio 1934, n. 370, non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3. 5) Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata con le modalità di cui al D.lgs. n. 532/1999, il lavoratore è assegnato ad altre mansioni o ad altri ruoli diurni, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali. 6) Qualora l’assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile, il datore di lavoro ed il lavoratore potranno rivolgersi all’E.Bi.P.I.C. per le procedure di conciliazione di cui al presente Contratto. 7) I contratti integrativi possono definire specifiche modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente ed individuare ulteriori soluzioni per il caso in cui l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile. 8) Nei casi di nuova introduzione di lavoro notturno le aziende provvederanno agli adempimenti di cui agli articoli 8 e 10 del D.lgs. n. 532/1999.
Appears in 2 contracts
Samples: CCNL Del Settore Turismo Stabilimenti Balneari, Accordo Di Rinnovo
Lavoratori notturni. 1. E’ lavoratore notturno colui che fornisce le proprie prestazioni, in via non eccezionale, durante il periodo notturno (intercorrente tra le ore 22.00 e le ore 6.00) Ai sensi e per gli effetti del D.lgsalmeno 80 giorni lavorativi all’anno.
2. 26 novembre 1999, n. 532 e successive modifiche ed integrazioni, l'orario di lavoro ordinario I turni dei lavoratori notturni non può superare, nella settimana, le otto ore medie giornaliere. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.
2) I contratti integrativi possono individuare un sono organizzati su base plurisettimanale ed hanno come periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limiteun numero di settimane pari al numero dei dipendenti assegnati alle strutture su turni.
3) Le condizioni . La verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente si intendono realizzate anche mediante l’applicazione legge sulla durata massima della prestazione lavorativa giornaliera viene effettuata considerando il rapporto tra il totale delle prestazioni rese e il numero dei giorni ricadenti nel periodo di orari plurisettimanali.
4) Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli riferimento; sono esclusi dal computo i riposi settimanali spettanti ai sensi degli artt. 1 e 3 della Legge 22 febbraio 1934L. 22.2.1934, n. 370, non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3.
5) Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata con le modalità . Nota all'art. 24 La condizione di cui al D.lgs1° comma si realizza per gli addetti ai Posti controllo dell’Amministrazione Centrale e del Centro “Xxxxxx Xxxxxxxxxx”. n. 532/1999I lavoratori notturni che abbiano prestato la propria attività per almeno cinque anni consecutivi nei Posti controllo sono adibiti, su richiesta, a mansioni non comportanti lo svolgimento di prestazioni notturne entro 12 mesi dalla richiesta stessa. Ove le domande di diverso utilizzo nella medesima residenza superino il 10% del numero degli addetti a ciascun Posto controllo, le stesse sono accolte entro 18 mesi. Qualora la richiesta sia stata avanzata prima dei predetti cinque anni, il lavoratore è assegnato ad termine di 12 mesi (ovvero di 18 mesi) decorre dallo scadere di tale periodo quinquennale. L’utilizzo in altre mansioni può avvenire presso l’unità di appartenenza ovvero mediante l’adibizione ad altra unità dell’area romana. E’ riservata priorità alle domande di diverso utilizzo nella medesima residenza avanzate dai lavoratori notturni che fruiscono dei benefici previsti dal d.lgs. 26.3.2001, n. 151 e dalla legge 9.12.1977, n. 903 (esonero obbligatorio e facoltativo dal lavoro notturno). Restano fermi i vincoli di permanenza e/o ad altri ruoli diurnidi utilizzo specificamente previsti in casi particolari (concorsi interni ed esterni, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendaliselezioni interne riservate al personale dei servizi generali e di sicurezza, trasferimenti in disponibilità.
6) Qualora Resta altresì ferma la disciplina di legge riguardante l’assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabiledei dipendenti per i quali siano state accertate condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno. Per quanto concerne il calcolo delle prestazioni straordinarie, il datore continua a farsi riferimento alla durata giornaliera e settimanale dell'orario di lavoro ed il lavoratore potranno rivolgersi all’E.Bi.P.I.C. per sulla base della vigente normativa. Dichiarazioni a verbale L’Amministrazione dichiara che nei confronti del personale dei Posti controllo trovano applicazione le procedure di conciliazione di cui al presente Contratto.
7) I contratti integrativi possono definire specifiche modalità di applicazione delle disposizioni di cui legge per gli addetti ai videoterminali al comma precedente ed individuare ulteriori soluzioni per il caso in cui l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabilericorrere delle condizioni previste.
8) Nei casi di nuova introduzione di lavoro notturno le aziende provvederanno agli adempimenti di cui agli articoli 8 e 10 del D.lgs. n. 532/1999.
Appears in 1 contract
Lavoratori notturni. 1) Ai sensi . Il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23.00 e le ore 6.00 del mattino.
2. Per i lavoratori notturni, le maggiorazioni per gli effetti lavoro notturno sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte dalle ore 23:00 alle ore 6:00 del D.lgsmattino.
3. 26 novembre 1999, n. 532 e successive modifiche ed integrazioni, l'orario L'orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare, nella settimana, le otto ore medie giornaliere. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo all'art. 5 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.
2) 4. I contratti integrativi possono individuare un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
3) 5. Le condizioni di cui al comma precedente si intendono realizzate anche mediante l’applicazione l'applicazione degli orari plurisettimanali di orari plurisettimanalicui agli artt. 116 e 117 del presente contratto.
4) 6. Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli artt. 1 e 3 della Legge legge 22 febbraio 1934, n. 370, non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 12, 2 3 e 34.
5) 7. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata con le modalità di cui al D.lgsD.Lgs. n. 532/199966/2003,art. 15, il lavoratore è assegnato ad altre mansioni o ad altri ruoli diurni, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
6) 8. Qualora l’assegnazione l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile, il datore di lavoro ed il lavoratore potranno rivolgersi all’E.Bi.P.I.C. per le procedure alla Commissione di conciliazione di cui al all'art. 33 del presente Contrattocontratto.
7) 9. I contratti integrativi possono definire specifiche modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente ed individuare ulteriori soluzioni per il caso in cui l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile.
8) 10. Nei casi di nuova introduzione di lavoro notturno le aziende provvederanno agli adempimenti di cui agli articoli 8 e 10 all'art. 12 del D.lgsD.Lgs. n. 532/199966/2003.
Appears in 1 contract
Lavoratori notturni. 1) . Ai sensi e per gli effetti del D.lgsD.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532 e successive modifiche ed integrazioni, l'orario il periodo notturno è quello specificato per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto.
2. L'orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare, nella settimana, le otto ore medie giornaliere. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo all'articolo 5 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.
2) 3. I contratti integrativi possono individuare un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
3) 4. Le condizioni di cui al comma precedente si intendono realizzate anche mediante l’applicazione l'applicazione di orari plurisettimanali.
4) 5. Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e 3 della Legge legge 22 febbraio 1934, n. 370, non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 12, 2 3 e 34.
5) 6. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata con le modalità di cui al D.lgsD.Lgs. n. 532/1999, il lavoratore è assegnato ad altre mansioni o ad altri ruoli diurni, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
6) 7. Qualora l’assegnazione l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile, il datore di lavoro ed il lavoratore potranno rivolgersi all’E.Bi.P.I.C. all'EBITEN per le procedure di conciliazione di cui al presente Contrattocontratto.
7) 8. I contratti integrativi possono definire specifiche modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente ed individuare ulteriori soluzioni per il caso in cui l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile.
8) 9. Nei casi di nuova introduzione di lavoro notturno le aziende provvederanno agli adempimenti di cui agli articoli 8 e 10 del D.lgsD.Lgs. n. 532/1999.
Appears in 1 contract
Lavoratori notturni. 1) Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 26 novembre 1999, n. 532 e successive modifiche ed integrazioni, l'orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare, nella settimana, le otto ore medie giornaliere. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.
2) I contratti integrativi possono individuare un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
3) Le condizioni di cui al comma precedente si intendono realizzate anche mediante l’applicazione di orari plurisettimanali.
4) Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e 3 della Legge 22 febbraio 1934, n. 370, non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3.
5) Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata con le modalità di cui al D.lgs. n. 532/1999, il lavoratore è assegnato ad altre mansioni o ad altri ruoli diurni, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
6) Qualora l’assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile, il datore di lavoro ed il lavoratore potranno rivolgersi all’E.Bi.P.I.C. all’E.BI.P.I.C. per le procedure di conciliazione di cui al presente Contratto.
7) I contratti integrativi possono definire specifiche modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente ed individuare ulteriori soluzioni per il caso in cui l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile.
8) Nei casi di nuova introduzione di lavoro notturno le aziende provvederanno agli adempimenti di cui agli articoli 8 e 10 del D.lgs. n. 532/1999.
Appears in 1 contract
Samples: Collective Labor Agreement