LE MATERIE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA. 1. In relazione a quanto previsto dall’art. 4, comma 2 della parte prima del presente CCNL, il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard valutativi ed indica i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di amministrazione fra le varie finalità di utilizzo indicate nell’art.48: 2. In sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata sono regolate le seguenti materie: A) A livello di Amministrazione centrale: a) le linee di indirizzo generale per l'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione; b) accordi di mobilità di cui all’art. 33 del CCNL del 5 aprile 1996; criteri per l’attuazione della mobilità volontaria all’interno dell’amministrazione; c) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, finalizzati in particolare alla riduzione degli infortuni e dei decessi in servizio e per causa di servizio; d) le pari opportunità per le finalità indicate nell’art. 7 del presente CCNL, nonché per quelle della legge 10 aprile 1991, n. 125; e) i criteri generali per la gestione delle attività socio-assistenziali per il personale; f) i riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro, sulla professionalità dei dipendenti in base alle esigenze dell’utenza nonché comportanti implicazioni occupazionali e/o di riqualificazione dei lavoratori; g) l’articolazione delle tipologie di orario di lavoro di cui all'art. 21 del CCNL del 5 aprile 1996, fermo restando quanto previsto dall’art. 45, commi 1, 2, 3 e 4; h) le materie relative al sistema classificatorio di cui all’art. 31, comma 1, lett. A; i) i criteri per far fronte alle particolari esigenze di servizio e/o produzione aventi carattere straordinario o di emergenza. La contrattazione in tema di mobilità e dei riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria. B) Presso le sedi centrali e gli uffici periferici di livello dirigenziale individuati come sede di contrattazione, ai sensi dell'art. 4 della Parte prima: a) applicazione e gestione in sede locale della disciplina definita dal comma 1 del presente articolo; b) i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili; c) l’ articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro secondo i criteri definiti a livello nazionale. 3. Nelle materie di cui alla lettera A), punti a), c) ,f), g), e) e B), punti b), e c) decorsi trenta giorni dall' inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l'accordo le parti riassumono la libertà di iniziativa. D'intesa tra le parti, il predetto termine è prorogabile di altri trenta giorni.
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LE MATERIE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA. 1. In relazione a quanto previsto dall’artdall'art. 4, comma 2 della parte prima del presente CCNL, il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard valutativi ed indica i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di amministrazione fra le varie finalità di utilizzo indicate nell’art.48nell'art.48:
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata sono regolate le seguenti materie:
A) A livello di Amministrazione centrale:
a) le linee di indirizzo generale per l'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
b) accordi di mobilità di cui all’artall'art. 33 del CCNL del 5 aprile 1996; criteri per l’attuazione l'attuazione della mobilità volontaria all’interno dell’amministrazioneall'interno dell'amministrazione;
c) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente dell'ambiente di lavoro, finalizzati in particolare alla riduzione degli infortuni e dei decessi in servizio e per causa di servizio;
d) le pari opportunità per le finalità indicate nell’artnell'art. 7 del presente CCNL, nonché per quelle della legge 10 aprile 1991, n. 125;
e) i criteri generali per la gestione delle attività socio-assistenziali per il personale;
f) i riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro, sulla professionalità dei dipendenti in base alle esigenze dell’utenza dell'utenza nonché comportanti implicazioni occupazionali e/o di riqualificazione dei lavoratori;
g) l’articolazione l'articolazione delle tipologie di orario di lavoro di cui all'art. 21 del CCNL del 5 aprile 1996, fermo restando quanto previsto dall’artdall'art. 45, commi 1, 2, 3 e 4;
h) le materie relative al sistema classificatorio di cui all’artall'art. 31, comma 1, lett. A;
i) i criteri per far fronte alle particolari esigenze di servizio e/o produzione aventi carattere straordinario o di emergenza. La contrattazione in tema di mobilità e dei riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.
B) Presso le sedi centrali e gli uffici periferici di livello dirigenziale individuati come sede di contrattazione, ai sensi dell'art. 4 della Parte prima:
a) applicazione e gestione in sede locale della disciplina definita dal comma 1 del presente articolo;
b) i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro la-voro dei dipendenti disabili;
c) l’ ' articolazione delle tipologie dell’orario dell'orario di lavoro secondo i criteri definiti a livello nazionale.
3. Nelle materie di cui alla lettera A), punti a), c) ,f), g), e) e B), punti b), e c) decorsi trenta giorni dall' inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l'accordo le parti riassumono la libertà di iniziativa. D'intesa tra le parti, il predetto termine è prorogabile di altri trenta giorni.
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