Le offerte Clausole campione

Le offerte. I termini da concedere alle ditte per la partecipazione alle gare reg o- late dalla legislazione nazionale sono, per quanto riguarda l 'asta pu b- blica, quelli previsti dall'art.64 del R. D. 23/5/ 1924, n.827, mentre per gli altri sistemi di affidamento, verranno determinati di volta in volta, nel rispetto dei principi di equità, dalla stazione appaltante. Tali termini dovranno essere tali da consentire la presentazione di una offerta seria e ragionata e, comunque, non essere inferiori alla metà di quelli prescritti per quanto concerne gli appalti soggetti alla normat i- va comunitaria. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno ess e- re redatte nel rispetto delle norme, modali tà, termini e condizioni previste per legge, dalla lettera d'invito o da qualsiasi altro discipl i- nare richiamato per regolare l 'affidamento. Le offerte devono essere sottoscritte dal legale rappresentate delle ditte e non possono presentare correzioni che non siano da lui conva- lidate con apposita sottoscrizione. Di norma il sistema di presentazione delle offerte è quello dell'inoltro a mezzo del servizio postale in plico raccomandato. Eventuali deroghe a tale sistema deve essere adeguatamente motivato. Non è ammessa la possibilità di utilizzare soluzioni tra di loro alte r- native per l 'inoltro delle offerte quali ad esempio il mezzo del plico postale e la consegna a mano. Non sono ammesse offerte per telegramma, nè offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta. Nel caso di presentazione a mezzo del servizio postale le offerte de b- bono presentare all'esterno della busta, in modo chiaro ed inequivoc a- bile, il nominativo del partecipante e l 'indicazione della gara cui si ri- feriscono. Ove sia prevista la necessità di esaminare preliminarmente la documentazione ritenuta propedeutica all'ammissione, si deve ut i- lizzare il sistema della doppia busta. In tal caso la busta contenente la sola offerta, chiusa in altra più grande contenente i documenti xxxxxx- sti per la partecipazione, verrà aperta soltanto se la documentazione necessaria per l 'ammissione risulterà regolare. I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e l'offerta viaggia a rischio e pericolo dell'offerente. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di reperimento dell'offerta stessa, farà fede il timbro di arrivo e la declaratoria od a t- testazione circa il giorno e l 'ora del ricevimento, apposta da...
Le offerte. L’obbligo di promuovere l’Offerta Obbligatoria Xxxxxx consegue all’esecuzione di una articolata operazione che ha comportato l’acquisizione da parte dell’Offerente della Partecipazione alla Data della Comunicazione ex art. 102 TUF, di cui si riportano di seguito, in sintesi, le fasi principali. In data 8 dicembre 2020, SPSI ha concluso alcuni contratti di compravendita ai sensi dei quali SPSI ha acquistato (i) complessive n. 16.271.624 Azioni A, pari al 24,2% del capitale sociale pre-dilution (pari al 23,2% diluted e al 23,2% fully diluted) e al 21,7% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria di Guala pre- dilution (pari al 20,7% diluted e al 23,2% fully diluted) ad un prezzo di Euro 8,20 per Azione A, nonché (ii) complessivi n. 2.355.331 Market Warrant ad un prezzo di Euro 0,30 per Market Warrant, pari al 12,2% del numero complessivo dei Market Warrant in circolazione (tali compravendite di Azioni A e Market Warrant, le “Compravendite Iniziali”). Di tali Compravendite Iniziali è stata data comunicazione al mercato sempre in data 8 dicembre 2020. Si precisa che, in data 8 dicembre 2020, il capitale sociale dell’Emittente era pari a Euro 68.906.646 ed era suddiviso in n. 67.184.904 azioni, di cui numero 62.049.966 Azioni Ordinarie, numero 4.322.438 azioni speciali di categoria “B” (le “Azioni B”) e numero 812.500 azioni speciali di categoria “C” (le “Azioni C”), tutte senza indicazione del valore nominale. Nei quindici giorni successivi alla Comunicazione ex art. 102 TUF, in conformità alle disposizioni di cui allo statuto sociale di Guala e in adempimento all’Impegno di Adesione (come definito infra), tutte le n. 812.500 Azioni C sono state convertite in n. 3.656.250 Azioni Ordinarie (rapporto di conversione 4,5 Azioni Ordinarie per ogni Azione C)(1). L’esecuzione delle Compravendite Iniziali ha avuto luogo nei giorni immediatamente successivi all’8 dicembre 2020, data di conclusione dei rispettivi contratti. A seguito delle Compravendite Iniziali e tenuto conto delle 2.705.883 Azioni Ordinarie (rappresentative del 3,6% dei diritti di voto pre-dilution e del 4,0% del capitale sociale pre-dilution) già detenute da SPSI, SPSI è giunta a detenere complessivamente un totale di n. 18.977.507 Azioni Ordinarie, rappresentative del 28,2% del capitale sociale dell’Emittente pre-dilution e del 25,3% dei diritti di voto esercitabili in assemblea dell’Emittente pre-dilution. Inoltre, sempre in data 8 dicembre 2020, SPSI e SPSH hanno sottoscritto con ta...
Le offerte. 1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando o nella lettera d'invito.
Le offerte. 1. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel rispetto delle norme, modalità, termini e condizioni previste per legge, dalla lettera di invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare l’affidamento.
Le offerte. Le offerte konnect includono: - un Servizio di accesso a Internet, - la messa a disposizione in comodato d’uso gratuito dell’Apparecchiatura Konnect per tutta la durata della Sua Offerta. Una o più Opzioni/e, presentate nella Scheda informativa standard, possono essere disponibili per la Sua Offerta. Per garantire la protezione dei Suoi figli minorenni da siti che potrebbero offendere la loro sensibilità, esistono in commercio soluzioni (gratuite o a pagamento), compatibili con PC/Mac o telefoni Android/iOS e disponibili online, per limitare l'accesso a siti web che forniscono contenuti inappropriati (sesso, droga, armi, violenza, incitamento all'odio razziale, ecc.) o non raccomandabili per i Suoi figli. È inoltre possibile per i genitori personalizzare profili di navigazione, impostare orari di accesso a Internet, visualizzare la cronologia dei siti visitati e creare "liste bianche" e "liste nere" riservate a bambini e adolescenti. Un elenco indicativo e parziale dei software di parental control, compatibili con le offerte è riportato nella Scheda informativa standard disponibile sul sito. È Sua responsabilità installare il software di parental control per garantire l'utilizzo sicuro dei Servizi da parte dei minori. Le ricordiamo che Internet è una rete aperta e di conseguenza, le informazioni che fornisce non sono protette contro i rischi di pirateria informatica, intrusione nel Suo sistema, hacking di dati, programmi e file del Suo sistema, contaminazione da virus informatici. L'Abbonato dovrà quindi dotarsi, a proprie spese, di sistemi di protezione dei propri dispositivi e dei propri dati (es. sistemi di backup, antivirus e firewall, opportunamente aggiornati) adeguati alle proprie esigenze, per limitare i rischi di utilizzo illecito del servizio da parte di terzi, di violazione della sicurezza e riservatezza dei dati e di distruzione dei dati memorizzati. Le conseguenze di eventuali attacchi all'integrità e alla riservatezza dei sistemi e dei dispositivi utilizzati dall'Utente e/o dall'Abbonato ricadono sotto la sua esclusiva responsabilità. Eutelsat S.A. non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita di dati/programmi, qualsiasi contaminazione da virus, qualsiasi perdita finanziaria e/o commerciale e/o qualsiasi perdita di immagine che ne derivi.
Le offerte. 1. Per la partecipazione alla gara dovranno essere concessi termini tali da consentire alle ditte la presentazione di una offerta quanto più esauriente possibile e comunque non dovranno essere inferiori alla metà di quelli prescritti per quanto concerne gli appalti soggetti alla normativa comunitaria, salvo casi di estrema urgenza.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: