Bollettino
Bollettino
Settimanale
Anno XXXII - n. 16
Pubblicato sul sito www.agcm.it
2 maggio 2022
SOMMARIO
INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5
A543 - RAPPORTI CONTRATTUALI TRA BENETTON E I SUOI RIVENDITORI
Provvedimento n. 30110 5
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 6
C12436 - ALIMENTARE AMADORI/RUGGER
Provvedimento n. 30111 6
C12438 - INDUSTEEL BELGIUM/CENTRO SERVIZI METALLI
Provvedimento n. 30112 10
C12439 - ANGELINI HOLDING/FAMECCANICA DATA
Provvedimento n. 30113 15
C12440 - DAPHNE/DAINESE
Provvedimento n. 30114 19
C12441 - GRUPPO BOSSONI/AGRICAR
Provvedimento n. 30115 22
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 26
AS1829 - COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO (SA)/ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE
CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL CONSORTILE 26
AS1830 - PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEI FERTILIZZANTI - RECIPROCO RICONOSCIMENTO 34
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 41
PS11890 - EUROPE ENERGY-WITHU/OFFERTE COMMERCIALI
Provvedimento n. 30116 41
PS12017 - SAMSUNG-PERSONAL RENTING/PRODOTTI IN LOCAZIONE
Provvedimento n. 30117 52
PS12036 - RADIO NEWS 24-INTERVISTE GRATUITE
Provvedimento n. 30118 53
PS12084 - COMUNE DI CASSINO-ICA/PRESCRIZIONE BIENNALE SETTORE IDRICO
Provvedimento n. 30119 65
PS12112 - PNEUMATICOFACILE-VENDITE ON LINE-MANCATA CONSEGNA
Provvedimento n. 30120 75
INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
A543 - RAPPORTI CONTRATTUALI TRA BENETTON E I SUOI RIVENDITORI
Provvedimento n. 30110
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 aprile 2022;
SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis, VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTA la legge 18 giugno 1998, n. 192 e, in particolare, l’articolo 9;
VISTA la propria delibera adottata in data 17 novembre 2020, con la quale è stata avviata un’istruttoria ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, e dell’articolo 14, della legge 10 ottobre 1990
n. 287, nei confronti delle società Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l. al fine di accertare una possibile violazione dell’art. 9, della legge 18 giugno 1998, n. 192, consistente in condotte volte allo sfruttamento della dipendenza economica di un affiliato al proprio sistema di franchising anche attraverso l’applicazione di clausole contrattuali abusive;
VISTO il provvedimento di proroga del procedimento adottato in data 3 dicembre 2021;
VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, deliberata nella riunione del 12 aprile 2022;
VISTI tutti gli atti del procedimento;
CONSIDERATE la complessità della fattispecie oggetto del procedimento e la necessità di disporre di un termine adeguato a valutare compiutamente l’insieme della copiosa documentazione in atti;
CONSIDERATA altresì l’esigenza di assicurare alle Parti il più ampio esercizio del diritto di difesa,
al fine di garantire appieno il diritto del contraddittorio;
RITENUTO, pertanto, necessario prorogare il termine di conclusione del procedimento, attualmente
fissato al 29 aprile 2022;
DELIBERA
di prorogare al 15 luglio 2022 il termine di conclusione del procedimento.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
C12436 - ALIMENTARE AMADORI/RUGGER
Provvedimento n. 30111
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 aprile 2022;
SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VISTA la comunicazione effettuata dalla società Alimentare Amadori S.p.A., pervenuta in data 15 marzo 2022 e integrata in data 29 marzo 2022;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
1. La società Alimentare Amadori S.p.A. (di seguito Alimentare Amadori) è una holding per l’acquisto, la gestione, il possesso e la vendita di titoli azionari e obbligazionari, oltre che di partecipazioni, quote e titoli similari. Essa è interamente controllata, tramite la società Francesco S.p.A., dalla società Amadori S.p.A. a sua volta controllata, indirettamente, da membri della famiglia Amadori.
Il gruppo Amadori, di cui fa parte Alimentare Amadori, opera prevalentemente nella filiera integrata della produzione di pollo e tacchino, occupandosi di tutte le fasi che vanno dagli allevamenti di polli e tacchini, galline per uova da consumo e altre attività connesse fino alla lavorazione e trasformazione di carni, commercializzazione e distribuzione del prodotto finito. Con particolare riferimento al settore agricolo/zootecnico, l’attività del gruppo ha anche ad oggetto l’attività di allevamento di suini da ingrasso e da riproduzione.
Nell’esercizio 2020, il fatturato di Alimentare Amadori, consolidato nella Francesco S.p.A., è stato pari a circa [1-2]* miliardi di euro.
2. Rugger S.p.A. (di seguito anche Rugger) è una società principalmente attiva, con il marchio Lenti, nel settore della trasformazione/lavorazione di prodotti di salumeria e della trasformazione/lavorazione di prodotti avicoli. Essa è, in particolare, specializzata nella cottura delle carni e nella produzione di prosciutti cotti e altre specialità quali arrosti di suino e di tacchino. Il capitale sociale di Rugger S.p.A. è attualmente detenuto dai membri della famiglia Lenti. La società ha realizzato in Italia, nel 2020, un fatturato pari a circa [31-100] milioni di euro.
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.
II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
3. L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione, da parte di Alimentare Amadori, dell’intero capitale sociale e, pertanto, del controllo esclusivo di Rugger. A tal fine sono stati sottoscritti due contratti di compravendita di azioni distinti, ciascuno relativo ad un 50% del capitale sociale di Rugger, la cui esecuzione avverrà in un unico contesto.
4. I venditori hanno altresì sottoscritto con il compratore una patto di non concorrenza della durata di 5 anni, in base al quale essi si impegnano a: (i) non svolgere, direttamente o indirettamente, nell’area geografica costituita dall’Italia e da tutti gli altri paesi del continente Europa, alcuna attività in concorrenza con l’attività di produzione e commercializzazione di salumi di suino, salumi avicoli e altri prodotti a base di carne cotti, svolta da Rugger, nonché alcuna attività relativa alla produzione e/o commercializzazione di piatti pronti; (ii) non offrire o instaurare, direttamente o indirettamente, rapporti di lavoro con alcuno dei dipendenti della Rugger fintanto che sia in corso il rapporto di lavoro tra il dipendente e Rugger e, qualora cessato, per un periodo di almeno 24 mesi dopo la cessazione. Tale obbligo è esteso anche ai coniugi e ai figli dei due principali azionisti della Rugger.
III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE
5. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 (come modificato dall’articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in vigore dal 29 agosto 2017), in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.
6. Il patto di non concorrenza può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata solo nella misura in cui esso sia limitato ai mercati (del prodotto e geografici) interessati dalla concentrazione e non ecceda la durata di tre anni1, atteso che, nel caso di specie, deve essere tutelato il valore dell’azienda oggetto di trasferimento sia in termini di avviamento che di know-how2. Inoltre, non possono ritenersi restrizioni accessorie all’operazione comunicata i divieti imposti ai venditori, ed estesi per alcuni di essi anche ai coniugi e ai figli, di instaurare rapporti di lavoro con alcuno dei dipendenti della Rugger, nella misura in cui essi non appaiono strettamente necessari e funzionali a preservare il valore della società oggetto di acquisizione.
1 Cfr. “Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni” in
G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005.
2 Cfr. Comunicazione sulle restrizioni accessorie, cit., par. 20. In particolare, nel caso di specie, pur essendo la società acquirente già presente nel settore della lavorazione delle carni e della produzione di salumi e affettati, essa non possiede il know how specifico relativo alla lavorazione dei prodotti di salumeria commercializzati a marchio Lenti, patrimonio di conoscenza e di tradizione della famiglia omonima.
IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE
I mercati rilevanti
7. Il settore interessato dalla presente operazione è quello della produzione e commercializzazione di prodotti avicoli e di salumeria, nell’ambito del quale è possibile identificare diversi comparti, corrispondenti ai singoli prodotti (prosciutto cotto, crudo, bresaola, arrosto di pollo, petto di tacchino ecc.) che, in ragione della percezione da parte dei consumatori e delle specificità del processo di produzione, possono essere considerati mercati differenti3.
8. Sotto il profilo geografico, i mercati rilevanti hanno dimensione nazionale, in considerazione dell’omogeneità delle condizioni di concorrenza sul territorio nazionale e della specificità dei modelli di consumo nazionali.
Gli effetti dell’operazione
9. Le Parti presentano limitate sovrapposizioni di quote a livello orizzontale. In particolare, sia con riferimento al mercato del prosciutto cotto, ove opera prevalentemente l’acquisita, che a quelli relativi alle carni bianche cotte (petto di pollo, petto di tacchino, arrosto di pollo e arrosto di tacchino), ove opera prevalentemente il gruppo Amadori, la quota congiunta delle Parti non supera in nessun caso il 5%. Negli stessi mercati, che presentano peraltro una struttura piuttosto frammentata, operano con quote anche più elevate altri qualificati concorrenti, tra i quali Rovagnati, AIA, Citterio Grandi Salumifici Italiani e Beretta.
10. Poiché il gruppo Amadori svolge anche attività nel settore dell’allevamento di polli, tacchini e suini da ingrasso, l’operazione produce anche effetti verticali che, tuttavia, risultano di entità trascurabile. Infatti: i) nell’ambito degli allevamenti nazionali di carni avicole, Amadori detiene una quota inferiore al 25%4 e la sua posizione nella filiera integrata della produzione di carni avicole si rafforza in misura trascurabile, posto che l’acquisita detiene quote inferiori all’1% nei mercati a valle della commercializzazione di prodotti avicoli; ii) nell’ambito degli allevamenti nazionali di suini, Amadori detiene una quota pari a circa il [1-5%]. Inoltre, il gruppo Amadori affida l’attività di macellazione dei propri suini a soggetti terzi specializzati, interrompendo in tal modo qualsiasi legame diretto tra l’attività di allevamento e l’attività di trasformazione del prodotto.
11. Alla luce di quanto esposto, non si ritiene che l’operazione sia idonea a determinare effetti di restrizione della concorrenza sui mercati interessati.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
3 Cfr. inter alia, C12143- UNIBON/GRANDI SALUMIFICI ITALIANI, provv. n. 26959 del 25 gennaio 2018; Cfr. C11498 - GRANDI SALUMIFICI ITALIANI/GRUPPO ALIMENTARE IN TOSCANA, provv. n. 23376 del 6 marzo 2012; C9573 - VERONESI FINANZIARIA/SAGI SAN DANIELE, provv. n. 18810 del 21 agosto 2008; C11277- IS ASIA/ALFRIULI-PROSCIUTTIFICIO DI BOSCHETTO-SALUMIFICIO DI LANGHIRANO-LAVINO, provv. n. 22913
del 18 ottobre 2011.
4 Secondo la prassi dell’Autorità, i “mercati verticalmente interessati” sono quelli in cui una parte deterrà dopo l’operazione una quota di mercato non inferiore al 25%, quando almeno un’altra parte opera in un mercato posto a monte o a valle del predetto mercato.
RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge
n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli
C12438 - INDUSTEEL BELGIUM/CENTRO SERVIZI METALLI
Provvedimento n. 30112
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 aprile 2022;
SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VISTO l’atto della società Industeel Belgium S.A., pervenuto in data 21 marzo 2022;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
1. Industeel Belgium S.A. (di seguito, Industeel) è una società di diritto belga attiva nella produzione e vendita diretta di lamiere quarto in acciaio inossidabile ed acciaio al carbonio, nonché nella produzione di lamiere, lingotti e forme forgiati in acciaio.
2. Industeel è controllata da ArcelorMittal S.A. (di seguito, ArcelorMittal), società a capo dell’omonimo gruppo attivo nel settore siderurgico (di seguito, Gruppo AM). ArcelorMittal è una società ad azionariato diffuso i cui titoli azionari sono quotati e negoziati sulle seguenti borse valori: New York (MT), Amsterdam (MT), Parigi (MT), Lussemburgo (MT) e sulle borse valori spagnole di Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia (MTS). [omissis]*.
3. Nel 2021 il Gruppo AM ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa 64,7 miliardi di euro, di cui circa [30-40] miliardi di euro per vendite nell’Unione Europea e circa [4-5] miliardi di euro per vendite in Italia.
4. Centro Servizi Metalli S.p.A. (di seguito, CSM o la Target) è una società attiva principalmente nella distribuzione di prodotti in acciaio inossidabile attraverso centri di ossitaglio e, in via accessoria, attraverso centri di immagazzinamento.
5. CSM è soggetta al controllo congiunto di Industeel, che detiene il 49,290% del capitale sociale di CSM, e di ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia S.r.l. (di seguito, AMCLN), che detiene il 42,638% del capitale sociale di CSM. La restante parte del capitale sociale di CSM è detenuta, alla data odierna, da alcuni azionisti di minoranza. AMCLN è una joint venture co-controllata dal Gruppo AM e da CLN Coils Lamiere Nastri S.p.A. (di seguito, CLN), società attiva nella distribuzione di acciaio al carbonio operante attraverso centri di servizio dell’acciaio.
6. Nel 2020 CSM ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa 63 milioni di euro, di cui circa [31-100] milioni di euro per vendite nell’Unione Europea e circa [31-100] milioni di euro per vendite in Italia.
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.
II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
7. Industeel e AMCLN hanno stipulato un contratto di compravendita di azioni (di seguito, S.p.A.) ai sensi del quale Industeel si impegna ad acquistare, e AMCLN si impegna a vendere, un numero di azioni di CSM sufficiente affinché Industeel acquisisca la maggioranza assoluta del capitale sociale di CSM. Infatti, anche nell’ipotesi in cui la totalità degli attuali azionisti di minoranza della Target che ne abbiano diritto esercitasse il proprio diritto di prelazione – previsto dallo statuto della Target – in relazione alla vendita delle azioni di CSM da parte di AMCLN, a seguito del perfezionamento dell’operazione Industeel verrebbe a detenere non meno dell’88,05% del capitale sociale e dei diritti di voto della Target.
8. Lo S.p.A. prevede un patto di non concorrenza e di non sollecitazione a carico di AMCLN e delle sue affiliate appartenenti al gruppo CLN riguardante i dipendenti, agenti, clienti e fornitori di CSM e delle sue affiliate, per un periodo di tre anni a partire dalla Data del Closing, nel territorio europeo.
III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE
9. L’operazione comunicata, in quanto comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
10. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.
11. Il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti e descritto nel paragrafo precedente può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell’operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell’impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato temporalmente ad un periodo di due anni, e non impedisca al venditore di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario1.
12. Il patto di non sollecitazione sottoscritto dalle parti e descritto nel paragrafo precedente può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell’operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell’impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato temporalmente ad un periodo di due anni2.
1 Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.
2 Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.
IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE
a) I mercati del prodotto
13. L’operazione in esame interessa l’industria siderurgica, nell’ambito della quale sono attivi operatori verticalmente integrati, che effettuano sia la produzione che la vendita diretta di acciaio, ed anche operatori specializzati nella sola fase di distribuzione di prodotti in acciaio3.
14. Conformemente ad un consolidato orientamento comunitario4 le attività di distribuzione di prodotti in acciaio possono essere distinte dalla produzione con vendita diretta per una serie di fattori quali la diversità dei clienti, i diversi quantitativi ordinati, la capacità dei distributori di soddisfare in tempi più rapidi e in maniera più specifica le esigenze dei clienti, l’elevato numero di imprese attive nel settore della distribuzione.
15. Ai fini della presente operazione rileva l’attività di distribuzione di acciai inossidabili in cui opera la società oggetto di acquisizione.
16. Con riguardo a tale attività, si distinguono tre differenti canali di vendita: (i) i centri di servizio dell’acciaio (steel service centres), i quali comprano prodotti laminati e successivamente li tagliano a seconda delle esigenze richieste dai clienti; (ii) i centri di immagazzinamento (stockholding centres) che svolgono la tradizionale funzione di vendita all’ingrosso, comprando grandi quantità di prodotti in acciaio e rivendendoli in quantità più piccole; (iii) i centri oxycutting specializzati nella commercializzazione di uno specifico prodotto che necessita di una procedura di lavorazione particolare. Ognuno di questi canali rappresenta un mercato distinto in considerazione della specifica funzione e del valore aggiunto conferito dalle operazioni effettuate.
17. La Commissione ha ritenuto che all’interno di ognuno di questi canali di distribuzione si debba inoltre individuare un mercato distinto per ciascun prodotto distribuito.
18. In ordine all’operazione in esame, va osservato che i mercati rilevanti in cui è attiva la società CSM oggetto di acquisizione sono la distribuzione di acciaio inossidabile attraverso centri di immagazzinamento (stockholding centres) e la distribuzione di acciaio inossidabile attraverso centri di ossitaglio (oxycutting centres).
b) I mercati geografici
19. L’estensione geografica dei mercati rilevanti deve essere valutata considerando, tra gli altri, i seguenti fattori: 1) il valore dei materiali commercializzati, 2) il valore aggiunto al prodotto dalla specifica lavorazione o trattamento subito, 3) la localizzazione dei concorrenti, 4) il tempo necessario a consegnare la merce e i costi di trasporto.
20. In ordine all’operazione oggetto della presente valutazione, conformemente al consolidato orientamento della Commissione5, si ritiene che i mercati interessati abbiano dimensioni nazionali.
3 Cfr., tra gli altri, provv. n. 12013 del 15 maggio 2003, C5864 – Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni/Newco, in Bollettino n. 20/2003.
4 Cfr. Decisione della Commissione del 21 novembre 2001 No. COMP/ECSC. 1351 “Usinor/Arbed/Aceralia” e Decisione della Commissione dell’11 maggio 1995 Non Comp IV.578 “Hoogovens / Klöckner & Co”.
5 Cfr. Decisione della Commissione del 21 novembre 2001 “Usinor/Arbed/Aceralia” cit..
Effetti dell’operazione
21. Nei mercati italiani della distribuzione di acciaio inossidabile attraverso centri di immagazzinamento (stockholding centres) e della distribuzione di acciaio inossidabile attraverso centri di ossitaglio (oxycutting centres) la Target detiene quote pari rispettivamente al [20-25%] circa e al [20-25%] circa, mentre il Gruppo AM [omissis] non sono attivi6.
22. Si osserva inoltre che l’acquirente è attiva nel mercato della produzione e vendita diretta di lamiere quarto in acciaio inossidabile, posto a monte dei due mercati della distribuzione di acciaio inossidabile attraverso centri di immagazzinamento (stockholding centres) e attraverso centri di ossitaglio (oxycutting centres); nel mercato della produzione e vendita diretta di lamiere quarto in acciaio inossidabile il Gruppo AM detiene una quota pari al [35-40%] circa in Italia e al [25-30%] circa nello SEE, mentre la Target non è attiva [omissis]7.
23. Ai fini della valutazione dell’operazione in esame si rileva che essa si sostanzia nel passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di CSM da parte del Gruppo AM e che, anche in considerazione delle quote detenute dalle Parti nei mercati interessati, nonché della presenza negli stessi di diversi e qualificati concorrenti8, non produce effetti sostanziali sull’assetto concorrenziale dei mercati rilevanti.
24. In virtù di quanto considerato, si ritiene che nei mercati di riferimento l’operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale degli stessi.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge
n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.
6 Le quote di mercato sono in volume. 7 Le quote di mercato sono in volume.
8 Nel mercato italiano della distribuzione di acciaio inossidabile attraverso centri di immagazzinamento (stockholding centres) sono presenti Griffon & Romano, C.S.A.I., Outokumpu e Jacquet Metals, nel mercato italiano della distribuzione di acciaio inossidabile attraverso centri di ossitaglio (oxycutting centres) sono presenti Jacquet Metals, Griffon & Romano, C.S.A.I., Outokumpu e Cuneo Inox, e nel mercato della produzione e vendita diretta di lamiere quarto in acciaio inossidabile, sia a livello italiano sia a livello di SEE, sono presenti SIJ Acroni, Outokumpu, Acerinox e Boehler.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli
C12439 - ANGELINI HOLDING/FAMECCANICA DATA
Provvedimento n. 30113
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 aprile 2022;
SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VISTA la comunicazione della società Angelini Holding S.p.A. del 24 marzo 2022;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
1. Angelini Holding S.p.A. (di seguito, anche Angelini) è la holding industriale del Gruppo Angelini, al quale appartengono società operanti nelle seguenti aree di attività: i) farmaceutico, ii) profumi e dermocosmesi, iii) prodotti per la cura della persona e della casa, iv) vitivinicolo, v) automazione e robotica industriale, vi) alimenti per bambini.
Il capitale sociale di Angelini è interamente detenuto da Angelini Finanziaria S.p.A. a sua volta controllata dalla famiglia Angelini.
Nel corso del 2020, il gruppo Angelini ha conseguito un fatturato complessivo di circa [1-2]* miliardi di euro, di cui circa [1-2] miliardi di euro per vendite realizzate a livello europeo e circa [1- 2] miliardi di euro per vendite realizzate in Italia.
2. Fameccanica Data S.p.A. (di seguito, anche Fameccanica) è una società attiva nel settore dell’automazione e robotica destinata all’industria dei beni di largo consumo e, in particolare, destinate alla realizzazione di: macchinari per la produzione di assorbenti per l’igiene personale; macchinari per il riempimento di liquidi utilizzabili nella cura dei tessuti e della casa; macchinari per la movimentazione pacchi e automazione industriale. La società detiene impianti produttivi in Cina, Italia e Stati Uniti e vende i propri prodotti e servizi in tutto il mondo.
Il capitale sociale di Fameccanica è interamente detenuto da Fater S.p.A., a sua volta soggetta al controllo congiunto di Angelini Holding S.p.A. e del gruppo Procter & Gamble (di seguito anche P&G), ciascuna con quote pari al 50% del capitale sociale.
Nel corso del 2020, Fameccanica ha realizzato un fatturato complessivo di circa [100-517] milioni di euro, di cui circa [100-517] milioni di euro per vendite realizzate a livello europeo e circa [31- 100] milioni di euro in Italia.
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.
II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
3. L’operazione in esame consiste nell’acquisizione da parte di Angelini dell’intero capitale sociale di Fameccanica, comportando il passaggio da una situazione di controllo congiunto ad un controllo esclusivo.
4. L’operazione prevede le seguenti clausole, considerate funzionali alla tutela del valore dei cespiti immateriali (diritti di proprietà intellettuale e know-how) della P&G:
a) un accordo di esclusiva per un periodo di 10 anni a partire dalla data di efficacia dell’Accordo Quadro MSA, in base al quale Fameccanica – al perfezionamento dell’operazione – fatta eccezione per P&G e le sue controllate, non produrrà, venderà, importerà o sfrutterà in alcun modo i macchinari, i software di controllo o componenti ad essi connessi, con riferimento a: (A) tecnologie per il trattamento di fibre funzionali e solventi nei processi produttivi; (B) macchinari per la produzione di pods monodose solubili in acqua; (C) piattaforma MOQx per la produzione e impacchettamento di prodotti P&G, limitatamente alle componenti rotabili e alla tecnologia che permette operazioni produttive simultanee; (D) macchinari per la produzione di testine di ricambio per spazzolini; (E) tecnologie che permettono di forare i prodotti per la cura della famiglia (fazzolettini di carta, salviette); e (F) macchinari per la produzione di catturapolveri e panni lavapavimenti (art. 6.4, lettera d.i) dell’accordo di vendita);
b) al perfezionamento dell’operazione, il trasferimento da Fameccanica a P&G di tutti i diritti di proprietà intellettuale creati o altrimenti sviluppati da P&G o da Fameccanica, individualmente o in collaborazione tra loro, in relazione ai servizi, macchinari, software di controllo e componenti per la manifattura di prodotti P&G (art. 6.4, lettera d.ii dell’accordo di vendita);
c) un obbligo minimo di acquisto in capo a P&G, della durata di 1 anno a partire dalla data di perfezionamento dell’operazione, in base al quale P&G si impegna ad effettuare un determinato numero di ordini di acquisto in favore di Fameccanica (art. 5.1 dell’accordo di vendita).
III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE
5. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a
517 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.
6. Le clausole illustrate al precedente par. 4 lettere a) e b) consistono in restrizioni a beneficio del venditore e in quanto tali non possono essere considerate accessorie alla realizzazione dell’operazione, non essendo strettamente funzionali alla salvaguardia del valore dell’impresa acquisita1.
1 Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, 2005/C 56/03, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 5/3/2005, C 56/24, Parte III.
7. L’obbligo di acquisto in capo a P&G di un determinato quantitativo di prodotti di Fameccanica può essere ritenuto accessorio, in considerazione della sua durata limitata ad un anno e a condizione che si tratti di un quantitativo che non le conferisca uno status di acquirente privilegiato2.
IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE
I mercati del prodotto e geografico interessati
8. Sotto il profilo merceologico, la società Fameccanica è attiva nel mercato dell’automazione e robotica industriale. Considerato l’orientamento comunitario, tale mercato può essere segmentato, sulla base delle applicazioni finali dei macchinari prodotti da Fameccanica, come segue: i) realizzazione di macchinari destinati alla produzione di prodotti assorbenti per l’igiene personale3,
ii) realizzazione di macchinari per il riempimento di liquidi per la cura dei tessuti e della casa, iii)
realizzazione di macchinari per la movimentazione pacchi e automazione industriale.
9. Sotto il profilo geografico, alla luce dell’orientamento comunitario, il mercato dell’automazione e robotica industriale può essere considerato lo spazio EEA4.
10. In ogni caso, non occorre prevenire ad un’esatta definizione di mercato rilevante posto che la valutazione della presente operazione non muterebbe.
Effetti dell’operazione
11. Secondo quanto comunicato, Fameccanica detiene quote di circa il [25-30%] nel segmento della produzione di macchinari destinati alla produzione di assorbenti per l’igiene personale, di circa il [1-5%] nel segmento della produzione di macchinari per il riempimento di liquidi per la cura dei tessuti e della casa e di circa il [1-5%] nel segmento della produzione di macchinari per la movimentazione pacchi e automazione industriale. In tali segmenti di mercato, Angelini non è presente con altre società del gruppo.
Angelini è invece presente, tramite l’impresa comune Fater S.p.A., nel mercato a valle della produzione e vendita di prodotti di largo comuno, fra cui quello della produzione di assorbenti per l’igiene personale.
12. L’operazione comunicata non ha come effetto la sovrapposizione di quote di mercato, trattandosi del passaggio da un controllo congiunto ad un controllo esclusivo. Peraltro, le quote di mercato della Fameccanica non risultano particolarmente elevate e sono del tutto marginali in due dei segmenti di mercato sopra individuati. Parimenti, l’operazione non risulta produrre effetti di natura verticale, in considerazione della circostanza che il legame tra Fameccanica e Angelini, via Fater S.p.A., è pre-esistente all’operazione stessa e che, in ogni caso, P&G possiederà i diritti di proprietà intellettuale creati o sviluppati per la manifattura dei propri prodotti.
Pertanto, l’operazione non risulta idonea ad alterare sostanzialmente le condizioni concorrenziali dei mercati rilevanti.
2 Cfr. Comunicazione della Commissione cit., par. 32-34.
3 Cfr. caso M3589 Korber/Winkler-Donnebier (2004) in cui la Commissione europea, pur lasciando aperta l’esatta definizione di ambito merceologico rilevante, ha individuato il mercato dei macchinari per la produzione di assorbenti.
4 Cfr. caso M3589 Korber/Winkler-Donnebier (2004), citato, in cui la Commissione europea ha ritenuto che il mercato dei macchinari per la produzione di assorbenti ha dimensione geografica coincidente almeno con lo spazio EEA.
13. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame, consistente nell’acquisizione del controllo esclusivo di Fameccanica da parte di Angelini, non comporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati;
RITENUTO che le clausole previste nell’accordo di vendita, illustrate al punto 4. lettere a) e b), non possono essere considerate accessorie alla realizzazione dell’operazione e che l’Autorità si riserva di valutarle, laddove sussistano i presupposti;
RITENUTO che l’obbligo di acquisto di cui al punto 4, lettera c) può essere considerato accessorio alla presente operazione, nei soli limiti descritti e che l’Autorità si riserva di valutarlo, laddove ne sussistano i presupposti;
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge
n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.
Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli
C12440 - DAPHNE/DAINESE
Provvedimento n. 30114
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 aprile 2022;
SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VISTA la comunicazione della società Daphne S.r.l. pervenuta in data 28 marzo 2022;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
1. Daphne S.r.l. (di seguito “Daphne”) è una società veicolo, controllata da fondi gestiti da società facenti parte di The Carlyle Group Inc. (di seguito “Carlyle”). Carlyle è un gestore patrimoniale attivo a livello mondiale.
2. Daphne ha realizzato nel 2020 un fatturato, a livello mondiale, pari a circa [90-100]* miliardi di euro, di cui circa [1-2] miliardi per vendite in Italia.
3. Dainese S.p.A. (di seguito “Dainese” o “la Target”) è una società attiva nel commercio e nella produzione di abbigliamento tecnico, sportivo e di accessori, anche per il tempo libero, con il marchio “Dainese” e altri marchi (come AGV per i caschi da moto e TCX per stivali da motociclismo da corsa e fuoristrada). La società è la capogruppo di imprese attive a livello internazionale, attraverso una rete di punti vendita fisici monomarca e attraverso i seguenti siti web proprietari: www.dainese.com, www.agv.com, www.tcxboots.com.
4. Dainese è soggetta al controllo di Darter Holdings I S.à.r.l. (“Darter I”), che ne detiene il 100% del capitale, per il tramite di Darter II Holdings S.à.r.l. (“Darter II”), LD72 S.r.l. (“LD72”, e, unitamente a Darter I, “i Venditori”), Cordusio Fiduciaria S.p.A. (di seguito “Cordusio”) e il Signor [omissis].
5. In base a dati approvati dal Consiglio di Amministrazione della società, nel 2021 il gruppo Dainese ha realizzato un fatturato di [100-511] milioni di euro, di cui [31-100] in Italia.
II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
6. La concentrazione notificata consiste nell’acquisizione, da parte di Daphne, del controllo esclusivo di Dainese, attraverso l’acquisto di Darter II (che detiene la maggioranza del capitale di Dainese) e del pacchetto azionario detenuto da LD72, congiuntamente pari al [95-100%] del capitale di Dainese. Inoltre, Daphne acquisirà anche le azioni detenute da un gruppo di dirigenti della Target tramite Cordusio, corrispondenti al [1-5%] del capitale di Dainese. Il restante [0-1%] del capitale rimarrà di proprietà del Signor [omissis].
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.
7. Non sono previste restrizioni accessorie all’Operazione di concentrazione notificata.
III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE
8. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
9. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a
517 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.
IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE
IV.1 I mercati del prodotto e geografico interessati
IV.1.1 Premessa
10. L’Operazione interessa la produzione e la commercializzazione di abbigliamento tecnico, sportivo e di accessori, anche per il tempo libero. La quota di mercato vantata da Dainese nello Spazio Economico Europeo e in Italia resta modesta a prescindere dalla puntuale delimitazione del mercato.
In alcuni precedenti1, l’Autorità ha definito distinti mercati della vendita al dettaglio di:
- abbigliamento tecnico sportivo;
- calzature sportive;
- abbigliamento casual;
- attrezzature sportive.
Ad ogni modo, in considerazione dell’assenza di sovrapposizioni di natura orizzontale o relazioni di tipo verticale tra le attività di Dainese e le diverse società del portafoglio Carlyle, la definizione del mercato può essere lasciata aperta.
11. Quanto alla dimensione geografica, tali mercati possono considerarsi prima facie di dimensione europea, in ragione di una definizione su scala internazionale delle politiche pubblicitarie e di branding, particolarmente rilevanti per la domanda dei prodotti in esame, nonché della bassa incidenza dei costi di trasporto in relazione al prezzo finale di vendita.
In ogni caso, una definizione più puntuale dei mercati rilevanti può essere lasciata aperta dal momento che le società del gruppo Carlyle sono attive in ambiti merceologici diversi da quelli in cui è presente Dainese.
IV.1.2 Effetti dell’operazione
12. L’operazione in esame consiste nell’acquisizione del controllo esclusivo di Dainese da parte di Daphne e non comporterà alcuna sovrapposizione di natura orizzontale o verticale tra le attività delle Parti nei mercati della produzione e della vendita al dettaglio di abbigliamento tecnico sportivo,
1 Cfr. provv. n. 30008 del 15 febbraio 2022 C12426 - HERNO-NUO/NEWCO.
calzature sportive, abbigliamento casual e attrezzature sportive, nei quali non sono attive le società del gruppo acquirente.
Le uniche società del gruppo Carlyle attive nello SSE nella vendita al dettaglio di abbigliamento sono TwinSet, END., Penti e Hunkemoeller, nessuna delle quali in concorrenza con gli articoli commercializzati da Dainese. L’operazione determinerà, pertanto, la mera sostituzione di un operatore con un altro.
13. In aggiunta, i suddetti mercati si connotano per una elevata frammentazione dell’offerta e per la presenza di diversi operatori di rilievo, quali Adidas, Hally Hansen, Nike, Puma, Rukka, Under Armour, Shoei ecc.. La quota di mercato vantata da Dainese in ognuno dei quattro mercati individuati è sempre inferiore all’1%.
14. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare in maniera significativa le dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame, consistente nell’acquisizione del controllo esclusivo di Dainese da parte di Daphne, non comporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge
n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale
da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge
n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.
Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli
C12441 - GRUPPO BOSSONI/AGRICAR
Provvedimento n. 30115
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 aprile 2022;
SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VISTO l’atto della società Gruppo Bossoni S.p.A. pervenuto in data 28 marzo 2022;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
1. Gruppo Bossoni S.p.A. (di seguito Gruppo Bossoni) opera nella distribuzione al dettaglio di autovetture nuove e usate e di veicoli commerciali leggeri nuovi e usati di diversi marchi (FCA, Peugeot, Volvo, Chia e Volkswagen – Audi e Skoda), di ricambi originali ed equivalenti dei rispettivi marchi e servizi post vendita di assistenza, manutenzione e riparazione1. Gruppo Bossoni è controllato da persone fisiche tutte appartenenti alla famiglia Bossoni.
Nel 2020, il fatturato consolidato realizzato da Gruppo Bossoni S.p.A. è stato di 515 milioni di euro per vendite in Italia2.
2. Agricar S.p.A. (di seguito Agricar) opera, per il tramite di tre concessionarie (ex ramo d’azienda Fallimento Apricar Diesel S.p.A. e già Apricar Diesel S.p.A.), nella distribuzione al dettaglio di autovetture nuove e usate, di veicoli commerciali leggeri nuovi e usati e di camion (trucks) del marchio del gruppo Mercedes Benz, di ricambi originali e equivalenti del marchio del medesimo gruppo Mercedes Benz e servizi post vendita di assistenza, manutenzione e riparazione3. Le concessionarie sono ubicate una a Brescia, che costituisce la sede principale e in cui si concentra il fatturato, e le altre due filiali secondarie a Mantova e a Piacenza4. Agricar è soggetta al controllo congiunto di Gruppo Bossoni e di Marfin5, le quali detengono entrambe una quota del 45% del
1 Il Gruppo Bossoni S.p.A. opera attraverso le proprie controllate Bossoni Automobili S.p.A. e Mandolini Auto S.p.A.; quest’ultima acquisita nel 2020; C12341 provv. n. 28500/2020.
2 Il fatturato include i fatturati effettivi e stimati delle controllate di Gruppo Bossoni.
3 Agricar, appositamente costituita a fine 2018, operava in virtù di un contratto di affitto di ramo d’azienda sottoscritto ad inizio gennaio 2019 con Agricar Diesel S.p.A.. A seguito della dichiarazione di fallimento della Agricar Diesel S.p.A. (in data 27 febbraio 2019) la Agricar si è resa aggiudicataria del suddetto ramo di azienda esercitando il diritto di prelazione il 7 aprile 2021 (così come Visto agli atti apposto dal Giudice Delegato in data 12 aprile 2021). Il contratto di affitto risulta tutt’ora in vigore; cfr. anche C12372- Gruppo Bossoni - Agricar/Ramo di Azienda Fallimento Agricar Diesel - Provvedimento n. 29653.
4 Sulla base della comunicazione più del 60% del fatturato di Agricar è realizzato a Brescia, le sedi di Mantova e di Piacenza fatturano rispettivamente i restanti 18% e 21%.
5 Mar.Fin S.r.l. (di seguito Marfin), soggetta al controllo di due persone fisiche, è una società finanziaria. Uno dei soci di Marfin detiene una partecipazione meramente finanziaria in Vicentini S.p.A. che opera nella provincia di Verona ed è soggetta al controllo esclusivo del gruppo Volkswagen, per il tramite di Europcar S.r.l. (cfr. C12219, provv. N.
27594/2019).
capitale sociale6, mentre il restante 10% del capitale di Agricar è riconducibile ad una persona fisica. Marfin non è attiva nei mercati in esame in quanto svolge unicamente attività finanziaria.
Il fatturato di Agricar è stato, nel 2020, di circa 140 milioni di euro per vendite in Italia.
II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
3. L’operazione di concentrazione notificata consiste nell’acquisizione da parte di Gruppo Bossoni del controllo esclusivo di Agricar, attualmente sotto il controllo congiunto di Gruppo Bossoni e Marfin, da realizzarsi attraverso l’acquisto del 45% del capitale sociale detenuto da Marfin e del restante 10% dall’altro socio persona fisica7.
4. Il contratto preliminare di compravendita da parte del Gruppo Bossoni delle azioni detenute dal socio persona fisica, pari al 10% del capitale sociale di Agricar S.p.A., prevede le seguenti le seguenti restrizioni accessorie: i) un obbligo di non concorrenza della durata di due anni e per le aree geografiche delle province di Brescia, Cremona, Mantova e Piacenza e ii) una clausola di non sollecitazione, che prevede che il Venditore non possa per la durata di due anni distogliere in alcun modo personale dalla società ceduta.
Scopo delle clausole è la salvaguardia del valore dell’impresa acquisita.
III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE
5. L’operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90, in quanto comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di una impresa. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 3 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore 517 milioni e quello dell’impresa di cui è prevista l’acquisizione è superiore a 31 milioni di euro.
6. I patti di non concorrenza e di non sollecitazione descritti in precedenza possono essere qualificati come accessori alla concentrazione comunicata nella misura in cui contengono restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell’operazione e ad essa necessarie8. Nel caso di specie, gli impegni assunti dal venditore vanno a beneficio dell’acquirente, rispondono all’esigenza di garantire in favore quest’ultimo il trasferimento dell’effettivo valore dell’impresa, hanno una portata materiale circoscritta ai prodotti e servizi che rientrano nell’attività economica dell’impresa ceduta e la loro durata è limitata ad un periodo che non supera i due anni9.
6 Cfr. C12372- Gruppo Bossoni - Agricar/Ramo di Azienda Fallimento Agricar Diesel - Provvedimento n. 29653, cit. 7 Nella comunicazione si specifica che in data 14 marzo 2022 sono stati sottoscritti due contratti preliminari, entrambi
sottoposti alla condizione sospensiva dell'esito favorevole della valutazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi degli articoli 16 e ss. legge 287/1990, in forza dei quali Gruppo Bossoni si è reso promissario acquirente rispettivamente del 45% delle azioni di Agricar S.p.A. detenute da MAR.FIN. S.r.l. e del restante 10% delle azioni di Agricar S.p.A. detenute dal socio persona fisica.
8 Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).
9 Si veda, al riguardo, la Comunicazione G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005 cit.
IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE
Il mercato del prodotto
7. Tenuto conto dell’attività svolta dall’impresa oggetto di acquisizione, l’operazione in esame interessa, sotto il profilo merceologico: i) la distribuzione al dettaglio di autoveicoli per passeggeri e di veicoli commerciali nuovi e usati10, ii) la distribuzione al dettaglio di ricambistica per autoveicoli per passeggeri e veicoli commerciali (ricambi originali e equivalenti) e iii) i servizi post vendita di assistenza, manutenzione e riparazione di autoveicoli. Per quel che riguarda la rilevanza geografica, Agricar opera nelle province di Brescia, Mantova e Piacenza; la dimensione dei mercati sub i), ii) e iii) può ritenersi locale, anche tenendo conto della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e della propensione alla mobilità dal lato della domanda.
8. Ai fini della presente operazione non è necessario addivenire ad una esatta delimitazione merceologica e geografica dei mercati rilevanti, in quanto la valutazione della stessa non muterebbe.
Effetti dell’operazione
9. L’operazione in esame determina esclusivamente la modifica dei rapporti di controllo di Agricar, mediante il passaggio da una originaria situazione di controllo congiunto, da parte di Gruppo Bossoni, Marfin (non attiva nei mercati rilevanti) e una persona fisica, ad una situazione di controllo esclusivo, da parte di Gruppo Bossoni11.
10. L’operazione notificata, pur determinando la modifica della struttura del controllo della società oggetto di acquisizione, non produce effetti concorrenziali di rilievo, tenendo conto della quota complessiva di mercato detenuta da Gruppo Bossoni e della circostanza che Marfin non è attiva nei mercati interessati.
11. A seguito dell’operazione notificata, le quote di mercato di Gruppo Bosoni non subiranno, pertanto, variazioni. Infatti, nel mercato i) le quote ascrivibili a Gruppo Bossoni nell’isocrona di Brescia (sede principale) permarranno intorno al [15-20%]* circa, mentre negli altri mercati si manterranno in linea (Piacenza) o inferiori (Mantova) a quelle detenute in detta isocrona12. Analoghe considerazioni per i mercati sub ii) e sub iii) in cui l’operazione non è suscettibile di determinare sostanziali mutamenti nella struttura dell’offerta, non ravvisandosi, in entrambi i casi, criticità dal punto di vista concorrenziale.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare suscettibile di avere un impatto apprezzabile sugli equilibri concorrenziali dei mercati rilevanti da essa interessati.
10 Le case produttrici commercializzano infatti le proprie vetture attraverso imprese di distribuzione (società controllate o operatori terzi) le quali, a loro volta, si avvalgono di una rete di concessionari che svolgono attività di vendita alla clientela 11 L’impatto dell’acquisizione del controllo congiunto da parte di Gruppo Bossoni è già stato oggetto di valutazione da parte dell’Autorità; cfr. C12372- Gruppo Bossoni - Agricar/Ramo di Azienda Fallimento Agricar Diesel - Provvedimento n. 29653, cit.
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.
12 Cfr. Comunicazione delle Parti; anche C12372- Gruppo Bossoni - Agricar/Ramo di Azienda Fallimento Agricar Diesel - Provvedimento n. 29653, cit.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
RITENUTO, altresì, che i patti di non concorrenza e di non sollecitazione sono accessori alla presente operazione nei soli limiti temporale e geografico sopra indicati e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti ove si realizzino oltre tali limiti;
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge
n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA
AS1829 - COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO (SA)/ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL CONSORTILE
Roma, 28 febbraio 2022
Comune di San Marzano sul Sarno
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 22 febbraio 2022, ha deliberato di esprimere un parere ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativamente alla Deliberazione del Consiglio comunale di San Marzano sul Sarno, n. 7, risalente al 15 marzo 2019, avente ad oggetto “Adempimenti ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs. 18/4/2016, n. 50 - Acquisto quote societarie centrale di committenza Asmel consortile a r.l. per adesione centrale di committenza in house”, trasmessa all’Autorità in data 1° febbraio 2022, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica – TUSPP).
Con tale deliberazione il Comune ha deciso di aderire ad Asmel consortile s.c. a r.l. (d’ora in avanti anche solo “Asmel”) attraverso l’acquisto di una quota di partecipazione societaria pari a € 1.595,50 allo scopo di conferire a detta società l’esercizio delle attività e delle funzioni di centrali di committenza ai sensi degli articoli 37 e 38 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici, d’ora in avanti anche CCP). Nell’adozione di tale decisione, il Comune di San Marzano sul Sarno ha altresì preso atto che Asmel consortile opera secondo il modello dell’in house providing. Inoltre, con la medesima deliberazione il Comune ha approvato lo Statuto di Asmel che prevede espressamente l’esercizio dei servizi di committenza ausiliaria.
Asmel consortile è una società partecipata da 816 soci, tra cui centinaia di enti pubblici detentori di irrisorie quote di partecipazione (per lo più Comuni, qualche azienda pubblica e alcune Unioni montane e di comuni), nonché le società Asmenet soc. cons. a r.l. e Asmenet Calabria soc. cons. a r.l., a loro volta partecipate da centinaia di enti pubblici. L’oggetto sociale di Asmel consortile, ai sensi dell’art. 2 del relativo Statuto societario, consiste nell’esercizio, su tutto il territorio nazionale, delle attività e funzioni di centrale di committenza ex articoli 37 e 38 del d.lgs. n. 50/2016.
L’art. 13 dello Statuto di Asmel consortile (“Amministrazione, controllo congiunto e rappresentanza”), come approvato dal Comune di San Marzano sul Sarno, dispone che “l’amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da tre
membri nominati a tempo indeterminato. Due membri sono scelti dall’assemblea anche tra i non soci e uno dal Consorzio Asmez”1.
Con riferimento alle modalità di esercizio dell’in house providing, con la medesima deliberazione il Comune ha anche approvato il “Regolamento delle attività di indirizzo e controllo analogo congiunto sulla società Asmel consortile s.c. a r.l.”, facente quindi parte integrale e sostanziale della deliberazione stessa. Tale Regolamento istituisce una “Giunta per il controllo analogo” (art. 2), composta da tre amministratori locali di enti soci, in carica per tre anni (salvo conferma), scelti nell’ambito dell’assemblea sociale.
Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento, la Giunta e/o i soci svolgono attività di: indirizzo (controllo preventivo: ricezione da parte della società della documentazione necessaria all’adozione delle decisioni di principale rilevanza), monitoraggio (controllo concomitante: ricezione da parte della società di aggiornamenti sull’andamento della gestione della società e dei servizi affidati); verifica (controllo successivo: presentazione da parte della società del resoconto periodico della gestione della società e dei servizi svolti, al fine di consentire agli enti di soci di esercitare i poteri ex articolo 2422 e ss. c.c. e il controllo economico-finanziario, di verificare che i risultati economico-reddituali siano o meno in linea con quelli previsti, nonché di esercitare un controllo sulla gestione societaria “verificando che le azioni dell’amministratore unico siano coerenti con le deliberazioni e gli indirizzi definiti”).
Inoltre, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, la Giunta esercita ogni attività di controllo sulla qualità dell’amministrazione e sul bilancio, anche attraverso l’esercizio di poteri ispettivi diretti “su qualunque atto dell’amministratore unico”; monitora periodicamente “attraverso la richiesta di documenti, relazioni periodiche o audizione dell’amministratore unico lo stato di attuazione delle attività gestionali”; accerta in via successiva che “l’attività svolta dall’amministratore unico sia stata posta in essere in conformità alle direttive impartite”; “rende disponibili sul sito” della società, in forma riservata ai soci, i verbali e le deliberazioni delle proprie riunioni; presenta una “relazione sull’attività svolta” al termine dell’anno di mandato.
Ciò premesso, anche alla luce della recente giurisprudenza amministrativa consolidatasi2, nonché delle osservazioni svolte da ultimo dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nei confronti dell’associazione Asmel e delle società ad essa collegate3, l’Autorità ha ritenuto opportuno svolgere le seguenti considerazioni, analogamente a quanto già rilevato nel parere reso in data 27 aprile 2021 nei confronti di una speculare deliberazione adottata dal Consiglio comunale di Lavello4.
1 Dal sito web del Consorzio Asmez emerge solo che “Fanno parte dell'Assemblea consortile gli Enti Locali che ne detengono circa il 70% delle quote”.
2 Cfr. Consiglio di Stato, sentenza del 3 novembre 2020, n. 6787; Consiglio di Stato, sentenza del 12 novembre 2020, n. 6975; Tar Lombardia, sede di Milano, sentenza del 3 febbraio 2020, n. 240; Tar Campania, sezione staccata di Salerno, sentenza del 2 gennaio 2021, n. 1.
3 Si vedano, inter alia, le seguenti delibere adottate dall’ANAC: n. 32 del 30 aprile 2015, n. 179 del 26 febbraio 2020, n.
202 del 3 marzo 2021.
4 Cfr. AS1790, COMUNE DI LAVELLO (PZ) - ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE DELLA SOCIETA’ ASMEL
CONSORTILE, Bollettino AGCM n. 39/2021. Preso atto del mancato adeguamento della città di Lavello a tale parere, l’Autorità, nella propria riunione del 31 agosto 2021, ha disposto di impugnare dinanzi al Tar per la Basilicata la Deliberazione del consiglio comunale della Città di Lavello n. 51 del 29 dicembre 2020, “Adempimenti ai sensi dell’articolo 37, comma 4, del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 – Acquisto quote societarie della società Asmel consortile s.c. a r.l. per adesione alla centrale di committenza in house”.
Innanzitutto, l’art. 37, comma 4, CCP, prevede che se la stazione appaltante è un Comune non capoluogo di provincia, come nel caso di specie, tra le diverse modalità consentite per l’acquisizione di beni, servizi o lavori, è previsto il ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati. L’art. 3, comma 1, lett. i), CCP, quindi, definisce centrale di committenza “un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie”.
Ciò posto, l’attività di centrale di committenza può essere svolta, oltre che da soggetti pubblici, anche da soggetti privati, ove ricorrano i presupposti per l’affidamento in house.
Come noto, per il ricorso all’in house providing - ai sensi dell’art. 5 CCP – è necessaria la contestuale sussistenza dei requisiti della partecipazione pubblica, dell’attività prevalente e del controllo analogo a quello che l’ente esercita nei confronti delle proprie articolazioni amministrative.
Inoltre, il comma 5 del citato articolo 5 dispone che il controllo analogo congiunto è esercitato da un’amministrazione quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti5.
Nella fattispecie in esame, va innanzitutto rilevato che, con riguardo al consiglio di amministrazione di Asmel consortile, la previsione di cui al citato articolo 13 dello Statuto – per cui la nomina di uno dei tre componenti spetta ad un soggetto estraneo alla compagine sociale (Consorzio Asmez) mentre gli altri due possano essere scelti anche tra non soci - appare in contrasto con l’articolo 5, comma 5, CCP laddove prevede che gli organi sociali siano composti da rappresentanti delle amministrazioni aggiudicatrici.
Sul punto, il Tar Campania, sezione staccata di Salerno, ha osservato che “l’amministrazione della società è affidata a un consiglio di amministrazione la cui composizione denota legami con i soggetti privati promotori, in quanto composto da tre membri nominati a tempo indeterminato, due dei quali scelti dall’assemblea tra i non soci e uno designato dal consorzio Asmez, consorzio costituito da società private (che ancora detengono il 30 per cento delle quote) e nel quale solo successivamente hanno acquisito partecipazioni gli enti locali”.
Inoltre, con riferimento al controllo analogo congiunto, si osserva che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6975/2020, ha ritenuto non soddisfatto tale requisito in relazione ad Asmel consortile, osservando che “anche ad ammettere il ricorso a soggetti privati, dovrebbe, comunque, trattarsi di organismi in house, la cui attività sia limitata al territorio dei comuni fondatori, laddove, nel caso
5 Inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 175/2016 (TUSPP) il controllo analogo congiunto è “la situazione in cui l’amministrazione esercita con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi”, laddove ricorrano le condizioni di cui al citato art. 5, comma 5. La lettera c), del d.lgs. n. 50/2016, a sua volta, qualifica il controllo analogo come “la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante”.
di specie, nella previsione di una legittimazione a svolgere funzione di centrale di committenza a livello nazionale mancherebbe sia il profilo del controllo analogo, sia quello dei limiti territoriali”6. Il Tar Lombardia, sede di Milano, con sentenza n. 240/2020, sempre con specifico riferimento ad Asmel, ha altresì evidenziato che “la partecipazione di un elevatissimo numero di comuni associati (nell’ordine di migliaia, per stessa ammissione della ricorrente) comporta altresì che il singolo piccolo Comune associato alla Asmel (Associazione) abbia un potere parcellizzato e diluito in quanto condiviso con un elevatissimo numero di associati e, pertanto, alquanto assai limitato sulla vita associativa in rapporto agli indirizzi gestionali, alle attività, alla nomina degli amministratori ecc.; Può dirsi che nessuno dei Comuni aderenti al “sistema Asmel” (escluso il Comune fondatore) abbia la titolarità di un potere di controllo effettivo sull’Associazione e, quindi, sulla Asmel Società Consortile a r.l., che vada al di là di “una presenza puramente formale nella compagine di tale entità”.
Ciò posto, sebbene, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis, v. Consiglio di Stato, sentenza del 23 gennaio 2019, n. 578), il controllo analogo congiunto da parte di una miriade di soci pubblici possa essere esercitato, in presenza di determinate circostanze, anche attraverso la previsione di specifici patti parasociali e/o l’istituzione di organi speciali7, nel caso di specie si ritiene che la Giunta per il controllo analogo e il relativo “Regolamento delle attività di indirizzo e controllo analogo congiunto sulla società Asmel consortile s.c. a r.l.”, come approvato dal Comune di San Marzano sul Sarno, non possono ritenersi strumenti sufficienti per soddisfare quanto previsto dal citato articolo 5, lettere a) e b), del d.lgs. n. 50/2016.
Invero, in primo luogo, riguardo alla composizione della giunta, la circostanza che essa sia formata da soli tre membri (nel cui novero viene poi individuato lo stesso presidente) a fronte di migliaia di soci (considerando anche gli enti indirettamente soci per il tramite di Asmenet s.c. a r.l. e Asmenet Calabria s.c. a r.l.) appare un elemento critico in termini di effettiva rappresentatività della volontà del complesso dei soci. A ciò si aggiunga che il regolamento non prevede neanche la possibilità che l’assemblea revochi l’incarico nel corso dei tre anni.
6 Sul tema della delimitazione territoriale dell’attività svolta da una centrale di committenza si richiama quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 4 giugno 2020 (C-3/19, Asmel società consortile a r.l. contro A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione) nella parte in cui ha affermato che “Una misura con cui uno Stato membro limiti l’ambito di operatività territoriale delle centrali di committenza ai rispettivi territori degli enti locali che le hanno istituite, al fine di assicurarsi che tali centrali di committenza agiscano nell’interesse pubblico di tali enti, e non nel loro proprio interesse commerciale, al di là di tali territori, deve essere considerata coerente con l’articolo 1, paragrafo 10, della direttiva 2004/18, il quale prevede che una centrale di committenza deve avere la qualità di amministrazione aggiudicatrice e deve, a tale titolo, soddisfare i requisiti previsti all’articolo 1, paragrafo 9, di tale direttiva”.
7 La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha apprezzato quali validi strumenti per l’esercizio del controllo analogo congiunto (unitamente ai patti parasociali, sentenza 29 novembre 2012 nelle cause C-182/11 e 183/11, Econord) organi speciali come i Comitati unitari e i Comitati tecnici (nella sentenza 10 settembre 2009 nella causa C-573/07, SEA) a condizione che: a) in essi ogni socio pubblico abbia un proprio rappresentante e che le deliberazioni siano assunte con maggioranze formate per unità e b) siano previsti poteri di controllo e di gestione tali da restringere l’autonomia decisionale del consiglio di amministrazione imponendo indirizzi e prescrizioni, nonché prevedendo poteri consultivi preventivi. Nella sentenza SEA, inoltre, la CGUE ha osservato che “Per valutare se l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sulla società aggiudicataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è necessario tener conto di tutte le disposizioni normative e delle circostanze pertinenti. Da questo esame deve risultare che la società aggiudicataria è soggetta a un controllo che consente all’amministrazione aggiudicatrice di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta società” (§ 65).
In secondo luogo, il controllo esercitato attraverso tale organo è da ritenersi squisitamente formale in quanto, intervenendo ex post rispetto all’attività di gestione, non consente l’esercizio in concreto del controllo analogo richiesto dalla legge.
I poteri conferiti alla giunta, infatti, non sono sufficienti ad influenzare le scelte strategiche di Asmel consortile e ad esprimere la volontà comune dei soci ai fini dell’assunzione di “determinazioni vincolanti per gli organi amministrativi”8, considerato che l’attività di indirizzo si limita alla ricezione di documentazione sulle decisioni più rilevanti da parte della società.
La mera attività di monitoraggio e/o controllo ex post, dunque, non può ritenersi di per sé elemento idoneo a consentire al socio pubblico di esercitare congiuntamente un’influenza dominante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più significative della società. Tale assunto trova conforto nella richiamata sentenza n. 1/2021 del Tar Salerno, nella parte in cui ha evidenziato l’assenza del requisito del controllo analogo congiunto da parte dei Comuni soci di Asmel in quanto “la giunta per il controllo analogo ha infatti solo un ruolo formale, che rende i soci e la giunta destinatari di mere informative, senza alcun potere di indirizzo”.
Inoltre, in assenza dei presupposti per l’in house providing, è da ritenere che Asmel consortile non possa essere neanche affidataria delle attività di committenza ausiliarie che, invece, ai sensi dell’art. 39, comma 2, CCP possono essere affidate a prestatori di servizi previa procedura competitiva, a meno che si tratti di affidamento sotto-soglia, ai sensi dell’art. 36, lett. a), CCP, come rilevato nella medesima sentenza del Tar Salerno.
Ancorché con la delibera in esame il Comune di San Marzano sul Sarno abbia approvato lo Statuto e il Regolamento per il controllo analogo contenenti le citate disposizioni, occorre rilevare che il 6 dicembre 2021 Asmel consortile ha parzialmente emendato sia lo Statuto che il Regolamento delle attività di indirizzo e controllo analogo congiunto sulla società Asmel consortile s.c. a r.l. Al riguardo si coglie l’occasione per osservare che talune delle modifiche apportate incidono sulle descritte criticità concorrenziali ai fini della sussistenza del requisito del controllo analogo congiunto.
In particolare, la nuova versione dell’art. 13 dello Statuto di Asmel consortile (“Amministrazione, controllo congiunto e rappresentanza”) ora dispone che “l’amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da tre membri nominati a tempo indeterminato”.
A ciò si aggiunga che la nuova versione dell’art. 3 del Regolamento, avente ad oggetto la composizione della Giunta per il controllo analogo, ha elevato il numero dei membri della Giunta da 3 a 9 e ha previsto un meccanismo di selezione dei componenti (che possono essere esclusivamente i rappresentanti legali dei Comuni soci) idoneo a tener conto delle aree geografiche e delle caratteristiche demografiche degli enti locali soci, così da rafforzare la rappresentatività dei membri della Giunta. Infine, il sistema dei controlli dettato dal descritto art. 1 del Regolamento
8 Consiglio di Stato, sentenza del 26 ottobre 2020, n. 6460: “I soci pubblici partecipanti nominano rappresentati comuni negli organi decisionali, si accordano sulle decisioni più significative per la vita sociale, controllano reciprocamente che gli indirizzi elaborati non vadano a discapito dei propri interessi; esercizio “congiunto” sta, allora, per esercizio “condiviso”; descrive una modalità di gestione da parte dei soci pubblici controllanti caratterizzata da coordinamento delle decisioni affinché degli interessi pubblici perseguiti da ciascuno degli enti partecipanti si faccia sintesi nell’interesse pubblico comune perseguito dalla società nell’esecuzione del servizio. Perché si abbia condivisione del controllo è, allora, indispensabile una sede nella quale la volontà comune possa assumere la forma di determinazioni vincolanti per gli organi amministrativi e che non sia l’assemblea dei soci per la prevalenza che i soci di maggioranza vi esercitano secondo le ordinarie regole deliberative (principio di maggioranza azionaria) e per la predominanza, nelle deliberazioni ivi assunte, dell’interesse al risultato economico della società”.
risulta integrato dalle previsioni del nuovo art. 7 del Regolamento (“Esercizio del controllo analogo da parte del singolo Socio”), volto a rendere effettivo il controllo analogo esercitato dal singolo Comune socio sui servizi offerti da Asmel, attraverso la necessaria determina a contrarre con cui vengono dettate indicazioni vincolanti per Asmel e per mezzo del monitoraggio da parte del singolo Comune dell’attività svolta da Asmel a suo favore.
Nonostante tali modifiche rafforzino le condizioni necessarie per l’esercizio del controllo analogo congiunto, si osserva che ancora non risultano pienamente integrati i requisiti per l’esercizio dell’attività di centrale di committenza quale soggetto in house.
Infatti, ai sensi dell’art. 5, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, è necessario che venga espressamente previsto che i membri del consiglio di amministrazione siano scelti solo tra i rappresentanti delle amministrazioni, mentre l’art. 13 dello Statuto di Asmel consortile non prevede espressamente una simile ipotesi; inoltre, ai fini della qualificazione come società in house, sarebbe opportuno che venissero anche esplicitati i limiti territoriali dell’attività svolta, nonché la possibilità di revoca dell’incarico di membro della giunta da parte dell’assemblea.
Da ultimo, si osserva che, laddove il Comune intenda comunque affidare detti servizi ad Asmel consortile in via diretta e nel rispetto dei presupposti dell’art. 36 CCP, non possa essere richiesta l’erogazione di un corrispettivo da parte del concorrente aggiudicatario per la prestazione dei servizi di committenza, poiché quest’onere si ripercuote anche sull’offerta, in quanto “riduce la possibilità degli stessi concorrenti di formulare la propria proposta in maniera pienamente libera, incidendo sulla capacità di elaborare una proposta tecnica ed economica che sia concretamente espressione di scelte imprenditoriali vincolate unicamente dalle esigenze tecniche della stazione appaltante, dalla base d’asta formulata e dalle convenienze dello stesso concorrente” (Tar Campania, sezione staccata di Salerno, sentenza n. 1/2021).
Sul tema, anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3538 del 6 maggio 2021, ha ritenuto illegittima la previsione di siffatto onere tra le clausole dei bandi di gara predisposti da Asmel “non tanto, o non solo, perché contrasta con l’art. 41, comma 2 – bis) del codice dei contratti pubblici, […] ma specialmente perché comporta effettivamente l’imposizione di una prestazione a carico del privato in assenza di previa disposizione di legge, come richiesto dall’art. 23 Cost.”9.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che la Deliberazione del Consiglio Comunale di San Marzano sul Sarno, n. 7 del 15 marzo 2019, resa nota all’Autorità il 1° febbraio 2022, viola gli articoli l’art. 5, comma 5, 38 e 39 del CCP, nonché l’art. 2, comma 1, lett. c) e d) del TUSPP.
Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, codesta Amministrazione dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.
9 Sul punto si richiama anche la sentenza n. 8072 del 6 dicembre 2021 del Consiglio di Stato nella parte in cui ha negato in capo ad Asmel anche la qualificazione di organismo di diritto pubblico “a ciò ostando l’assenza tanto del requisito teleologico (lo svolgimento di attività volte a soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale e commerciale), stante la previsione dell’obbligo in capo agli operatori commerciali aggiudicatari del pagamento di una commissione per i servizi di committenza espletati dalla stessa, quanto quello dell’influenza dominante, difettando il c.d. controllo analogo da parte degli enti locali aderenti.”.
Il presente parere sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli
Comunicato in merito al mancato adeguamento del Comune di San Marzano sul Sarno (Salerno) al parere motivato espresso dall’Autorità ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 in merito all’acquisizione di una quota del capitale della società ASMEL Consortile a r.l.
Nella propria riunione del 28 febbraio 2022, l’Autorità aveva deliberato di inviare un parere motivato ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicato sopra alla presente comunicazione, in merito alla Deliberazione del Consiglio comunale di San Marzano sul Sarno n. 7 del 15 marzo 2019, recante “Adempimenti ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs. 18/4/2016, n. 50 - Acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL Consortile a r.l. per adesione centrale di committenza in house” (di seguito anche Deliberazione n. 7/2019).
In particolare, il parere aveva evidenziato che l’acquisizione da parte del Comune di una quota di partecipazione societaria (pari a € 1.595,50) in ASMEL, quale centrale di committenza ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice dei contratti pubblici (di seguito anche D. Lgs. n. 50/2016 o Codice), non fosse accompagnata, nonostante alcune modifiche nel frattempo apportate allo statuto di ASMEL, dai requisiti per l’esercizio dell’attività di centrale di committenza quale soggetto in house. In particolare, lo statuto di ASMEL – pur emendato – risultava ancora carente con riguardo: i) alla mancata previsione che i membri del consiglio di amministrazione fossero scelti solo tra i rappresentanti delle amministrazioni; ii) ai limiti territoriali dell’attività svolta e alla possibilità di revoca dell’incarico di membro della giunta da parte dell’assemblea; iii) alla richiesta all’aggiudicatario di un corrispettivo per la prestazione dei servizi di committenza, che – come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa anche con riguardo specifico ai bandi di ASMEL
– limita la possibilità dei concorrenti di formulare la propria offerta tecnica ed economica unicamente sulla base della “esigenze tecniche della stazione appaltante, della base d’asta formulata e delle convenienze dello stesso concorrente” (Tar Campania, Salerno, sentenza n. 1/2021) e in assenza di una previsione di legge, ai sensi dell’art. 23 Cost. (Consiglio di Stato n. 3538/2021). Secondo l’Autorità, quindi, la Deliberazione n. 7/2019 è lesiva della concorrenza, per violazione degli artt. 5, comma 5, 38 e 39 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 2, comma 1, lett. c) e d) del TUSPP.
L’8 aprile 2022, il Comune in parola ha trasmesso copia della Deliberazione del Consiglio comunale
n. 8 del 22 marzo 2022 (Delibera n. 8/2022), con cui ha aderito alla Centrale di Committenza Area Sele Piacentini e approvato il relativo schema di convenzione, nonché copia del verbale della relativa seduta consiliare, riconoscendo che ASMEL non risponde ai modelli organizzativi richiesti dall’art. 3, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 50/2016 per le centrali uniche di committenza. Preso atto del sostanziale adeguamento dell’Amministrazione al parere motivato dello scorso 28 febbraio ai sensi
dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 27 aprile 2022, ha quindi disposto di non proporre ricorso contro la menzionata Delibera n. 7/2019.
AS1830 - PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEI FERTILIZZANTI - RECIPROCO RICONOSCIMENTO
Roma, 19 aprile 2022
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf)
Ministro dello Sviluppo Economico (Mise)
Nell’esercizio dei propri poteri di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 12 aprile 2022, ha inteso formulare alcune osservazioni in merito alle procedure autorizzative adottate in Italia per l’immissione in commercio dei fertilizzanti secondo il “Reciproco Riconoscimento” (Reg. (EU) 2019/515).
L’intervento trae origine da una segnalazione pervenuta da una società di consulenza nel settore dei fertilizzanti, che offre anche servizi di assistenza regolatoria, nella quale si lamentano sia la scarsa trasparenza della procedura di autorizzazione adottata in Italia, soprattutto con riguardo all’esatta individuazione dei soggetti coinvolti nelle attività di valutazione delle merci, sia la presenza, tra tali soggetti, di operatori privati in posizione di conflitto di interesse.
L’Autorità, prendendo spunto dalla segnalazione ricevuta, intende formulare alcuni auspici di portata generale miranti ad una riformulazione della procedura adottata per l’immissione in Italia dei fertilizzanti legalmente commercializzati in altri Stati membri, che ne favorisca la piena trasparenza e conformità alla normativa comunitaria. In particolare, soprattutto in un settore, qual è quello dei fertilizzanti, attualmente caratterizzato da una fase di significativa contrazione dell’offerta, la completa rimozione di ogni possibile distorsione concorrenziale e di qualsiasi potenziale ostacolo al commercio internazionale appare essenziale a garantire il corretto funzionamento dei mercati interessati e la massimizzazione del benessere dei consumatori.
La normativa di riferimento
Come noto, il Reg. (EU) 2019/515 (di seguito il Regolamento), relativo al Reciproco Riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro, si prefigge di rafforzare il mercato interno, rimuovendo gli ostacoli al commercio mediante una effettiva e corretta applicazione del principio di Reciproco Riconoscimento: in virtù di tale principio, in particolare, i Paesi dell’Unione europea non possono vietare la vendita sul loro territorio di merci che sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro, anche qualora tali merci siano state prodotte conformemente a regole tecniche differenti.
Il Regolamento si applica a qualsiasi tipo di merce legalmente commercializzata in uno dei Paesi dell’Unione europea, compresi i prodotti agricoli, prevedendo che il produttore delle merci oggetto del Reciproco Riconoscimento rediga una dichiarazione volontaria di commercializzazione legale che comprovi alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione che le merci sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro. Tale dichiarazione segue la struttura indicata in allegato al Regolamento stesso. Secondo quanto specificato dal Documento di orientamento per l'applicazione del Regolamento: “Se una dichiarazione sul reciproco riconoscimento è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro di destinazione, tale autorità non richiede la presentazione di altre informazioni o elementi di prova oltre a quelli prescritti dal regolamento al fine di dimostrare che le merci sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro” 1.
Ai sensi del Regolamento, gli Stati membri possono limitare l’immissione in commercio di merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro solo qualora le restrizioni siano giustificate dai motivi enunciati all'articolo 36 TFUE2, o da altri motivi imperativi di interesse generale riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione alla libera circolazione delle merci, e qualora tali restrizioni siano proporzionate all'obiettivo perseguito. In questo caso, l'autorità competente nazionale contatta l'operatore economico interessato e lo informa della valutazione di cui all’art. 5 del Regolamento3, indicando le merci che sono oggetto di tale valutazione, e specificando la regola tecnica nazionale applicabile o la procedura di autorizzazione preventiva. A seguito della procedura di valutazione di cui all’art. 5, l’autorità competente emette una decisione amministrativa.
Il considerando 11 del Regolamento, in particolare, contempla la possibilità che gli Stati membri diano attuazione a specifiche regole tecniche nazionali previste per il riconoscimento mediante una procedura di autorizzazione preventiva, in base alla quale, prima che le merci possano essere immesse su tale mercato, deve essere ottenuta l'approvazione formale da parte di un'autorità competente. Nel medesimo considerando, è tuttavia specificato che l'esistenza di una procedura di autorizzazione preventiva limita di per sé la libera circolazione delle merci e che, pertanto, per essere giustificata in relazione al principio fondamentale della libera circolazione delle merci nel mercato interno, essa deve perseguire un obiettivo di interesse generale riconosciuto dal diritto unionale e deve essere proporzionata e non discriminatoria.
In base a quanto precisato dal Documento di orientamento, nei casi in cui uno Stato membro intenda adottare una procedura di un’autorizzazione preventiva per l’immissione delle merci sul mercato,
1 Cfr. il “Documento di orientamento per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008”, cap. 3, paragrafo 4.
2 L’articolo 36 TFUE, in particolare, prevede la possibilità di deroghe alle libertà del mercato interno di cui agli articoli 34 e 35 TFUE, se giustificate da motivi specifici “di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri”.
3 L’art. 5, rubricato “Valutazione delle merci”, al comma 1, prevede che “Qualora l'autorità competente dello Stato membro di destinazione intenda valutare le merci soggette al presente regolamento, stabilire se le merci, o merci di quel tipo, sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro e, in caso affermativo, se gli interessi pubblici legittimi coperti dalla regola tecnica nazionale applicabile dello Stato membro di destinazione sono adeguatamente protetti tenuto conto delle caratteristiche delle merci in questione, prende senza indugio contatto con l'operatore economico interessato”.
tale procedura deve essere esplicitamente contemplata dal diritto nazionale. Inoltre, come richiamato nel considerando 27 del Regolamento, la Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio prescrive che gli Stati membri comunichino alla Commissione e agli altri Stati membri ogni progetto di regola tecnica nazionale riguardante qualsiasi prodotto, compresi i prodotti agricoli o della pesca, nonché i motivi che rendono necessario adottare tale regola.
È altresì necessario, ai sensi dell’art. 5, c. 9 e c. 10, del Regolamento, che l’Autorità competente di ogni Stato membro che prevede una procedura autorizzativa comunichi all’operatore, alla Commissione e agli altri Stati membri l'adozione della decisione amministrativa relativa al Reciproco Riconoscimento, specificando la regola tecnica nazionale su cui essa si basa e i legittimi motivi di interesse generale che giustificano l'applicazione della regola tecnica nazionale. La proporzionalità della regola tecnica nazionale costituisce la base per dimostrare la proporzionalità della decisione amministrativa basata su di essa.
Infine, l’art. 9 del Regolamento, rubricato “Compiti dei punti di contatto per i prodotti” prevede che gli Stati membri designino e gestiscano nel proprio territorio specifici Punti di Contatto che forniscano, tra l’altro, informazioni online sul principio del Reciproco Riconoscimento, sulla sua applicazione a livello nazionale e sulle procedure di valutazione e autorizzazione adottate per ciascuna categoria di prodotti.
La procedura per il Reciproco Riconoscimento adottata a livello nazionale
Nell’ambito del sito del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise)4 è stato istituito il Punto Contatto Prodotti (PCP) per gli operatori economici e per le Autorità competenti di altri Stati membri dell’UE, che riporta le procedure da espletare per immettere sul mercato italiano prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro. In particolare, dall’apposita pagina dedicata a tale servizio, è possibile accedere a schede dettagliate relative a ciascuna famiglia di prodotto (dispositivi medici, idraulica, caldaie, ascensori, ecc.), nelle quali vengono indicate la normativa di riferimento, le regole tecniche nazionali eventualmente applicabili ai prodotti legalmente commercializzati in un altro Paese membro, i dati di contatto della amministrazione preposte, ecc..
In tale pagina del sito del Mise non è presente alcuna scheda dedicata alla categoria dei fertilizzanti e tuttavia, secondo quanto riportato sul sito del Mipaaf https://www.protezionedellepiante.it, esiste una procedura di autorizzazione preventiva per l’immissione in commercio di fertilizzanti legalmente commercializzati in altri Stati membri5.
Sulla base di quanto evidenziato nel sito del Mipaaf, la procedura autorizzativa adottata, avviata a seguito della presentazione della domanda da parte di un operatore economico, coinvolge i seguenti organismi:
i) il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante (Sezione Fertilizzanti), istituito con DM 24 settembre 2018, con il compito di esprimere il parere definitivo in merito alla richiesta di Reciproco Riconoscimento;
ii) il Sottogruppo “Reciproco Riconoscimento”, istituito con nota prot. Mipaaf n. 0184633 del 22/04/2021, con il compito di esaminare la completezza della documentazione presentata a corredo
4 Cfr. https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/normativa-tecnica/pcp-punto-contatto-prodotti.
5 Nel medesimo sito non viene però citata alcuna norma del diritto nazionale che la preveda, né viene indicata e descritta l’eventuale norma tecnica in base alla quale la procedura verrebbe adottata.
delle istanze di Reciproco Riconoscimento e fornire la valutazione preventiva al Gruppo di lavoro
permanente;
iii) l’Ufficio DISR V del Mipaaf, con il compito di adottare il provvedimento di autorizzazione, trasmetterlo alla ditta e pubblicarlo sul sito web.
La Sezione Fertilizzanti del Gruppo di lavoro permanente è composta da 19 membri, tra i quali figurano, oltre a 12 rappresentanti di Ministeri ed Enti pubblici di ricerca, i rappresentanti dei seguenti organismi: Consorzio Italiano Compostatori (CIC); Federazione Nazionale dell’Industria Chimica (Federchimica-Assofertilizzanti); Associazione Italiana Fertilizzanti; Federazione Nazionale Commercianti di Prodotti per l'Agricoltura (COMPAG); Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana – Confagricoltura; Confederazione Nazionale Coldiretti; Confederazione Italiana Agricoltori (CIA).
Il Sottogruppo “Reciproco Riconoscimento” della Sezione Fertilizzanti risulta composto dai seguenti
10 membri: 2 rappresentanti del Mipaaf; 1 rappresentante del Ministero della Salute; 2 rappresentanti delle Università (Bologna e Pisa); 1 rappresentante dell’AIPSA - Associazione Italiana Produttori Substrati di coltivazione; 2 rappresentanti di Federchimica-Assofertilizzanti; 1 rappresentante di Associazione Italiana Fertilizzanti; 1 rappresentante del Consorzio Italiano Compostatori (CIC).
L’art. 2, c. 6, del Regolamento generale del Gruppo di lavoro permanente prevede altresì che tale gruppo possa avvalersi, per specifiche necessità, di esperti esterni di qualificata esperienza con funzioni consultive o anche come semplici uditori, senza potere di voto. Tutti i componenti dei due gruppi, oltre che i loro consulenti esterni, sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni alle quali hanno accesso nell’ambito della propria attività di valutazione, confermando il carattere sensibile delle informazioni stesse.
In allegato alla domanda di autorizzazione preventiva, agli operatori economici interessati viene richiesto l’invio di numerosi documenti e informazioni, quali: il certificato dello Stato membro attestante che il prodotto è legalmente commercializzato nello Stato membro; la regola tecnica in base alla quale il prodotto è commercializzato nello Stato membro; un elenco dettagliato delle materie prime utilizzate e informazioni sulla loro origine; una breve descrizione del processo di produzione; un certificato recente di analisi del prodotto, emesso da un laboratorio accreditato, riguardante i parametri agronomici e i contaminanti pertinenti (metalli pesanti, microrganismi e contaminanti organici); la destinazione, il dosaggio e le istruzioni per l'uso; la conformità alla legislazione europea in materia di protezione dell’uomo, degli animali e dell’ambiente.
Considerazioni sulla composizione dei gruppi di lavoro
Come si è visto, sia nel Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione Fertilizzanti - che nello specifico Sottogruppo “Reciproco Riconoscimento” sono presenti rappresentanti di diverse associazioni, tra le quali anche quelle dei produttori di fertilizzanti, che operano in diretta concorrenza con i soggetti interessati al reciproco riconoscimento. Inoltre, tutti i componenti dei gruppi di lavoro possono a loro volta avvalersi di consulenti privati, i quali operano in competizione diretta con i consulenti che assistono gli operatori nello svolgimento della procedura di autorizzazione.
La partecipazione ai gruppi di lavoro menzionati consente ai componenti dei gruppi stessi di accedere a informazioni aziendali altamente riservate, astrattamente idonee ad essere utilizzate a fini meramente privatistici. I dossier autorizzativi presentati per il Reciproco Riconoscimento, infatti, risultano contenere numerose e dettagliate informazioni relative alla composizione dei fertilizzanti, alle ricette, alla provenienza delle materie prime e ai processi produttivi utilizzati.
La natura riservata delle informazioni processate appare confermata dalla stessa circostanza che i componenti di tali gruppi siano obbligati a firmare una “Dichiarazione di riservatezza” che li impegna, nell'espletamento delle funzioni loro attribuite, a rispettare l’obbligo di riservatezza e a non utilizzare gli elementi acquisiti per finalità e scopi meramente privati. D’altro canto, appaiono sussistere concrete difficoltà di dimostrare l’eventuale utilizzo a scopi privati delle conoscenze/informazioni aziendali acquisite: queste ultime, infatti, potrebbero influire nel processo di definizione delle politiche produttive e commerciali dei concorrenti, senza che le iniziative imprenditoriali assunte in attuazione di tali politiche possano essere univocamente ricondotte all’acquisizione di specifiche informazioni sensibili. Inoltre, con riferimento al mercato della fornitura di servizi di consulenza alle imprese, si ritiene che la possibilità di partecipare a vario titolo ai lavori del Sottogruppo possa conferire ai consulenti coinvolti un significativo vantaggio competitivo nella fase di acquisizione della clientela interessata ad ottenere il Reciproco Riconoscimento. E ciò per il solo fatto di potere in qualche misura influire sulle valutazioni del gruppo, indipendentemente dal rispetto degli obblighi di riservatezza sottoscritti.
Vale peraltro rilevare come, in entrambi i gruppi di lavoro coinvolti nel processo di valutazione, siano già presenti, con un ruolo di consulenza tecnica, diversi rappresentanti della pubblica amministrazione o di enti pubblici economici - quali le università e i centri di ricerca - nell’ambito dei quali si suppone possano essere reperite tutte le competenze necessarie a supportare in modo adeguato le valutazioni e le conseguenti decisioni degli organismi preposti al Reciproco Riconoscimento dei prodotti.
Si ritiene, pertanto, auspicabile una ridefinizione della composizione dei gruppi di lavoro coinvolti nel processo di valutazione, in modo da evitare il coinvolgimento in tale attività di soggetti privati, o di loro associazioni, direttamente attivi nei mercati della commercializzazione di fertilizzanti o di prodotti e servizi ad essi collegati, inclusi coloro che svolgono attività di consulenza aziendale.
Considerazioni sulla trasparenza e conformità alla normativa della procedura utilizzata
La procedura adottata in Italia per il Reciproco Riconoscimento dei prodotti appartenenti alla categoria dei fertilizzanti sembra inoltre sollevare alcune perplessità riguardo alla sua trasparenza e aderenza alle disposizioni comunitarie.
Al riguardo, si osserva, in primo luogo, che il sito del Punto di Contatto Prodotti per gli operatori economici e per le Autorità competenti di altri Stati membri dell’UE, istituito presso il Mise in ottemperanza all’art. 9 del Regolamento (rubricato “Compiti dei punti di contatto per i prodotti”) e richiamato anche nel sito dell’Unione europea6, non contiene alcuna scheda di prodotto dedicata ai
6 Nel sito dell’Unione europea dedicato ai Punti di Contatto istituiti in ciascun Paese relativamente al Reciproco Riconoscimento, in particolare, con riferimento all’Italia, viene indicato esclusivamente, come Punto di Contatto per tutte le categorie di prodotti, il sito pcp.italia@mise.gov.it del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, Divisione VI - Normativa tecnica - Sicurezza e
fertilizzanti né uno specifico rimando ad altri siti o amministrazioni competenti. In tali circostanze, la recente pubblicazione della procedura di Reciproco Riconoscimento dei fertilizzanti in un sito del Mipaaf dedicato alla protezione delle piante non appare sufficiente a garantire l’acquisizione corretta e trasparente di tutte le informazioni necessarie da parte degli operatori economici interessati e delle Autorità competenti di altri Stati membri dell’UE, posto che tale sito non risulta né facilmente individuabile dagli operatori esteri né formalmente configurabile come Punto di Contatto, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento dell’Unione. Esso risulta, infatti, del tutto scollegato dal sito del Mise ufficialmente designato per assolvere a tale funzione, conformemente alle previsioni del Regolamento, che richiamano anche esplicitamente quelle del Regolamento (UE) 2018/1724 sullo sportello digitale unico7.
Si ritiene, pertanto, opportuno e necessario inserire nell’apposito sito del Mise anche una scheda specificamente dedicata alla categoria dei fertilizzanti, ove siano riportate in dettaglio, come per le altre famiglie di prodotti, la normativa di riferimento, le regole tecniche nazionali eventualmente applicabili e i dati di contatto delle amministrazioni preposte.
In secondo luogo, la procedura di autorizzazione preventiva adottata in Italia con riferimento ai fertilizzanti non appare perfettamente aderente alla normativa comunitaria. In particolare si osserva che: i) l’esistenza di tale procedura non risulta prevista da alcuno specifico atto normativo nazionale;
ii) non appare chiara e specificata la regola tecnica ai sensi della quale essa è stata istituita e in base alla quale potrebbe essere assunta una eventuale decisione di rifiuto dell’autorizzazione preventiva. Né può ritenersi che la regola tecnica sia rappresentata dall’intero decreto legislativo n. 75/2010, n. 75, che disciplina l’immissione in commercio dei prodotti fertilizzanti nazionali: è evidente, infatti, che un prodotto legalmente commercializzato all’estero che soddisfacesse tutti i requisiti previsti del decreto nazionale non necessiterebbe di essere immesso nel mercato usufruendo della procedura di Reciproco Riconoscimento, la quale è stata specificamente prevista per agevolare il commercio internazionale di merci prodotte conformemente a regole tecniche differenti.
In assenza di una perfetta aderenza alla normativa comunitaria della procedura di autorizzazione preventiva adottata a livello nazionale, appare dubbia la sua stessa idoneità a impedire l’immissione delle merci nel mercato nazionale prima di un’approvazione formale. Infatti, nel periodo di svolgimento della mera attività di valutazione delle merci - effettuata ai sensi dell’art. 5 del Regolamento e volta a stabilire se i prodotti siano effettivamente commercializzati in modo legale in un altro Stato membro - l’operatore economico, in assenza di una decisione amministrativa di limitazione o di diniego dell’accesso, risulta comunque autorizzato a immettere i prodotti sul mercato8.
In tale fase, peraltro, ove non vengano adeguatamente comunicate all’operatore economico interessato l’eventuale regola tecnica nazionale applicabile o la procedura di autorizzazione
conformità dei prodotti riportato esclusivamente (cfr.: https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement- sectors/mutual-recognition-goods/product-contact-points_en).
7 Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
8 In base all’art.5 (Valutazione delle Merci), c. 3 del Regolamento, “L'operatore economico è autorizzato a rendere disponibili le merci sul mercato nello Stato membro di destinazione mentre l'autorità competente effettua la valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e può continuare a farlo a meno che l'operatore economico riceva una decisione amministrativa che limiti o neghi l'accesso al mercato di tali merci.”
preventiva, all’operatore stesso andrebbero richieste soltanto le informazioni strettamente necessarie a supportare la dichiarazione sul Reciproco Riconoscimento e non anche ogni dettagliata specificazione in relazione alla composizione dei prodotti, al processo produttivo, alle materie prime utilizzate e alla loro provenienza, ecc..
Si ritiene, pertanto, auspicabile un chiarimento in merito alla natura effettiva della procedura di valutazione delle merci adottata in Italia con riferimento ai fertilizzanti, previa definizione, in caso si ritenesse necessario il rilascio di una formale approvazione prima che le merci possano essere messe a disposizione sul mercato, di una procedura di autorizzazione preventiva che sia effettivamente a norma del diritto nazionale e nella quale vengano esplicitamente indicati l’eventuale regola tecnica nazionale e i legittimi motivi di interesse generale che ne giustifichino l'applicazione.
Considerazioni conclusive
Alla luce di quanto esposto, si ritiene opportuna una riformulazione dell’intera procedura di valutazione e di eventuale autorizzazione preventiva utilizzata per l’immissione in Italia dei fertilizzanti legalmente commercializzati in altri Stati membri che ponga attenzione ai seguenti aspetti: i) la perfetta trasparenza e conoscibilità preventiva della procedura stessa da parte degli operatori e degli Stati membri interessati, dandone adeguata pubblicizzazione, preferibilmente sul sito appositamente predisposto presso il Mise come Punto di Contatto; ii) la piena conformità della stessa alla normativa comunitaria, soprattutto con riferimento all’esplicitazione delle motivazioni a sostegno della necessità e della proporzionalità della eventuale procedura autorizzativa adottata e delle regole tecniche che ne giustifichino l’adozione; iii) la composizione dei gruppi di lavoro coinvolti nel processo di valutazione, evitando la partecipazione a tali attività di soggetti privati, o di loro associazioni e relativi consulenti, direttamente attivi nei mercati della commercializzazione di fertilizzanti o di prodotti e servizi ad essi collegati.
L’Autorità auspica che le Amministrazioni in indirizzo tengano in adeguata considerazione le suesposte osservazioni, al fine di tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza e la libera circolazione delle merci nei mercati interessati e invita a comunicare, entro un termine di 45 giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni che saranno assunte al riguardo.
Il presente parere sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
PS11890 - EUROPE ENERGY-WITHU/OFFERTE COMMERCIALI
Provvedimento n. 30116
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 aprile 2022;
SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;
VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;
VISTA la comunicazione, pervenuta in data 6 settembre 2021, con la quale la società Europe Energy
S.p.A. ha presentato, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento, una proposta di impegni, successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata in data 3 dicembre 2021;
VISTI i propri provvedimenti del 19 ottobre, 14 dicembre 2021 e 18 gennaio 2022, con i quali, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie, nonché per la valutazione degli impegni;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
1. La società Europe Energy S.p.A. (di seguito, anche “Europe Energy”), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lett. b) del Codice del Consumo, è una società che opera nel settore della fornitura di servizi di energia elettrica e gas naturale, anche in combinazione con servizi di accesso a internet su banda larga e con servizi di telefonia mobile, con il marchio commerciale “WITHU”. Il bilancio della società, relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, presenta ricavi per circa 626 milioni di euro.
2. L’associazione di consumatori CODICI, in qualità di interveniente.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
3. Il procedimento concerne le modalità di rappresentazione delle condizioni economiche di fornitura dei servizi di energia elettrica e/o gas nell’ambito delle condizioni contrattuali (CTE e CGF), nonché nel materiale pubblicitario. In particolare, dall’analisi delle segnalazioni dei consumatori e degli elementi acquisiti agli atti, emergevano diversi elementi di criticità riguardanti,
nello specifico, la mancanza di un’informativa completa, univoca e trasparente, sia nell’ambito della documentazione contrattuale che del materiale promozionale, in merito alle condizioni economiche di fornitura, con riguardo a tutti gli sconti applicabili e alla durata del contratto.
4. Con specifico ma non esclusivo riferimento al piano tariffario denominato “Triplo Zero Estate”, la descrizione delle condizioni di applicabilità dello sconto sul canone di attivazione del contratto fibra, previsto a condizione che il cliente sottoscriva le tre forniture di elettricità, gas e accesso a internet con fibra, venivano indicate unicamente nella documentazione contrattuale relativa ai servizi internet1; inoltre, le condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e/o gas (rinvenibili tramite uno specifico collegamento ipertestuale) che riportavano le condizioni di applicabilità degli sconti (sul canone RAI o sul canone Telecom) “per tutta la durata contrattuale”, non precisavano l’effettiva durata del contratto, ma rinviavano a un diverso documento, nel quale la durata dell’offerta risultava “indeterminata”2.
5. Inoltre, Europe Energy si riservava la facoltà di addebitare “il pagamento delle rate residue” del contributo di attivazione della connessione in fibra per il contratto internet (pari a 240 euro da corrispondere in 24 rate mensili da 10 euro3), in caso di recesso anticipato prima di 24 mesi di fornitura dei servizi energetici. L’addebito di tale onere risultava, pertanto, assimilabile a una penale, idonea a condizionare indebitamente il consumatore.
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI
1) L’iter del procedimento
6. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 22 luglio 2021 è stato comunicato al professionista l’avvio del procedimento istruttorio PS11890. In tale sede veniva ipotizzata la scorrettezza della pratica caratterizzata da profili di ingannevolezza e/o omissività, in violazione degli articoli 20, 21, 22 del Codice del Consumo. In particolare, si rilevava che: i) la descrizione delle condizioni di applicabilità dello sconto di attivazione, previsto dal piano tariffario denominato “Triplo Zero Estate” venivano indicate unicamente nella documentazione contrattuale relativa ai servizi internet (peraltro in maniera difforme dalle stesse condizioni indicate nel materiale promozionale), per contro, nelle condizioni economiche di fornitura di energia elettrica (e/o gas) disponibili nel riquadro “Riepilogo dell’offerta”, vanivano indicate unicamente le condizioni di
1 Si tratta di un’offerta cosiddetta multiutility riguardante la possibilità per il cliente di ottenere sconti multipli, a condizione di sottoscrivere contestualmente la fornitura di tre/quattro servizi (luce, gas, fibra/mobile, a seconda delle opzioni prescelte), aventi tuttavia diversi vincoli di durata (indeterminata, 24 o 12 mesi). Nella promozione dell’offerta denominata “Tutto WITHU Triplo Zero Estate” , destinata alla clientela residenziale, era indicata l’assenza di costi di attivazione: “Hai zero costi di attivazione* per internet con una connessione fino a 1 Gb/s ”, dove l’asterisco riporta alla precisazione (in caratteri molto ridotti) “*Con il presente Piano Tariffario il contributo di attivazione pari a Euro 240.00 (art. 6.4 delle Condizioni Generali ) viene integralmente scontato. Qualora il cliente receda entro 24 mesi dal contratto di fornitura di servizi internet WITHU, ovvero in qualsiasi altro caso di cessazione del contratto entro tale periodo, Europe Energy si riserva il diritto di addebitare il pagamento del contributo di attivazione precedentemente scontato, salva la facoltà del cliente di scegliere se pagarlo a rate mensili ovvero in un’unica soluzione”.
2 L’offerta prospettava ulteriori sconti, quali ad esempio lo sconto “Zero canone Telecom”, nonché lo sconto “Zero Canone TV” **, dove gli asterischi rimandavano ad un’altra avvertenza in basso (in caratteri molto ridotti) con la precisazione, tra l’altro, che “il Cliente perderà tale speciale sconto qualora receda da uno dei contratti di energia elettrica e/o gas e/o servizio internet WITHU, oppure almeno uno di tali contratti cessi per qualsivoglia ragione o motivo anche diversi dal recesso qualora il cliente receda perderà tale sconto”.
3 Secondo quanto riportato all’art. 6.4 delle Condizioni Generali di Fornitura dei servizi internet.
applicabilità dello sconto relativo al canone RAI, riconosciuto a condizione che il cliente sottoscrivesse anche l’offerta gas luce e fibra; ii) le CTE luce/gas, che prevedevano la possibilità per il consumatore di fruire degli sconti, “per tutta la durata contrattuale”, non precisavano la durata del contratto, fatta salva l’indicazione, in un diverso documento allegato alla scheda di confrontabilità, che la durata dell’offerta era indeterminata. L’inadeguatezza di tali modalità informative era, pertanto, suscettibile di configurare una pratica commerciale scorretta, caratterizzata da profili di ingannevolezza e/o omissività, in violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo, oltre che una condotta non diligente, in violazione dell’art. 20 del medesimo Codice.
7. Inoltre, trattandosi di un’offerta riguardante la possibilità per il cliente di ottenere sconti multipli, a condizione della sottoscrizione e della contestuale permanenza in fornitura di tre/quattro servizi (luce, gas, fibra/mobile, a seconda delle opzioni Triplo Zero prescelte), aventi tuttavia diversi vincoli di durata (indeterminata, 24 o 12 mesi), la facoltà di Europe Energy di addebitare il “contributo di attivazione precedentemente scontato” relativo ai servizi internet o di addebitare “il pagamento delle rate residue” del medesimo contributo di attivazione (secondo quanto riportato all’art. 6.4 delle CGF dei servizi internet), in caso di recesso anticipato prima di 24 mesi, nonché di prevedere la cessazione dello sconto sulla telefonia mobile, in caso di recesso anticipato prima dei 12 mesi da una delle forniture, poteva condizionare indebitamente i consumatori a mantenere in essere il rapporto di fornitura di energia elettrica e/o gas con la società per almeno 12/24 mesi, pure a fronte della durata indeterminata degli stessi contratti gas e/o luce, al fine di evitare l’addebito di un onere assimilabile a una penale per recesso anticipato. Poiché la previsione di penali per recesso, anche qualificate come oneri a copertura di costi di attivazione sostenuti per la fornitura dei servizi energetici e/o di accesso a internet, si pone in contrasto con la normativa e la regolazione vigente, in quanto condiziona indebitamente il consumatore e lo vincola al fornitore attuale, nel caso di Europe Energy si poteva configurare una condotta caratterizzata da profili di aggressività, in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo.
8. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stata formulata al professionista, ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell’art. 12, comma 1, del Regolamento, una richiesta di informazioni e relativa documentazione in ordine alle fattispecie contestate.
9. In data 27 luglio 2021 è pervenuta da parte della Società un’istanza di accesso agli atti, che si è svolto in data 11 agosto 2021.
10. In data 11 agosto 2021, Europe Energy ha risposto alla richiesta di informazioni formulata in sede di avvio ed ha presentato una serie di osservazioni difensive.
11. In data 6 settembre 2021, Europe Energy ha formulato una proposta di impegni, volta a rimuovere i profili di criticità delle condotte oggetto di contestazione, successivamente integrata in data 4 ottobre4 e 5 novembre 20215, e da ultimo presentata nella versione definitiva e consolidata in data 3 dicembre 20216. In data 15 settembre 2021, la Società Europe Energy è stata sentita in audizione.
4 Prot. 75638/2021.
5 Prot. 83763/2021.
6 Prot. 90386/2021.
12. In data 6 ottobre 2021 è stato comunicato l’accoglimento dell’istanza di partecipazione dell’associazione di consumatori CODICI, presentata in data 24 settembre 2021.
13. In data 19 ottobre, 14 dicembre 2021 e 18 gennaio 2022, sono state disposte le proroghe del termine di conclusione del procedimento, comunicate alle parti, rispettivamente, in data 21 ottobre e 16 dicembre 2021 e 20 gennaio 2022.
14. In data 24 novembre 2021, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.
15. In data 3 dicembre è pervenuta la memoria finale difensiva della Società, contenente anche la versione definitiva degli impegni.
16. In data 21 gennaio 2022, è pervenuto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
17. In data 14 marzo 2022, è pervenuto il parere dell’Autorità per l’Energia Reti e Ambiente.
2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del Professionista
18. Nel corso del procedimento sono stati acquisiti agli atti i documenti contrattuali (CTE e CGF) e il materiale promozionale, utilizzati dal professionista per la commercializzazione delle proprie offerte di energia elettrica e gas naturale7.
19. Con nota pervenuta in data 3 dicembre 2021, il professionista ha presentato la versione definitiva della proposta di impegni, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento8.
20. In particolare, tali impegni – che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono:
A. la modifica delle offerte della Società e, conseguentemente, del documento "Condizioni Limitative dell'Offerta", prevedendo che, nel caso in cui l'onere di attivazione del contratto fibra sia oggetto di sconto, nulla sarà richiesto all'utente in caso di recesso esercitato prima dello scadere del termine di 24 mesi dall'attivazione;
B. il rimborso dell'onere di attivazione - pari a 240 euro - ai clienti ai quali tale onere è stato integralmente scontato in sede di attivazione del servizio e successivamente addebitato in seguito a recesso dal servizio fibra prima dei 24 mesi;
C. la comunicazione, ai clienti che hanno sottoscritto un contratto internet caratterizzato dallo sconto dell'importo totale del contributo di attivazione, con addebito dello sconto in caso di recesso prima dei 24 mesi dall'attivazione, al fine di informarli che nessun costo sarà loro addebitato in questo caso;
D. in caso di promozioni incentrate sul prezzo, qualora siano riportate sul sito web le componenti dell'offerta, la Società si impegna a esplicitare, all'interno della schermata di primo contatto di ogni offerta, le voci di costo della componente materia energia, nonché di quelle relative agli oneri di commercializzazione, con pari evidenza grafica, ove le offerte siano così strutturate;
E. l’offerta ai clienti di cui all'impegno C, di un buono del valore di Euro 5 da spendere sulla piattaforma Amazon.
7 Cfr. risposta alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio, dell’11 agosto 2021, prot. 65732/2021.
8 Cfr. presentazione impegni in versione definitiva del 3 dicembre 2021, prot. 90386/2021.
21. La Società ha allegato alla proposta di impegni, copia della documentazione contrattuale (CTE e CGF), dalla quale si evince che è stata inserita una tabella esplicativa sull’articolazione degli sconti nel documento sulle “Condizioni limitative dell’offerta” (come si vede nella Figura 1 seguente). Inoltre, la Società ha prodotto un esempio della pagina pubblicitaria del sito internet, che riflette le misure proposte (Figura 2 seguente). Europe Energy si è resa disponibile ad adottare gli impegni sopra descritti entro 60 giorni dall’accettazione degli stessi da parte dell’Autorità.
Figura 1 – Tabella inserita nelle “Condizioni limitative dell’offerta”9
9 Allegato 1 della proposta di impegni, prot. 83763/2021.
Figura 2 – Esempio di pagina del sito internet della Società10
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
22. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo Internet, in data 23 dicembre 2021 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.
23. Con parere pervenuto in data 21 gennaio 202211, la suddetta Autorità ha espresso il parere richiesto limitando le proprie valutazioni all’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere le pratiche commerciali a incidere e amplificare l’eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.
24. Nel parere, l’Autorità ha considerato che Internet è una rete di comunicazione globale, in grado di offrire velocemente all’utente una vasta sequenza di potenziali informazioni atte a influenzare il comportamento dei consumatori. Pertanto, tale mezzo di comunicazione, impiegato nel caso di specie, “risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che sulla base delle informazioni contenute nel sito del Professionista potrebbero essere indotti ad assumere una decisone commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line”.
25. Pertanto, l’Autorità ha ritenuto che “il mezzo Internet sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione” delle pratiche commerciali oggetto di parere.
10 Allegato 3 della proposta di impegni, prot. 83763/2021. 11 Cfr. parere dell’AGCOM, prot. 14334/2022.
V. PARERE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
26. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore della fornitura di energia elettrica e gas, in data 15 dicembre 2021 è stato richiesto il parere all’Autorità per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, introdotto dall’art. 1, comma 6, lettera a), del D. Lgs. n. 21/2014.
27. In data 13 gennaio 2022, ARERA ha chiesto una proroga del termine di 45 giorni, previsto dalla citata norma, entro il quale presentare il proprio parere. In data 18 gennaio 2022, il Collegio ha preso atto di tale istanza di proroga.
28. Con parere pervenuto in data 14 marzo 2022, la suddetta Autorità ha preliminarmente richiamato le disposizioni regolatorie di interesse generale per la valutazione degli impegni attinenti, per quanto riguarda il caso di specie, agli obblighi informativi nella fase di offerta e di stipula del contratto di fornitura e all’applicazione di penali in caso di recesso.
29. ARERA quindi ha precisato che “Ai fini della valutazione delle condotte poste in essere dal Professionista nel periodo oggetto del procedimento (dal 2019 fino a tutto il 2021), rilevano le disposizioni contenute sia nel testo del Codice di condotta commerciale di cui all’Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/COM vigente fino al 30 giugno 2021 sia nel testo del Codice di condotta commerciale vigente dal 1° luglio 2021, come modificato e integrato dalle deliberazioni 426/2020/R/COM e 97/2021/R/COM”. Si tratta del “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” – di cui all’allegato A alla Delibera 28 giugno 2018, 366/2018/R/COM – avente lo scopo di tutelare tutti i clienti finali (inclusi i quelli non domestici di piccole dimensioni) nella fase di promozione, offerta e stipula di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale nel mercato libero e prevenire condotte pregiudizievoli da parte dei venditori imponendo loro specifici obblighi di informazione e trasparenza verso i contraenti/utenti. Tale Delibera è stata modificata dalla successiva delibera 426/2020/R/COM del 27 ottobre 2020, le cui previsioni sono entrate in vigore a partire dal 1° luglio 2021 (ad eccezione delle innovazioni in materia di variazioni unilaterali ed evoluzioni automatiche di cui agli articoli 13 e 14 che sono efficaci a partire dal 1° ottobre 2021, come disposto dalla deliberazione 9 marzo 2021, 97/2021/R/COM).
Il Codice di Condotta commerciale
30. Con riguardo alla regolazione di settore interessata, l’ARERA ha estesamente richiamato le previsioni di cui “Codice di Condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali”12, che rappresenta una specificazione settoriale della normativa generale in tema di tutela dei consumatori, adottato con l’obiettivo generale di prevenire condotte pregiudizievoli per i clienti finali (inclusi i clienti non domestici di piccole dimensioni) nel momento in cui ricevono offerte per la conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale di mercato libero.
Gli obblighi in capo ai venditori riguardano la fase precontrattuale e specifici aspetti della fase contrattuale, nell’ambito del rapporto che intercorre tra le parti in seguito alla stipula del contratto.
12 Cfr. all’allegato A della deliberazione 28 giugno 2018, 366/2018/R/COM come modificato ed integrato dalla deliberazione 27 ottobre 2020, 426/2020/R/COM (di seguito: 426/2020/R/COM), le cui previsioni entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2021 (ad eccezione delle innovazioni in materia di variazioni unilaterali ed evoluzioni automatiche di cui agli artt. 13 e 14 che saranno efficaci a partire dall’1° ottobre 2021, come disposto dalla deliberazione 97/2021/R/COM).
Il Codice di condotta commerciale, di cui si richiamano di seguito, in estrema sintesi, le principali disposizioni, prevede che i venditori forniscano in modo trasparente, completo e non discriminatorio le informazioni relative alle proprie offerte contrattuali e adottino ogni ragionevole misura per soddisfare le esigenze di informazione e assistenza dei clienti nella valutazione di tali offerte.
Il nuovo testo (vigente dal 1° luglio 2021)
31. Il nuovo testo del Codice di condotta commerciale introduce, a partire dal 1° luglio 2021, una revisione dell’art. 5 sui criteri di comunicazione dei prezzi di fornitura, prevedendo l’obbligo per i venditori di indicare i corrispettivi dovuti dai clienti finali per la prestazione del servizio nel loro valore unitario al lordo delle perdite di rete, specificando inoltre che i corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di energia elettrica o di gas naturale debbano essere indicati esclusivamente in €/kWh o €/Smc mentre i corrispettivi unitari dovuti in misura fissa sono indicati esclusivamente in €/POD/anno o €/PdR/anno, quelli in proporzione alla potenza impegnata esclusivamente in €/kW, mentre quelli per eventuali prelievi di energia reattiva esclusivamente in €/kvarh.
Sempre all’art. 5 è precisato che i corrispettivi non possono avere la stessa denominazione dei corrispettivi unitari, componenti o elementi definiti dall’Autorità ad eccezione del caso in cui i valori dei suddetti corrispettivi siano fissati pari a quelli vigenti definiti dall’Autorità medesima.
Inoltre, dal 1° luglio 2021, il venditore assolve gli obblighi informativi preliminari alla sottoscrizione del contratto, fornendo al cliente finale, in occasione della proposta e in ogni caso prima della conclusione del contratto di fornitura, la Scheda sintetica (di cui all’Allegato 4 al nuovo testo)13.
32. Per quanto attiene alla fatturazione impropria di penali per il recesso o di oneri presentati in modo non trasparente, come nell’ipotesi delle penali per il recesso qualificate come oneri a copertura di costi sostenuti, o di servizi non richiesti asseritamente gratuiti, ARERA ha richiamato la regolazione in materia di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale per i clienti di piccola dimensione14. Tali disposizioni prevedono un termine di preavviso in coerenza con la durata del processo di switching – ridotto a circa tre settimane - per tutti i clienti domestici e non domestici, consentendo quindi la possibilità che il recesso sia notificato dal venditore entrante entro il giorno 10 del mese precedente la data di cambio venditore. Nel caso in cui il diritto di recesso sia esercitato per cessazione della fornitura, il termine di preavviso non potrà invece essere superiore a un mese dal ricevimento, da parte del venditore uscente, della comunicazione di recesso.
Sulla base della suddetta regolamentazione, l’ARERA ha poi precisato che il diritto di recesso, esercitato nei termini di cui sopra, non può essere sottoposto a penali né a spese comunque denominate e che eventuali clausole in tal senso devono considerarsi non apposte. Tutto ciò, fermo restando le specifiche previsioni introdotte dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, di attuazione della direttiva UE 2019/94415, che consentono in casi specifici la richiesta di una somma
13 La Scheda sintetica, in sostituzione della Nota informativa, è un nuovo strumento che riassume tutti gli obblighi informativi, in capo al venditore, relativi all’offerta, in formato standardizzato e comprensibile per il cliente finale, da consegnare a tutti i clienti alimentati in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale complessivamente non superiori a
200.000 Smc/anno.
14 Cfr. in particolare, la deliberazione 9 giugno 2016, 302/2016/R/COM16, come modificata dalla deliberazione 783/2017/R/COM.
15 Direttiva Ue 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell’energia
di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura di energia elettrica (articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 210/2021, in vigore dal 26 dicembre 2021).
Considerazioni in relazione agli impegni proposti dal Professionista
33. Con specifico riferimento alle singole misure proposte da Europe Energy a titolo di impegni, ARERA ha svolto specifiche considerazioni. In generale, ARERA ha ritenuto che gli impegni presentati dal professionista non risultano incompatibili con la disciplina di settore -fermo restando l’obbligo, per la società di vendita, di rispettare le richiamate previsioni del Codice di condotta commerciale, in vigore a far data dal 1° luglio 2021 e in particolare le disposizioni vigenti inerenti al recesso contrattuale.
34. Con riferimento all’impegno sub 1), che concerne la modifica della documentazione contrattuale delle offerte – e in particolare il testo delle “Condizioni limitative dell’offerta” - in relazione al meccanismo di sconto dell’onere di attivazione, prevedendo che, nel caso in cui l’onere di attivazione del contratto fibra sia oggetto di sconto, nulla sarà richiesto al cliente finale in caso di recesso esercitato prima dello scadere del termine di 24 mesi dall’attivazione, anche di una fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, ARERA ha evidenziato che “l’eventuale recesso dal servizio di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale non può comportare il pagamento di penali, anche in forma indiretta, quali ad esempio il recupero di un onere di attivazione di un altro servizio collegato e che gli impegni dovranno, comunque, essere conformi alle previsioni del decreto legislativo n. 210/2021 (art. 7, comma 5)”. Con riferimento alla documentazione allegata agli impegni, ARERA ha osservato che la stessa “espone in modo chiaro al cliente finale il rapporto tra i diversi contratti di servizio, fermo restando il fatto che gli eventuali addebiti o sconti relativi a forniture di elettricità e gas naturale debbano comunque essere indicate all’interno della documentazione contrattuale di ciascuna fornitura”.
35. Con riferimento all’impegno di restituzione dell’intero ammontare di euro 240 dell’onere di attivazione ai clienti finali a cui è stato richiesto a seguito del recesso dal servizio fibra prima dei 24 mesi, nonché l’invio di una comunicazione ai clienti finali che hanno sottoscritto un contratto di fornitura di servizi internet caratterizzato dallo sconto dell’importo totale del contributo di attivazione a riaddebitato in caso di recesso prima dei 24 mesi dall’attivazione al fine di informarli che nessun costo sarà loro addebitato in questo caso, ARERA ha precisato che le misure appaiono non inerenti “al contratto di servizio di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale”.
36. Per quanto concerne l’impegno di mettere in evidenza il prezzo della materia prima e degli oneri di commercializzazione sin dalla prima schermata del sito internet o in eventuali altre forme di comunicazione, qualora l’offerta sia incentrata sul prezzo, nonché dei valori massimi mensili del PUN e del prezzo di sbilanciamento negli ultimi 12 mesi, ARERA ha confermato che la misura risulta conforme alle disposizioni del Codice di condotta commerciale sopra richiamate.
37. Con riferimento all’impegno di presentare le condizioni economiche nella documentazione contrattuale con pari evidenza grafica delle voci relative alla componente materia prima e agli oneri di commercializzazione, ove le offerte siano così strutturate, ARERA ha osservato che il modello di documentazione proposto dal professionista appare sostanzialmente conforme alle disposizioni del Codice di condotta commerciale, salvo la mancata indicazione di alcuni corrispettivi regolati e di
elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.
altri oneri di servizi accessori sia nella Scheda di confrontabilità, sia nella Scheda sintetica in base alle disposizioni regolatorie da ultimo modificate.
VI. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI
38. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 21 luglio 2021 e, altresì, a ristorare gli effetti pregiudizievoli della pratica contestata.
39. In particolare, per quanto concerne la documentazione contrattuale, sulla base di quanto sopra illustrato, la nuova versione delle “Condizioni limitative dell’offerta”, con la predisposizione della tabella esplicativa, appare adeguata a informare i consumatori sui vincoli delle offerte combinate di Europe Energy, in relazione alle possibilità di sconto dei canoni nei casi di attivazione delle varie utenze previste dai piani tariffari multiutility di Europe Energy (luce, gas e fibra).
40. Per quanto concerne, poi, la comunicazione pubblicitaria riportata sul sito della Società, la versione della pagina promozionale proposta dal professionista appare idonea a consentire al consumatore di acquisire l’informazione circa il prezzo dei servizi energetici, in quanto riporta con adeguato risalto i prezzi della componente energia, ivi inclusi i corrispettivi di commercializzazione, nonché l’indicazione - nelle due note blu - del prezzo all’ingrosso dell’energia (PUN) e del gas (materia energia).
41. Infine, per quanto concerne l’impegno a ristorare i clienti che hanno esercitato il diritto di recesso dal contratto di fornitura prima del decorso di 24 mesi dalla data di attivazione, avendo il professionista precisato che verranno rimborsati tutti coloro ai quali è stato addebitato l’importo di 240 euro e che verrà comunicata la rinuncia a tale obbligo di rimborso a tutti gli altri clienti che hanno aderito all’offerta in questione, l’impegno di Europe Energy appare meritevole di apprezzamento.
42. Si osserva, peraltro, che ARERA ha espresso un giudizio sostanzialmente positivo delle misure complessivamente assunte dal professionista, anche con riferimento alle misure volte a rendere edotti i consumatori dei costi di commercializzazione dell’energia che risultano adesso conformi alla regolazione, salvo alcuni profili relativi a voci di spesa regolate e/o accessorie, da indicare rispettivamente nella Scheda di confrontabilità e nella Scheda sintetica, sulla base delle disposizioni del Codice di condotta commerciale sopra richiamate.
43. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.
RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Europe Energy S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;
RITENUTO di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Europe Energy S.p.A.;
RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione;
DELIBERA
a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Europe Energy S.p.A., ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti in data 3 dicembre 2021, come descritti nella dichiarazione allegata, che costituisce parte integrante del provvedimento;
b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;
c) che la società Europe Energy S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio, laddove:
a) il Professionista non dia attuazione agli impegni;
b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli
PS12017 - SAMSUNG-PERSONAL RENTING/PRODOTTI IN LOCAZIONE
Provvedimento n. 30117
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 aprile 2022;
SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;
VISTO il proprio provvedimento del 21 dicembre 2021, n. 29965, adottato a conclusione del procedimento istruttorio PS12017, con il quale è stata accertata la violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo da parte delle società Samsung Italia S.p.A. e Personal Renting S.p.A.;
VISTA l’istanza dell’11 marzo 2022, con la quale Personal Renting S.p.A. ha chiesto la rettifica del predetto provvedimento del 21 dicembre 2021, nella parte relativa ai rapporti di controllo della suddetta società (punto 2);
RITENUTO che quanto riportato al punto 2 del provvedimento di conclusione del procedimento PS12017, è frutto di un mero errore materiale e che l’istanza del professionista può essere accolta al fine di correggere il suddetto errore materiale, mediante la sostituzione delle parole “è interamente controllata dalla società Findomestic S.p.A. facente parte del gruppo BNP Paribas” con le parole “è interamente controllata da BNP Paribas Personal Finance SA”;
DELIBERA
di rettificare il provvedimento del 21 dicembre 2021, n. 29965, sostituendo al punto 2 dello stesso le parole “è interamente controllata dalla società Findomestic S.p.A. facente parte del gruppo BNP Paribas” con le parole “è interamente controllata da BNP Paribas Personal Finance SA”.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli
PS12036 - RADIO NEWS 24-INTERVISTE GRATUITE
Provvedimento n. 30118
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 aprile 2022;
SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;
VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;
VISTI le delibere del 28 luglio 2021, del 22 dicembre 2021 e del 16 febbraio 2022, con le quali, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, l’Autorità ha disposto proroghe del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
1. ADN ITALIA S.P.A. (di seguito ADN), società parte del Gruppo ADN Italia S.r.l. Unipersonale, attiva nella radiodiffusione sonora e televisiva e, in particolare, nella fornitura di contenuti multimediali. Dal bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 risulta che la società ha realizzato ricavi pari a quasi 1,5 milioni di euro1.
2. YOU SOCIAL S.r.l.s. (di seguito YS o anche You Social), società che realizza video social, di sponsorizzazione radiofonica e ricerche di mercato tramite call-center. Dal bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 risulta che la società ha realizzato ricavi pari a circa 362.200 euro2.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
3. Il procedimento concerne la condotta posta in essere dalla società You Social e dalla società ADN Italia consistente nella realizzazione da parte di YS di interviste promosse come gratuite, prospettando a titolari di micro imprese e/o piccoli artigiani la possibilità di promuovere la loro attività commerciale all’interno di un programma radiofonico (dapprima chiamato LIVE SOCIAL, successivamente denominato ONAIR), diffuso sull’emittente Radio News 24, di cui è titolare la società ADN.
1 Dati Infocamere.
2 Dati Infocamere.
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L’iter del procedimento
4. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 27 maggio 2021, è stato comunicato alla società ADN l’avvio del procedimento istruttorio PS12036, per possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e f), e comma 2, lettera a), nonché art. 22, comma 2, e 23, lettera v), del Codice del Consumo.
5. In data 8 luglio 2021 il procedimento è stato esteso, sotto il profilo soggettivo, alla società You Social, essendo emerso nelle more istruttorie che la pratica contestata è stata concretamente realizzata dalla suindicata società.
6. Il 3 e 6 giugno 2021 la società ADN ha prodotto le proprie memorie difensive3.
7. Il 28 luglio 2021 sono state trasmesse le memorie difensive da YS, dopo che in data 22 luglio 2021 la società ha esercitato il diritto di accesso agli atti del fascicolo4.
8. Il 13 ottobre 2021 è stata comunicata alle Parti la proroga del termine di conclusione del procedimento5.
9. Il 29 ottobre 2021 si è svolta l’Audizione con la società YS6.
10. Il 25 novembre 2021 si è svolta l’Audizione con la società ADN7.
11. Il 3 dicembre 2021 la società YS ha trasmesso la risposta alla richiesta di informazioni formulata nel corso dell’audizione8.
12. Il 22 dicembre 2021 è stata comunicata alle Parti la proroga del termine di conclusione del procedimento9.
13. Il 28 gennaio 2022 la società ADN ha trasmesso la documentazione e le informazioni richieste nel corso dell’Audizione10.
14. In data 11 febbraio 2022 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento11.
15. In data 16 febbraio 2022 è stata comunicata alle Parti la proroga del termine di conclusione del procedimento istruttorio12.
16. Il 2 marzo 2022 la società ADN ha trasmesso le memorie conclusive13.
17. Il 3 marzo 2022 la società YS ha trasmesso le memorie conclusive14.
3 Docc. 7 e 8: memorie ADN
4 Docc. 14 e 15: memorie e risposta alla richiesta d’informazioni formulata nella comunicazione di estensione soggettiva del procedimento.
5 Docc. 16 e 17.
6 Doc. 20: Verbale di Audizione svolta con la società YS. 7 Doc. 23: Verbale di audizione svolta con la società ADN.
8 Doc. 22: risposta di YS alle informazioni richieste durante l’audizione. 9 Docc. 24 e 25.
10 Doc. 26 e relativi allegati.
11 Doc. 27 e 28.
12 Docc. 29 e 30.
13 Doc. 31: memorie finali di ADN. 14 Doc. 32: memorie finali di YS.
18. Il 4 marzo 2022 è stata inviata la richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni15.
19. Il 4 aprile 2022 è pervenuto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni16.
2) Le evidenze acquisite
20. Le evidenze agli atti mostrano che la società ADN, titolare di canali televisivi e di radiodiffusione, ha ceduto, con contratti regolarmente registrati, spazi televisivi/radiofonici e web, per i programmi ‘Live social’ e ‘On Air Podcast Video’, alla Società YS, quale soggetto che ha realizzato e predisposto i Format e i contenuti dei suindicati programmi. Inoltre, ADN ha messo a disposizione di YS i propri marchi17 e il centralino telefonico per i contatti telefonici con gli ospiti intervistati18. Il format dei programmi consiste nella messa in onda di interviste a micro imprese e/o piccoli artigiani, durante le quali i soggetti contattati hanno avuto la possibilità di descrivere e promuovere la loro attività commerciale. Le interviste sono realizzate a titolo gratuito, fatta salva la possibilità di acquisirne la videoregistrazione a pagamento.
21. Gli spazi trasmissivi ceduti da ADN ad YS per la diffusione delle interviste riguardavano una programmazione radiofonica prevalentemente notturna (nella notte tra la domenica e il lunedì), in ambito geografico limitato alla Regione Lombardia; sarebbero stati concessi anche spazi televisivi a diffusione nazionale di durata di 90 minuti, la cui programmazione era prevista in fascia serale19.
22. Le evidenze agli atti mostrano modalità non trasparenti nei contatti con i potenziali soggetti interessati, finalizzati a procacciare le interviste, che vengono prospettate come gratuite e a fini
15 Doc. 33.
16 Doc. 34.
17 Doc. 8, allegato n. 1, relativo al ‘Contratto di acquisto di spazi trasmissivi tra ADN e YS’, art. 6 (utilizzo del marchio), nonché allegati nn. 2 e 3, Accordi per la Calabria e la Lombardia, il cui art. 5 (Diritto d’uso dei marchi, denominazioni e format) riporta che: “L’emittente concede altresì alla fornitrice, per tutto il periodo di durata del presente contratto, l’autorizzazione alla pubblicazione dei segni distintivi dell’emittente stessa, nelle pagine dei vari social network (a titolo meramente esemplificativo: Facebook, You Tube, Instagram Twitter) utilizzati dalla fornitrice e su ogni altro supporto pubblicitario -o promozionale anche fisico e in qualunque altro materiale pubblicitario legato al programma e alla sua realizzazione. La redazione della fornitrice incaricata di invitare gli ospiti è autorizzata dall’emittente a presentarsi usando il nome della radio, purché avvenga in abbinamento al nome del programma”.
18 Doc. 8, allegati n. 1 (Contratto registrato il 28-04-2021), n. 2 (Accordo Calabria) e n. 3 (Accordo Lombardia), questi ultimi stipulati il 21-12-2019. Nel contratto più recente (allegato n. 1) in base all’art. 2 (Oggetto dell’accordo) YS si impegna nei confronti di ADN “per tutto il periodo di durata del contratto a trasmettere nei giorni e nelle fasce orarie che verranno di volta in volta stabiliti tra le parti, i propri format ‘LIVE SOCIAL” e “ON AIR PODCAST VIDEO”. Vedi il Doc. 26, risposta del 28-1-2022 da parte della società ADN alle domande formulate in audizione, in cui è stato dichiarato che “la YOU SOCIAL ha richiesto ad Adn di mettere a disposizione un centralino che potesse fornire i contatti di YOU SOCIAL in riferimento ad utenti/ascoltatori che avessero eventualmente contattato direttamente le emittenti radiofoniche e televisive oggetto di trasmissione dei format”.
19 Doc. 8, allegato n. 1, contratto registrato il 28-04-2021, art. 3 – dettaglio spazi trasmissivi FORMAT LIVE SOCIAL/ON AIR PODCAST VIDEO e servizi annessi, in base al quale YS si avvale degli spazi trasmissivi concessi da ADN, utilizzando: “Spazi trasmissivi Notturni (notte tra la Domenica e il Lunedì), in FM su Emittente Radio News Area Lombardia, n° 3 Blocchi di interviste ciascuno per complessive 12 interviste a notte- 1° blocco alle ore 00:30 circa, 2° blocco alle ore 01:30 circa e 3° blocco alle ore 02:30 circa, Spazi trasmissivi su Radio News 24 Web; Spazi trasmissivi sul Canale Televisivo Nazionale 254 del Digitale Terrestre La Grande Italia- Durata Massima dello Spazio 90 minuti – programmazione in Fascia serale; Spazi trasmissivi diurni in FM su Radio news Area Lombardia; Servizio Centralino/numero Verde; Spazi Trasmissivi Su Emittente BOM Channel Canale 68 DTT- n° 4 puntate complessive da programmare di Venerdì Fascia compresa tra le 21.30 e 00.00 (60 minuti); n. 4 venerdì entro il mese di marzo 2021, da stabilire sulla base di un calendario uscite proposto dall’Emittente”.
informativi e divulgativi20. Emerge infatti la finalità degli operatori delle telefonate di insistere nell’indicare che l’intervista è a carattere gratuito21, senza precisazioni sulla effettiva modalità trasmissiva; risulta infatti dagli script rivolti agli operatori che la telefonata era del seguente tenore: “Buongiorno! sto curando una rubrica su…(argomento da voi scelto) […] ho individuato il suo
profilo facendo una ricerca su (internet o dove lo avete trovato, ma l’importante è che sia vero)
[…] vorrei invitarla ai nostri microfoni per un collegamento telefonico chiaramente a titolo gratuito. Facciamo informazione e questa settimana vorremmo portare l’attenzione su (argomento da voi scelto)”22.
23. Sempre dalle evidenze acquisite risulta che le direttive impartite ai promotori prevedevano di avvisare l’ospite della facoltà di comprare la video registrazione soltanto dopo essere riusciti a fissare un appuntamento per la video intervista; si legge nel messaggio con cui sono stati trasmessi gli script agli operatori: “Nota per il redattore/redattrice: dopo avere spiegato tutto ciò andremo a fissare l’appuntamento inserendo l’ospite nel palinsesto (organizzazione della puntata radiofonica). Solo dopo aver fissato l’appuntamento procederemo ad informare l’ospite riguardo la possibilità facoltativa di acquistare il video dell’intervista effettuata. L’intervista gratuita andrà in onda una volta sola dopo 4 settimane su Radio News ascoltabile in FM su tutto il territorio italiano e qualora non arrivasse FM [sarà] ascoltabile in streaming sul sito della radio stessa. Il servizio facoltativo dell’acquisto è separato dall’intervista […]”23. In alcune occasioni, la facoltà di poter acquistare la video registrazione è stata indicata nei messaggi whatsapp trasmessi agli ospiti, in cui si ricordava la data di registrazione dell’intervista24.
24. Gli script utilizzati dagli operatori telefonici che hanno contattato per conto di YS le microimprese evidenziano una sollecitazione incalzante a fornire il consenso all’intervista ed a fissare una data per la registrazione: “mi presento sono XXXX di Radio News 24, la contatto perché mi è stata affidata la cura della rubrica sul…. (esplicitazione dell’argomento del programma sulla base delle competenze dell’ospite contattato) che registreremo entro le prossime 24/48 ore” “ho 24 o 48 ore al massimo per organizzare gli interventi quindi dovremmo fissare insieme l’appuntamento per oggi o per domani, mi dica se lei preferisce mattina o pomeriggio”25, con la direttiva di YS di “lavorare con il Palinsesto davanti agli occhi in modo da poter concordare velocemente un appuntamento”26.
20 Doc. 2, all. 2: screen shot del contatto da parte del promotore in cui si legge: “Ciao sono Ilenia di Radio News 24 on air. Ti scrivo perché sono una collaboratrice radiofonica e nella settimana entrante cureremo una rubrica sulla moda e sulle nuove tendenze per l’anno in corso e la bella stagione. Ti piacerebbe intervenire ai nostri microfoni con un’intervista semplice e gratuita in video call per mettere in risalto la tua attività? […]”.
21 Cfr. gli script degli operatori del call center di cui al Doc. 14, all. 7: screenshot con invio degli script ai promotori, nei quali si insiste che i promotori indichino la gratuità dell’intervista e come ultima informazione si avvisi della facoltà di acquistarne la video registrazione.
22 Doc. 14, all. 7.
23 Doc. 14 all. n. 7, cit.
24 Doc. 14, all. 3, in cui è stato indicato ad esempio: “Gentile Mario, la informiamo del servizio radiofonico registrato per il programma in onda su Radio news (FM 98.2) per venerdì 28 maggio alle ore 16:00 in Via Piave n. 26 [20016-Pero(MI). Per la registrazione di tale servizio radiofonico non è previsto alcun contributo economico. La registrazione sarà anche in modalità video la cui acquisizione è facoltativa. La clip video ha un costo tecnico di montaggio al prezzo basic di 65 euro più iva e, inoltre, se vorrà potrà inserire nel montaggio del materiale al fine di pubblicarlo sui vari social network”.
25 Doc. 14, all. n. 6: script con direttive ai promotori per la chiamata di primo contatto. 26 Doc. 14, all. n. 4: script inviato ai promotori.
25. In caso di disponibilità all’intervista da parte dell’ospite, si sarebbe puntato sul carattere informativo del programma, senza lasciare all’ospite tanto margine di tempo per decidere se acconsentire o no all’intervista: “Il nostro programma dà voce a realtà interessanti del territorio e se lei è disponibile per esempio domani possiamo fissare un appuntamento […]”. Intanto le spiego come si svolge l’intervista: ci vorrà in tutto una mezzoretta del suo tempo […]”27.
26. Agli operatori sono state date indicazioni e spiegazioni per l’acquisizione del consenso da parte dell’ospite al rilascio dell’intervista prospettando la possibilità di avere uno spazio radiofonico dedicato di 8 – 10 minuti: “L’intervista durerà circa 10 minuti è necessario avere un auricolare. Una mia collega la chiamerà 5 minuti prima del collegamento. L’intervista andrà in onda dopo 4 settimane e sempre una mia collega la informerà tramite mail il giorno prima […]”28; il tutto avverrà in presenza di uno speaker, su “un’emittente radiofonica ed… una grande piattaforma nazionale streaming”29.
27. Con riferimento agli argomenti da trattare durante l’intervista emerge dalle informazioni acquisite agli atti che YS prevedeva che si concordassero due-tre argomenti generali, da sviluppare poi durante la “connessione allo studio virtuale poco prima dell’appuntamento” e, solo dopo che era stata data l’adesione all’intervista, il promotore, come ultima informazione, comunicava che “Viste le tante richieste mettiamo a disposizione degli ospiti della Radio un servizio facoltativo svincolato dalla messa in onda e cioè la possibilità di richiedere la versione Video Social con un montaggio professionale dell’intervento che lei potrà condividere anche su tutti i suoi canali social […] essendo un servizio facoltativo e aggiuntivo in questo caso è richiesto un costo tecnico di montaggio di 65 euro + IVA”, seguito dalla prospettazione che si tratta di un’opportunità per l’ospite di ottenere una “maggiore visibilità dell’attività svolta e, indipendentemente da questo, l’intervento concordato viene trasmesso sulla nostra emittente”30.
28. Dopo la prima telefonata di aggancio, sarebbero seguiti altri messaggi attraverso Whatsapp, con allegato un video esplicativo e, successivamente, sarebbe stato trasmesso un messaggio di Follow up in caso di mancata ricezione dei precedenti messaggi di conferma dell’intervista: “La tua storia in onda su Radio news. Certifichiamo che la messa in onda avverrà entro 15/30 gg dalla data di registrazione. Sarà avvisato da un sistema automatico con la data precisa 2 gg prima della stessa. Troverà tutte le informazioni per scegliere la versione video social Facoltativa con tre tipologie di montaggio: basic 75,00 euro pro 95,00 euro All Social 290,00 euro”31.
29. Circa l’effettiva diffusione delle interviste svolte, YS ha dichiarato che dal mese di gennaio 2020 al mese di dicembre 2020 avrebbe registrato circa “60.000 (sessantamila) eseguite [interviste]; da gennaio 2021 ad aprile 2021: 30.000 (trentamila)/33.000 (trentatremila) eseguiti”. In relazione alle registrazioni effettuate YS ha precisato che tutte le interviste sarebbero state trasmesse32. Inoltre, i titolari di aziende che hanno acquistato le versioni video sono stati “da gennaio 2020 a
27 Doc. 14, all. n. 7.
28 Doc. 14, all. n. 7.
29 Doc. 14, all. 6, da cui risulta che “In caso di richieste di ulteriori informazioni sull’emittente specificheremo che si tratta di un’emittente radiofonica ed è anche una grande piattaforma nazionale streaming”.
30 Doc. 14, all. 6: script della chiamata.
31 Doc. 14, all. 3 screenshot messaggi inviati a ospiti.
32 Doc. 20: verbale dell’audizione svolta il 29 ottobre 2021.
dicembre 2020: 12.000 (dodicimila) video editing, da gennaio 2021 ad aprile 2021: è di 6.666 (seimila seicentosessantasei) video editing”33.
30. Le evidenze acquisite portano, tuttavia, in base alla comparazione dei dati suddetti sulle registrazioni con gli spazi radiofonici acquistati e con i tempi di trasmissione effettiva dedicati alle interviste, a una diversa valutazione circa la possibilità che la totalità delle interviste gratuite siano state messe in onda. Infatti, sulla base dei dati sulla programmazione effettiva forniti da ADN per il periodo da marzo a maggio 2021, la trasmissione delle interviste, di 3 minuti ciascuna (e non di 8- 10 minuti ciascuna come prospettato nel contatto telefonico), è avvenuta su Radio News 24, nella sola area Lombardia, durante le fasce orarie notturne (quattro ore per puntata dalla mezzanotte di ogni domenica alle quattro del lunedì, per un totale di 13 puntate nel periodo), nel corso delle quali sarebbero dunque state trasmesse 1.040 interviste; la programmazione diurna della trasmissione prevedeva due soli passaggi giornalieri (alle ore 11:15 e alle ore 17:15)34, per un totale di 184 interviste andate in onda nel periodo35. Il totale delle interviste effettivamente diffuse da Radio News 24 nel periodo marzo-maggio 2021 è stato quindi di 1.224, ovvero in media 408 al mese, un valore largamente inferiore a quello compatibile con la messa in onda di tutte le interviste registrate nel 2021 (2.500 al mese)36.
31. Inoltre, anche considerando la diffusione delle interviste su altri canali diversi da Radio News 24, su cui YS ha affittato spazi da ADN, gli atti evidenziano la diffusione, sempre da marzo a maggio 2021, nelle fasce serali di alcune puntate di interviste: sul canale televisivo La Grande Italia, un totale di 29 puntate della durata di 90 minuti ciascuna (dalle ore 22:30 alla mezzanotte), durante le quali sarebbero state trasmesse 870 interviste; sul canale televisivo BOM Channel, un numero complessivo di otto puntate da 60 minuti l’una (dalle 22.00 alle 23.00), nel corso delle quali sarebbero state trasmesse 160 interviste. Il numero totale di interviste trasmesse sui due canali televisivi nel periodo è dunque di 1.030, che sommato alle 1.224 andate in onda su Radio News 24 fornisce un numero complessivo di interviste diffuse pari a 2.254, ovvero circa 750 in media ogni mese, anche questo un valore largamente inferiore a quello compatibile con la messa in onda di tutte le interviste registrate nel 2021 (2.500 al mese).
3) Le argomentazioni difensive delle Parti
i) Le memorie di ADN
32. Con memorie del 3 e 10 giugno 202137 e successive comunicazioni del 28 luglio 202138, del 28 gennaio 202239, nonché infine del 2 marzo 202240, ADN ha rappresentato quanto segue:
˗ la propria totale estraneità alle condotte contestate, in quanto essa ha ceduto a YS, dietro il pagamento di un corrispettivo e per un lasso di tempo limitato, spazi trasmissivi
33 Doc. 22, all. 1: risposta alle informazioni richieste nell’audizione svolta il 29 ottobre 2021. 34 Doc. 26: programmazione allegata da ADN.
35 Elaborazioni interne, sulla base dei dati forniti da ADN. 36 Elaborazioni interne, sulla base dei dati forniti da ADN. 37 Docc. 7 e 8.
38 Doc. 15.
39 Doc. 26.
40 Doc. 31.
radiofonici/televisivi e web per i Format “Live Social” ed “On Air podcast video” gestiti da YS in
totale autonomia;
˗ l’inesistenza di un presunto e indimostrato beneficio economico conseguito ad ADN a seguito delle condotte in esame, in quanto non sarebbe stato svolto da ADN alcun ruolo attivo nella ideazione e realizzazione dei programmi sulle interviste in questione;
˗ la messa a disposizione del centralino dell’emittente stabilita dal contratto avrebbe riguardato il semplice servizio di reindirizzamento telefonico degli utenti verso YS, mentre l’integrale gestione della pratica commerciale è imputabile esclusivamente ad YS.
ii) Le memorie di You Social
33. Con memorie del 28 luglio 202141 e successive comunicazioni del 3 dicembre 202142 e del 3 marzo 202243, YS ha rappresentato quanto segue:
˗ la finalità del format sarebbe stata quella di realizzare una piattaforma audio-digitale per diffondere contenuti podcast, attraverso la possibilità offerta a professionisti ed imprenditori attivi nei settori più diversi di diffondere sugli spazi web delle varie emittenti radiofoniche (tra le quali “Radio news 24”) una testimonianza sulla propria attività lavorativa, la cui realizzazione e diffusione sarebbero state totalmente gratuite;
˗ l’idea di mettere a disposizione un video dell’intervista realizzata (dietro il pagamento di un corrispettivo) sarebbe stata sviluppata dopo le numerose richieste ricevute dagli stessi ospiti, e il suo costo di €65,00 (oltre l’IVA) sarebbe stato comunicato contestualmente all’invito telefonico all’intervista;
˗ l’intervistato, a prescindere dall’acquisto del video, appena conclusa la telefonata d’invito avrebbe ricevuto un link a una pagina contenente le informazioni necessarie all’acquisto della video registrazione, senza alcuna “sollecitazione incalzante a fornire il consenso all’intervista”;
˗ gli ospiti sarebbero stati classificati in "Ospiti Nord", "Ospiti Centro" e "Ospiti Sud" a seconda della Regione di appartenenza, per poter eseguire correttamente l'invio agli interessati del messaggio contenente il link appropriato per l’ascolto delle interviste trasmesse in streaming su “Radio news 24”;
˗ con riferimento al numero delle interviste trasmesse (tutte trasmesse a prescindere dall’acquisto della video registrazione), sussisterebbe una differenza tra la messa in onda tradizionale e la diffusione in streaming multicanale: in quest’ultimo caso sarebbero state trasmesse in contemporanea più interviste attingendo dallo specifico database di una piattaforma dedicata, senza alcun limite spazio-temporale;
˗ la gratuità del servizio avrebbe comportato la piena libertà da parte della società nella scelta delle interviste ritenute più idonee da trasmettere nelle fasce orarie più opportune ai fini della programmazione, non essendoci alcun rapporto “sinallagmatico” tra la realizzazione e la diffusione di ogni intervista.
41 Doc. 14.
42 Doc. 22.
43 Doc. 32.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
34. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo telefonico e per radiodiffusione, in data 4 marzo 2022 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 1 bis e comma 6, del Codice del Consumo.
35. Con parere pervenuto in data 4 aprile 2022, la suddetta Autorità, con riferimento ai mezzi di diffusione della pratica, quali il teleselling e whatsapp, ha rilevato che essi sono strumenti particolarmente invasivi della vita privata, tali da garantire la copertura di tutta la popolazione ed entrambi risultano, inoltre, mezzi di comunicazione in grado di offrire velocemente all’utente una vasta sequenza di informazioni atte a influenzarne il comportamento e, nel caso specifico, a sottoporre i soggetti contattati, virtuali fruitori dei servizi offerti, a una sollecitazione non richiesta sia rispetto al contenuto che al momento in cui essa avviene.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
36. In via preliminare si rileva che la pratica commerciale oggetto del procedimento è imputabile a entrambe le società coinvolte: YS, quale soggetto che ha posto in essere la pratica contestata, e ADN, quale soggetto che ha tratto un potenziale beneficio economico attraverso l’autorizzazione a diffondere i propri segni distintivi e il marchio dell’emittente Radio News 24 per l’attività svolta da YS. Dagli atti istruttori emerge, infatti, che ADN autorizza per contratto YS ad utilizzare il marchio dell’emittente Radio News 24, a fini economici e di visibilità commerciale per le stesse suindicate società.
37. Contrariamente a quanto eccepito da ADN nelle proprie memorie, non rileva al riguardo la dimostrazione del concreto vantaggio economico conseguito, bensì il potenziale beneficio pubblicitario ottenibile in termini di notorietà e visibilità per il solo fatto di aver autorizzato YS a spendere i segni e i marchi distintivi dell’emittente, autorizzazione di cui YS si è effettivamente avvalsa44.
38. Pertanto, la pratica di cui si tratta è ascrivibile tanto alla società YS, quale materiale esecutrice della condotta, quanto ad ADN, la quale, mettendo a disposizione e autorizzando la diffusione del marchio dell’emittente Radio News 24 per l’attività svolta da YS, trae un beneficio economico dalla stessa condotta realizzata materialmente dalla società YS, in termini di notorietà e visibilità commerciale a favore della stessa impresa radiofonica.
39. Nel merito della fattispecie in esame, le risultanze istruttorie evidenziano una condotta scorretta consistente nella diffusione di informazioni ingannevoli rese sulle interviste e sulla possibilità effettiva – nei tempi e modi prospettati - della loro successiva messa in ondata. Le telefonate alle microimprese, come risulta dalla documentazione agli atti, erano finalizzate a convincerle in merito alla importanza del servizio fornito per promuovere l’attività svolta dalla micro-impresa e darle visibilità, senza chiarire le effettive modalità di messa in onda, in particolare la possibilità di diffusione in orario notturno e la limitazione geografica della diffusione.
40. Infatti, risultano sottaciuti e/o non corrispondenti al vero alcuni elementi informativi essenziali per l’adesione al servizio da parte dei soggetti contattati. In primo luogo, a questi ultimi è
44 Doc. 8, allegati nn. 2 e 3, citati.
stata enfatizzata la possibilità di rendere ampiamente visibile la propria attività attraverso la diffusione della propria intervista su un’emittente radiofonica e piattaforma web nazionale. In realtà, la diffusione delle interviste è avvenuta in un ambito geografico limitato alla sola Regione Lombardia, e la maggior parte è andata in onda su Radio News 24 in orario notturno, per cui la visibilità promessa è risultata ampiamente ridimensionata. Inoltre, l’effettiva durata delle interviste, come trasmesse, risulta essere stata di soli tre minuti in luogo degli otto-dieci minuti promessi nel corso della telefonata di contatto, con l’effetto di ridurre ulteriormente la promessa visibilità commerciale dell’attività svolta dall’ospite.
41. Peraltro, dalle analisi condotte risulta che non tutte le interviste registrate sono andate in onda. Gli atti del procedimento evidenziano che la programmazione della diffusione delle interviste su Radio News 24 nei mesi da marzo a maggio 2021 è stata incompatibile con la trasmissione di tutte le interviste registrate.
42. Infatti, si rileva che agli atti risulta che è stata trasmessa nel periodo considerato una media di 408 interviste al mese, ossia un dato numerico ampiamente inferiore rispetto a quello compatibile con la messa in onda di tutte le interviste registrate nel 2021 (2.500 al mese)45. A conclusioni simili si giunge anche considerando la programmazione della diffusione delle interviste sui canali televisivi “La Grande Italia” e “Bom Channel”.
43. Né appare accoglibile l’argomentazione sollevata da YS secondo cui la gratuità delle interviste avrebbe implicato la sua piena libertà nella scelta di trasmettere quelle più adatte al tipo di programmazione e al singolo orario di diffusione, in quanto proprio la prospettata gratuità del servizio proposto nella prima telefonata di “aggancio” avrebbe indotto le microimprese contattate a sottoporsi all’intervista ed eventualmente ad acquistare la video registrazione.
44. Alla luce dei sopra delineati elementi, la condotta in esame appare ingannevole riguardo alla promessa di realizzare e trasmettere gratuitamente su una rete radiofonica e piattaforma web nazionale quale Radio News 24 interviste con le quali le microimprese avrebbero potuto far conoscere e valorizzare la propria attività, in quanto solamente una parte minoritaria delle interviste è andata effettivamente in onda, e la loro durata e diffusione prevalentemente in orari notturni e solo in Lombardia contraddicono la promessa della visibilità offerta ai soggetti contattati. La condotta appare piuttosto finalizzata ad “agganciare” le microimprese con l’obiettivo di realizzare l’intervista in funzione della successiva vendita della versione video a pagamento.
45. In base alle suesposte argomentazioni, dunque, le condotte sopra descritte integrano una fattispecie di pratica commerciale scorretta, in violazione degli artt. 21, comma 1, lettera b), nonché 22, comma 2, del Codice del Consumo.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
46. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
47. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma
45 Elaborazioni interne, sulla base dei dati forniti da ADN.
13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
48. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame dei profili di ingannevolezza che hanno contraddistinto la condotta delle Parti, consistenti nel fornire informazioni ingannevoli e incomplete in merito alle reali caratteristiche delle interviste, proposte come gratuite.
49. Si tiene altresì conto della debolezza economica degli ospiti intervistati, i quali, in un periodo particolarmente difficile come quello pandemico, si sono trovati in una posizione di difficoltà che li ha indotti a effettuare una scelta– quella di sottoporsi alle interviste e anche di acquistare i video editing perché invogliati dal possibile vantaggio pubblicitario conseguibile - che non avrebbero altrimenti effettuato.
50. Si tiene, inoltre, conto della dimensione economica dei due professionisti (come risulta dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2020) il cui fatturato risulta, per ADN, pari a circa 1,5 milioni di euro, per You Social pari a circa 362.000 euro.
51. Per quanto riguarda l’ampiezza di diffusione della pratica commerciale in esame, dagli atti risulta che essa ha raggiunto un numero elevato di titolari di micro imprese, considerando che le interviste registrate sono state quasi 100.000.
52. Per quanto riguarda la durata della violazione, essa è stata posta in essere quanto meno dal mese di gennaio 202046 e sino al mese di maggio 202147.
53. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società ADN nella misura di 20.000 € (ventimila euro).
54. Per la società You Social, invece, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di 35.000 € (trentacinquemila euro).
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 21, comma 1, lettera b), nonché 22, comma 2, del Codice del Consumo, in quanto realizzata attraverso un contatto telefonico rivolto ai titolari di micro imprese e/o artigiani, con la prospettazione di realizzare interviste gratuite, per promuovere la loro attività, da diffondersi all’interno di un programma radiofonico sull’emittente Radio News 24, che poi non sono andate in onda, e omettendo o fornendo informazioni ingannevoli sull’effettiva durata delle interviste e sulla loro trasmissione in orari notturni;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalle società ADN Italia S.p.A. e da You social S.r.l.s., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21, comma 1, lettera b), e 22, comma 2, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o reiterazione;
46 Doc. 8, all. 1: contratto di affitto di spazi trasmissivi, stipulato tra ADN e YS. 47 Doc. 26, programmazione diffusa da marzo 2021 a maggio 2021.
b) di irrogare alla società ADN Italia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 €
(ventimila euro);
c) di irrogare alla società You Social S.r.l.s. una sanzione amministrativa pecuniaria di 35.000 € (trentacinquemila euro).
Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.
Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010,
n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli
PS12084 - COMUNE DI CASSINO-ICA/PRESCRIZIONE BIENNALE SETTORE IDRICO
Provvedimento n. 30119
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 aprile 2022;
SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;
VISTA la comunicazione del 4 ottobre 2021, con la quale è stato comunicato al Comune di Cassino l’avvio del procedimento istruttorio PS12084 per possibile violazione degli artt. 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo;
VISTO il provvedimento dell’11 gennaio 2022, con il quale, ai sensi dell’art. 16, comma 5, del Regolamento, è stata disposta la proroga di quindici giorni del termine di conclusione del procedimento, e il provvedimento del 22 febbraio 2022, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta un’ulteriore proroga di 25 giorni del termine di conclusione del procedimento;
VISTA la comunicazione, pervenuta in data 17 novembre 2021, così come successivamente specificata in data 25 marzo 2022, con la quale il Comune di Cassino ha presentato impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LA PARTE
1. Il Comune di Cassino (FR), in qualità di Professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo (qui di seguito “il Professionista”), quale gestore del servizio idrico integrato nel territorio comunale fino al 30 giugno 2017.
II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
2. Il presente provvedimento riguarda le condotte, poste in essere dal Comune di Cassino, in possibile violazione del Codice del Consumo, relative al:
A) mancato adeguamento agli obblighi informativi sulla prescrizione breve, previsti dalla vigente disciplina legislativa e regolatoria. Il gestore del servizio idrico, infatti, è tenuto a fornire agli utenti un’adeguata informativa sia direttamente all’interno della fattura che contiene importi riferiti a consumi risalenti ad oltre i due anni, che tramite il proprio sito internet (o mediante altri supporti comunicativi/divulgativi);
B) mancato accoglimento delle istanze di riconoscimento della prescrizione biennale, relative a crediti riferiti a consumi idrici fatturati successivamente al 1° gennaio 2020 e risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta.
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI
1) L’iter del procedimento
3. In base alle informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo1, in data 4 ottobre 2021, è stato comunicato al Comune di Cassino l’avvio del procedimento istruttorio PS12084.
4. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal Comune di Cassino, quale gestore del servizio idrico integrato nell’ambito comunale, per aver posto in essere alcune condotte elusive degli obblighi – fissati dalla vigente disciplina legislativa e regolatoria in capo agli operatori del settore idrico a partire dal 1° gennaio 2020 – concernenti da un lato l’omessa informativa da fornire all’utenza, dall’altro il mancato accoglimento delle istanze di prescrizione biennale degli importi riguardanti consumi idrici risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta.
5. In particolare, il Comune di Cassino, come segnalato da un consumatore2 e confermato dalla risposta alla richiesta informazioni dell’Autorità pervenuta in data 16 luglio 2021, ha emesso fatture alla fine dell’anno 2020 riguardanti le eccedenze idriche relative all’anno 2016 e il recupero tariffario depurazione per gli anni 2015, 2016 e primo semestre 2017, senza indicare la presenza di importi prescrivibili e le informazioni previste dalla normativa sulla prescrizione biennale, e senza allegare alle bollette il relativo modulo per eccepire la prescrizione.
6. Relativamente a tali bollette, il Comune ha ricevuto molteplici istanze di prescrizione3 che non sono state accolte e risultavano sospese in attesa di un parere sulla questione da parte di un legale di fiducia.
7. In data 17 novembre 20214, il comune di Cassino ha inviato le informazioni richieste nella comunicazione di avvio del procedimento, integrandole in data 18 novembre 20215.
8. Il comune di Cassino ha avuto accesso agli atti del procedimento ed estratto copia dei documenti acquisiti al fascicolo in data 29 novembre 2021.
9. In data 17 novembre 2021, il Comune ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9 del Regolamento6.
10. Il Professionista ha presentato memorie e informazioni in data 18 e 26 novembre, 29 dicembre 2021, 30 marzo 2022 e 1° aprile 2022.
11. In data 16 dicembre 2021 è stata comunicata al Comune la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.
1 Si tratta della segnalazione di un consumatore (n. prot. 20165 e 20167 dell’11 febbraio 2021), della risposta del Comune
n. prot. 59579 del 16 luglio 2021 alla richiesta informazioni dell’Autorità.
2 Cfr. segnalazione n. prot. n. 20165 e 20167 dell’11 febbraio 2021.
3 Cfr. nota del Comune di Cassino n. prot. n. 86378 del 17 novembre 2021, allegato 1. 4 Doc. n. prot. n. 86378 del 17 novembre 2021, cit.
5 Doc. n. prot. n. 86718 del 18 novembre 2021.
6 Doc. n. prot. n. 86367 del 17 novembre 2021.
12. In data 12 gennaio 2022 è stato richiesto il parere all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito, anche ARERA), ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
13. In data 12 gennaio 2022, è stata disposta la proroga di quindici giorni del termine di conclusione del procedimento al 18 marzo 2022, ai sensi dell’art. 16, comma 5, del Regolamento.
14. In data 22 febbraio 2022, a seguito di richiesta di proroga nel rilascio del proprio parere da parte dell’ARERA, è stata disposta la proroga di ulteriori 25 giorni del termine di conclusione del procedimento al 12 aprile 2022.
15. In data 21 marzo 2022 è pervenuto il parere dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente7.
16. Il comune di Cassino ha avuto un ulteriore accesso agli atti del procedimento ed estratto copia dei documenti acquisiti al fascicolo in data 22 marzo 2022.
17. Infine con comunicazione del 25 marzo 2022, il Comune ha presentato alcune misure di chiarimento/integrazione agli impegni proposti in data 17 novembre 2021.
2) La disciplina della prescrizione biennale nel settore idrico
18. La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), all’art. 1, commi 4 e ss., ha introdotto un regime di prescrizione biennale - c.d. “prescrizione breve” - per i crediti vantati dagli operatori del settore idrico per consumi pregressi (oltre che per i settori dell’elettricità e del gas). La norma prevede per il settore dei servizi idrici il diritto degli utenti, sia domestici che professionisti e microimprese, di eccepire la prescrizione degli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni indicati in fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020, laddove il ritardo nella fatturazione non fosse dovuto ad “accertata responsabilità dell’utente”8. Successivamente il legislatore, nell’intento di rafforzare la tutela dei consumatori-utenti, con la legge 27 dicembre 2019,
n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha modificato il precedente regime abrogando il comma 5 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2020, così sopprimendo la possibilità di respingere l’eccezione di prescrizione in caso di responsabilità del consumatore e, quindi, precludendo agli operatori del settore la possibilità di respingere le eccezioni di prescrizione per consumi risalenti a più di due anni fatturati intempestivamente anche in ipotesi di responsabilità imputabile al fruitore del servizio9.
19. In conseguenza dei predetti interventi legislativi, l’Autorità di settore - l’ARERA - ha introdotto una disciplina regolatoria di dettaglio10 dove ha fissato vari obblighi in capo ai Gestori del servizio idrico integrato, a partire dalla trasparente comunicazione all’utente finale – con documento separato o con distinto ed evidenziato dettaglio in bolletta – circa gli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni nonché con riguardo al diritto di eccepirne la prescrizione biennale mediante
7 Doc. n. prot. n. 27975 del 21 marzo 2021.
8 Nel caso di presunta responsabilità dell’utente, il gestore avrebbe dovuto indicare la motivazione in virtù della quale ascriveva la responsabilità del ritardo all’utente e informarlo della possibilità di inviare un reclamo indicando le modalità per presentarlo. (Cfr. art. 4, allegato B, delibera 547/2019/R/idr).
9 L’ art. 1, comma 295 recita: “Il comma 5 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato”. Tale disposizione escludeva l’operatività della prescrizione biennale “qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente”.
10 Essa consiste, per quel che qui interessa, nella Delibera 547/2019/idr poi modificata e integrata – in seguito all’entrata in vigore della legge di Bilancio 2020 – dalla più recente Delibera 186/2020 idr.
compilazione e invio di modulo ad hoc11. ARERA ha precisato, tra altro, che la prescrizione biennale sui consumi idrici si applica anche in riferimento alle bollette emesse prima del 1° gennaio 2020 ma aventi scadenza successivamente a tale data e che, inoltre, la prescrizione breve “decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente”12.
20. Fino all’abrogazione del comma 5 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 e al relativo aggiornamento della disciplina regolatoria, l’Allegato B alla deliberazione 547/2019/R/IDR ha previsto precisi obblighi informativi da parte dei gestori del servizio idrico integrato13.
21. In attuazione della previsione dell’articolo 1, comma 295, della Legge di Bilancio 2020, con la deliberazione 26 maggio 2020, 186/2020/R/IDR14, l’ARERA è intervenuta al fine di adeguare la regolazione definita dalla deliberazione 547/2019/R/IDR (allegato B) al mutato quadro legislativo, superando la distinzione – precedentemente prevista dall’articolo 1, comma 5, della Legge di Bilancio 2018 – tra i casi in cui il ritardo di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni fosse attribuibile a responsabilità del gestore e quelli in cui il ritardo fosse presumibilmente attribuibile all’utente finale14. Tale delibera è stata recentemente sostituita dalla Delibera del 21 dicembre 2021, 610/2021/R/IDR15.
11 Ai sensi della deliberazione ARERA 26 maggio 2020 186/2020/R/IDR i gestori del servizio idrico devono inserire nelle fatture contenenti importi prescrittibili ai sensi della nuova disciplina, la seguente dicitura: “La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato allegato alla fattura [indicare numero fattura] ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti]”.
12 Da ultimo, cfr. delibera n. 186/2020/R/idr., allegato B (“Misure di tutela a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”), art. 2, comma 2.3. Ed ancora, la Delibera n. 186/2020 ha ribadito quanto già prescritto dalla precedente Del. n. 547/2019 in merito all’ esclusione dei crediti prescrivibili dalle modalità di pagamento con addebito diretto (“Gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni sono esclusi dall’ambito di applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedano metodi di pagamento quali servizi di incasso pre-autorizzati SEPA Direct Debit – SDD (domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito), anche nel caso in cui fossero la modalità indicata dall’utente finale relativamente alle fatture di periodo e di chiusura”- Cfr. allegato B, art. 3, comma 3.3).
13 In particolare, si distinguevano due specifici percorsi in relazione alle seguenti due distinte ipotesi:
- ipotesi a) ritardo di fatturazione attribuibile a responsabilità dell’operatore;
- ipotesi b) ritardo di fatturazione attribuibile a presunta responsabilità dell’utente finale.
Il gestore, in entrambe le fattispecie sopra individuate, era tenuto ad inviare all’utente finale una pagina aggiuntiva alla fattura contenente un avviso testuale definito dall’Autorità con un contenuto differenziato sulla base delle presunte responsabilità e l’evidenza dell’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni.
Nel caso, di presunta responsabilità attribuibile all’utente finale (ipotesi b)), l’articolo 4 dell’allegato B alla richiamata deliberazione 547/2019/R/IDR disponeva che il gestore dovesse integrare l’avviso testuale con la motivazione che aveva determinato la presunta responsabilità dell’utente finale nella fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni ed esplicitasse la possibilità di inviare un reclamo al gestore e i relativi recapiti di inoltro.
14 Pertanto, con la deliberazione 186/2020/R/IDR, l’Autorità ha modificato la citata deliberazione 547/2019/R/IDR e, abrogando l’articolo 4 dell’allegato B, ha disposto che gli obblighi informativi di cui all’articolo 3 (format con la possibilità di eccepire la prescrizione) rappresentassero l’unica modalità di comunicazione all’utente finale degli importi riferiti ai consumi risalenti a più di due anni, senza alcuna distinzione in merito alla presunta responsabilità del ritardo di fatturazione. 15 Con recente deliberazione del 21 dicembre 2021, 610/2021/R/IDR, infine, in ottemperanza alle sentenze del T.A.R. Lombardia nn. 1442, 1443 e 1448 del 14 giugno 2021, e al fine di rafforzare la chiarezza, la trasparenza e la certezza del quadro regolatorio vigente in materia di tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, l’ARERA ha provveduto:
- ad aggiornare le proprie delibere, confermando, nelle linee generali, il contenuto precettivo della deliberazione 186/2020/R/IDR, ridefinendo gli obblighi informativi per effetto della generalizzazione legislativa del termine di prescrizione biennale;
3) Gli impegni presentati dal professionista
22. Il Comune ha sottolineato che la condotta contestata dall’Autorità non è stata tenuta in consapevole violazione di legge ma nella errata interpretazione della disciplina. Il Comune, dopo la ricezione della comunicazione di avvio del procedimento dell’Autorità ha prontamente adottato la deliberazione del 18 ottobre 202116, di integrale rimessione degli utenti nei diritti loro spettanti, stabilendo l’accoglimento delle istanze di già prescrizione presentate, la possibilità per gli utenti di poter eccepire la prescrizione e per coloro che avessero già pagato gli importi di poterne chiedere il rimborso, ed il Sindaco, il successivo 27 ottobre, in relazione alle fatturazioni idriche ha dichiarato pubblicamente alla stampa: “hanno diritto a non pagarle tutti i cittadini. Chi lo ha fatto sarà rimborsato”17.
23. Pertanto, al fine di superare i rilievi sollevati dall’Autorità nella comunicazione di avvio del procedimento, il Comune di Cassino ha presentato in data 17 novembre 2021, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9 del Regolamento una proposta di impegni, successivamente integrata in data 25 marzo 2022, di seguito descritti. In particolare, il Comune si è impegnato a:
1) procedere all’accoglimento delle istanze di prescrizione già pervenute alla data di invio della
proposta di impegni (secondo i dati forniti, 1.658 istanze);
2) inviare idonea informativa ai consumatori - che hanno ricevuto le fatture relative a consumi per i quali si applicava il regime di prescrizione biennale18 - circa la possibilità di eccepire la prescrizione, ovvero ripetere le somme eventualmente già pagate, secondo quanto indicato nel modulo allegato alla dichiarazione di impegni (allegato 1). In particolare, l’impegno ad inviare tali informative, a mezzo posta (stesso mezzo utilizzato per l’invio della fattura), dovrà avvenire non oltre la data del 31 dicembre 2021;
3) pubblicare, entro la data del 30 novembre 2021, idonea informativa ai consumatori sul sito Internet del Comune di Cassino (allegato 2).
24. Il Comune di Cassino ha poi allegato alla proposta di impegni il modello di comunicazione individuale da inviare agli utenti (allegato 1), con annesso il modulo per richiedere la prescrizione (allegato 1 A) e il modulo per richiedere il rimborso di quanto eventualmente già pagato (allegato 1 B), nonché l’avviso da pubblicare sul sito internet del Comune recante “Comunicazione importante ai consumatori” (allegato 2) che riepiloga tutte le informazioni che verranno inviate personalmente
- a garantire all’utente finale un’adeguata informazione nei casi in cui il gestore ritenga di poter fatturare importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, affermando, in tali casi, la sussistenza di una causa ostativa alla maturazione della prescrizione ai sensi della normativa primaria di riferimento.
Nello specifico l’autorità ha disposto che:
- nei casi di fatturazione di importi relativi a consumi risalenti a più di due anni suscettibili di essere dichiarati prescritti, il gestore predisponga un avviso testuale standard da allegare in fattura con il quale informare l’utente finale della presenza di tali importi, indicando le modalità per eccepire la prescrizione;
- nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, ma per i quali il gestore ritiene sussistere una causa di sospensione della prescrizione, il gestore medesimo comunichi adeguatamente all’utente finale i motivi puntuali della (presunta) mancata maturazione della prescrizione del diritto al pagamento degli importi, ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento, nonché la possibilità di inviare un reclamo scritto relativo alla fatturazione dei suddetti importi.
16 Cfr. Memoria del Comune di Cassino del 18 novembre 2021, cit. allegato 7. 17 Cfr. Memoria del Comune di Cassino del 18 novembre 2021, cit., allegato 8. 18 Secondo i dati forniti dal Comune, circa 16.500 utenze.
ai singoli utenti circa la possibilità di eccepire la prescrizione biennale e di richiedere il rimborso dei crediti prescritti eventualmente già pagati. L’avviso sul sito internet contiene inoltre un link per scaricare direttamente dal sito i moduli di richiesta prescrizioni e rimborso importi già pagati.
25. Con comunicazioni pervenute in data 26 novembre e 29 dicembre 2021, il Comune di Cassino ha comunicato di aver implementato gli impegni 2) e 3) inviando agli utenti interessati (circa 16.500) una comunicazione entro la fine del mese di dicembre 2021, mentre l’informativa sul sito internet è stata pubblicata entro la fine del mese di novembre 2021.
26. Il Comune di Cassino con comunicazione del 25 marzo u.s., ha presentato alcune misure di chiarimento/integrazione degli impegni presentati in data 17 novembre 2021, in ragione della presenza nel comunicato da inviare ai consumatori - ma non nella modulistica allegata19 - che le fatture contenenti importi per consumi risalenti a più di due anni avrebbero potuto non essere pagate “qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione di tali importi non sia attribuibile ai consumatori, in applicazione della citata Legge di bilancio 2018 (Legge 205/17)”.
27. Il Comune si è a tal fine impegnato ad attuare le seguenti ulteriori misure:
1. pubblicare, entro la data del 3 aprile 2022, idonea informativa ai consumatori sul sito Internet del Comune di Cassino (allegato 3), espressamente contenente rettifiche a quella precedentemente diffusa, che sarà mantenuta in posizione di preminenza sul sito per trenta giorni dalla data della pubblicazione;
2. pubblicare, entro la data del 15 aprile 2022, la medesima informativa ai consumatori (allegato 3) su un quotidiano a diffusione locale, in cui verrà peraltro precisato che la precedente “indicazione della data del 31 marzo 2022 voleva indicare solamente un termine oltre il quale il Comune avrebbe proceduto a richiedere i pagamenti eventualmente risultanti come dovuti, ferma restando la possibilità per i consumatori di eccepire la prescrizione, senza limitazioni temporali, ove ne avessero titolo. SI CONFERMA, PERTANTO, CHE LA PRESCRIZIONE DI CUI TRATTASI PUÒ ESSERE ECCEPITA SENZA LIMITI TEMPORALI ED ANCHE OLTRE IL TERMINE DEL 31 MARZO 2022 PRECEDENTEMENTE COMUNICATO AD ALTRO FINE”;
3. inoltrare la comunicazione in questione, per conoscenza, alle associazioni di consumatori presenti
sul territorio;
4. in ogni caso, interpretare la vigente disciplina nel senso indicato dalla legge di bilancio 2020 e, pertanto, accogliere tutte le eccezioni di prescrizione sollevate indipendentemente dall’imputabilità o meno ai consumatori dei ritardi di fatturazione.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE
28. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore energetico, in data 12 gennaio 2022 è stato richiesto il parere all’Autorità di regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, introdotto
19 In questa si indicava “la compilazione del presente modulo è finalizzata a consentirle di eccepire la prescrizione per importi fatturati riferiti a consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati, previo inoltro di espressa richiesta, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19), ai sensi della Deliberazione ARERA n. 547/2019/R7idr e s.m.i.”.
dall’art. 1, comma 6, lettera a), del Decreto Legislativo n. 21/2014. Il parere è pervenuto in data 21 marzo 2022 e reca, in sintesi, le osservazioni e valutazioni che seguono.
29. Svolte alcune considerazioni preliminari in merito alle finalità del parere, limitato a profili di conformità o meno alla disciplina regolatoria20, la predetta Autorità illustra l’evoluzione della disciplina di settore sul tema della prescrizione biennale introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, a partire dai principi che sono alla base di tale regolazione attuativa, proseguendo con l’analisi degli interventi più significativi intesi alla “tutela rafforzata dei clienti finali”.
30. Con riferimento agli impegni presentati dal Comune, ARERA osserva di non aver elementi di criticità da evidenziare, ad eccezione di quanto già sopra indicato con riferimento alla responsabilità del consumatore presente nella comunicazione inviata ai consumatori, rilievo che è stato poi oggetto dell’integrazione presentata dal Comune. ARERA sottolinea infatti che l’articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020 (in vigore dal 1° gennaio 2020), ha disposto l’abrogazione dell’articolo 1, comma 5, della Legge di bilancio 2018, il quale aveva stabilito l’inapplicabilità delle disposizioni in materia di prescrizione biennale di cui all’articolo 1, comma 4, della medesima Legge di bilancio 2018, in caso di mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivante da responsabilità accertata dell’utente.
31. Il testo standard definito dall’ARERA nelle sue comunicazioni – in linea con la previsione normativa – non contempla pertanto alcuna distinzione in merito alla presunta responsabilità del ritardo di fatturazione, di fatto confermando la formulazione già introdotta con deliberazione 26 maggio 2020, 186/2020/R/IDR, poi annullata – per l’effetto – dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione Prima, con sentenze del 14 giugno 2021, nn. 1442, 1443 e 144821.
32. Peraltro, con la deliberazione 610/2021/R/IDR – adottata, a valle di consultazione pubblica, in ottemperanza alle richiamate sentenze – l’ARERA ha altresì previsto che, nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, ma per i quali il gestore ritiene sussistere una causa di sospensione della prescrizione, il gestore medesimo comunichi adeguatamente all’utente finale i motivi puntuali della (presunta) mancata maturazione della prescrizione del diritto al
20 L’Autorità di regolazione premette che le valutazioni rese nel proprio parere “non entrano nel merito dell’eventuale mancato rispetto delle disposizioni del Codice del Consumo e della normativa primaria sull’istituto civilistico della prescrizione ma attengono esclusivamente a possibili profili di presunta non conformità di tali condotte rispetto alle disposizione regolatorie ritenute maggiormente significative”: in particolare, l’ARERA intende fornire “elementi informativi su aspetti regolatori che potrebbero essere di interesse rispetto alla pratica commerciale contestata”.
21 In particolare, il T.A.R. Lombardia, pur riconoscendo che il contenuto precettivo della deliberazione 186/2020/R/IDR fosse in linea con la modifica legislativa di cui all’articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020, oltre che con i principi generali sanciti dal Codice civile in tema di prescrizione, ha ritenuto, tuttavia, fondata la censura relativa alla mancata attivazione, da parte di ARERA, della consultazione. Con le citate sentenze nn. 1442, 1443 e 1448 del 2021 il TAR ha precisato che:
- per effetto della novella di cui alla Legge di bilancio 2020, il termine di prescrizione biennale trova applicazione anche quando l’erronea o mancata rilevazione dei dati di consumo sia dipesa da fatti che, secondo la tesi del creditore, sono riferibili all’utente finale;
- anche con riguardo alla prescrizione biennale (in luogo di quella quinquennale), trova applicazione la disciplina generale di riferimento, e, in particolare, sia l’articolo 2935 del Codice civile (che correla la decorrenza della prescrizione al fatto che il diritto possa essere esercitato, con la specificazione che per costante giurisprudenza l’impedimento ostativo alla decorrenza è solo quello di natura giuridica e non meramente fattuale), sia le cause generali di sospensione, tra cui quella disposta dall’articolo 2941 del Codice civile (che, tra l’altro, prevede, al n. 8, la sospensione della prescrizione “tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”).
pagamento degli importi, ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento, nonché la possibilità di inviare un reclamo scritto relativo alla fatturazione dei suddetti importi.
33. Infine, con riferimento al paragrafo inserito dal Comune nel Modello di informativa ai consumatori, di cui all’allegato 1 al formulario degli impegni del 17 novembre 2021 (“In tutti i casi in cui non sia stata o non sia formalmente eccepita la prescrizione entro la data del 31 marzo 2022, il Comune di Cassino sarà legittimato ad iniziare o proseguire nelle azioni di recupero del credito, ferma restando la possibilità per gli utenti di eccepire la prescrizione ove ne abbiano titolo”), l’ARERA osserva che la regolazione non prevede tra i contenuti minimi della comunicazione da fornire all’utenza alcun termine per eccepire la prescrizione.
V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI
34. Con l’introduzione della Legge di Bilancio 2018, così come modificata dalla Legge di Bilancio 2020, il legislatore ha inteso arginare e limitare il fenomeno c.d. delle “maxi bollette” dovute alla tardiva emissione delle fatture di conguaglio di consumi idrici, da parte dei gestori del Servizio. Era emerso con evidenza infatti che a causa del pregresso regime commerciale delle forniture idriche – caratterizzato da frequente fatturazione tardiva e/o rettifica dei consumi accompagnata dall’addebito di importi significativi – i consumatori restassero gravemente penalizzati, oltre che dagli importi delle bollette, anche nella possibilità di controllare i propri consumi e pianificare la spesa correlata.
35. Ciò posto, l’Autorità ritiene che gli impegni presentati dal Comune di Cassino siano idonei a sanare i profili di possibile scorrettezza individuati con la comunicazione di avvio del procedimento del 4 ottobre 2021.
36. Le misure proposte, infatti, hanno per effetto non solo l’interruzione delle condotte contestate ma anche la piena reintegrazione, in capo a tutti i consumatori, dei diritti loro spettanti ai sensi della normativa sulla prescrizione breve. La normativa ha infatti inteso fornire all’utente, a prescindere da ogni eventuale responsabilità in caso di mancata fatturazione entro il biennio degli importi relativi, la facoltà di eccepire la prescrizione di crediti relativi a consumi risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della fattura. Aderendo pertanto a tali principi, il Comune di Cassino si è impegnato a recepire in maniera completa la normativa, informando correttamente i consumatori ed accogliendo le istanze di prescrizione breve su crediti prescrittibili già presentate. Inoltre, si impegna a fornire adeguata informativa integrativa a tutti gli utenti che hanno ricevuto fatture con crediti prescrittibili accompagnata dal modulo per eccepirne la prescrizione, nonché si impegna a fornire agli utenti che hanno già pagato le somme in questione (secondo i dati forniti circa 3.500 fatture), attraverso idonea informativa e modulistica, la possibilità di chiedere il rimborso di tali importi.
37. A questo si aggiunga l’impegno del Comune di inserire con grande evidenza sul proprio sito istituzionale un’adeguata informativa a tutti gli utenti sul riconoscimento della prescrizione biennale e sulle modalità per esercitarla, con la presenza di un link ipertestuali per accedere con estrema facilità alla relativa modulistica.
38. Tali impegni sono stati peraltro già implementati in tempi molto rapidi inviando agli utenti interessati (circa 16.500) una comunicazione entro la fine del mese di dicembre 2021, mentre l’informativa sul sito internet è stata pubblicata entro la fine del mese di novembre 2021.
39. Inoltre, le misure di chiarimento/integrazione presentate in data 25 marzo u.s. appaiono rispondere adeguatamente all’osservazione formulata dall’ARERA su uno dei contenuti della
comunicazione agli utenti degli impegni presentati in data 17 novembre 2021 (e cioè che le fatture emesse contenenti importi per consumi risalenti a più di due anni avrebbero potuto non essere pagate “qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione di tali importi non sia attribuibile ai consumatori”), in quanto in grado di evitare che nei consumatori interessati possano sorgere dubbi sull’applicazione della disciplina de quo e quindi sui diritti ad essi spettanti.
40. Il Comune, infatti, si impegna a pubblicare, entro la data del 3 aprile 2022, sul proprio sito Internet idonea informativa ai consumatori (di cui all’allegato 3 degli impegni del 25 marzo) contenente una rettifica all’informativa precedentemente diffusa e il seguente chiarimento: “le somme di cui trattasi per consumi risalenti a più di due anni possono non essere pagate indipendentemente da qualsiasi responsabilità dei consumatori del ritardo della fatturazione, in applicazione della legge di bilancio 2018 (legge n. 205/17) come modificata dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/19), come peraltro era stato correttamente indicato nella modulistica allegata alla detta comunicazione. Invitiamo, pertanto, tutti i consumatori interessati a comunicare tempestivamente la loro volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questo link ai recapiti ivi indicati”. Tale comunicazione sarà espressamente mantenuta in posizione di preminenza sul sito Internet del Comune per trenta giorni dalla data della pubblicazione. Il Comune si impegna inoltre a pubblicare, entro la data del 15 aprile 2022, la medesima informativa ai consumatori su un quotidiano a diffusione locale, nonché ad inoltrare la comunicazione a tutte le associazioni di consumatori presenti sul territorio.
41. In ogni caso, oltre alle iniziative descritte, il Comune di Cassino si impegna ad interpretare la vigente disciplina nel senso indicato dalla legge di bilancio 2020 e, pertanto, ad accogliere tutte le eccezioni di prescrizione sollevate indipendentemente dall’imputabilità o meno ai consumatori dei ritardi di fatturazione. Tale impegno appare particolarmente rilevante perché rassicura gli utenti interessati che l’accoglimento delle istanze di prescrizione su importi prescrittibili, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla legge, sarà estremamente celere e non dipenderà dal vaglio di presunte responsabilità degli utenti per il ritardo della fatturazione22.
42. A conferma di ciò, con comunicazioni del 30 marzo e 1° aprile u.s., il Comune di Cassino ha fornito i dati ancora parziali delle istanze di eccezione della prescrizione e delle istanze di rimborso degli importi pagati presentate alla data del 30 marzo 2022. Le istanze di eccezione prescrizione sono circa 4.700 e le richieste di rimborso di importi già pagati sono circa 1.200. Il Comune ha ribadito che le richieste sono in corso di accoglimento ed avranno tutte esito positivo23.
43. Particolarmente apprezzabile risulta, infine, anche l’impegno del Comune di ribadire e meglio precisare nella suddetta comunicazione integrativa che la prescrizione può essere eccepita dagli aventi diritto senza limiti temporali e dunque anche oltre il termine del 31 marzo 2022. Peraltro l’inserimento di tale termine era volto solo ad indicare un termine oltre il quale il Comune avrebbe proceduto a richiedere i pagamenti eventualmente risultanti come dovuti, ferma restando la possibilità per i consumatori di eccepire la prescrizione, senza limitazioni temporali.
44. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.
22 Cfr. memoria del Comune di Cassino n. prot. 29369 del 25 marzo 2022.
23 Cfr. doc. prot. n. 30900 del 30 marzo 2022 e doc. prot. n. 31588 del 1° aprile 2022.
RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dal Comune di Cassino, nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;
RITENUTO di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti del Comune di Cassino;
RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione;
DELIBERA
a) di rendere obbligatori, nei confronti del Comune di Cassino, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dallo stesso proposti in data 17 novembre 2021 come specificati in data 25 marzo 2022 e descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento;
b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;
c) che il Comune di Cassino, entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio, laddove:
a) il Comune non dia attuazione agli impegni;
b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli
PS12112 - PNEUMATICOFACILE-VENDITE ON LINE-MANCATA CONSEGNA
Provvedimento n. 30120
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 aprile 2022;
SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;
VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.
206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera 1° aprile 2015, n. 25411;
VISTO il proprio provvedimento del 12 ottobre 2021, con il quale è stata deliberata l’adozione della misura cautelare nei confronti della società Desmart S.r.l., ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo;
VISTA la propria decisione del 1° febbraio 2022, con la quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento, in considerazione dell’esigenza di assicurare un pieno esercizio dei diritti di difesa della Parte;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LA PARTE
1. Desmart S.r.l. (di seguito, Desmart, Società o Professionista), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo, è una società attiva nel commercio online di pneumatici per autoveicoli e motocicli attraverso il sito internet www.pneumaticofacile.it (di seguito, Sito). Secondo le informazioni acquisite tramite la banca dati Infocamere, Desmart ha realizzato in Italia, al 31 dicembre 2020, ultimo bilancio disponibile presso la banca dati, un fatturato pari a circa
800.000 euro, con una perdita di esercizio pari a circa 75.000 euro1.
II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
2. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dal Professionista nell’offerta online di pneumatici attraverso il sito web www.pneumaticofacile.it (di seguito anche il “Sito”), consistenti:
i) nella diffusione di informazioni ingannevoli sulla disponibilità e sui tempi di consegna dei prodotti venduti online, nonché sull’affidabilità del proprio sito di e-commerce; ii) nella scorrettezza del processo di vendita online che prevede l’immediato addebito di pagamento e il successivo annullamento dell’ordine da parte del professionista; iii) nella ritardata/mancata consegna dei prodotti ordinati online e regolarmente pagati dai consumatori; iv) nell’omesso rimborso di quanto corrisposto a fronte dell’annullamento dell’ordine o dell’esercizio del diritto di recesso; v)
1 Fonte: Banca dati Telemaco Infocamere.
nell’inadeguata assistenza post-vendita; vi) nel mancato rispetto della disciplina a tutela dei diritti dei consumatori nei contratti a distanza.
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L’iter del procedimento
3. A partire dal mese di giugno 2021 sono pervenute diverse segnalazioni di consumatori nelle quali erano evidenziati alcuni comportamenti posti in essere da Desmart nella commercializzazione online di pneumatici tramite il sito www.pneumaticofacile.it, consistenti essenzialmente nella mancata/ritardata consegna dei prodotti acquistati e pagati online, nell’omesso rimborso di quanto corrisposto a fronte dell’annullamento dell’ordine o dell’esercizio del diritto di recesso, nonché nella mancata assistenza post-vendita2.
4. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 15 settembre 2021 è stato comunicato alla Parte l’avvio del procedimento istruttorio PS12112, per presunta violazione degli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 49, comma 1, lettere c), h), v), 52, 54, 56, 57 e 61 del Codice del Consumo. In tale sede è stata in particolare ipotizzata: l’ingannevolezza delle informazioni pubblicate sul Sito in relazione alla disponibilità e ai tempi di consegna dei prodotti offerti online nonché in merito all’affidabilità e sicurezza dell’e-commerce; la scorrettezza del processo di vendita online con riguardo all’immediato addebito di pagamento al momento dell’ordine e al successivo annullamento unilaterale da parte del Professionista; l’ulteriore scorrettezza delle condotte consistenti nella mancata/ritardata consegna dei prodotti, nell’omessa/inadeguata prestazione del servizio di assistenza post-vendita nonché nell’ostacolo ai diritti di recesso e rimborso dei consumatori; il mancato rispetto di alcune previsioni a tutela dei diritti dei consumatori nei contratti a distanza.
5. Contestualmente alla comunicazione di avvio, il Professionista è stato invitato, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro dieci giorni dalla sua ricezione, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per la sospensione provvisoria delle condotte, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.
6. Con provvedimento del 12 ottobre 2021, n. 29851, notificato al Professionista in data 22 ottobre 2021, l’Autorità ha disposto, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, la sospensione provvisoria da parte di Desmart di ogni attività diretta alla promozione e vendita di prodotti non disponibili o comunque non realmente pronti per la consegna entro il termine indicato. Nel medesimo provvedimento è stato inoltre disposto che Desmart comunicasse all’Autorità l’avvenuta esecuzione della delibera di sospensione e le relative modalità attuative, inviando un’apposita relazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del provvedimento.
7. Il Professionista non ha trasmesso la predetta relazione, né ha provveduto a sospendere l’attività di vendita online attraverso il Sito, che è risultato operativo almeno fino alla data del 22 novembre 2021. Da una rilevazione d’ufficio effettuata nei giorni 22 e 25 novembre 2021 è emerso, infatti, che il sito web www.pneumaticofacile.it risultava “sottoposto a sequestro, provvedimento dell'Autorità
2 Cfr. segnalazione prot. 0052056 del 16 giugno 2021.
Giudiziaria: P.P. 1712/21 R.G. notizie di reato - mod. 21 - - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano (AQ)", di modo che “Il sito web non è al momento disponibile”3.
8. Desmart non ha risposto alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento, né ha presentato memorie scritte o documenti nel corso dell’istruttoria.
9. In data 29 dicembre 2021 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.
10. Con decisione del 1° febbraio 2022, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento al 13 aprile 2022.
11. Entro il termine previsto nella comunicazione di conclusione della fase istruttoria, il Professionista non ha trasmesso alcuna memoria difensiva.
12. In data 11 febbraio 2022 è stata trasmessa la richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 8 marzo 2022.
2) Le evidenze acquisite
13. Dalle evidenze istruttorie è emerso che il professionista proponeva in vendita, sul proprio sito internet pneumaticofacile.it diversi tipi di pneumatici a prezzi apparentemente convenienti, prospettando tempi rapidi di consegna (5-8 giorni) e supporto continuativo agli ordini, salvo poi non consegnare i prodotti ordinati online e pagati dai consumatori, anche a distanza di molti mesi dall’acquisto e nonostante l’invio da parte degli acquirenti di diversi solleciti. Inoltre, il professionista ha omesso di fornire adeguata assistenza post-vendita e non ha rimborsato le somme pagate dai consumatori a fronte dell’esercizio del diritto di recesso o dell’annullamento dell’ordine non evaso.
14. Con rilevazione effettuata d’ufficio il 27 settembre 20214, è stato riscontrato che, nonostante la comunicazione di avvio dell’istruttoria, con contestuale avvio del procedimento per l’eventuale sospensione provvisoria, il sito web del professionista non è stato modificato, né con riferimento all’impostazione grafica, né in relazione al processo di vendita online e alle informazioni fornite in merito ai prodotti offerti in vendita e alle condizioni contrattuali presenti.
15. A seguito di rilevazione effettuata d’ufficio nei giorni 22 e 25 novembre 2021 è emerso che il sito web www.pneumaticofacile.it è risultato “sottoposto a sequestro, provvedimento dell'Autorità Giudiziaria: P.P. 1712/21 R.G. notizie di reato - mod. 21 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano (AQ)". Il sito web www.pneumaticofacile.it non è, allo stato, più disponibile5.
16. Infine, è stato verificato, tramite la banca dati Infocamere, che con atto del 26 gennaio 2022, la società Desmart.S.r.l. è stata posta in scioglimento e liquidazione.
17. Con specifico riguardo alle informazioni diffuse sui tempi di consegna dei prodotti venduti online, il professionista ha pubblicizzato sul sito web pneumaticofacile.it, con grande evidenza grafica, la consegna dei propri prodotti prospettando tempi di consegna molto celeri. Sulla home page del Sito, ad esempio, dopo il claim “Sceglierci è facile” era riportata l’indicazione “Consegna gratuita in 5-8 giorni lavorativi” (cfr. Fig. 1, rilevazione del 7 settembre 2021).
3 Cfr. Verbale di acquisizione agli atti del 22 e 25 novembre 2021 e, tra tutte, la segnalazione prot. 89157 del 29 novembre 2021.
4 Rilevazione effettuata sul sito www.pneumaticofacile.it in data 27 settembre 2021.
5 Cfr. Verbale di acquisizione agli atti del 22 e 25 novembre 2021 e, tra tutte, la segnalazione prot. 89157 del 29 novembre 2021.
Figura 1
18. Sempre sul sito web del professionista, nella sezione “Supporto Ordini”, si leggeva: “la consegna viene garantita entro 8 giorni lavorativi in tutta Italia e in 12 giorni lavorativi in Sicilia e Sardegna”6; tale circostanza è stata peraltro anche oggetto di apposita segnalazione da parte dei consumatori7. Inoltre, anche nella pagina web https://www.pneumaticofacile.it/pages/pagamenti-e- consegne, sotto la sezione “Spedizione e Resi”, era evidenziata in carattere grassetto la seguente indicazione: “I nostri tempi di consegna variano in media tra 5 e 8 giorni lavorativi a partire dall’evasione dell’ordine in tutto il territorio nazionale, salvo le isole dove si necessita di 1-3 giorni lavorativi in più, a seconda del corriere incaricato”8 (grassetto in originale).
19. Peraltro, il professionista ha pubblicizzato sul Sito la circostanza che il suo e-commerce fosse affidabile e sicuro, secondo quanto asseritamente analizzato e certificato dal sito www.ecommercesicuro.com, mettendo in evidenza, altresì, l’ottima qualità delle recensioni dei consumatori tratte dal sito www.feedaty.com (cfr. Fig. 2).
6 Cfr. doc. n. 10 e 12 del fascicolo istruttorio.
7 Cfr. segnalazione prot. 81117 del 25 ottobre 2021, in cui il segnalante ha riportato «Preciso che l'azienda specifica all'indirizzo "https://www.pneumaticofacile.it/pages/supporto-ordini" che "La consegna viene garantita entro 8 giorni lavorativi in tutta Italia"».
8 Cfr. doc. n. 10 e 12 del fascicolo istruttorio, cit..
Figura 2
20. A fronte di questi elementi fattuali, rilevati sul Sito del professionista, riguardanti claim e indicazioni circa la particolare affidabilità e celerità del servizio offerto ai consumatori, a partire dal mese di giugno 2021 e fino a marzo 2022, sono pervenute diverse segnalazioni che evidenziavano l’ingannevolezza dei messaggi descritti e la scorrettezza del comportamento del Professionista. Le informazioni concernenti la particolare affidabilità e sicurezza dell’e-commerce del Professionista si sono dunque rivelate non veritiere.
21. I consumatori, in particolare, hanno segnalato che, dopo aver acquistato e pagato gli pneumatici presentati sul Sito come disponibili, non hanno ottenuto la consegna degli stessi nei termini prospettati, neppure a distanza di mesi dall’acquisto online, né hanno ricevuto il rimborso di quanto pagato a titolo di corrispettivo, anche a fronte di numerosi solleciti9.
22. A questo si aggiunga che, alla luce delle evidenze istruttorie, è emerso che il professionista richiedeva e addebitava il pagamento dei prodotti al momento dell’ordine online. Tale comportamento trova pieno riscontro, in primo luogo, nella disciplina contrattuale adottata dal
9 Si vedano, in particolare, le segnalazioni prot. 52056 del 14 giugno 2021, prot. 58943 del 14 luglio 2021, prot. 60850 del
22 luglio 2021 e prot. 66117 del 16 agosto 2021. Più di recente, sono pervenute le segnalazioni prot. 73254 del 23
settembre 2021 (mancata consegna di prodotti acquistati e pagati il 5 luglio 2021), prot. 79052 del 18 ottobre 2021 (mancata consegna dopo 3 mesi dall’acquisto), prot. 79850 del 20 ottobre 2021 (mancata consegna di pneumatici acquistati online il 18 agosto 2021), 80084 del 21 ottobre 2021, prot. 82472 del 2 novembre 2021, prot. 85248 del 12 novembre 2021,
prot. 87150 del 19 novembre 2021, prot. 87321 del 22 novembre 2021, prot. 87964 del 24 novembre 2021 e prot. 87646 del 23 novembre 2021, nella quale il segnalante ha denunciato la mancata consegna di 4 pneumatici acquistati in data 21 luglio 2021 nonché l’omesso rimborso del prezzo di acquisto pagato al momento dell’ordine. Nella segnalazione prot. 85795 del 15 novembre 2021, un consumatore ha evidenziato che, dopo innumerevoli solleciti, trascorsi ben 44 giorni senza ricevere la merce, il 26 luglio 2021 ha chiesto il rimborso totale della somma corrisposta, nella stessa modalità di pagamento (accredito su carta di credito), senza ricevere alcun riscontro dalla società. Da ultimo, si vedano le segnalazioni prot. 12466 del 14 gennaio 2022 e prot. 26306 del 14 marzo 2022, relativi ad acquisti effettuati nel mese di novembre 2021, mai consegnati né rimborsati.
Professionista, che prevede il pagamento immediato dell’ordine da parte dei consumatori10, salvo poi stabilire espressamente la possibilità che i prodotti venduti online non siano effettivamente disponibili in capo ai fornitori11, nonché riservare al Professionista la facoltà di proporre al cliente un’alternativa equivalente o il rimborso dell’ordine entro 30 giorni12.
23. L’attuazione da parte del Professionista della condotta consistente nell’immediato addebito di pagamento nei confronti dei consumatori, al momento dell’ordine online dei vari pneumatici e/o cerchi, risulta confermata dalle numerose e documentate segnalazioni nelle quali è denunciata la mancata consegna della merce acquistata online e l’omesso rimborso del prezzo pagato al momento dell’ordine13. Peraltro, dalle evidenze documentali allegate ad una segnalazione, si evince anche che il professionista in taluni casi ha proceduto all’annullamento “per esaurimento scorte”, pur avendo già addebitato il relativo pagamento14.
24. Taluni segnalanti hanno evidenziato che a seguito delle sollecitazioni svolte nei confronti del professionista al fine di ottenere la consegna dei prodotti acquistati online o il rimborso del prezzo già corrisposto, sarebbero stati rassicurati sul fatto che l’ordine era in elaborazione15 e che la
10 Cfr. le seguenti previsioni dei “Termini e Condizioni” (acquisiti agli atti con verbale del 24 agosto 2021): art. 5 “Il cliente che ha volontà di effettuare l’acquisto di pneumatici e/o cerchi inserirà i propri dati di fatturazione e spedizione, e prenderà visione dei presenti Termini e Condizioni ovvero del “contratto di vendita”, e successivamente effettuando il pagamento, concluderà il proprio ordine. I termini e condizioni si intendono accettati in ogni loro parte al completamento dell’ordine”; art. 12 “Il pagamento tramite carte di credito, di debito e prepagate è immediato e nessuna spedizione verrà effettuata senza di esso” e art. 13 “In caso di bonifico bancario la Desmart si riserva di attendere l’effettivo accredito dell’importo prima di iniziare la lavorazione dell’ordine”.
11 Cfr. art. 4 dei “Termini e Condizioni”: “Le inserzioni degli pneumatici pubblicati sul sito sono subordinate alla loro effettiva disponibilità dei fornitori, che possono variare in tempi rapidi. In caso di mancata disponibilità, al cliente verrà proposta alternativa equivalente o rimborso integrale dell'ordine”, nonché gli articoli 15 “E’ impossibile garantire la disponibilità del prodotto durante il tempo intercorso fra la disposizione di bonifico e l’effettivo accredito” e 16 “E’ possibile che per ritardi di aggiornamento da parte dei fornitori un prodotto risulti disponibile sul sito web www.pneumaticofacile.it ma in fase di ordinazione da parte della Desmart ai suoi fornitori risulti terminato.”.
12 Si veda, oltre al già citato art. 4, anche l’art. 17 dei “Termini e Condizioni”: “Nel caso in cui il prodotto pagato dal cliente risulti terminato la Desmart S.r.l. provvederà a proporre un’alternativa congruente con le aspettative del cliente a pari prezzo o un prodotto di fascia superiore con relativo pagamento della differenza di prezzo da parte del cliente, oppure un prodotto di fascia inferiore con rimborso della differenza. Se nessuna delle alternative proposte verrà accettata dal cliente la Desmart provvederà al rimborso dell’intero importo corrisposto dal cliente il prima possibile.” Per quanto in particolare concerne la tempistica di rimborso, il professionista prevede che la restituzione del corrispettivo versato dal cliente avvenga entro 30 giorni (“Nel caso subentri la clausola contrattuale dell’art.17 del presente “Contratto di vendita”, il cliente verrà integralmente rimborsato entro il termine massimo di 30 giorni”).
13 Cfr., ex multis, le segnalazioni prot. 76829 del 7 ottobre 2021, prot. 81117 del 25 ottobre 2021, prot. 82472 del 2
novembre 2021, 85248 del 12 novembre 2021, 86491 del 17 novembre 2021, prot. 87646 del 23 novembre 2021, prot.
26306 del 14 marzo 2022; prot. 12466 del 14 gennaio 2022 e prot. 26306 del 14 marzo 2022.
14 Cfr. segnalazione prot. 76829 del 7 ottobre 2021.
15 Cfr. segnalazione prot. 74539 del 29 settembre 2021, in cui un consumatore, trascorsi più di 20 giorni dall’acquisto online, avendo sollecitato il professionista e richiesto informazioni via e-mail, veniva informato del fatto che la spedizione degli pneumatici era stata affidata al corriere e poteva seguirla utilizzando i codici di tracciabilità precedentemente inviati; dopo aver utilizzato inutilmente il codice di tracciamento per verificare lo stato della spedizione, il segnalante inviava una nuova richiesta di informazioni, alla quale il professionista rispondeva con email, lo stesso giorno, sostenendo “che la merce era in partenza dal deposito di smistamento. Il codice di tracciabilità veniva attivato dopo che la merce veniva "sparata" nella filiale di riferimento” (la merce non è mai stata consegnata). Si veda anche la segnalazione prot. 87673 del 23 novembre 2021, in cui il segnalante, non avendo ricevuto il numero di tracking a seguito di un acquisto online, ha scritto al professionista per ottenere informazioni sulla spedizione e ha ricevuto la seguente risposta "l'ordine è in fase di elaborazione e sono in attesa di ricevere conferma di evasione e tracking da parte del fornitore".
consegna sarebbe stata effettuata16, salvo poi constatare nuovamente la mancata consegna, in tutto o in parte, degli pneumatici anche a distanza di mesi17.
25. I consumatori hanno lamentato, altresì, nonostante quanto pubblicizzato sulla home page del Sito circa il supporto continuativo agli ordini (cfr. fig. 1), l’omessa o inadeguata assistenza post- vendita per la risoluzione delle problematiche riscontrate e, in alcuni casi, anche l’estrema difficoltà o impossibilità a contattare il professionista nella fase successiva all’acquisto18. Il professionista, infatti, non avrebbe dato seguito alle reiterate richieste di assistenza e/o richiesta di informazioni avanzate tramite i canali di comunicazione previsti oppure si sarebbe limitato a fornire riscontri generici alle lamentele, senza peraltro dare seguito alle istanze di recesso e rimborso avanzate dai consumatori19.
26. In aggiunta alle condotte sopra illustrate, è risultato che alcune delle disposizioni contrattuali pubblicate sul sito internet www.pneumaticofacile.it, in particolare contenute negli articoli 37, 38,
16 Nella segnalazione prot. 58943 del 14 luglio 2021, il segnalante, in risposta alla richiesta di informazioni sullo stato del proprio ordine eseguito de settimane prima, è stato informato del fatto che “Il corriere passa domani a prendere la merce”, quando in realtà i prodotti ordinati non sono più arrivati.
17 Si vedano, le segnalazioni prot. 66551 del 20 agosto 2021, e prot. 88156 del 24 novembre 2021, in cui un consumatore ha evidenziato una consegna tardiva e parziale da parte del professionista, avendo ricevuto solo due pneumatici su quattro, dopo circa 3 mesi dall’acquisto online (nonostante l’e-mail di conferma riportasse “consegna garantita il 8-12 giorni”) e peraltro solo a seguito di numerosi solleciti scritti.
18 Cfr., ad esempio, le segnalazioni prot. 72682 del 21 settembre 2021, in cui un consumatore ha denunciato “Inutili e innumerevoli solleciti, ma senza esito”, prot. 86491 del 17 novembre 2021, in cui il segnalante ha lamentato l’ingannevolezza delle indicazioni sui tempi di consegna dei prodotti, la mancata consegna degli pneumatici già pagati al momento dell’ordine online nonché l’omesso riscontro da parte del professionista ai vari solleciti inoltrati via Pec e Mail agli indirizzi indicati sul sito, sottolineando la difficoltà di mettersi in contatto con la società “(ovviamente il contatto verbale è escluso visto che non sono riportati riferimenti telefonici utili). Si vedano anche le segnalazioni prot. 82472 del 2 novembre 2021 e prot. 81117 del 25 ottobre 2021, in cui il segnalante ha riportato quanto segue «Numerose mail sono state inviate all'indirizzo mail " info@pneumaticofacile.it " senza aver mai ricevuto risposta. Numerose telefonate vane sono state effettuate al numero 3381740873 senza essere mai ricontattato». Nella segnalazione prot. 58943 del 14 luglio 2021, il segnalante ha evidenziato che le sue richieste di chiarimenti in merito alla mancata consegna sono state del tutto ignorate (“Nessuna risposta. Ogni sollecito è rimasto privo di riscontro. Impossibile avere un contatto telefonico”).
19 Nella segnalazione prot. 78981 del 15 ottobre 2021, un consumatore che non aveva ricevuto gli pneumatici acquistati online il 23 settembre 2021 (sebbene “La consegna era garantita in un tempo limite pari a 8 giorni”), ha lamentato anche che “dopo gli innumerevoli solleciti la società non si è mai degnata di rispondere”. Si veda anche la segnalazione prot. 79052 del 18 ottobre 2021, in cui un consumatore che a distanza di 3 mesi dall’acquisto (effettuato in data 8 luglio 2021), non solo non ha ricevuto la consegna degli pneumatici ma “da allora fino a metà agosto le risposte alle mie richieste di delucidazioni sono state vaghe e mendaci. A 3 mesi dall'acquisto nessun ordine recapitato e venditore sparito”. Si veda anche l’articolata vicenda segnalata con comunicazione prot. 76829 del 7 ottobre 2021. Nella segnalazione prot. 74487 del 29 settembre 2021, un consumatore ha segnalato la mancata consegna degli pneumatici dopo circa 2 mesi dall’acquisto online (effettuato il 3 agosto 2021), lamentando altresì di aver espletato vari tentativi di contatto e sollecito, a seguito dei quali il professionista avrebbe dapprima (il 26/08/21) confermato la partenza della merce e poi continuato a spostare sistematicamente la data fino al 14/09/21, fino a quando il consumatore ha inviato e-mail e pec chiedendo la risoluzione del contratto ed il rimborso; a tale istanza, il professionista ha risposto “solo con e-mail affermando che passavano la richiesta al responsabile, affermano che la merce non è mai stata consegnata (né partita) ma non hanno proposto alternative né rimborsato l'intero importo come indicato nei termini e condizioni del contratto. Ad oggi non ho ricevuto la merce né alcun rimborso”. Nella segnalazione prot. 58943 del 14 luglio 2021, un consumatore, dopo aver chiesto l’annullamento del contratto per mancata consegna della merce e la restituzione della somma pagata (oltre €760), dapprima ha ricevuto una risposta interlocutoria (“Prendiamo atto della sua richiesta, mentre -come da contratto- il riaccredito avverrà trascorsi 14 gg”), poi a seguito di un sollecito il professionista gli ha richiesto l’IBAN (già in suo possesso) e infine è sparito. Infine nella segnalazione 26306 del 14 marzo 2022, il consumatore ha segnalato: “Il 21/11 acquisto di 4 pneumatici al season per un importo di 230,64€ bonifico con valuta 23/11. Mai consegnati. Scambio di mail per sollecitare la consegna o, in alternativa, il rimborso. Espresso anche il diritto di recesso. Non ottenevo né la merce e tantomeno il rimborso anzi anche la richiesta della restituzione dei soldi fatta dalla mia banca al beneficiario è stata respinta. Ora l'indirizzo mail è inesistente”. Da ultimo, si vedano le segnalazioni prot. 12466 del 14 gennaio 2022 e prot. 26306 del 14 marzo 2022, relativi ad acquisti effettuati nel mese di novembre 2021, mai consegnati e mai rimborsati nonostante i reiterati solleciti.
39, 42 e 46 dei “Termini e Condizioni” raggiungibili dal link contenuto in calce alla home page del Sito, prevedevano a carico del consumatore costi in caso di recesso e/o di annullamento dell’ordine in fase di consegna20. Sempre con riferimento al diritto di recesso, mentre nei “Termini e Condizioni” - che disciplinavano il contratto di vendita e accessibili attraverso il link posto in calce alla home page del Sito - è previsto che “Il diritto di recesso può essere comunicato via email all’indirizzo di posta assistenza@pneumaticofacile.it” (art. 43), il professionista ha pubblicato sul proprio Sito anche una diversa versione dei “Termini e condizioni del servizio”, accessibile in fase di acquisto online dei prodotti, dopo l’apertura della schermata relativa al pagamento del prodotto, dove è indicato (nella sezione “Diritto di Recesso”) che “Il cliente deve rivolgersi al venditore […] Inviando una comunicazione via raccomandata A.R. […]” all’indirizzo della società, individuando, dunque, quale unica modalità di esercizio del diritto di recesso, la raccomandata e senza comunque mai fornire sul Sito il modulo per l’esercizio del diritto stesso.
27. Infine, il professionista ha omesso di fornire, in maniera chiara e comprensibile, l’informazione precontrattuale relativa alla possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso, non pubblicando il link alla piattaforma ODR dell’Unione Europea per la risoluzione extra- giudiziale delle controversie21.
3) Le argomentazioni difensive della Parte
28. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento, il Professionista non ha prodotto alcuna memoria difensiva, né fornito alcuna informazione nel corso del procedimento.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
29. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento sono state diffuse a mezzo internet, in data 11 febbraio 2022 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.
30. Con delibera pervenuta in data 8 marzo 2022, tale Autorità ha espresso il parere richiesto, limitando le proprie valutazioni all’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica commerciale, ad amplificare l’eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.
31. In particolare, la suddetta Autorità, considerato che “il mezzo di comunicazione utilizzato risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che sulla base delle informazioni
20 Di seguito il testo delle disposizioni contrattuali citate: art. 37 “Qualora il cliente abbia errato ad acquistare il materiale sono previsti dei costi di spedizione di 40 euro per coppia di pneumatici e il 15% (quindici percento) del valore della merce per il rientro della merce nei depositi dei fornitori UE entro i 14 giorni”; art. 38 “Le spese di cui al punto 37 sono comprensive dei costi pagati al fornitore per il ritiro e della gestione della pratica”; art. 39 “Se l’ordine contiene un unico pneumatico si considera come coppia di pneumatici al fine delle spese applicate di cui al punto 37. Se gli pneumatici acquistati sono di grosse dimensioni vengono impacchettati singolarmente. In ogni caso, per il riferimento di quanti pacchetti conteggiare, si considera il numero di pacchetti con cui è stata inviata la merce al cliente”; art. 42 “In caso il consumatore eserciti il diritto di recesso per acquisto di merce conforme a quanto ordinato, la somma versata a titolo di corrispettivo dal cliente tramite il conto bancario, carte di credito, di debito o prepagate verrà restituita al netto dei costi di spedizione del punto 37 in conformità con l’art. 57 comma 1 del Codice del Consumo”; art. 46 “Per ordini conformi effettuati dal cliente ma rifiutati per qualsiasi motivo in fase di consegna verranno addebitati i costi secondo quanto disposto dall’art. 37 del presente contratto in quanto gli pneumatici torneranno direttamente al deposito estero di partenza”. 21 Tale ultima informazione è presente alla fine dei “Termini e condizioni del servizio” accessibili soltanto in fase di acquisto online dei prodotti, dopo l’apertura della schermata relativa al pagamento del prodotto; il contenuto di tali condizioni contrattuali differisce, peraltro in vari punti, rispetto ai “Termini e Condizioni” presenti sulla home page del Sito.
contenute nel sito del Professionista potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione online”, ha ritenuto che, nel caso di specie, il mezzo internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale oggetto della richiesta di parere.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
32. Il presente provvedimento concerne l’illiceità dei comportamenti posti in essere da Desmart, a partire almeno da maggio 2021, nell’ambito della sua attività di vendita online attraverso il sito web pneumaticofacile.it. In particolare, le condotte ascritte al Professionista integrano tre distinte violazioni del Codice del Consumo, consistenti:
A) in una pratica commerciale scorretta relativa alla diffusione di informazioni ingannevoli sulle caratteristiche dei prodotti venduti online, sui tempi di consegna e sulla pretesa affidabilità dell’e- commerce nonché relativa all’adozione di modalità scorrette del processo di vendita online, in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo;
B) in una seconda pratica commerciale scorretta relativa alla mancata consegna dei prodotti venduti online, all’omessa o inadeguata fornitura del servizio di assistenza post-vendita e all’ostacolo all’esercizio dei diritti di recesso e rimborso dei consumatori, in violazione degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.
33. Le due pratiche commerciali (A e B) contestate al Professionista, caratterizzate da un insieme di complesse e articolate condotte, risultano strutturalmente autonome in ragione delle distinte fasi di consumo cui attengono. In particolare, la prima pratica (A) afferisce al momento dell’offerta di prodotti sul sito internet del Professionista e alla conclusione del contratto di acquisto online; la seconda pratica (B) riguarda la fase successiva all’acquisto, attinente all’esecuzione dell’obbligazione principale relativa alla consegna dei prodotti nei termini previsti e alla complessiva assistenza assicurata anche ai fini dell’esercizio dei diritti dei consumatori.
34. L’ultimo profilo di illiceità C) concerne il mancato rispetto da parte del Professionista degli obblighi informativi precontrattuali nei contratti a distanza, con particolare riferimento alla possibilità dei consumatori di servirsi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e ricorso, in violazione dell’articolo 49, comma 1, lettera v) del Codice del Consumo.
Premessa: il contesto in cui si collocano le condotte accertate
35. L’istruttoria svolta riguarda il settore dell’e-commerce, comparto in forte crescita e caratterizzato da una concorrenza molto accesa, nel quale la spersonalizzazione del rapporto d’acquisto indebolisce il consumatore/acquirente e lo pone in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al Professionista. Ne discende, dunque, la necessità di assicurare maggiormente la correttezza delle relazioni commerciali, l’adempimento delle obbligazioni principali del contratto e la consegna dei beni acquistati corrispondenti a quelli oggetto di promozione e di offerta.
36. É il caso di ricordare che secondo i principi desumibili dalle norme del Codice del Consumo poste a tutela della libertà di scelta del consumatore, quest’ultimo deve disporre contestualmente, fin dal primo contatto, di tutte le informazioni utili ad assumere la decisione di natura commerciale; ciò tanto più nel settore dell’e-commerce, connotato dalla conclusione a distanza di transazioni commerciali, dove assume precipuo rilievo la necessità di assicurare la correttezza delle relazioni di
consumo, sin dal momento dell’aggancio dell’utente, attraverso una chiara e completa rappresentazione delle caratteristiche delle offerte che si pubblicizzano e del conseguente vincolo contrattuale, per consentire al consumatore una scelta commerciale consapevole dapprima in ordine all’acquisto e, in seguito, in relazione alla prosecuzione del rapporto contrattuale.
37. Nella fase prodromica alla scelta d’acquisto, occorre, pertanto, che siano fornite informazioni precise ed esaurienti rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti venduti, ai relativi tempi di consegna e alle modalità di esecuzione del relativo contratto, al fine di consentire al consumatore la verifica dapprima della convenienza della transazione, e poi del rispetto delle condizioni di offerta prospettate. Nella fase successiva all’acquisto online, concernente l’esecuzione della transazione di compravendita a distanza, il Professionista è tenuto ad assicurare la dovuta assistenza ai consumatori, fornendo informazioni corrette sullo stato effettivo e sugli sviluppi concreti di un ordine di acquisto, nonché garantendo il pieno esercizio dei loro diritti relativi alla consegna dei prodotti, al recesso/annullamento e al rimborso del corrispettivo versato. E ciò anche perché, attesa l’elevata concorrenza in tale settore, se prontamente e adeguatamente informato sull’eventuale impossibilità di evadere l’ordine alle condizioni prospettate, il consumatore può sostituire agevolmente il Professionista inadempiente con un suo diretto concorrente.
38. In tale contesto Desmart, in contrasto con il dovere di diligenza su di essa gravante ai sensi del Codice del Consumo, ha diffuso informazioni non veritiere con riferimento alla disponibilità dei prodotti e ai tempi di consegna indicati, nonché all’affidabilità e sicurezza del proprio sito di e- commerce, impedendo in tal modo ai consumatori di effettuare una scelta consapevole e informata. Successivamente al perfezionamento del contratto, il Professionista ha, inoltre, ostacolato i diritti dei consumatori di ottenere la consegna del bene, di ricevere un adeguato servizio di assistenza post- vendita, nonché di recedere dal contratto e ottenere i rimborsi ad essi spettanti secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla legge, pregiudicando altresì la possibilità di rivolgersi ad altri fornitori per soddisfare le loro esigenze.
Pratica A) L’ingannevolezza delle informazioni sulle caratteristiche dell’offerta e la scorrettezza del processo di vendita online
39. Come sopra indicato, la prima pratica commerciale ascrivibile a Desmart si articola in una serie di condotte poste in essere nella fase precontrattuale e in quella relativa alla conclusione del contratto online, consistenti (i) nella diffusione di informazioni ingannevoli sulle caratteristiche dei prodotti venduti online sul Sito, con specifico riferimento alla disponibilità e ai tempi di consegna dei beni, e sulla pretesa affidabilità e sicurezza del proprio e-commerce, nonché (ii) nell’adozione di modalità scorrette del processo di vendita online con particolare riguardo all’immediato addebito di pagamento anche a fronte dell’indisponibilità dei prodotti e, in alcuni casi, all’annullamento unilaterale degli ordini.
40. L’insieme di tali comportamenti, complessivamente considerati, integra una pratica commerciale scorretta, connotata da elementi di ingannevolezza e di aggressività, ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a ingannare i consumatori circa alcune rilevanti caratteristiche e i tempi di consegna dei prodotti venduti online nonché in grado di limitare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione al prodotto, inducendoli pertanto ad assumere una decisione commerciale per l’acquisto e il pagamento immediato di un prodotto che non avrebbero altrimenti preso.
Le informazioni ingannevoli sul Sito
41. Dalle risultanze istruttorie è infatti emerso che Desmart, nell’ambito delle offerte pubblicate sul proprio sito web e, dunque, nella fase prodromica alla scelta d’acquisto online dei consumatori, ha fornito informazioni in merito ai tempi di consegna dei pneumatici commercializzati che, nella realtà, si sono rivelate non attendibili e, dunque, decettive, nella misura in cui prospettavano la possibilità di acquistare online determinati prodotti che, tuttavia, non erano presenti nel magazzino della Società e/o non risultavano sicuramente pronti per la consegna nei tempi prospettati22.
42. Vale al riguardo rilevare come lo stesso Professionista, nell’ambito dei “Termini e condizioni” che disciplinano il contratto di acquisto online23, abbia espressamente previsto che le inserzioni di pneumatici pubblicate sul Sito siano subordinate alla effettiva disponibilità dei prodotti da parte dei fornitori, riservandosi, tanto “in caso di mancata disponibilità”, quanto “nel caso in cui il prodotto pagato dal cliente risulti terminato”, di proporre al cliente un’offerta alternativa oppure il rimborso dell’ordine.
43. Una corretta e puntuale informazione sull’effettiva disponibilità dei prodotti risulta essenziale ai fini di una decisione d’acquisto pienamente consapevole, in grado di garantire ai consumatori un’autentica libertà di scelta, consentendo loro di ponderare adeguatamente l’opportunità di acquistare prodotti di cui Desmart non aveva, o non era certa di avere, l’immediata disponibilità materiale o, al contrario, di rivolgersi ad altro professionista.
44. In realtà, le informazioni fornite da Desmart sui tempi di consegna a domicilio dei prodotti venduti online (5-8 giorni lavorativi) si sono rivelate ingannevoli, in quanto imprecise e inattendibili, come dimostrato dalle risultanze istruttorie relative alle numerose segnalazioni che attestano il mancato rispetto delle tempistiche originariamente prospettate sul Sito, anche dopo molti mesi dall’acquisto online e dal contestuale pagamento; in ragione di tale inadempimento, diversi consumatori sono infatti stati indotti e/o costretti a chiedere il recesso/annullamento dell’ordine e il conseguente rimborso dell’importo versato al momento dell’ordine online.
45. Del pari ingannevoli risultano le informazioni pubblicate, con notevole enfasi, sul Sito del Professionista in relazione a una pretesa affidabilità e sicurezza del proprio e-commerce, unitamente all’esaltazione dell’ottima qualità delle recensioni asseritamente tratte dal sito www.feedaty.com, in quanto volte ad accreditare, senza ulteriori specificazioni in ordine alla presunta certificazione da parte del sito www.ecommercesicuro.com, né alle modalità di acquisizione delle recensioni e/o ai rapporti intercorrenti con tali siti web, un’immagine di piena efficienza e serietà del sito www.pneumaticofacile.it che, alla luce della documentazione istruttoria e della circostanza che il medesimo sito è stato posto sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria, risulta del tutto disattesa.
46. In conclusione, l’ingannevolezza delle informazioni fornite da Desmart, nel delicato momento dell’aggancio pubblicitario, in merito alla disponibilità e ai tempi di consegna dei prodotti offerti online e alla propria affidabilità, risulta senz’altro idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori e influenzarne le rispettive decisioni di natura commerciale, inducendoli ad acquistare i prodotti venduti online dal Professionista sulla base dell’aspettativa di tempi di consegna rapidi o, comunque, facendo affidamento sul rispetto dei tempi
22 Le risultanze istruttorie relative alle condotte in esame sono compiutamente descritte ai paragrafi 13-27, parte III, del presente provvedimento.
23 Cfr. gli articoli da 4 a 17 dei “Termini e Condizioni”, riportati nelle risultanze istruttorie.
prospettati. Solo in caso di adeguata informazione preventiva su tutti gli elementi rilevanti ai fini della decisione commerciale dei consumatori, invero, questi ultimi sarebbero in condizione di effettuare una scelta effettivamente consapevole, accettando il rischio di incorrere in tali disagi oppure preferendo rivolgersi ad altri operatori (online o fisici) o, ancora, astenendosi del tutto dall’acquisto del prodotto.
Il processo di vendita online scorretto
47. Dalla documentazione agli atti del procedimento è inoltre emersa l’adozione da parte di Desmart di modalità scorrette di gestione del processo di vendita online, con specifico riguardo all’immediato addebito di pagamento dei prodotti acquistati dai consumatori, al momento dell’ordine online; nello specifico, come esposto nell’ambito delle risultanze istruttorie, il Professionista procede all’addebito nei confronti del cliente del corrispettivo dei prodotti acquistati online già al momento dell’ordine, ancorché il prodotto non sia immediatamente disponibile presso il professionista. Tale condotta appare particolarmente grave nella misura in cui risulta che il Professionista abbia consapevolmente acquisito ordini online a prescindere dall’effettiva disponibilità nel proprio magazzino dei prodotti offerti in vendita, in tal modo accettando il rischio di non riuscire a dare esecuzione al contratto, in evidente violazione dei principi generali di correttezza e di buona fede nel settore dell’e- commerce24.
48. La condotta trova pieno riscontro, oltre che nelle segnalazioni dei consumatori che lamentavano la mancata consegna dei prodotti pagati anticipatamente e l’omesso rimborso del corrispettivo, anche nella disciplina contrattuale adottata dal Professionista, che prevede il pagamento immediato dell’ordine da parte dei consumatori, facendo al contempo salva la possibilità che i prodotti ordinati (e pagati anticipatamente) non siano disponibili presso i fornitori o che risultino terminati nonché riservando a Desmart la facoltà di proporre al cliente prodotti alternativi e, in caso di rifiuto, procedere al rimborso dell’importo corrisposto dal cliente25.
49. A fronte dell’addebito del prezzo di acquisto dei prodotti in un momento antecedente rispetto all’effettiva evasione dell’ordine, ossia della consegna materiale del prodotto al corriere, e dunque a prescindere da un’effettiva verifica circa la disponibilità della merce, il Professionista risulta in alcuni casi aver proceduto autonomamente alla cancellazione unilaterale degli ordini per indisponibilità dei prodotti26. In altri casi, successivamente al pagamento da parte dei consumatori, Desmart ha adottato strategie dilatorie nei confronti dei clienti che chiedevano informazioni sulla consegna dei beni acquistati online, rassicurandoli mediante comunicazioni interlocutorie sul fatto che l’ordine era in elaborazione e che la consegna sarebbe stata effettuata, salvo poi non dare seguito alla consegna.
50. In sostanza, ciò che emerge dall’istruttoria è che il Professionista offre in vendita prodotti anche non disponibili e ne addebita immediatamente il relativo prezzo, riservandosi l’unilaterale facoltà di un successivo annullamento. Tale modus operandi assume connotati di particolare gravità ove si
24 Lo stesso Professionista, nei “Termini e condizioni” (articoli 4 e 17), prevede che le inserzioni di pneumatici pubblicate sul Sito siano subordinate alla effettiva disponibilità dei fornitori e che, tanto “in caso di mancata disponibilità” quanto “nel caso in cui il prodotto pagato dal cliente risulti terminato”, al cliente sarà proposta un’alternativa o il rimborso dell’ordine. 25 Si vedano, in proposito, gli articoli 4, 5, 15, 16 e 17 dei “Termini e condizioni” pubblicati sul Sito (verbale di acquisizione agli atti del 24 agosto 2021).
26 Cfr. segnalazione prot. 76829 del 7 ottobre 2021.
consideri che, in tal modo, viene sottratta ai consumatori la disponibilità di risorse economiche, anche di notevole entità e per un periodo di tempo indefinito, che avrebbero potuto consentire, tra l’altro, l’acquisto del prodotto presso altro fornitore. Per effetto, delle descritte modalità di gestione del processo di vendita online, il Professionista si assicura, dunque, immediatamente il pagamento e trasferisce sui consumatori il rischio di non riuscire a evadere l’ordine d’acquisito online e fornire il prodotto, così limitando considerevolmente la loro libertà di comportamento e ostacolando l’esercizio dei loro diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere il contratto, di cambiare prodotto o rivolgersi ad altro operatore commerciale.
51. Le complessive modalità di gestione del processo di vendita online adottate dal Professionista risultano dunque scorrette e, in particolare, connotate da profili di aggressività, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonee ad incidere sensibilmente, mediante indebito condizionamento, sulla libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti offerti online, inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbero preso, dal momento che comportano il prelievo immediato dell’importo, al momento dell’ordine online, per poi dare luogo all’annullamento dell’ordine e/o alla risoluzione del contratto, o al recesso dallo stesso, per il ritardo nella consegna e/o alla mancata consegna tout court del bene acquistato.
Pratica B) Le modalità illecite di gestione della fase successiva all’acquisto online
52. La seconda pratica commerciale scorretta ascrivibile al Professionista riguarda la fase successiva all’acquisto online e consta di una serie di condotte che si sostanziano nella ritardata/mancata consegna dei prodotti venduti online, nell’omissione di informazioni relative allo stato di spedizione degli ordini, nell’omessa o inadeguata fornitura del servizio di assistenza post-vendita e nell’ostacolo all’esercizio dei diritti di recesso e/o rimborso dei consumatori. Tali comportamenti, complessivamente considerati, costituiscono una pratica commerciale scorretta, posta in essere in violazione degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione al prodotto, nonché ad ostacolare l’esercizio dei diritti dei consumatori, compresi il diritto di ottenere la consegna del bene nei tempi previsti, il diritto di risolvere un contratto e ottenere il rimborso secondo i tempi e le modalità previste dalla disciplina contrattuale e in conformità alle previsioni della legge, oppure di cambiare prodotto o rivolgersi ad altro Professionista, nonché il diritto di ricevere un’adeguata assistenza post-vendita.
53. Le risultanze istruttorie, sopra ampiamente descritte, danno conto di numerose ipotesi di omessa consegna dei prodotti ordinati e pagati dai consumatori, anche a distanza di mesi dal relativo ordine online27. In tale contesto, le segnalazioni dei consumatori attestano un atteggiamento dilatorio e ostruzionistico del Professionista che, a fronte delle richieste di informazioni dei clienti circa lo stato di spedizione dell’ordine e i vari solleciti, spesso ometteva del tutto di rispondere, oppure si limitava a fornire risposte generiche di natura interlocutoria o invitava i clienti a utilizzare i codici di tracciabilità (non funzionanti) del fornitore o infine rinviava alla condotta del corriere.
54. Il mancato adempimento della prestazione principale, relativa alla consegna secondo i termini prospettati del prodotto venduto online, risulta connotato da profili di aggressività, nella misura in cui i consumatori, nonostante l’avvenuto pagamento del prezzo, sono privati della disponibilità dei
27 Si vedano, in particolare, i paragrafi 20-24, parte III, del presente provvedimento.
beni acquistati online o della possibilità di fruirne in tempi congrui, subendo in tal modo un indebito condizionamento suscettibile anche di impedire loro di acquistare i medesimi prodotti presso altri operatori, ovvero di impiegare per altri scopi le somme corrisposte a titolo di corrispettivo e incassate dal Professionista. Si rinviene, infatti, nel caso di specie, uno sfruttamento, da parte di Desmart, di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione tale da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole; il consumatore viene a trovarsi in una situazione di stress che lo condiziona nel decidere, determinato dalle condotte ripetute e irriguardose della sua volontà.
55. Sulla base della documentazione acquisita agli atti, risulta confermata anche la condotta scorretta consistente nell’ostacolo all’esercizio del diritto di recesso e di rimborso da parte dei consumatori a seguito della mancata/ritardata consegna dei prodotti acquistati online e/o di annullamento unilaterale del contratto da parte di Desmart. A tale proposito, assumono in primo luogo rilievo le descritte criticità insite nelle procedure di recesso e rimborso, nonché le riscontrate difficoltà di contatto del professionista.
56. In relazione alle procedure di recesso, rilevano, in primo luogo, le limitazioni imposte dal Professionista alle modalità di comunicazione della volontà di recedere da parte dei consumatori: come visto, infatti, nei “Termini e condizioni” è prevista la raccomandata A/R quale unica modalità di esercizio del diritto di recesso. Un ulteriore profilo suscettibile di incidere sulla possibilità per i consumatori di esercitare il diritto di recesso è rappresentato dalla mancata disponibilità, sul Sito del Professionista, del modulo tipo per esercitare il recesso. Assumono inoltre rilievo le citate disposizioni contrattuali che impongono a carico del consumatore i costi di spedizione in caso di recesso, trattandosi di beni (pneumatici) che, per loro natura, non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta in forza del Codice del Consumo (cfr. art. 57).
57. Con specifico riferimento al diritto dei consumatori di ottenere la restituzione dell’importo corrisposto al momento dell’ordine, a seguito dell’annullamento dell’ordine o del recesso esercitato a causa della ritardata/mancata consegna dei prodotti acquistati online, si deve osservare come la previsione contrattuale secondo cui il Professionista si riserva un ampio termine, fino a 30 giorni, per procedere al rimborso, sia suscettibile di costituire un ostacolo all’esercizio da parte dei consumatori di tale importante diritto.
58. L’attuazione da parte di Desmart, nella fase successiva alla conclusione del contratto di acquisto online, di un complesso di condotte dilatorie e ostruzionistiche risulta confermata da diverse segnalazioni dei consumatori che hanno lamentato l’impedimento al recesso nonché l’omesso rimborso a fronte delle relative richieste e dei molteplici solleciti inoltrati al Professionista, dopo aver riscontrato la ritardata/mancata consegna dei prodotti acquistati e regolarmente pagati o l’annullamento del contratto di acquisto.
59. In relazione alla pratica commerciale in esame assumono anche rilievo le significative difficoltà di contatto del Professionista. Le evidenze istruttorie attestano chiaramente, da un lato, l’inadeguatezza dei mezzi di contatto messi a disposizione dei consumatori da parte del Professionista, dall’altro lato, la difficoltà dei consumatori di ricevere informazioni attendibili sia sullo stato della consegna sia sulle effettive tempistiche di rimborso. Quanto alle modalità di contatto di Desmart ai fini dell’assistenza post-vendita, è infatti risultato come i riferimenti telefonici e gli indirizzi email presenti sul Sito fossero inutilizzabili, dal momento che nessun operatore rispondeva
alle chiamate o alle email dei clienti, ovvero soltanto dopo numerosi solleciti, costringendo invero i consumatori a svariati e infruttuosi tentativi di comunicazione.
60. La mancata o inadeguata prestazione dei servizi di assistenza post-vendita da parte della società Desmart, così come sopra descritti, configura dunque una condotta aggressiva, in quanto suscettibile di condizionare indebitamente il comportamento dei consumatori nella misura in cui appare complessivamente finalizzata a porre in essere una serie di ostacoli di carattere non contrattuale rispetto alla possibilità per questi ultimi di esercitare i propri diritti.
61. L’insieme dei suddetti comportamenti relativi al momento di esecuzione del contratto di acquisto e di assistenza dei consumatori integra dunque una violazione degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto suscettibili di condizionare indebitamente il comportamento dei consumatori, che si trovano in una posizione di marcata debolezza, in ragione anche delle asimmetrie informative che caratterizzano lo strumento utilizzato per la conclusione del contratto di acquisto, e hanno effettivamente risentito di notevoli disagi sia dalla mancata consegna dei prodotti sia dall’omesso rimborso del prezzo di acquisto corrisposto al momento dell’ordine, senza riuscire ad ottenere dal professionista i dovuti servizi di assistenza post-vendita.
Illecito C) Il mancato rispetto degli obblighi informativi nei contrati a distanza
62. L’ultimo profilo di illiceità C) delle condotte poste in essere da Desmart concerne il mancato rispetto da parte del Professionista degli obblighi informativi precontrattuali nei contratti a distanza, previsti dall’articolo 49, comma 1, lettera v) del Codice del Consumo, con particolare riguardo all’omissione, in maniera chiara e comprensibile, dell’informazione precontrattuale relativa alla possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso e le condizioni per avervi accesso, non pubblicando il link alla piattaforma dell’Unione Europea per la risoluzione extra- giudiziale delle controversie – Online Dispute Resolution (ODR).
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
63. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 di euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
64. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come, in presenza di una pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico28.
65. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11, della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
66. Riguardo alle infrazioni poste in essere da Desmart, nel valutare la gravità delle violazioni si tiene conto dei seguenti elementi: i) la dimensione economica del Professionista, che nell’esercizio
28 Cfr. tra le altre, TAR Lazio, sentenza del 21 gennaio 2019, n. 782, e Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza del 19 gennaio 2012 n. 209.
chiuso al 31 dicembre 2020 ha realizzato un fatturato pari a circa 800.000 € (con margine operativo lordo negativo di circa 72.300 €); ii) la specificità del settore dell’e-commerce, che pone il consumatore acquirente in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto ai venditori online; iii) il mezzo impiegato per veicolare le offerte commerciali, ossia il sito internet aziendale del Professionista, strumento suscettibile di raggiungere rapidamente un elevato numero di consumatori localizzati sull’intero territorio nazionale; iv) l’entità complessiva del pregiudizio economico potenzialmente derivante ai consumatori, in ragione della natura dei beni offerti, connotati da un elevato prezzo di acquisto.
67. Con specifico riferimento alla pratica A), ai fini della valutazione in termini di gravità della fattispecie, rilevano altresì la pluralità dei profili di illiceità riscontrati e la specifica tipologia delle infrazioni, le quali afferiscono ad una fase molto delicata del rapporto di consumo, quella del primo contatto pubblicitario in cui si verifica l’effetto di “aggancio” del consumatore sulla base della prospettazione delle caratteristiche dell’offerta commerciale, e sono altresì connotate da un significativo grado di offensività in ragione delle modalità scorrette e insidiose del complessivo processo di acquisto online, atteso l’immediato addebito del pagamento al momento dell’ordine di acquisto e l’annullamento degli ordini a causa della mancata/ritardata consegna.
68. Per quanto riguarda la durata della violazione concernente la pratica A), costituita dall’insieme delle complesse e articolate condotte commerciali sopra descritte, dagli elementi disponibili in atti risulta che è stata posta in essere dal Professionista almeno dal mese di maggio 202129 e che è cessata alla fine del mese di novembre 2021 a seguito della sopravvenuta indisponibilità del sito internet www.pneumaticofacile.it30.
69. Sulla base di tali elementi, in relazione alla pratica A), si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Desmart S.r.l. nella misura di 40.000 € (quarantamila euro).
70. Con specifico riferimento alla pratica B), ai fini della valutazione in termini di gravità della fattispecie, rilevano altresì la pluralità dei profili di illiceità riscontrati e la specifica tipologia delle infrazioni, le quali concernono un’importante fase del rapporto di consumo, che si sostanzia nell’esecuzione del contratto di compravendita online e nella prestazione del servizio di assistenza post-vendita dei consumatori, e sono altresì connotate da un significativo grado di offensività in ragione del mancato rispetto e/o dell’ostacolo all’esercizio dei principali diritti dei consumatori nella decisiva fase successiva all’acquisto a distanza, relativamente alla consegna del bene nei tempi previsti, alle informazioni sullo stato della spedizione dei prodotti, al recesso/risoluzione del contratto di acquisto, al rimborso nei tempi e con le modalità previste dalla disciplina contrattuale e dalla legge.
29 Cfr. segnalazioni prot. 52056 del 14 giugno 2021, prot. 55170 del 25 giugno 2021 e prot. 58943 del 14 luglio 2021, che fanno riferimento ad acquisti online eseguiti nel mese di maggio 2021.
30 Cfr. Verbale di acquisizione agli atti del 22 e 25 novembre 2021 e, tra tutte, la segnalazione prot. 89157 del 29 novembre 2021. Dalla rilevazione effettuata d’ufficio nei giorni 22 e 25 novembre 2021, il sito web www.pneumaticofacile.it è risultato “sottoposto a sequestro, provvedimento dell'Autorità Giudiziaria: P.P. 1712/21 R.G. notizie di reato - mod. 21 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano (AQ)"; “Il sito web non è al momento disponibile”.
71. Per quanto riguarda la durata della violazione concernente la pratica B), costituita dall’insieme delle complesse e articolate condotte sopra descritte, dagli elementi disponibili in atti risulta che è stata posta in essere dal Professionista almeno dal mese di maggio 202131 ed è ancora in corso32.
72. Sulla base di tali elementi, in relazione alla pratica B), si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Desmart S.r.l. nella misura di 50.000 € (cinquantamila euro).
73. Con specifico riferimento all’illecito sub C), ai fini della valutazione in termini di gravità della fattispecie, rileva la specifica tipologia dell’infrazione, che afferisce ad una fase molto delicata del rapporto di consumo, in cui al consumatore devono essere fornite tutte le informazioni precontrattuali necessarie ad assumere una scelta di consumo consapevole.
74. Per quanto riguarda la durata della violazione dell’illecito sub C), dagli elementi disponibili in atti risulta che è stato posto in essere dal Professionista almeno dal mese di maggio 202133 e che è cessato nel mese di novembre 2021 a seguito della sopravvenuta indisponibilità del sito internet www.pneumaticofacile.it34.
75. Sulla base di tali elementi, in relazione all’illecito sub C), si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Desmart S.r.l. nella misura di € 6.000 (seimila euro).
76. Tuttavia, in considerazione del fatto che il Professionista, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ha registrato una perdita di oltre 75.000 € e che la Società risulta assoggettata a una procedura di scioglimento e liquidazione (data iscrizione 28 gennaio 2022), si ritiene di determinare l’importo finale delle sanzioni da irrogare a Desmart S.r.l. nella misura di 20.000 € (ventimila euro) per la pratica A), 25.000 € (venticinquemila euro) per la pratica B) e infine 5.000 € (cinquemila euro) per l’illecito C).
RITENUTO, pertanto, anche alla luce del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale A) posta in essere da Desmart
S.r.l. risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a ingannare i consumatori circa la disponibilità e i tempi di consegna dei prodotti venduti online e l’affidabilità dell’e-commerce, nonché in grado di limitare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione al prodotto, attraverso l’immediato addebito sulla loro carta di credito del corrispettivo degli ordini online ed il successivo annullamento/risoluzione degli stessi, inducendoli per tale via ad assumere una decisione commerciale per l’acquisto e il pagamento di un prodotto che non avrebbero altrimenti preso;
RITENUTO, pertanto, anche alla luce del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale B), posta in essere da Desmart
31 Cfr. segnalazioni prot. 52056 del 14 giugno 2021, prot. 55170 del 25 giugno 2021 e prot. 58943 del 14 luglio 2021, che fanno riferimento ad acquisti online eseguiti nel mese di maggio 2021.
32 Si vedano, da ultimo, le recenti segnalazioni prot. 12466 del 14 gennaio 2022 e prot. 26306 del 14 marzo 2022, relative alla mancata consegna dei prodotti e all’omesso rimborso del corrispettivo pagato per acquisti online effettuati nel mese di novembre 2021.
33 Cfr. segnalazioni prot. 52056 del 14 giugno 2021, prot. 55170 del 25 giugno 2021 e prot. 58943 del 14 luglio 2021, che fanno riferimento ad acquisti online eseguiti nel mese di maggio 2021.
34 < Cfr. Verbale di acquisizione agli atti del 22 e 25 novembre 2021, cit., e, tra tutte, la segnalazione prot. 89157 del 29 novembre 2021, cit..
S.r.l. risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione al prodotto, nonché ad ostacolare l’esercizio dei diritti dei consumatori, compresi il diritto di ottenere la consegna del bene nei tempi previsti e di ricevere informazioni sullo stato della spedizione dei prodotti, il diritto di ottenere un’adeguata assistenza post-vendita, di risolvere il contratto di acquisto e riscuotere il rimborso secondo i tempi e le modalità previste dalla disciplina contrattuale e in conformità alle previsioni della legge, oppure il diritto di cambiare prodotto o rivolgersi ad altro professionista;
RITENUTO, pertanto, anche alla luce del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che l’illecito sub C), inerente al mancato rispetto degli obblighi informativi a tutela dei diritti dei consumatori nei contratti a distanza, posto in essere da Desmart. S.r.l., risulta in violazione dell’articolo 49, comma 1, lettera v), del Codice del Consumo;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale sub lettera A) del presente provvedimento, posta in essere dalla società Desmart S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo;
b) che la pratica commerciale sub lettera B) del presente provvedimento posta in essere dalla società Desmart S.r.l. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
c) che l’illecito sub lettera C) del presente provvedimento, posto in essere dalla società Desmart S.r.l., risulta, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, in violazione dell’articolo 49, comma 1, lettera v) del Codice del Consumo;
d) di irrogare alla società Desmart S.r.l., per la violazione di cui al punto a) una sanzione
amministrativa pecuniaria di 20.000 € (ventimila euro);
e) di irrogare alla società Desmart S.r.l., per la violazione di cui al punto b) una sanzione
amministrativa pecuniaria di 25.000 € (venticinquemila euro);
f) di irrogare alla società Desmart S.r.l., per la violazione di cui al punto c) una sanzione
amministrativa pecuniaria di 5.000 € (cinquemila euro);
g) che il Professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto b).
Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.
Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010,
n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli
Autorità garante
della concorrenza e del mercato Coordinamento redazionale
Redazione
Bollettino Settimanale Anno XXXII- N. 16 - 2022
Giulia Antenucci
Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, Manuela Villani Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
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