VALUTAZIONI CONCLUSIVE. 46. In xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx eccezioni sollevate dalle società del Gruppo Telepass in ordine alla legittimazione di A.N.A.P.A., quale associazione di categoria professionale, a richiedere l’intervento dell’Autorità.
47. Con riferimento al ruolo svolto sia da TE che da TB nell’attuazione della pratica, si osserva quanto segue: Telepass ha diffuso le informazioni sul servizio di preventivazione e di collocamento delle polizze Rc Auto, mentre Telepass Broker è incaricata della distribuzione dei prodotti assicurativi per gli utenti Telepass e, pertanto, beneficia direttamente degli effetti della condotta in esame. Pertanto, entrambe le società sono da ritenersi responsabili per la realizzazione della pratica commerciale in esame.
48. Ciò posto, il presente provvedimento concerne le modalità informative sull’utilizzo, per la profilazione degli utenti e per finalità di marketing, dei dati degli utenti che richiedono un preventivo assicurativo tramite l’APP Telepass, i criteri e i parametri di riferimento seguiti per proporre preventivi e vendere prodotti assicurativi RC Auto.
49. In base alle risultanze istruttorie si evidenziano le seguenti criticità:
50. Le società TE e TB, nell’esercizio dell’attività di collocamento di servizi assicurativi per conto delle compagnie con
51. Tale circostanza confonde gli utenti in ordine al tipo d’informazioni acquisite dai professionisti: da un lato, il consumatore riceve alcune informazioni sul livello di riservatezza dei dati personali, mentre dall’altro lato non apprende chiaramente quali siano le modalità di gestione, di conservazione e di utilizzo dei suoi dati. Per il resto, l’informazione fornita in sede di presentazione del servizio di preventivazione si limita a enfatizzare la semplicità e velocità, nonché la convenienza della procedura e della visualizzazione del preventivo della polizza RC Auto sull’App, potendosi poi acquistare il prodotto direttamente tramite l’APP usufruendo inoltre di uno sconto particolare36.
52. Contrariamente a quanto sostenuto dalle società del Gruppo Telepass, la circostanza che in sede di presentazione del servizio il consumatore non viene informato sull’utilizzo commerciale dei propri dati non viene sanata dal fatto che nell’informativa Privacy, cui viene meramente fatto rinvio all’inizio del funnel viene ricordata la finalità commerciale sottostante alla raccolta, al mantenimento e alla gestione dei propri dati, poiché le società adottano un processo di ‘patrimonial...
VALUTAZIONI CONCLUSIVE. 24. Preliminarmente ed in via generale si osserva che, come ribadito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in recenti pronunce13, il sistema di tutela del consumatore in materia di clausole abusive/vessatorie istituito dalla direttiva 93/13/CEE – il cui recepimento è attualmente contenuto negli articoli 33 e seguenti del Codice del Consumo - è fondato sul presupposto che “il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, sia il potere nelle trattative che il livello di informazione, situazione questa che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte senza poter incidere sul contenuto delle stesse”.
25. Le clausole indicate al punto II del presente provvedimento presentano profili di vessatorietà ai sensi della disciplina di cui agli articoli 33 e ss. del Codice del Consumo. In sede di avvio del procedimento è stato rappresentato a Re/Xxx che, per le clausole riconducibili all’elenco di cui all’articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo, è prevista una presunzione legale di vessatorietà con contestuale richiamo dell’onere di fornire elementi tali da costituire prova contraria di detta presunzione.
26. Con riguardo a quanto rilevato da Re/Xxx circa la rilevanza, in concreto, dei profili di vessatorietà delle clausole oggetto della comunicazione di avvio nei rapporti con i consumatori, si osserva che, nell’esercizio della competenza attribuita dall’articolo 37 bis del Codice del Consumo, l’Autorità non può che svolgere una valutazione astratta di vessatorietà di clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari, predisposti dai professionisti. Tale valutazione prescinde dalle condotte adottate in concreto dai professionisti nei singoli contratti anche laddove esse siano in ipotesi difformi da quanto stabilito dalle predette condizioni generali di contratto, moduli, modelli o formulari. Giova altresì rilevare che nel
VALUTAZIONI CONCLUSIVE. Le clausole oggetto di valutazione sono quelle indicate al punto II del presente provvedimento con riferimento ai profili di vessatorietà rilevati ai sensi della disciplina di cui agli articoli 33 e seguenti del Codice del Consumo. In sede di avvio del procedimento è stato indicato alla Parte che, per le clausole riconducibili all’elenco di cui all’articolo 33, comma 2, del predetto Codice è prevista una presunzione legale di vessatorietà con contestuale richiamo dell’onere di fornire elementi tali da costituire prova contraria di detta presunzione.
VALUTAZIONI CONCLUSIVE. La presente valutazione ha ad oggetto le clausole indicate al punto II del presente provvedimento che presentano profili di vessatorietà ai sensi della disciplina di cui agli articoli 33 e ss. del Codice del Consumo. In sede di avvio del procedimento è stato indicato alla Parte che, per le clausole riconducibili all’elenco di cui all’articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo, è prevista una presunzione legale di vessatorietà con contestuale richiamo dell’onere di fornire elementi tali da costituire prova contraria di detta presunzione.
VALUTAZIONI CONCLUSIVE. Assenza delle determine a contrarre
VALUTAZIONI CONCLUSIVE. (i) Premessa
VALUTAZIONI CONCLUSIVE. 1) Valutazioni preliminari
VALUTAZIONI CONCLUSIVE. CONSIDERATO che secondo quanto previsto al comma 1, articolo 12 del Decreto legislativo 387/2003, le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità indifferibili ed urgenti.
VALUTAZIONI CONCLUSIVE. Il presente provvedimento concerne l’illiceità dei comportamenti posti in essere da Desmart, a partire almeno da maggio 2021, nell’ambito della sua attività di vendita online attraverso il sito web pneumaticofacile.it. In particolare, le condotte ascritte al Professionista integrano tre distinte violazioni del Codice del Consumo, consistenti:
VALUTAZIONI CONCLUSIVE. In via preliminare si rileva che la pratica commerciale oggetto del procedimento è imputabile a entrambe le società coinvolte: YS, quale soggetto che ha posto in essere la pratica contestata, e ADN, quale soggetto che ha tratto un potenziale beneficio economico attraverso l’autorizzazione a diffondere i propri segni distintivi e il marchio dell’emittente Radio News 24 per l’attività svolta da YS. Dagli atti istruttori emerge, infatti, che ADN autorizza per contratto YS ad utilizzare il marchio dell’emittente Radio News 24, a fini economici e di visibilità commerciale per le stesse suindicate società.