VALUTAZIONI CONCLUSIVE. 46. In xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx eccezioni sollevate dalle società del Gruppo Telepass in ordine alla legittimazione di A.N.A.P.A., quale associazione di categoria professionale, a richiedere l’intervento dell’Autorità.
47. Con riferimento al ruolo svolto sia da TE che da TB nell’attuazione della pratica, si osserva quanto segue: Telepass ha diffuso le informazioni sul servizio di preventivazione e di collocamento delle polizze Rc Auto, mentre Telepass Broker è incaricata della distribuzione dei prodotti assicurativi per gli utenti Telepass e, pertanto, beneficia direttamente degli effetti della condotta in esame. Pertanto, entrambe le società sono da ritenersi responsabili per la realizzazione della pratica commerciale in esame.
48. Ciò posto, il presente provvedimento concerne le modalità informative sull’utilizzo, per la profilazione degli utenti e per finalità di marketing, dei dati degli utenti che richiedono un preventivo assicurativo tramite l’APP Telepass, i criteri e i parametri di riferimento seguiti per proporre preventivi e vendere prodotti assicurativi RC Auto.
49. In base alle risultanze istruttorie si evidenziano le seguenti criticità:
50. Le società TE e TB, nell’esercizio dell’attività di collocamento di servizi assicurativi per conto delle compagnie con
51. Tale circostanza confonde gli utenti in ordine al tipo d’informazioni acquisite dai professionisti: da un lato, il consumatore riceve alcune informazioni sul livello di riservatezza dei dati personali, mentre dall’altro lato non apprende chiaramente quali siano le modalità di gestione, di conservazione e di utilizzo dei suoi dati. Per il resto, l’informazione fornita in sede di presentazione del servizio di preventivazione si limita a enfatizzare la semplicità e velocità, nonché la convenienza della procedura e della visualizzazione del preventivo della polizza RC Auto sull’App, potendosi poi acquistare il prodotto direttamente tramite l’APP usufruendo inoltre di uno sconto particolare36.
52. Contrariamente a quanto sostenuto dalle società del Gruppo Telepass, la circostanza che in sede di presentazione del servizio il consumatore non viene informato sull’utilizzo commerciale dei propri dati non viene sanata dal fatto che nell’informativa Privacy, cui viene meramente fatto rinvio all’inizio del funnel viene ricordata la finalità commerciale sottostante alla raccolta, al mantenimento e alla gestione dei propri dati, poiché le società adottano un processo di ‘patrimonial...
VALUTAZIONI CONCLUSIVE. 24. Preliminarmente ed in via generale si osserva che, come ribadito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in recenti pronunce13, il sistema di tutela del consumatore in materia di clausole abusive/vessatorie istituito dalla direttiva 93/13/CEE – il cui recepimento è attualmente contenuto negli articoli 33 e seguenti del Codice del Consumo - è fondato sul presupposto che “il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, sia il potere nelle trattative che il livello di informazione, situazione questa che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte senza poter incidere sul contenuto delle stesse”.
25. Le clausole indicate al punto II del presente provvedimento presentano profili di vessatorietà ai sensi della disciplina di cui agli articoli 33 e ss. del Codice del Consumo. In sede di avvio del procedimento è stato rappresentato a Re/Xxx che, per le clausole riconducibili all’elenco di cui all’articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo, è prevista una presunzione legale di vessatorietà con contestuale richiamo dell’onere di fornire elementi tali da costituire prova contraria di detta presunzione.
26. Con riguardo a quanto rilevato da Re/Xxx circa la rilevanza, in concreto, dei profili di vessatorietà delle clausole oggetto della comunicazione di avvio nei rapporti con i consumatori, si osserva che, nell’esercizio della competenza attribuita dall’articolo 37 bis del Codice del Consumo, l’Autorità non può che svolgere una valutazione astratta di vessatorietà di clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari, predisposti dai professionisti. Tale valutazione prescinde dalle condotte adottate in concreto dai professionisti nei singoli contratti anche laddove esse siano in ipotesi difformi da quanto stabilito dalle predette condizioni generali di contratto, moduli, modelli o formulari. Giova altresì rilevare che nel
VALUTAZIONI CONCLUSIVE. Le clausole oggetto di valutazione sono quelle indicate al punto II del presente provvedimento con riferimento ai profili di vessatorietà rilevati ai sensi della disciplina di cui agli articoli 33 e seguenti del Codice del Consumo. In sede di avvio del procedimento è stato indicato alla Parte che, per le clausole riconducibili all’elenco di cui all’articolo 33, comma 2, del predetto Codice è prevista una presunzione legale di vessatorietà con contestuale richiamo dell’onere di fornire elementi tali da costituire prova contraria di detta presunzione.
VALUTAZIONI CONCLUSIVE. L’infedele trasmissione e l’interferenza nel processo decisionale delle opzioni operate dai contribuenti nella scelta sul 5 per mille rappresentano un grave vulnus all’istituto, in quanto questo trova la sua ragion d’essere proprio nella libera scelta dei cittadini. L’attività di audit svolta negli anni 2014 e 2015 dall’Agenzia delle entrate (e che, per il 2015, ha avuto ad oggetto anche l’8 per mille) ha fatto emergere irregolarità significative circa il rispetto e l’esatta trasmissione della volontà dei contribuenti. In particolare, si sono constatate: - Trasmissioni di scelte difformi dalla volontà dei contribuenti. Il fenomeno risulta quantitativamente apprezzabile e tale da far rilevare la violazione dell’art. 34, comma 3, lett. f), del d.lgs n. 241/1997 e da raccomandare ai Caf di dotarsi di presidi e strumenti idonei ad evitare tali eventi; - Mancata conservazione delle schede delle scelte. I dati attestano la presenza rilevante (4,6 per cento) di tale irregolarità, in violazione dell’art. 16, comma l, lett. d), del d.m. n. 164/1999. La mancata conservazione della scheda cartacea inibisce ogni controllo sulla effettiva volontà dei contribuenti; - Interferenza nel processo decisionale dei contribuenti, rilevando anche significativi elementi di collegamento sussistenti fra Caf e alcuni soggetti beneficiari, cosa, peraltro, ammessa dalla legislazione vigente. L’Agenzia delle entrate ha comunicato che i verbali con le contestazioni “sono stati trasmessi all’ufficio competente all’irrogazione delle eventuali sanzioni”. Tuttavia, nell’adunanza del 28 giugno 2018, i rappresentanti dell’amministrazione – peraltro presente solo attraverso la struttura di audit - hanno precisato che, ad oggi, non si è ancora proceduto in tal senso. Analogamente, benché, per la gravità di quanto riscontrato, l’Agenzia abbia dichiarato nel corso dell’indagine l’intenzione di segnalare i fatti alla Procura della Repubblica per consentirne “ogni opportuna valutazione in merito all’eventuale rilevanza penale”, nell’adunanza del 28 giugno 2018 i rappresentanti dell’audit hanno comunicato che l’Agenzia ha soprasseduto su tale possibilità. Sebbene le disposizioni vigenti ammettano che l’intermediario possa essere, anche indirettamente, beneficiario del contributo, la possibilità confligge potenzialmente con la necessità di una assoluta terzietà del titolare della funzione. Nell’adunanza del 28 giugno 2018, il rappresentante della Consulta dei Caf, preso atto di tale possibile anomali...
VALUTAZIONI CONCLUSIVE. La presente valutazione ha ad oggetto le clausole indicate al punto II del presente provvedimento che presentano profili di vessatorietà ai sensi della disciplina di cui agli articoli 33 e ss. del Codice del Consumo. In sede di avvio del procedimento è stato indicato alla Parte che, per le clausole riconducibili all’elenco di cui all’articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo, è
VALUTAZIONI CONCLUSIVE. Sintesi delle osservazioni sull’attuazione dell’art. 26 e sulle pertinenti gestioni
VALUTAZIONI CONCLUSIVE. Si è ritenuto opportuno chiudere la relazione con due distinti ordini di rifles- sioni: il primo afferente ai profili problematici emersi dall’analisi delle politiche e delle gestioni; il secondo inerente alla regolazione della materia e al suo impatto concreto sull’azione amministrativa. Le osservazioni sono esposte in autonomi paragrafi, a loro volta articolati in sub-paragrafi di contenuto speculare ai temi precedentemente trattati nella relazio- ne, così da consentire - per ognuna di esse - un immediato approfondimento delle questioni affrontate nel pertinente capitolo.
VALUTAZIONI CONCLUSIVE. La pratica oggetto del presente procedimento è disciplinata da un’apposita previsione normativa, ovvero dall’art. 21, comma 3-bis del Codice del Consumo, secondo cui “è considerata scorretta la pratica commerciale di una banca …che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente all’apertura di un conto corrente presso la medesima banca…”.
VALUTAZIONI CONCLUSIVE. Rilievi preliminari sul corretto svolgimento dell’istruttoria
VALUTAZIONI CONCLUSIVE. Oggetto di valutazione sono le clausole predisposte da Monti Servizi Ascensori – descritte al punto II del presente provvedimento - che presentano profili di vessatorietà ai sensi della disciplina di cui agli articoli 33 e ss. del Codice del Consumo. Non costituiscono oggetto di valutazione nel presente provvedimento i nuovi modelli contrattuali di ESA (peraltro, in corso di completamento e revisione) se non incidentalmente e per i soli profili coincidenti con quelli oggetto della comunicazione di avvio del procedimento.