Casi particolari Si segnalano, inoltre, alcuni casi di particolare rilevanza per i quali sono richiesti speciali accorgimenti:
CONDIZIONI PARTICOLARI (integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)
Altre condizioni particolari La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Disposizioni particolari In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti e successivamente i loro eventuali aventi causa, subentrano nella posizione giuridica del concessionario relativamente ai diritti, oneri ed obblighi nascenti dal presente Regolamento con esclusione di quelli relativi all’art. 15 per il quale resta titolare il concessionario. Negli atti di trasferimento degli alloggi dovranno essere inseriti clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l’acquirente dichiara di conoscere ed accettare il presente Regolamento e si impegna a non usare o disporre dell’alloggio in contrasto con le prescrizioni delle leggi vigenti e del regolamento medesimo. Le clausole in questione dovranno essere specificatamente confermate per scritto ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile. Copia autentica di ciascuna nota di trascrizione, comprendente le dette clausole, sarà inviata dal Venditore al Comune, per lettera raccomandata, entro 5 giorni da ogni trasferimento o gruppo di trasferimento. Gli alloggi costruiti su aree concesse in diritto di superficie o in proprietà dovranno essere abitati in modo permanente dai proprietari o dai locatari; ne è pertanto vietato in modo assoluto l’uso discontinuo nel tempo. E’ altresì vietata qualsiasi modificazione alla destinazione d’uso degli immobili e delle aree di pertinenza senza la preventiva autorizzazione comunale. L’inosservanza di quanto previsto ai due precedenti comma comporterà la automatica risoluzione dell’atto di cessione. Per gli alloggi assegnati in locazione, i contratti locativi dovranno contenere le clausole di cui al presente articolo e di cui agli art. 22-23-e-25 con specifica approvazione per iscritto di esse ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile; copia autenticata di ciascun contratto di locazione sarà inviata dal locatore al Comune, per lettera raccomandata, entro 5 giorni dalla stipula del contratto o gruppo di contratti. Ogni volta che gli alloggi costruiti su aree comprese nel P.E.E.P. si renderanno liberi, i proprietari sono obbligati a farne denuncia al Sindaco entro 5 giorni dal momento in cui si renderanno liberi. Ogni vendita o locazione di alloggi costruiti su aree comprese nel P.E.E.P. deve essere denunciata al Sindaco dai proprietari degli alloggi entro 5 giorni dalla stipula dei contratti. Entro i predetti 5 giorni i contratti debbono essere inviati al Sindaco per lettera raccomandata. Nelle aree concesse in diritto di superficie: a) nel caso di cessione di alloggi a prezzo superiore a quello determinato secondo i criteri di cui al comma 1° dell’art. 21, sarà applicato al superficiario alienante una penalità convenzionale da tre a cinque volte la differenza dei prezzi; b) nel caso di inosservanza dei criteri fissati dall’art. 23 per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione il superficiario decade dal diritto di superficie; c) nel caso di mancato pagamento di una rata del corrispettivo il concessionario decade dal diritto di superficie ed il terreno rientrerà nella disponibilità del comune che tratterà una somma pari al 10 % dell’intero corrispettivo, salvi maggiori danni. Le opere eventualmente realizzate verranno indennizzate dal Comune al concessionario decaduto, sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici, rispettivamente nominati dal Comune, dal concessionario decaduto e dal concessionario subentrante e al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la concessione del diritto di superficie oggetto della convenzione. Dall’indennità saranno detratte le spese occorse per la stima peritale; d) nel caso di inosservanza da parte del concessionario dei termini di inizio lavori fissati nella convenzione e comunque prorogati, si avrà decadenza del diritto di superficie e la facoltà dell’Amministrazione Comunale di trattenere una somma pari al 10 % dell’intero corrispettivo della concessione. Nel caso di inosservanza dei termini finali, comunque prorogati, sia avrà la decadenza della concessione e conseguente estinzione del diritto di superficie per quegli edifici che non siano completati, o non ancora iniziati. Nella fattispecie delle opere parzialmente realizzate saranno indennizzate dal Comune al concessionario decaduto, sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici rispettivamente nominati dal Comune, dal concessionario decaduto e dal concessionario subentrante, e al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la concessione del diritto di superficie oggetto della presente convenzione; e) nel caso di inosservanza, da parte del concessionario, del divieto previsto dalla convenzione di cedere a terzi, salvo previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, il diritto di superficie relativo all’area non ancora edificata o parzialmente edificata, si avrà la decadenza della concessione; f) nel caso di inosservanza, da parte del concessionario, del divieto previsto dalla convenzione d cedere a terzi gli alloggi costruiti, qualora manchino totalmente o parzialmente le relative opere di urbanizzazione o non sia ancora stata rilasciata la licenza di abitabilità, si avrà decadenza della concessione; g) nel caso di inosservanza di quanto disposto dagli artt. 3 e 5 si avrà decadenza della concessione. a) in caso di mancato pagamento del saldo del corrispettivo l’atto di cessione si intende risolto, ed il Comune tratterà una somma pari al 10 % del prezzo, salvi i maggiori danni; b) in caso di inosservanza da parte dell’acquirente dei termini di inizio, comunque prorogato, dei lavori, l’atto di cessione si intende risolto, con facoltà dell’Amministrazione Comunale di trattenere una somma pari al 10 % del prezzo. In caso invece di inosservanza dei termini finali si avrà la risoluzione dell’atto di cessione limitatamente ai lotti non ancora edificati o parzialmente edificati. In quest’ultima ipotesi le opere parzialmente realizzate verranno indennizzate dal comune sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici nominati rispettivamente dal Comune, dal proprietario decaduto e dall’acquirente subentrante al momento della ricessione a terzi delle aree stesse; c) in caso di inosservanza da parte dell’acquirente del divieto previsto in convenzione, di ricedere a terzi, salvo previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, l’area edificata o parzialmente edificata, si avrà l’automatica risoluzione dell’atto di cessione; d) in caso di inosservanza di quanto disposto dall’art. 18 si avrà l’automatica risoluzione dell’atto di cessione.
Corrispettivo e modalità di pagamento 20.1 Il corrispettivo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro e comprensivo di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.
Corrispettivi e modalità di pagamento 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). 3. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
Modalità di aggiudicazione Il procedimento di gara si svolgerà in parte in seduta pubblica e in parte in seduta riservata, presso l’edificio 2 del parco scientifico e tecnologico della Sardegna, sede di Pula (CA) con inizio l’8 marzo 2016, alle ore 15:00, fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di posporre tale appuntamento per ragioni tecnico organizzative. In caso di posticipo si indicherà il nuovo appuntamento almeno 5 giorni antecedenti la nuova data della prima seduta pubblica per il tramite del sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, sezione Gare e appalti, cod. 169_15. Quando la seduta è pubblica è ammesso a presenziare allo svolgimento della gara chiunque vi abbia interesse. Nella prima seduta pubblica si procederà alle seguenti operazioni: - individuazione dei concorrenti che hanno trasmesso il plico entro il termine stabilito, nel rispetto delle formalità richieste dai documenti di gara; - effettuazione del sorteggio ai sensi dell’articolo 48 del d. lgs. 163/2006 finalizzato all’individuazione degli offerenti tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dal presente capitolato; - esame della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti; - apertura della busta “OFFERTA TECNICA” presentata dai concorrenti ammessi alla gara, verifica amministrativa sulla avvenuta presentazione dei documenti progettuali richiesti per l’“OFFERTA TECNICA”, ai fini dell’ammissione dei concorrenti alla successiva fase di gara; - (in una o più sedute riservate alla presenza dei soli componenti della commissione) analisi e valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi, ai fini dell’attribuzione del punteggio, come indicato nel presente documento. Nella seconda seduta pubblica, comunicata all’indirizzo PEC o fax indicato in sede di dichiarazione (Allegato A), si procederà alle seguenti operazioni: - comunicazione del punteggio attribuito a ciascuna delle offerte tecniche; - apertura della busta “OFFERTA ECONOMICA” e attribuzione del punteggio, come indicato nel presente documento.
Fatturazione e modalità di pagamento 1. La Società, per l’esecuzione dei servizi oggetto del contratto emetterà, con cadenza mensile, una fattura in formato elettronico, con indicazione del periodo di riferimento e la causale del pagamento, distinta per tipologia di servizio effettuato, come elencato nell’art. 8, comma 3, allegando copia della documentazione e dei report richiesti all’art.12 del Capitolato tecnico. 2. Ai sensi dell’art.1, commi 209-214 della L. n.244/2007, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n.55 del 3 aprile 2013. 3. Tutte le fatture dovranno, inoltre, riportare in evidenza il numero di repertorio del contratto, il Codice Identificativo di Xxxx (CIG n……………..), unico per tutto il periodo contrattuale, il Codice Unico del Servizio Patrimonio che è CNCABS – Cdr 1101, nonché i numeri di Ordine d’Acquisto (ODA) con i quali sarà processato il presente contratto nel sistema contabile ACI – SAP nei diversi esercizi finanziari e che verranno di volta in volta comunicati. 4. Le fatture saranno liquidate, previa verifica, da parte dell’ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente e la trasmissione dei documenti relativi sia stata svolta nel rispetto dei termini contrattuali. Per tale verifica verranno utilizzati i report di cui all’art.12 del capitolato tecnico, il Portale web di cui all’art.11 del capitolato, nonché le segnalazioni di eventuali inadempienze e/o omissioni in ordine all’esattezza degli obblighi contrattuali. 5. Le fatture saranno liquidate dall’ACI nei termini di legge sul conto corrente bancario o postale dedicato comunicato dalla Società, mediante bonifico bancario, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 6. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio. 7. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l’ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti. 8. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l’ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall’acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l’Ente provvederà al pagamento. 9. Nel caso in cui il DURC continui a segnalare l’irregolarità, l’Ente potrà provvedere ai sensi dell’art.30 del d. lgs. n.50/2016 per le inadempienze contributive accertate. 10. L’ACI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del DPR 602/1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n.40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia SpA comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l’ACI applicherà quanto disposto dall’art.3 del decreto di attuazione di cui sopra. 11. La Società dovrà, altresì, allegare alle fatture anche l’attestazione, mediante autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000, di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.
Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.