Casi particolari. Si segnalano, inoltre, alcuni casi di particolare rilevanza per i quali sono richiesti speciali accorgimenti:
Casi particolari. 1. Alle erogazioni liberali in denaro o in natura per iniziative a sostegno della cultura o finalizzate all’acquisto di determinati beni e servizi per i quali vengono utilizzate le Convenzioni Consip o il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione si applica la normativa di settore.
Casi particolari. 1. Per l’incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.
2. In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data del 1° settembre 2020.
3. In fase di erogazione del contributo, qualora risulti il beneficiario irreperibile, è stabilito il termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso.
Casi particolari. A) Nel caso l'aeromobile, posizionato come richiesto dalla Centrale Operativa, non possa decollare per sopraggiunte avverse condizioni meteorologiche e di conseguenza il trasporto sia annullato, sono riconosciuti i seguenti compensi corrispondenti a:
1) La tariffa relativa ai tempi per “sosta e attesa” per il periodo decorrente dal momento di posizionamento effettivo alla comunicazione di annullamento dalla Centrale Operativa;
2) diritti aeroportuali derivanti dal posizionamento e dalla sosta in attesa fino alla comunicazione di annullamento dalla Centrale Operativa.
B) Nel caso in cui l’aeromobile, per avverse condizioni meteorologiche, si posizioni o sia disponibile alla missione su un aeroporto diverso da quello convenuto ma sia accettato dalla Centrale Operativa per il prosieguo della missione, i tempi di ‘sosta e attesa’ – se superiori a due ore dal momento del posizionamento all’orario di effettivo decollo - sono forfetariamente compensati alla tariffa corrispondente con il limite di due ore, rimanendo invariati i valori per le voci degli altri compensi.
C) Nel caso in cui l'aeromobile, per specifiche esigenze operative della Centrale Operativa 118 "Bologna Soccorso", esegua, per un singolo servizio, solo la tratta di andata senza ulteriori esigenze di trasporto, non è riconosciuto alcun importo per "sosta", applicando i compensi relativi ai ‘rimborsi’ limitatamente all’aeroporto di destinazione per la tratta convenuta.
D) Xxxxxxx verificarsi altresì eventi del tutto particolari ed eccezionali per i quali la Centrale Operativa 118 "Bologna Soccorso" deve richiedere di volta in volta i relativi preventivi di spesa che sono accettati se dimostrabile che gli stessi sono formulati in analogia con quelli di offerta.
E) Nel caso di richiesta da parte della Centrale Operativa 118 "Bologna Soccorso" di aeromobili con caratteristiche di impiego o portata diverse da quelle di cui all'art.3, di norma relativa a servizi con più personale di assistenza, qualora non vi siano state indicazioni da parte della D.A. in sede di offerta a titolo di “servizio aggiuntivo”:
1) il preventivo di spesa può essere accettato se è dimostrabile che lo stesso è in linea con i prezzi di mercato vigenti al momento, per lo specifico aeromobile e per la determinata tratta, e
2) nel caso in cui i tempi di attesa sull’aeroporto di posizionamento richiesto dal committente superino i 90’ per ragioni imputabili a fattori organizzativi del committente e/o sanitari è riconosciuta una quota p...
Casi particolari. La presente casella deve essere utilizzata per segnalare la presenza di particolari fattispecie nego- ziali all’interno del contratto per le quali viene presentata la richiesta di registrazione ovvero la co- municazione di un adempimento successivo. Inserire: • codice 1, nel caso in cui nel contratto sia previsto un canone diverso per una o più annualità. In questo caso indicare nell’apposito campo il canone annuo concordato per la prima annualità e nel quadro E i canoni riferiti alle annualità successive, fino alla nona; • codice 2, in presenza di un contratto di sublocazione. Ricordiamo che la cedolare secca non tro- va applicazione in riferimento ai contratti di sublocazione di immobili, in quanto i relativi redditi rientrano nella categoria dei redditi diversi e non tra i redditi di natura fondiaria (salvo particola- ri fattispecie); • codice 3, nel caso in cui nel contratto sia previsto un canone diverso per una o più annualità e si voglia assolvere l’imposta di registro per tutte le annualità. In questa ipotesi, indicare nell’apposi- to campo il canone annuo concordato per la prima annualità e nel quadro E i canoni riferiti alle annualità successive, selezionando il campo “pagamento intera durata”. Nel caso in cui è compilata la presente casella è obbligatoria l’allegazione del contratto.
Casi particolari. I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:
Casi particolari. Per le società appartenenti a un gruppo i pagamenti possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario. - In caso di cessione di credito deve essere prodotta copia del contratto di cessione del credito e adeguata quietanza a comprova del pagamento nei confronti del cessionario.
Casi particolari. Persona trasferita all’estero: le agevolazioni spettano anche alla persona trasferita all'estero per ragioni di lavoro, che acquisti l'immobile nell'ambito territoriale del comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende. Cittadino italiano emigrato all'estero: il contribuente che sia cittadino italiano emigrato all'estero può acquistare in regime agevolato l'immobile, quale che sia l'ubicazione di questo sul territorio nazionale. Deroga all’obbligo di stabilire la residenza entro 18 mesi: l’obbligo di stabilire la residenza, entro 18 mesi, nel Comune dove avviene l’acquisto, può essere derogato esclusivamente nell’ipotesi in cui il trasferimento è impedito da cause di forza maggiore sopravvenute in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell’atto. Obbligo di residenza nel Comune in cui s’intende effettuare l’acquisto: non è sufficiente avere la dimora nel Comune dove si effettuerà l’acquisto agevolato, ma occorre la residenza o l’intenzione di trasferirla entro 18 mesi. Termine entro il quale stabilire l’abitazione principale: se l’acquirente procede, entro un anno dalla vendita, al riacquisto di altra abitazione da destinare ad abitazione principale, non decade dall’agevolazione fruita in sede di acquisto.
Casi particolari. Nell’ambito del dibattito sulle entità conferibili si danno casi rispetto ai quali maggiori sono state le divergenze interpretative in passato e recenti ed incisive le novità legislative di settore. In talune ipotesi, alla luce delle riforma e dell’apertura offerta dall’ampia previsione dell’art. 2464, co. 2 non sembrano esservi più dubbi quanto alla conferibilità in sé, potendo piuttosto porsi problemi di qualificazione della fattispecie e, conseguentemente, di regole da applicare; si tratta di ipotesi di difficile o comunque incerta riconducibilità all’una o altra di quelle espressamente previste e disciplinate all’art. 2464 e rispetto alle quali, come accennato (n. 24) si pone l’interrogativo se si possa attingere alle soluzioni previste per i conferimenti d’opera e servizi (la polizza di assicurazione o la fideiussione). Tra i casi rispetto ai quali per un certo periodo vi è stata incertezza circa la conferibilità in sé e rispetto ai quali sono intervenute modifiche legislative decisive vi è certamente quello dei diritti di proprietà intellettuale, del know-how e del diritto al nome e all’immagine. Per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale ed il know-how non sembrano ormai esservi dubbi sulla loro conferibilità in società quali beni in natura. Le incertezze ⎪24 ⎪25 ⎪26 27⎪ 28⎪ interpretative in merito a tali entità derivavano sia dalla difficoltà di valutazione economica legata all’innovatività (e conseguente imprevedibilità del successo commerciale) dei risul- tati, sia, in particolare, dalla considerazione della suscettibilità di valutazione economica come espropriabilità. Il rilievo crescente di tali beni nella c.d. “economia della conoscenza” ha accelerato la necessità di individuare criteri di misurazione del valore certi ed obiettivi sia in sede di conferimento, che di costituzione di garanzie (CIAN [2009], 40), come pure in sede di liquidazione dei danni da violazione (RENOLDI [2007]). In tal senso le indicazioni più innovative rispetto alla misurazione del valore vengono dagli studi messi a punto nell’am- bito del diritto della concorrenza per determinare la quota di mercato che tali beni possono garantire al loro titolare (RENOLDI [2007], 18). Rispetto al tema della valutazione economica e quindi della conferibilità di tali beni la riforma del Codice della Proprietà Industriale del 2005 (d.lgs. 10.2.2005, n. 30 e poi d.lgs. 13.8.2010 n. 131 c.d “correttivo”) ha introdotto una categoria del tutto nuova, quella dei diritti di prop...
Casi particolari. Caso A) Riflessi, sulla determinazione del premio, degli abbandoni verificatisi nei primi tre mesi di servizio civile