Disposizioni particolari Clausole campione

Disposizioni particolari. 1. L’art. 22 del CCNL 5 dicembre 1996 è così integrato: - al termine del comma 1, ultimo alinea, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase: “ Tali permessi possono anche essere concessi per l’effettuazione di testimonianze per fatti non d’ufficio, nonché per l’assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità”. - al termine del comma 6, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase: “Tra queste ultime assumono particolare rilievo l’art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e l’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52 che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo”. - al termine del comma 7, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: “Le aziende ed enti favoriscono, altresì, la partecipazione alle riunioni degli ordini e collegi professionali dei dirigenti che rivestono le cariche nei relativi organi, senza riduzione del debito orario, al fine di consentire loro l’espletamento del proprio mandato. Analogamente si procede in caso di nomina a giudici onorari. ”
Disposizioni particolari. 1. Le parti si danno atto che, in caso di affiliazione tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, i distacchi, permessi ed aspettative sindacali di cui al presente contratto fanno capo solo alla organizzazione sindacale affiliante se rappresentativa ai sensi delle vigenti disposizioni.
Disposizioni particolari. 1. Nel computo dei cinque anni di attività ai fini del conferimento dell’incarico di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell’art. 27, comma 1 lett. b) e c) del CCNL dell’8 giugno 2000, rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità.
Disposizioni particolari. 000 Condizioni. 100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 121 COM, proprietario. 123 Progettista, consulente.
Disposizioni particolari. In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti e successivamente i loro eventuali aventi causa, subentrano nella posizione giuridica del concessionario relativamente ai diritti, oneri ed obblighi nascenti dal presente Regolamento con esclusione di quelli relativi all’art. 15 per il quale resta titolare il concessionario. Negli atti di trasferimento degli alloggi dovranno essere inseriti clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l’acquirente dichiara di conoscere ed accettare il presente Regolamento e si impegna a non usare o disporre dell’alloggio in contrasto con le prescrizioni delle leggi vigenti e del regolamento medesimo. Le clausole in questione dovranno essere specificatamente confermate per scritto ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile. Copia autentica di ciascuna nota di trascrizione, comprendente le dette clausole, sarà inviata dal Venditore al Comune, per lettera raccomandata, entro 5 giorni da ogni trasferimento o gruppo di trasferimento. Gli alloggi costruiti su aree concesse in diritto di superficie o in proprietà dovranno essere abitati in modo permanente dai proprietari o dai locatari; ne è pertanto vietato in modo assoluto l’uso discontinuo nel tempo. E’ altresì vietata qualsiasi modificazione alla destinazione d’uso degli immobili e delle aree di pertinenza senza la preventiva autorizzazione comunale. L’inosservanza di quanto previsto ai due precedenti comma comporterà la automatica risoluzione dell’atto di cessione. Per gli alloggi assegnati in locazione, i contratti locativi dovranno contenere le clausole di cui al presente articolo e di cui agli art. 22-23-e-25 con specifica approvazione per iscritto di esse ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile; copia autenticata di ciascun contratto di locazione sarà inviata dal locatore al Comune, per lettera raccomandata, entro 5 giorni dalla stipula del contratto o gruppo di contratti. Ogni volta che gli alloggi costruiti su aree comprese nel P.E.E.P. si renderanno liberi, i proprietari sono obbligati a farne denuncia al Sindaco entro 5 giorni dal momento in cui si renderanno liberi. Ogni vendita o locazione di alloggi costruiti su aree comprese nel P.E.E.P. deve essere denunciata al Sindaco dai proprietari degli alloggi entro 5 giorni dalla stipula dei contratti. Entro i predetti 5 giorni i contratti debbono essere inviati al Sindaco per lettera raccomandata. Nelle aree concesse in diritto di superficie:
Disposizioni particolari. 1. Nell’arco di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento dei fondi di cui agli artt. 50, 51, 52 non siano state utilizzate nel rispettivo esercizio economico, sono riassegnate nell’esercizio dell’anno successivo ai fondi di pertinenza.
Disposizioni particolari. Il concedente a mezzadria, colonia, compartecipazione, imprenditore a titolo principale ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ha facoltà di proporre al concessionario forme associative secondo le norme e con i benefici di cui al secondo comma dell’articolo 36 della presente legge, anche in presenza di due soli soci. Tali forme associative non possono avere durata inferiore ai nove anni. Se il concessionario non accetta la proposta può chiedere la conversione in affitto, che ha luogo alle seguenti condizioni:
Disposizioni particolari. Specifiche prescrizioni a cui l’Appaltatore dovrà attenersi nello svolgimento delle prestazioni di sua competenza potranno essere disposte nei documenti oggetto del singolo affidamento o giornalmente dalla D.L. in relazione ad attività sanitarie in corso. Oltre lo scrupoloso rispetto di tali prescrizioni, l’Appaltatore dovrà in ogni caso approntare tutte le dovute accortezze e cautele affinché non si verifichino interferenze con le attività sanitarie in corso senza per questo poter richiedere maggiori o diversi compensi o proroghe dei termini. E’ fatto specifico obbligo all’Appaltatore, nel rispetto dei programmi lavori, di articolare lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell’appalto in modo tale da renderlo compatibile con le attività sanitarie in corso. In particolare l’Appaltatore, nello sviluppo dei lavori in ambienti ove proseguono attività sanitarie, dovrà tenere conto delle necessità, di volta in volta segnalate dalla Direzione Lavori, di precedere o differire rispetto al programma una o più categorie di lavorazioni, nonché dovrà provvedere allo spostamento delle proprie attrezzature, mezzi d’opera e maestranze da un ambiente all’altro per consentire l’ordinato proseguimento dell’attività sanitarie, senza che ciò possa essere oggetto di richiesta di maggiori o diversi compensi o di proroghe del tempo di esecuzione. Pertanto, l’Appaltatore dovrà tenere conto, nell’esecuzione dei lavori, dell’inderogabile necessità di non produrre, nè rumori che possono danneggiare o impedire le attività sanitarie, nè interruzioni della regolare e continua funzionalità degli impianti. In particolare per quanto attiene i rumori sarà obbligatorio l’impiego di attrezzature opportunamente silenziate e comunque le lavorazioni specifiche che producono rumore quali le demolizioni dovranno essere eseguite nei giorni e/o orari concordati con la direzione sanitaria. Per le lavorazioni da eseguirsi nelle aree nelle quali proseguono attività sanitarie, l’Appaltatore dovrà adottare ogni necessaria cautela ed apprestamento atti a prevenire e scongiurare il rischio di contagi, infezioni e/o pericoli per la salute delle maestranze e della mano d’opera impiegata in cantiere. Per tali lavorazioni l’Appaltatore è altresì tenuto ad approntare ogni necessaria misura, in relazione allo svolgimento di ogni e qualsiasi attività comunque connessa all’esecuzione degli interventi oggetto dell’appalto, l’incolumità tanto dei degenti ed in generale dei fruitori del servizio sanitario, che del...
Disposizioni particolari. Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (artt. 2222 ss. codice civile). La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 4) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l’onere di preavviso (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento), nei termini sotto indicati: - per la Committente, quindici giorni; - per il Prestatore, quindici giorni. In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l’art. 2237 cod.civ. e non l’art. 2227 cod.civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell’art. 2237 cod.civ., in relazione allo stato di raggiungimento dell’obiettivo, al momento dell’effettiva interruzione della prestazione. Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente ogni comportamento del “referente operativo” o di altri soggetti dell’Azienda, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull’autonomia di cui all’art. 3. Il prestatore si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta per conto dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03. Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 l’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità rende noto che i dati che verranno comunicati dal prestatore per la stipula del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute al prestatore le facoltà di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003. All’attività di consulenza (R.C. professionale ) è ricompressa nella copertura assicurativa fornita dalla polizza aziendale. Egli utilizzerà propri strumenti di lavoro (automezzo, telefono cellulare).
Disposizioni particolari. Resta inteso fra le parti che al FORNITORE non saranno riconosciute le componenti relative al solo mercato di maggior tutela o di salvaguardia.