LIBERA PROFESSIONE. 1. Il pediatra di libera scelta, al di fuori degli obblighi e delle funzioni previste dal presente Accordo, può svolgere attività libero professionale purché lo svolgimento di tale attività non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali. 2. Il pediatra può svolgere attività libero professionale: a) a carattere occasionale, su richiesta del cittadino, al di fuori degli orari di attività convenzionale o comunque in modo da non arrecare pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali. Lo svolgimento di tale attività non comporta riduzione del massimale di scelte; b) strutturata, se espletata in forma organizzata e continuativa, con impegno settimanale definito, al di fuori degli orari di attività convenzionale. L'esercizio di tale attività, se eccede le 5 ore settimanali, determina la riduzione del massimale nella misura indicata all'articolo 36, comma 7 e comunque non inferiore al rapporto ottimale di cui all'articolo 30. In tal caso il pediatra dà comunicazione all'Azienda all’atto della instaurazione del rapporto convenzionale, aggiornando la stessa preventivamente in caso di variazione della modalità organizzativa. Lo svolgimento di detta attività è subordinato all'espletamento dell'attività istituzionale all'interno della AFT. 3. Il pediatra di libera scelta non può svolgere in libera professione attività già previste dal presente Accordo e dagli accordi decentrati nei confronti dei propri assistiti. 4. Il pediatra di libera scelta che non intenda esercitare attività aggiuntive non obbligatorie previste da Accordi regionali o aziendali non può esercitare le stesse attività in regime libero- professionale. 5. Nell’ambito dell’attività libero professionale il pediatra di libera scelta può svolgere attività in favore dei fondi integrativi di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.
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LIBERA PROFESSIONE. 1. Il pediatra medico di libera sceltamedicina generale, al di fuori degli obblighi e delle funzioni previste dal presente Accordo, può svolgere attività libero professionale dando comunicazione all’Azienda sulla tipologia e le caratteristiche della stessa e purché lo svolgimento di tale attività non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali.
2. Il pediatra medico di medicina generale ad incarico orario può esercitare la libera professione al di fuori degli orari di servizio.
3. Il medico di cure primarie a ciclo di scelta può svolgere attività libero libero-professionale:
a) a carattere occasionale, su richiesta del cittadino, al di fuori degli orari di attività convenzionale o comunque in modo da non arrecare pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionaliconvenzionale. Lo svolgimento di tale attività non comporta riduzione del massimale di scelte;
b) strutturata, se espletata in forma organizzata e continuativa, con impegno settimanale definito, al di fuori degli orari di attività convenzionale. L'esercizio di tale attività, se eccede le 5 ore settimanali, determina la riduzione del massimale nella misura indicata all'articolo 3634, comma 7 e comunque non inferiore al rapporto ottimale di cui all'articolo 30. In tal caso il pediatra dà comunicazione all'Azienda all’atto della instaurazione del rapporto convenzionale, aggiornando la stessa preventivamente in caso di variazione della modalità organizzativa28. Lo svolgimento di detta attività è subordinato all'espletamento dell'attività all’espletamento dell’attività istituzionale all'interno all’interno della AFT.
34. Il pediatra medico di libera cure primarie con attività di 24 ore settimanali che svolga concomitante attività a ciclo di scelta fino alla concorrenza di 350 assistiti può svolgere attività libero-professionale strutturata fino ad un massimo di 3 ore settimanali eccedenti le 5 di cui al precedente comma 3, comma b).
5. Il medico a ciclo di scelta non può svolgere attività libero-professionale in libera professione attività già previste dal presente Accordo e dagli accordi decentrati nei confronti favore dei propri assistiti.
46. Il pediatra medico a ciclo di libera scelta che non intenda esercitare attività aggiuntive non obbligatorie previste da Accordi regionali o aziendali non può esercitare le stesse attività in regime libero- professionaleprofessionale nei confronti dei propri assistiti.
5. Nell’ambito dell’attività libero professionale il pediatra di libera scelta può svolgere attività in favore dei fondi integrativi di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.
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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale
LIBERA PROFESSIONE. 1. Il pediatra di libera scelta, medico convenzionato al di fuori degli obblighi e delle funzioni previste dal presente Accordo, può svolgere attività libero professionale dando comunicazione all’Azienda sulla tipologia e le caratteristiche della stessa, purché lo svolgimento di tale attività non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali.
2. Il pediatra può svolgere attività La comunicazione deve esplicitamente precisare se l’attività libero professionale:
a) è a carattere occasionale, su richiesta del cittadino, indipendentemente dalla sede e dagli orari in cui viene esercitata e dal volume delle entrate che produce al di fuori degli orari di attività convenzionale o comunque in modo da non arrecare pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionalimedico. Lo svolgimento di tale attività non comporta riduzione del massimale di scelte;
b) è strutturata, se cioè espletata in forma organizzata e continuativa, con impegno orario settimanale definitodefinito ed esclusivamente dedicato, indipendentemente dalla sede e dagli orari in cui viene esercitata e dal volume delle entrate che produce al di fuori degli orari di attività convenzionalemedico. L'esercizio di tale attività, se eccede le 5 non deve prevedere un impegno superiore a 10 ore settimanali, . Il superamento di tale limite determina la equivalente riduzione del massimale orario e del massimale di scelte nella misura di 40 assistiti ogni ora settimanale eccedente il limite. Comunque la riduzione del massimale nella misura indicata all'articolo 36, comma 7 non può essere inferiore a 24 ore settimanali e comunque non inferiore al rapporto ottimale di cui all'articolo 30. In tal caso il pediatra dà comunicazione all'Azienda all’atto della instaurazione del rapporto convenzionale, aggiornando la stessa preventivamente in caso di variazione della modalità organizzativaa 1.000 scelte. Lo svolgimento di detta attività è subordinato all'espletamento dell'attività all’espletamento dell’attività istituzionale all'interno all’interno della AFT.
c) si avvale, ed in quale misura, di personale di studio anche solo in parte finanziato dal presente Accordo;
3. Il pediatra Nei casi di libera scelta non può svolgere in libera professione attività già previste dal presente Accordo e dagli accordi decentrati nei confronti dei propri assistiticui al precedente comma 2 lettera c), gli Accordi Integrativi Regionali definiscono le opportune forme di compensazione economica.
4. Il pediatra medico di libera scelta che non intenda esercitare attività aggiuntive non obbligatorie previste da Accordi regionali o aziendali non può esercitare le stesse attività in regime libero- professionale.
5. Nell’ambito dell’attività libero professionale il pediatra di libera scelta medicina generale può svolgere attività libero-‐professionale in favore dei fondi integrativi propri assistiti o in favore di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.iassistiti dell’AFT di appartenenza erogando prestazioni non comprese nel rapporto convenzionale o in progetti concordati con l’azienda.
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