Common use of Licenziamento disciplinare Clause in Contracts

Licenziamento disciplinare. 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. 2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.

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Samples: Codice Disciplinare Nuovo Contratto Scuola, Codice Disciplinare, Codice Disciplinare

Licenziamento disciplinare. 1. Ferma Il lavoratore potrà incorrere al licenziamento, restando salva ogni altra azione legale, in tutti quei casi in cui la disciplina gravita del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casiparticolare: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi recidiva che abbia dato luogo per tre volte a provvedimenti di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattiasospensione; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette assenze ingiustificate oltre 3 giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazioneconsecutivi; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizioassenze ingiustificate ripetute 3 volte in un anno nei giorni precedenti o seguenti i festivi o le ferie; d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione abbandono del rapporto posto di lavoro ovvero da parte del personale cui siano affidate mansioni di progressioni di carrierasorveglianza, custodia e controllo nei casi in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti; e) reiterazione nell'ambiente grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di lavoro fatto o rifiuti di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altruiobbedienza ad ordini; f) condanna penale definitivadanneggiamelo grave al materiale aziendale; g) furto in Azienda di somme, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzionevalori, comunque denominatamateriali od oggetti a chiunque appartenenti; h) trafugamento o rivelazione di modelli, del rapporto schizzi, documenti, disegni, formule ricette, procedimenti particolari di lavorazione, nonché marchi e brevetti; i) esecuzione di lavori all'interno dell'Azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; j) rissa o vie di fatto nello stabilimento; k) gravi offese verso i colleghi di lavoro; l) manomissioni di scritturazioni aziendali o false timbratura di schede, contabili e di rilevazione di presenza; m) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo della presenza; n) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici, o di video sorveglianza aziendale; o) concorrenza sleale; p) grave inosservanza delle norme mediche per malattia. 2q) presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti, che determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti; In caso di licenziamento, l'azienda potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 10 giorni, durante i quali il lavoratore potrà presentare eventuali giustificazioni, nei 5 giorni assegnati dalla legge. Qualora il licenziamento venga comminato, avrà effetto dal momento della sospensione. Il licenziamento licenziamento, come sopra motivato, ovvero per casi di analoga gravità, esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva di preavviso. Le norme su indicate, nonché quelle contenute nei regolamenti e accordi aziendali, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennioluogo accessibile a tutti, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54conoscere le conseguenze dei loro comportamenti. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Licenziamento disciplinare. 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivoIl lavoratore dipendente potrà incorrere al licenziamento, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del serviziorestando salva ogni altra azione legale, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; c) ingiustificato rifiuto tutti quei casi in cui la gravità del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro ovvero ed in particolare: 1. recidiva che abbia dato luogo per tre volte a provvedimenti di progressioni di carrierasospensione; e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. 2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.assenze ingiustificate oltre 3 giorni consecutivi; 3. Nei assenze ingiustificate ripetute 3 volte in un anno nei giorni precedenti o seguenti i festivi o le ferie; abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo nei casi in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti; 4. grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini; 5. danneggiamento grave al materiale aziendale; 6. furto in azienda di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti; 7. trafugamento o rivelazione di modelli, schizzi, documenti, disegni, formule ricette, procedimenti particolari di lavorazione, nonché marchi e brevetti; 8. esecuzione di lavori all'interno dell'azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; 9. rissa o vie di fatto nello stabilimento; 10. gravi offese verso i colleghi di lavoro; 11. manomissioni di scritturazioni aziendali o false timbratura di schede, contabili e di rilevazione di presenza; 12. alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo della presenza; 13. danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici o di video sorveglianza; 14. concorrenza sleale; 15. grave inosservanza delle norme mediche per malattia; 16. presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti, che determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti. In caso di licenziamento, l'azienda potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 10 giorni, durante i quali il lavoratore potrà presentare eventuali giustificazioni nei 5 giorni assegnati dalla legge. Qualora il licenziamento venga comminato avrà effetto dal momento della sospensione. Il licenziamento, come sopra motivato, ovvero per casi di cui al comma 1analoga gravità, lettere a)esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva di preavviso. Le norme su indicate, d)nonché quelle contenute nei regolamenti e negli accordi aziendali, e) ed f), il licenziamento è senza preavvisodevono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti per far conoscere le conseguenze dei loro eventuali comportamenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Licenziamento disciplinare. 1. Ferma Il licenziamento senza preavviso può essere intimato in ipotesi di azioni così gravi, da non consentire la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, prosecuzione del rapporto di lavoro. 2. Il licenziamento A titolo esemplificativo si indicano le seguenti ipotesi: - giustificato motivo determinato da più fatti gravi, distinti e diversi, tali da costituire un notevole inadempimento imputabile al lavoratore degli obblighi contrattuali che abbia caratteristiche di maggior rilievo rispetto all'ipotesi contemplata al punto 3; - in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto recidiva in mancanze gravi che abbiano dato luogo alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento sospensione di cui all'articolo 54. 3una sospensione superiore ai cinque giorni; - passi a via di fatto o provochi risse in Azienda; - conceda prestiti ai clienti; - acquisti oggetti o valuta estera dai clienti; - giochi o faccia giocare terzi per proprio conto; - abbandoni il posto di lavoro quando gli siano state affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo e quando da ciò derivi pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e di quanto custodito in Azienda; - omessa comunicazione intenzionale, al momento dell'assunzione, di circostanze tali che avrebbero impedito l'assunzione stessa; - appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi; - alterazione dolosa di sistemi aziendali di controllo; - manomissione, trafugamento e/o rilevazione di apparecchiature di gioco tradizionale e/o elettroniche; - manomissione, trafugamento e/o rilevazioni di programmi software aziendali. Nei casi Resta comunque applicabile il licenziamento per giustificato motivo con il preavviso di cui al comma 1all'art. 3 della legge 15 Luglio 1956, lettere a)n° 604, d), e successive modificazioni e) ed f), il licenziamento è senza preavviso/o integrazioni.

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Samples: Collective Bargaining Agreement

Licenziamento disciplinare. 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è e' prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. 2. Il licenziamento in sede disciplinare è e' disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è e' dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è e' senza preavviso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Licenziamento disciplinare. 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. 2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è e' dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.

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Samples: Codice Disciplinare Del Personale Docente

Licenziamento disciplinare. 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; ; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; ; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; ; d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; ; e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; ; f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. 2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto; f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, altresìai sensi dell'articolo 54, nel caso comma 3; f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3; f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, riferibile ad che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un arco temporale non inferiore al periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio; f-quinquies) insufficiente rendimento, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessalavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5- bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.

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Samples: Codice Disciplinare

Licenziamento disciplinare. 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. 2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, e-mail: xxxx000000@xxx.xxxxxxxxxx.xx – uffici: xxxx000000@xxxxxxxxxx.xx una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.

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Samples: Codice Disciplinare Nuovo Contratto Scuola

Licenziamento disciplinare. 1. Ferma la disciplina in tema Il provvedimento del licenziamento disciplinare, salvo ogni altra azione legale, si applica per le infrazioni di seguito indicate: A. licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivosoggettivo (con preavviso), si applica comunque la sanzione disciplinare nei confronti del licenziamento nei seguenti casilavoratore che, a titolo esemplificativo: a) falsa attestazione della presenza in serviziosi assenti dal lavoro per più di 3 giorni consecutivi, mediante l'alterazione dei sistemi o per più di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente4 giornate nell'anno solare, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattiasenza comprovata giustificazione; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa commetta recidiva nell'infrazione delle norme sulla sicurezza e sull'igiene del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazionelavoro; c) ingiustificato rifiuto commetta abuso di fiducia, concorrenza alla propria Impresa o violazione del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di serviziosegreto d'ufficio; d) falsità documentali xxxxxx, in concorrenza con l'attività dell'Impresa, prestazioni lavorative, per conto proprio o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto altrui, al di lavoro ovvero fuori dell'orario di progressioni di carrieralavoro; e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive mantenga, reiteratamente, un comportamento oltraggioso nei confronti dell'Impresa, dei superiori, dei colleghi o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altruidei sottoposti; f) condanna penale definitivacommetta recidiva, oltre la seconda volta nell'anno solare, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzionequalunque delle infrazioni che abbiano già determinato la sospensione dalla retribuzione e dal servizio; g) falsifichi le scritture contabili dell'Impresa, comunque denominatasenza trarne personale beneficio; h) abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con danno potenziale all'Impresa; i) partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ed offese ai colleghi, senza manifesto pericolo di reiterazione nell'infrazione; j) commetta comprovate molestie sessuali, senza manifesto pericolo di reiterazione; k) commetta grave e comprovato comportamento di mobbing senza manifesto pericolo di reiterazione; l) colpevolmente non comunichi all'Impresa il coinvolgimento e gli estremi del rapporto terzo responsabile; m) commetta grave e/o reiterata violazione delle norme di lavoro.comportamento e delle eventuali procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall'Impresa ai sensi degli Artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con le norme di Xxxxx e le disposizioni contrattuali; 2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposton) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali; o) per violazione del segreto professionale e di ufficio, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno ad un arco temporale non inferiore al biennioinfermo, all'Amministrazione o a terzi; p) per la quale l'amministrazione tolleranza di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti abusi commessi da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54dipendenti. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.

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