Limitazioni per assunzioni. Presso le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, non possono essere assunte persone che: a) siano membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale; b) abbiano rapporti coniugali o di parentela o di affinità, entro il terzo grado compreso, con i membri suddetti o con il personale dipendente. In via eccezionale possono essere convenute, in sede sindacale locale, deroghe per il solo caso, compreso nella lett. b) del comma precedente, di rapporti di parentela o affinità di terzo grado, fermo restando il divieto per i rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado. Nel caso che il dipendente venga chiamato a far parte del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale ed accetti l'incarico, il rapporto di lavoro è risolto, con gli effetti previsti dall’art. 79, salvo che il termine di preavviso dovuto, se è superiore al periodo intercorrente dalla data di detta accettazione a quella di assunzione dell'incarico, è ridotto a misura corrispondente a tale periodo. Per l'età minima di assunzione sono richiamate le norme di legge vigenti in materia.
Appears in 4 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Limitazioni per assunzioni. Presso le Banche di Credito Cooperativo/-Casse Rurali ed Artigiane, non possono essere assunte persone che:
a) siano membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale;
b) abbiano rapporti coniugali o di parentela o di affinitàaffinità , entro il terzo grado compresocom- preso, con i membri suddetti o con il personale dipendente. In via eccezionale possono essere convenute, in sede sindacale locale, deroghe per il solo caso, compreso nella lett. b) del comma precedente, di rapporti di parentela o affinità affi- nità di terzo grado, fermo restando il divieto per i rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado. Nel caso che il dipendente venga chiamato a far parte del consiglio di amministrazione amministra- zione o del collegio sindacale ed accetti l'incaricol’incarico, il rapporto di lavoro è risolto, con gli effetti previsti dall’art. 79, salvo che il termine di preavviso dovuto, se è superiore al periodo intercorrente dalla data di detta accettazione a quella di assunzione dell'incaricodell’in- carico, è ridotto a misura corrispondente a tale periodo. Per l'età minima di assunzione sono richiamate le norme di legge vigenti in materia.
Appears in 1 contract