DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI. L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti della Società e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza. Inoltre:
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI. La Società corrisponde l’indennizzo:
a. nel limite del capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo previsto nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnica. L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”;
b. con il limite massimo:
c. in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. In caso di capi di vestiario acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
d. successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale Assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno; si prevede espressamente che, qualora l’indennizzo corrisposto dal Vettore o dall’Albergatore fosse superiore al massimale assicurato, nulla sarà dovuto dalla Società. In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto valore affettivo che gli oggetti perduti o danneggiati avevano per l’Assicurato né il danno conseguente al mancato uso o godimento dei medesimi.
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI. Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la Struttura Organizzativa. Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 04 (TRASPORTO SANITARIO) - 05 (RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO) - 06 (RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE) – 07 (TRASPORTO DELLA SALMA) – 08 (RIENTRO DEI FAMILIARI) – 09 (RIENTRO ANTICIPATO DELL’ ASSICURATO) – 10 (VIAGGIO DI UN FAMILIARE), qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l’importo massimo di Euro 1.000,00 e comunque nella misura strettamente necessaria. 1.-Per gli Assicurati residenti all’estero le spese di rientro sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro in Italia. 2.-L’ Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute. 3.-La Società, valutate le condizioni del paziente a insindacabile giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, si riserva di effettuare il trasferimento dell'Assicurato in un Istituto di Cura diverso dalla struttura di primo ricovero o anche di effettuare il rimpatrio sanitario del paziente Assicurato. La rinuncia o il rifiuto da parte dell’Assicurato o chi per esso di quanto disposto dalla Struttura organizzativa comporterà la decadenza della copertura assicurativa oggetto della presente polizza ivi incluse le garanzie inerenti il rimborso delle spese mediche.
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI. La Società determina l’indennizzo:
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI. Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso di interruzione, la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei Compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI. La Società corrisponde l’indennizzo:
a. nel limite del capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo previsto dall’Allegato 1 “Quadro sinottico”. L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”;
b. con il limite massimo: considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;
c. in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. In caso di capi di vestiario acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
d. successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale Assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno; si prevede espressamente che, qualora l’indennizzo corrisposto dal Vettore o dall’Albergatore fosse superiore al massimale assicurato, nulla sarà dovuto dalla Società. In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto valore affettivo che gli oggetti perduti o danneggiati avevano per l’Assicurato né il danno conseguente al mancato uso o godimento dei medesimi.
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI. Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa ed a Suo insindacabile giudizio. A parziale deroga dell’Art. 1.1-“Premessa” delle “Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale”, per gli stranieri residenti in Italia o domiciliati temporaneamente in Italia, le Garanzie/Prestazioni di cui di cui ai punti: 3-TRASPORTO SANITARIO; 4-RIENTRO SANITARIO DELL’ ASSICURATO; 05-RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE; 6-RIENTRO DEI FAMIGLIARI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO; 14-RIMPATRIO SALMA; sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro/trasporto in Italia.
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI. L’Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti della Società, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza. Inoltre:
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI. Le prestazioni assicurative vengono fornite con un massimo di 3 volte per assicurato e per anno assicurativo; - Sono a carico della Struttura organizzativa il costo dell’uscita dell’artigiano ed il costo di due ore di manodopera. In ogni caso, il costo dei materiali utilizzati per la riparazione resta a carico dell’Assicurato; - Qualora, per cause indipendenti dalla volontà della Struttura organizzativa, risultasse impossibile reperire l’artigiano richiesto, la Struttura organizzativa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita di un artigiano, sino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro, dietro presentazione di idonea documentazione; - Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura organizzativa non saranno rimborsate; - La Società fornisce le prestazioni solo qualora l’Assicurato stesso oppure una persona da esso designata ed in possesso delle chiavi dell’abitazione, possa presenziare durante i lavori di ripristino; - Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le disposizioni della legge italiana; - Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti della Società derivante dal presente Contratto si prescrive dopo due anni dal verificarsi dell’evento che ha generato il diritto. La Società non potrà essere ritenuta responsabile di: - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali; - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI. 3.1 - L’Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente polizza ed esclusivamente nei confronti della società e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame dell’evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte nelle condizioni di polizza.
3.2 - La Società sostiene direttamente o rimborsa le “Spese mediche”