Liquidazione del corrispettivo. 1. Non sono oggetto di remunerazione alcuna le seguenti prestazioni e, precisamente: • quelle erogate a cittadini non residenti in Regione FVG; • quelle non ricomprese nelle branche specialistiche e nelle tipologie prestazionali individuate analiticamente al precedente art. 12; • quelle che, seppur ricomprese nelle branche specialistiche e nelle tipologie prestazionali individuate analiticamente al precedente art. 12, superano per valore economico il budget concretamente attribuito di cui al medesimo articolo; • quelle non rendicontate secondo le specifiche modalità stabilite al precedente art. 13. 2. L’addebito delle prestazioni sarà effettuato all’Azienda con fatturazione dalla quale emerga il costo riconducibile alle prestazioni erogate e suddivise per ciascuna prestazione specialistica e allegata rendicontazione analitica e dettagliata. Per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 2 dell’accordo approvato con DGR n.1037/2021, vengono considerate, ai fini dell’utilizzo del budget straordinario le prestazioni rese a far data dall’1 gennaio 2021, nelle more del perfezionamento dell’accordo stesso. 3. L’Azienda, riconosce un acconto mensile da considerarsi quale anticipazione finanziaria sul fatturato nella misura del 70% del budget assegnato di cui all’art. 12 riproporzionato su base mensile. 4. Sulla base della verifica e del confronto previsti al precedente art.13, l’Azienda eroga il saldo delle prestazioni straordinarie effettuate in conformità con le determinazioni assunte dalla Regione ai sensi del medesimo articolo 13, utilizzando, in caso di un valore economico della fuga recuperata inferiore al budget straordinario pagato, la quota parte del budget ordinario non ancora utilizzato, riconosciuto alla Struttura in base agli accordi regionali nel tempo vigenti. A tal fine, viene riprogrammata la commessa determinata in relazione al budget ordinario annuale utilizzato. 5. All’esito delle verifiche e dei confronti di cui al precedente art. 13, nei semestri successivi, previ appositi incontri tecnici fra le Parti anche ai fini della riprogrammazione delle attività, vengono effettuate le conseguenti compensazioni in base al valore economico della fuga recuperata e delle liste d’attesa, ma comunque sempre entro i limiti dei budget ordinari e straordinari determinati nei termini di cui al presente accordo. L’Azienda provvede alle conseguenti registrazioni contabili ai fini di assicurare la clausola dell’invarianza finanziaria. 6. Qualora a seguito della definitiva verifica, rispetto alle somme percepite dalla Struttura in base ai precedenti commi 4 e 5 non consegua un’effettiva e corrispondente riduzione in termini economici del valore del costo aziendale della mobilità extraregionale, la Struttura stessa acconsente all’applicazione dell’istituto della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. sul budget ordinario non ancora utilizzato, riconosciuto alla struttura in base agli accordi regionali nel tempo vigenti. 7. Atteso che l’applicazione dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo potrebbe comportare una significativa riduzione della commessa del budget storico ordinario di cui alla Parte I del presente accordo, con importanti ricadute sull’andamento dei tempi di attesa, detta applicazione è subordinata al previo confronto e alle conseguenti determinazioni della Regione all’esito delle verifiche di cui al precedente art.13. Sono fatti salvi eventuali accordi regionali che prevedano specifici finanziamenti integrativi finalizzati alla progettualità di cui alla presente parte. 8. Le fatture emesse saranno liquidate entro 60 giorni dal ricevimento.
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Samples: Healthcare Agreements, Healthcare Agreements, Healthcare Agreements
Liquidazione del corrispettivo. 1. Non sono oggetto di remunerazione alcuna le seguenti prestazioni e, precisamente: • quelle erogate a cittadini non residenti in Regione FVG; • quelle non ricomprese nelle branche specialistiche e nelle tipologie prestazionali individuate analiticamente al precedente art. 12; • quelle che, seppur ricomprese nelle branche specialistiche e nelle tipologie prestazionali individuate analiticamente al precedente art. 12, superano per valore economico il budget concretamente attribuito di cui al medesimo articolo; • quelle non rendicontate secondo le specifiche modalità stabilite al precedente art. 13.
2. L’addebito delle prestazioni sarà effettuato all’Azienda con fatturazione dalla quale emerga il costo riconducibile alle prestazioni erogate e suddivise per ciascuna prestazione specialistica e allegata rendicontazione analitica e dettagliata. Per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 2 dell’accordo approvato con DGR n.1037/2021, vengono considerate, ai fini dell’utilizzo del budget straordinario le prestazioni rese a far data dall’1 gennaio 2021, nelle more del perfezionamento dell’accordo stesso.
3. L’Azienda, riconosce un acconto mensile da considerarsi quale anticipazione finanziaria sul fatturato nella misura del 70% del budget assegnato di cui all’art. 12 riproporzionato su base mensile.
4. Sulla base della verifica e del confronto previsti al precedente art.13, l’Azienda eroga il saldo delle prestazioni straordinarie effettuate in conformità con le determinazioni assunte dalla Regione ai sensi del medesimo articolo 13, utilizzando, in caso di un valore economico della fuga recuperata inferiore al budget straordinario pagato, la quota parte del budget ordinario non ancora utilizzato, riconosciuto alla Struttura in base agli accordi regionali nel tempo vigenti. A tal fine, viene riprogrammata la commessa determinata in relazione al budget ordinario annuale utilizzato.
5. All’esito delle verifiche e dei confronti di cui al precedente art. 13, nei semestri successivi, previ appositi incontri tecnici fra le Parti anche ai fini della riprogrammazione delle attività, vengono effettuate le conseguenti compensazioni in base al valore economico della fuga recuperata e delle liste d’attesa, ma comunque sempre entro i limiti dei budget ordinari e straordinari determinati nei termini di cui al presente accordo. L’Azienda provvede alle conseguenti registrazioni contabili ai fini di assicurare la clausola dell’invarianza finanziaria.
6. Qualora a seguito della definitiva verifica, rispetto alle somme percepite dalla Struttura in base ai precedenti commi 4 e 5 non consegua un’effettiva e corrispondente riduzione in termini economici del valore del costo aziendale della mobilità extraregionale, la Struttura stessa acconsente all’applicazione dell’istituto della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. sul budget ordinario non ancora utilizzato, riconosciuto alla struttura in base agli accordi regionali nel tempo vigenti.
7. Atteso che l’applicazione dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo potrebbe comportare una significativa riduzione della commessa del budget storico ordinario di cui alla Parte I del presente accordo, con importanti ricadute sull’andamento dei tempi di attesa, detta applicazione è subordinata al previo confronto e alle conseguenti determinazioni della Regione all’esito delle verifiche di cui al precedente art.13art. 13. Sono fatti salvi eventuali accordi regionali che prevedano specifici finanziamenti integrativi finalizzati alla progettualità di cui alla presente parte.
8. Le fatture emesse saranno liquidate entro 60 giorni dal ricevimento.
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Samples: Healthcare Agreements, Accordo Per l'Erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale, Accordo Per l'Erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale
Liquidazione del corrispettivo. 1. Non sono oggetto di remunerazione alcuna le seguenti prestazioni e, precisamente: • quelle erogate a cittadini non residenti in Regione FVG; • quelle non ricomprese nelle branche specialistiche e nelle tipologie prestazionali individuate analiticamente al precedente art. 12; • quelle che, seppur ricomprese nelle branche specialistiche e nelle tipologie prestazionali individuate analiticamente al precedente art. 12, superano per valore economico il budget concretamente attribuito di cui al medesimo articolo; • quelle non rendicontate secondo le specifiche modalità stabilite al precedente art. 13.
2. L’addebito delle prestazioni sarà effettuato all’Azienda con fatturazione dalla quale emerga il costo riconducibile alle prestazioni erogate e suddivise per ciascuna prestazione specialistica e allegata rendicontazione analitica e dettagliata. Per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 2 dell’accordo approvato con DGR n.1037/2021, vengono considerate, ai fini dell’utilizzo del budget straordinario le prestazioni rese a far data dall’1 gennaio 2021, nelle more del perfezionamento dell’accordo stesso.
3. L’Azienda, riconosce un acconto mensile da considerarsi quale anticipazione finanziaria sul fatturato nella misura del 70% del budget assegnato di cui all’art. 12 riproporzionato su base mensile.
4. Sulla base della verifica e del confronto previsti al precedente art.13, l’Azienda eroga il saldo delle prestazioni straordinarie effettuate in conformità con le determinazioni assunte dalla Regione ai sensi del medesimo articolo 13, utilizzando, in caso di un valore economico della fuga recuperata inferiore al budget straordinario Straordinario pagato, la quota parte del budget ordinario non ancora utilizzato, riconosciuto alla Struttura struttura in base agli accordi regionali nel tempo vigenti. A tal fine, viene riprogrammata la commessa determinata in relazione al budget ordinario annuale utilizzato.
5. All’esito delle verifiche e dei confronti di cui al precedente art. 13, nei semestri successivi, previ appositi incontri tecnici fra le Parti anche ai fini della riprogrammazione delle attività, vengono effettuate le conseguenti compensazioni in base al valore economico della fuga recuperata e delle liste d’attesa, ma comunque sempre entro i limiti dei budget ordinari e straordinari determinati nei termini di cui al presente accordo. L’Azienda provvede alle conseguenti registrazioni contabili ai fini di assicurare la clausola dell’invarianza finanziaria.
6. Qualora a seguito della definitiva verifica, rispetto alle somme percepite dalla Struttura in base ai precedenti commi 4 e 5 non consegua un’effettiva e corrispondente riduzione in termini economici del valore del costo aziendale della mobilità extraregionale, la Struttura stessa acconsente all’applicazione dell’istituto della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. sul budget ordinario non ancora utilizzato, riconosciuto alla struttura in base agli accordi regionali nel tempo vigenti.
7. Atteso che l’applicazione dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo potrebbe comportare una significativa riduzione della commessa del budget storico ordinario di cui alla Parte I del presente accordo, con importanti ricadute sull’andamento dei tempi di attesa, detta applicazione è subordinata al previo confronto e alle conseguenti determinazioni della Regione all’esito delle verifiche di cui al precedente art.13. Sono fatti salvi eventuali accordi regionali che prevedano specifici finanziamenti integrativi finalizzati alla progettualità di cui alla presente parte.
8. Le fatture emesse saranno liquidate entro 60 giorni dal ricevimento.
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Samples: Healthcare Agreements