LIVELLI DI SERVIZIO ATTESO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO Clausole campione

LIVELLI DI SERVIZIO ATTESO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, eventualmente avvalendosi della collaborazione degli Assistenti, monitora costantemente la corretta esecuzione del contratto, attraverso il controllo delle prestazioni, al fine di verificare l’efficacia del servizio offerto in termini di qualità, regolarità e puntualità nell’esecuzione. Il controllo sarà finalizzato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni rispetto al presente contratto. Il livello sanificazione sarà rilevato attraverso controlli visivi delle superfici, delle aree e degli ambienti interessati delle operazioni di pulizia di cui al presente Capitolato e suoi allegati. Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Direttore dell’esecuzione o suoi delegati potranno effettuare in qualsiasi momento ispezioni a campione, nel numero e con la frequenza che riterranno necessari ed opportuni, intese a verificare il regolare svolgimento del servizio ed il rispetto delle condizioni contrattuali e del presente Capitolato in ognuno degli immobili oggetto del servizio ed in qualsiasi momento, svincolato dall’orario delle prestazioni. Non sono imputati all’Affidatario gli effetti negativi evidentemente provocati da terze persone nel momento immediatamente successivo all’esecuzione del servizio. In caso di non conformità delle prestazioni, è onere dell’Affidatario il ripristino delle condizioni ottimali del servizio e delle forniture. Eventuali deficienze o difetti rilevati nel corso della verifica sono contestati e formalizzati e, nel caso di mancato ripristino, sono applicate le relative penali previste nella Relazione tecnico- illustrativa e riportate nello Schema di Contratto. A supporto dell’attività di controllo l’Università utilizza il sistema informativo di proprietà dell’Affidatario, mediante il quale il Direttore dell’esecuzione e/o i suoi eventuali Assistenti possono segnalare (tramite ticket) gli eventuali disservizi per immobile, relativi al mancato rispetto delle prescrizioni previste nel presente Capitolato. A seguito dell’apertura del ticket da parte del Direttore dell’esecuzione e/o degli eventuali suoi Assistenti (segnalazione disservizio), il sistema genera una notifica immediata all’Affidatario, il quale deve: - prendere in carico la segnalazione (ticket); - provvedere al ripristino delle prestazioni nel pieno e completo rispetto del Capitolato e del contratto; - provvedere alla chiusura del ticket tramite il sistema informativo di cui sopra. L’Affidatario è obbligato a ripristin...

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  • Corrispettivo del servizio Il corrispettivo dei servizi erogati da Vodafone potrebbe comprendere, a seconda del Piano Tariffario applicabile, l’eventuale importo forfettario a copertura del servizio di adeguamento della rete locale. Sono altresì gratuite, nei casi di emergenza tecnica e di segnalazione guasti, le chiamate dirette al servizio di assistenza tecnica di Vodafone, mediante l’apposito numero per la segnalazione di eventuali guasti o disservizi.

  • Utilizzo del Servizio Per utilizzare il Servizio, sarà sufficiente navigare in internet tramite la rete mobile Vodafone, senza necessità di scaricare alcun client o applicazione. Il Cliente potrà accedere alle configurazioni del servizio tramite l’area dedicata del sito web xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx, per accedere alla quale è necessaria la creazione di un account.

  • Attivazione del servizio 4.1 Xxxxxx provvederà ad inviare l’Apparato presso l’Indirizzo di attivazione, salvo che il Cliente non abbia già ricevuto l‘Apparato radio mediante consegna da parte di persona incaricata da Xxxxxx. 4.2 Ad eccezione del caso in cui il Cliente, in possesso del Apparato, dovrà contattare il Servizio Clienti per procedere all’attivazione dell’Apparato radio medesimo, il Cliente dovrà collegarsi dal proprio Terminale al Captive Portal di Linkem ed inserire, negli appositi campi, il Codice di Attivazione ricevuto via SMS ed il proprio codice fiscale. Seguendo le indicazioni che compariranno a video, il Cliente procederà all’attivazione dell’Apparato e l’accesso al Servizio. 4.3 Per attivazione del Servizio si intende il momento di attivazione dell’Apparato concordato tra il Cliente ed il Servizio Clienti, oppure compiuto in autonomia dal Cliente seguendo le indicazioni all’uopo presenti sul Captive Portal. 4.4 Qualora il Cliente si rivolga a terzi per effettuare le operazioni di attivazione, gli eventuali costi saranno totalmente a suo carico. Xxxxxx non assume alcuna responsabilità per interventi, manomissioni e qualsiasi attività compiuta da terzi sull’Apparato, né per malfunzionamenti o danni da tali attività derivanti. Il Cliente sarà responsabile nei confronti di Xxxxxx per danni all’Apparato cagionati dall’intervento di terzi non autorizzati. 4.5 Ai fini del calcolo del tempo necessario al collegamento iniziale, si intenderà come momento in cui viene reso disponibile il Servizio, la data in cui il Cliente avrà a propria disposizione l’Apparato, i codici di identificazione o, in alternativa, l’Apparato radio ed il Codice di Attivazione non tenendo conto del tempo intercorrente tra il momento in cui viene reso disponibile il Servizio, per come definito nel presente articolo 4.5, e la data di attivazione dell’Apparato, se tale intervallo dipende dall’inerzia del Cliente. 4.6 Salva ogni altra ipotesi, il Servizio non potrà essere attivato qualora l’indirizzo indicato dal Cliente come Indirizzo di attivazione corrisponda ad una zona nella quale al momento della ricezione della Proposta di Abbonamento da parte di Linkem o dell’adesione on-line all’Offerta Commerciale non sia disponibile il Servizio di Linkem.

  • Oggetto del servizio Il presente schema concerne la conclusione di un accordo quadro, così come definito dall’art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii. (d’ora innanzi Codice), avente ad oggetto il progetto “Insieme. Prendersi cura attraverso interventi socio sanitari integrati per il disagio psichico” . Si ritiene necessario pervenire ad un apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l’esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste sulla base di appositi eventuali contratti applicativi. Le tipologie di prestazioni e le caratteristiche tecniche afferenti l’affidamento del servizio del presente accordo quadro sono tecnicamente identificate e descritte analiticamente nel capitolato consistono in interventi che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità individuate dal Municipio con i singoli eventuali contratti applicativi. Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell’articolo 54 del Codice, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi per l’affidamento del presente servizio consistente nelle prestazioni come meglio declinate all’interno del rispettivo Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Con il presente schema di accordo quadro Roma Capitale affida all’esecutore - che accetta alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d’ora ad eseguire - le relative prestazioni contrattuali. L’esecutore dovrà in generale garantire la continuità dell’esercizio delle attività oggetto d’intervento ed a tale proposito, dovranno essere predisposte, di concerto con il Municipio, tramite la direzione dell’esecuzione del contratto, tutte le metodologie d’intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all’esecuzione delle prestazioni stesse. L’esecutore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a sottoscrivere i relativi contratti applicativi, ove richiesti dal Municipio, ed a eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’accordo quadro. Il presente schema di accordo quadro disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e negli atti in esso richiamati. Il presente accordo quadro è regolato inoltre da: - la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; - il D. Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii. recante: “Codice dei contratti pubblici” (d’ora innanzi: Xxxxxx); - Avviso di rettifica del Codice pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 164 del 15-7-2016; - D. Lgs. n. 56/2017 recante: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; - D.L. 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” come convertito nella Legge 14 giugno 2019, n. 55; - la Legge 3 maggio 2019, n. 37; - D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore; - D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e xx.xx. e ii. recante: “Codice dell'amministrazione digitale”; - linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’X.X.XX. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016; - il D. Lgs. n. 81/2008 e e xx.xx. e ii. recante “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; - il D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. recante: “Codice delle leggi antimafia”; - la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica”. - il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”; - la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; - la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010; - il D. Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; - Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); - il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” per le parti ancora in vigore; - il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”; - il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 Regolamento recante: - il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”; - il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del - il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale; - il “Patto di integrità” allegato n. 6 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019-2020-2021 approvato con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019; - il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983; - la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006; - la Legge 3 marzo 2009, n. 18 e ss.mm.ii., recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»; - la Legge 5 ottobre 1990, n. 295, recante: «Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti» ed in particolare l'articolo 1; - la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii., recante: “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; - la Legge 8 novembre 2000, n. 328 e ss.mm.ii., recante: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; - D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, recante: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.»; - deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio del 3 maggio 2016, n. 223; “Servizi e interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio. Attuazione L.R. 11/2016”; - deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio del 28 febbraio 2017, n. 88; “Servizi e interventi sociali di assistenza alla persona nella Regione Lazio Attuazione L.R. 11/2016. Modifiche alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio del 3 maggio 2016 n. 223;” - il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.; - norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti; - il capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato); - l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo;

  • Esecuzione del servizio Ai fini dell’esecuzione del servizio oggetto di appalto, l’operatore economico aggiudicatario si obbliga: 1. alla stipula dei contratti discendenti dall’accordo quadro, con i singoli Enti interessati, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel presente documento e nella ulteriore documentazione di gara; 2. all’attivazione, sempre previa informazione e conferma da parte degli Enti interessati, dei contratti di abbonamento secondo le modalità e per i contenuti declinati in ogni singolo contratto stipulato; 3. all’attivazione, ove possibile e/o previsto, e comunque sempre previa informazione e conferma da parte degli Enti interessati, di ulteriori servizi di abbonamento a specifiche piattaforme, connesse e/o dipendenti a quelle oggetto di affidamento, a condizioni di maggior favore. Sarà cura dell’operatore economico affidatario comunicare: - agli editori, gli indirizzi IP per l’attivazione delle riviste on line ed inviare, all’inizio di ogni abbonamento, la licenza d’uso da sottoscrivere, ove prevista, e le istruzioni per l’attivazione, espressamente nei casi in cui la medesima debba avvenire a cura dei singoli Enti interessati; - agli Enti stipulanti i relativi contratti, i codici di attivazione, password ed ogni ulteriore informazione necessaria a consentire l’accesso agli strumenti bibliografici oggetto di interesse. L’operatore economico dovrà altresì informare in merito ad ogni variazione che dovesse avvenire sulle modalità di accesso. In caso di interruzioni e/o sospensioni del servizio, l’operatore economico affidatario dovrà adottare ogni misura necessaria per il ripristino, fornendo tutta la documentazione utile. Laddove il disservizio permanga per un periodo pari o superiore a 5 giorni solari e consecutivi dalla data della comunicazione da parte degli Enti interessati, per qualsivoglia inadempienza, anche imputabile agli editori, aggregatori o simili, e stante l’impossibilità assicurare un servizio completo e regolare, l’operatore economico è obbligato alla restituzione delle somme fatturate. Tale rimborso sarà calcolato in misura proporzionale a quanto effettivamente non fornito, tenendo conto cioè, sul valore della fattura, della decurtazione proporzionale ai giorni di disservizio. E’ obbligo dell’operatore economico affidatario informare, altresì, gli Enti interessati in merito a eventuali mutamenti editoriali o dei modelli di accesso alle banche dati di interesse, nonché su loro variazioni contenutistiche: ogni Ente si riserva di recedere dal contratto sottoscritto nei modi disciplinati dalla propria normativa interna. Per ulteriori aspetti quali l’applicazione di penali connesse ad inadempimento o non corretto adempimento delle prestazioni, ipotesi di risoluzione, recesso e per ogni altra questione inerente le vicende soggettive connesse alla completezza e qualità di assolvimento dei servizi affidati, si intendono applicate le disposizioni contenute nel Capitolato Generale d’Oneri del Consorzio, adottato con provvedimento dell’Amministratore delegato del 21/02/2020, e visionabile sulla pagina dedicata del profilo committente all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx- di-gara-contratti-acquisti. La Sezione II, Par. 9) “Esecuzione del contratto” prevede che: 1. Ai sensi dell’art. 101, comma 1, del Codice, l’esecuzione del contratto di appalto è diretta dal RUP individuato nella lex specialis di gara, che assicura il controllo di qualità delle prestazioni avvalendosi del DEC, del collaudatore o della commissione di collaudo, del verificatore di 2. Il RUP controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al DEC, in conformità a quanto previsto dall’art. 102, comma 1, del Codice. 3. Ai sensi dell’art. 111, comma 2, del Codice, il DEC coincide, di norma, con il RUP, salvo le ipotesi di impossibilità di cumulo di tali incarichi in capo al medesimo soggetto previste dalle linee guida adottate dall’ANAC in adempimento all’art. 31, comma 5, del Codice. 4. Il DEC provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto di appalto, assicurandone la regolare esecuzione da parte dell’esecutore in conformità ai documenti contrattuali. In assenza di nomina di soggetto all’uopo incaricato ai sensi dell’art. 102, comma 6, del Codice, il DEC provvede altresì all’espletamento delle attività di verifica di regolare esecuzione.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

  • Modalità di svolgimento del servizio 1. Lo scambio degli ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente il servizio di Tesoreria è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI (Ordinativo di Pagamenti e di Incasso) con collegamento tra il Comune e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. I flussi possono contenere un singolo ordinativo ovvero più ordinativi. Gli ordinativi sono costituiti da: mandati e reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si considera l’ordinativo nella sua interezza. 2. L’ordinativo è sottoscritto -con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dal Comune e da questi autorizzati alla firma degli ordinativi inerenti alla gestione del servizio di Tesoreria. Il Comune, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 12, comma 2, e dei relativi certificati di firma ovvero fornisce al Tesoriere gli estremi dei certificati stessi (se necessari). Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 3. Ai fini del riconoscimento del Comune e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, ciascun firmatario, preventivamente autorizzato dal Comune nelle forme prescritte, provvede a conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario secondo le regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di Tesoreria e cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+. 5. La trasmissione e la conservazione degli ordinativi compete ed è a carico del Comune il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate in materia dagli organismi competenti. 6. Il Tesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OPI, provvede a rendere disponibile alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso. Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Tesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette a SIOPE+, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando gli ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito, previsti al successivo art. 10. 7. I flussi inviati dal Comune (tramite la piattaforma SIOPE+) entro l’orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Tesoriere oltre l’orario concordato saranno presi in carico nel giorno lavorativo successivo. 8. Il Comune potrà inviare variazioni o annullamenti di ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino ordinativi già eseguiti dal Tesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e delle relative quietanze o ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione di pagamento. 9.A seguito dell’esecuzione dell’operazione di pagamento, il Tesoriere predispone ed invia giornalmente alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione degli ordinativi; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore del Comune, raccolta su supporto separato, è trattenuta tra gli atti del Tesoriere. 10. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio degli ordinativi, il Comune, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli ordinativi, evidenzierà al Tesoriere le sole operazioni di pagamento aventi carattere d’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Tesoriere a seguito di tale comunicazione eseguirà i pagamenti tramite provvisori di uscita, che il Comune provvederà a regolarizzare.

  • Interruzione del Servizio 11.1 Vodafone avrà facoltà di interrompere la fornitura del Servizio, dandone comunque tempestiva comunicazione al Cliente, qua- lora sussistano fondati motivi per ritenere che si possano verificare problemi di sicurezza e/o di tutela del diritto di riservatezza ovvero nei casi di forza maggiore o per ordine di un’Autorità. Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, imprevisto ed imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori il controllo di Vodafone, il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni a questa imputabili e che è di per sé tale da impedire l’adempimento degli obblighi nascenti dal Contratto. 11.2 Nel caso in cui Vodafone rilevi che apparati e/o applicazioni in uso al Cliente provochino perdita di dati o danni alle proprie infra- strutture e/o alle proprie componenti software, o a quelle di terzi (ivi inclusi altri clienti di Vodafone), Vodafone stessa si riserva il diritto di interrompere immediatamente il Servizio dandone notizia al Cliente. Saranno inoltre addebitati a quest’ultima o le conseguenze patrimoniali qualora imputabili ad una condotta illegittima del Cliente. 11.3 Vodafone avrà altresì la facoltà di interrompere il Servizio in caso di interventi di manutenzione straordinaria dandone previa comunicazione al Cliente.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.