Esecuzione delle prestazioni Clausole campione

Esecuzione delle prestazioni. Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro e dei singoli appalti specifici derivanti dallo stesso saranno di norma svolte direttamente presso la sede della ditta appaltatrice con oneri a carico della ditta appaltatrice. Qualora la prestazione fosse svolta presso la sede della ditta committente, gli interventi manutentivi dovranno essere attuati nella apposita area coperta identificata dalla stessa Stazione Appaltante. Durante tutta l’attività manutentiva l’area sarà delimitata a cura dell’Appaltatore ed accessibile al solo personale incaricato della manutenzione. L’Appaltatore dovrà essere completamente autonomo ed autosufficiente nella attività manutentiva, la Stazione appaltante non mette quindi alcunché a disposizione dell’Appaltatore (es. energia elettrica, attrezzature, strumenti, manodopera, segnaletica, transenne o coni segnalatori per la delimitazione dell’area, ecc.). L’Appaltatore al termine dell’attività manutentiva svolta presso la sede della stazione appaltante dovrà provvedere a riconsegnare l’area in perfetto stato e libera da qualsiasi rifiuto e residuo. Tutte le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l’osservanza delle norme del presente Capitolato. L’operatore economico deve uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene e di previdenza sociale, restando l’Azienda appaltante completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le prestazioni. Gli appaltatori sono tenuti all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d’arte con assunzione di piena responsabilità da parte della ditta appaltatrice, nei modi e tempi indicati nel presente accordo quadro o in base a quanto sarà stabilito nelle singole lettere di invito alle diverse procedure di appalto specifico.
Esecuzione delle prestazioni. Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro e dei singoli appalti specifici derivanti dallo stesso debbono essere eseguite franco il magazzino di Aemme Linea Ambiente Srl di xxx xxx Xxxxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxx con oneri a carico della ditta appaltatrice. Tutte le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l’osservanza delle norme del presente Capitolato. Gli operatori economici debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale, restando l’Azienda appaltante completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le prestazioni. Gli appaltatori sono tenuti all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d’arte con assunzione di piena responsabilità da parte della ditta appaltatrice, nei modi e tempi indicati nel presente accordo quadro o in base a quanto sarà stabilito nelle singole lettere di invito alle diverse procedure di appalto specifico. I mezzi oggetto del presente accordo quadro ed aggiudicati a seguito di appalto specifico dovranno essere forniti nei termini che saranno indicati dal concorrente in sede di gara e che comunque non potranno essere superiori a 120 giorni dalla data dell’ordine.
Esecuzione delle prestazioni. Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell’esecuzione a dare avvio all’esecuzione della prestazione. L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Il Direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’esecutore. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. E’ ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell’esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo. In ogni ...
Esecuzione delle prestazioni. Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione anche parziale della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'art. 311, comma 2, lettera c) del DPR 207/2010 e s.m.i., qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non...
Esecuzione delle prestazioni. Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore nel quale sono indicati:
Esecuzione delle prestazioni. La cooperativa sociale eseguirà le prestazioni in conformità al contratto e dovrà uniformarsi anche ai programmi settimanali o mensili che saranno comunicati al responsabile della cooperativa di cui al precedente articolo.
Esecuzione delle prestazioni. ART. 17 -
Esecuzione delle prestazioni. L’appaltatore eseguirà le prestazioni in conformità al contratto e dovrà uniformarsi anche ai programmi settimanali o mensili che saranno comunicati al responsabile dell’appaltatore di cui al precedente articolo.
Esecuzione delle prestazioni. Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro e dei singoli appalti specifici derivanti dallo stesso debbono essere eseguite in base a quanto disciplinato nella parte prestazionale del presente accordo quadro. Tutte le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l’osservanza delle norme del presente Capitolato. Gli appaltatori debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale, restando la stazione appaltante completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le prestazioni. Gli appaltatori sono tenuti all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d’arte con assunzione di piena responsabilità da parte della ditta appaltatrice, nei modi e tempi indicati nel presente accordo quadro e/o nel disciplinare di gara.
Esecuzione delle prestazioni. Il Professionista dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa grave; Il Professionista dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo tale da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori; In caso di varianti in corso d’opera (non proposte dall’Impresa esecutrice), il Professionista sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al piano di sicurezza e al fascicolo di cui all'art. 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i; Il Professionista si impegna altresì a coordinare e adeguare l'espletamento delle attività di propria competenza alle esigenze o alle richieste del Responsabile dei lavori e/o della Commissione di collaudo, fatto salvo il caso in cui queste ultime possano compromettere la sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione dei lavori; Il Professionista e il Committente, per il tramite del Responsabile dei lavori, si obbligano a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verifichino nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni di cui al presente Incarico.