IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE Clausole campione

IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE. L’Amministrazione, prima che abbia inizio l’esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore/Responsabile dell’Esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’aggiudicatario. In particolare, il Direttore dell’Esecuzione provvede: a) al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto; b) a sovraintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali; c) a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare la regolare prestazione dei servizi affidati. Il nominativo del direttore dell’esecuzione verrà comunicato tempestivamente al soggetto aggiudicatario, così come ogni altra variazione dovesse intervenire.
IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE. 1. Il direttore dell’esecuzione è nominato dal Comune ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull’esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del procedimento, impartisce all’aggiudicatario le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. In particolare, il direttore dell’esecuzione: a) dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP; b) nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2017, n.50, ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza; c) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; d) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2017, n.50; e) propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione; f) ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2017, n.50; g) procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto; h) adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause; i) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali; j) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento; k) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni; 2. Per i compiti e le funzioni del direttore dell’esecuzione trovano applicazione le disposizioni del decreto del Ministro de...
IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE la Consegna del servizio e l’ultimazione 7
IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE. Art. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA
IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE. Il Direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx – in servizio presso l’Area Finanza e Controllo di Gestione – Settore Tesoreria dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvede al coordinamento, direzione, al controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto. Il Direttore dell’esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Istituto Cassiere, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie. A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Dlgs. 163/2006 o dal Dpr. 207/2010, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati. Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il referente dell’Istituto Cassiere per ogni questione relativa alla gestione del servizio e comunica all’Istituto Cassiere tutte le informazioni relative all'esecuzione del servizio. Nello svolgimento di questi compiti può avvalersi dell’ausilio di assistenti nominati ai sensi dell’art. 300 del DPR 207/2010. Il Direttore dell’esecuzione del contratto collabora con il Responsabile Unico del procedimento, fornendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie. Il Direttore dell’esecuzione del contratto rilascia, su richiesta dell’appaltatore, l’attestazione degli stati di avanzamento del servizio anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113 co 3 D.lgs. 163/2006.
IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE. Il Ministero della difesa dichiara98 che il direttore dell’esecuzione è sempre 94 Nota n. 13151 del 27 aprile 2018. 95 Nota n. 19502 del 7 marzo 2018. nominato; in alcuni casi, coincide con il responsabile del procedimento o con i direttori degli uffici tecnici territoriali. Anche il Ministero dell’istruzione attesta99 che il direttore dell’esecuzione è sempre nominato nei casi previsti o per esigenze tecniche; negli altri casi, le funzioni sono svolte dal responsabile del procedimento. Per la natura di alcuni contratti, sono costituiti comitati, gruppi di lavoro o commissioni con il compito di attuare e monitorare gli impegni assunti dalle parti.
IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE. Il Direttore dell’esecuzione del contratto è ………………………………………………. Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvede al coordinamento, direzione, al controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto. Il Direttore dell’esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie. A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Dlgs. 50/2016, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati. Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il referente dell'Appaltatore per ogni questione relativa alla gestione del servizio e comunica all’Appaltatore tutte le informazioni relative all'esecuzione del servizio. nello svolgimento di questi compiti può avvalersi dell’assistenza dei responsabili delle Unità Locali destinatarie del servizio e di ogni altro componente del Nu.Te.R. Le Unità Locali destinatarie del servizio informeranno tempestivamente il Direttore dell’esecuzione di ogni eventuale inadempienza contrattuale. Il Direttore dell’esecuzione del contratto collabora con il Responsabile Unico del procedimento, fornendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie. Il Direttore dell’esecuzione del contratto rilascia, su richiesta dell’appaltatore, l’attestazione degli stati di avanzamento del servizio.
IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE. 1. Il Direttore dell’esecuzione del contratto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx. 2. Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvede al coordinamento, direzione, al controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto. 3. Il Direttore dell’esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie. 4. A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Dlgs. 50/2016, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati. 5. Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il referente dell'Appaltatore per ogni questione relativa alla gestione della fornitura/servizio e comunica all’Appaltatore tutte le informazioni relative all'esecuzione della fornitura/servizio. 6. Il Direttore dell’esecuzione del contratto collabora con la stazione appaltante, fornendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie. 7. Il Direttore dell’esecuzione del contratto rilascia, su richiesta dell’appaltatore, l’attestazione degli stati di avanzamento della fornitura/servizio.
IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE. In considerazione dell’organico del Ministero degli affari esteri, in costante diminuzione, “per le prestazioni non particolarmente complesse, il direttore dell’esecuzione coincide con il rup, come previsto dall’art. 300 del d.p.r. n. 207/2010. In caso di prestazioni complesse (e, comunque, per affidamenti superiori a 500.000 euro), i compiti del direttore dell’esecuzione (e di suoi eventuali assistenti) non coincidono con il rup e vengono affidati a funzionari tecnici (informatica, comunicazioni riservate)”136. Anche il Ministero delle politiche agricole procede, ove necessario, alla nomina del direttore dell’esecuzione; nelle forniture di modico importo, il direttore dell’esecuzione è il responsabile del procedimento. Il Corpo forestale procede “obbligatoriamente alla nomina del direttore dell’esecuzione, qualora si ricada nei casi di cui al comma 2 dell’art. 300 del d.p.r. n. 207/2010. L’amministrazione si riserva l’opportunità di conferire, comunque, tale incarico, qualora i compiti di monitoraggio e vigilanza sull’esecuzione del contratto assumano particolare rilievo per la natura delle prestazioni e/o per la durata del contratto stesso, anche se non ricorrano i presupposti previsti dalla norma. (…) In tutti gli altri casi, è lo stesso rup che svolge anche le funzioni del direttore dell’esecuzione del contratto”137.
IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE. Il Ministero della difesa dichiara98 che il direttore dell’esecuzione è sempre nominato; in alcuni casi, coincide con il responsabile del procedimento o con i direttori degli uffici tecnici territoriali. Anche il Ministero dell’istruzione attesta99 che il direttore dell’esecuzione è sempre nominato nei casi previsti o per esigenze tecniche; negli altri casi, le funzioni sono svolte dal responsabile del procedimento. Per la natura di alcuni contratti, sono costituiti comitati, gruppi di lavoro o commissioni con il compito di attuare e monitorare gli impegni assunti dalle parti.