Luogo della custodia. 1. La Banca ha facoltà di custodire gli strumenti finan- ziari ove riterrà più opportuno in rapporto alle proprie esigenze e di trasferirli altrove anche senza darne im- mediato avviso al Cliente.
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Luogo della custodia. 1. La Banca ha facoltà di custodire gli strumenti finan- ziari fi- nanziari ove riterrà più opportuno in rapporto alle proprie esigenze e di trasferirli altrove anche senza darne im- mediato immediato avviso al Cliente.
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