Malattia e maternità Clausole campione
Malattia e maternità. Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn – Institution commune LaMal, Soleure – Istituzione comune LaMal, Soletta.
Malattia e maternità. (prestazioni in natura)
1) Per beneficiare delle prestazioni in natura, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2), della Convenzione, il titolare di pensione o rendita che soggiorni nello Stato contraente diverso da quello competente, è tenuto ad iscriversi presso l’istituzione del luogo di soggiorno, presentando un attestato che ne certifica il diritto in base alla legislazione dello Stato competente. L’attestato indica per quanto tempo le prestazioni possono essere corrisposte.
2) Se il titolare di pensione o rendita non presenta l’attestato, l’istituzione del luogo di soggiorno si rivolge all’istituzione competente per ottenerlo.
3) In caso di spedalizzazione del titolare di pensione o rendita, superiore ai 15 (quindici) giorni, l’istituzione del luogo di soggiorno ne dà notizia senza indugi all’istituzione competente, precisando la data del ricovero e la probabile durata della degenza e successivamente la data di uscita dall’ospedale.
4) Le disposizioni del presente articolo si applicano ai familiari del titolare di pensione o rendita.
5) L’attestato è rilasciato, in Italia dalle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio, in generale, o dal Ministero della Sanità per alcune categorie di aventi diritto e in Argentina dall’ “Instituto Naciónal de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados” o dalla corrispondente “obra sócial”.
1) Per beneficiare, nello Stato contraente in cui si risiede, diverso dallo Stato competente debitore della pensione o rendita, delle prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2), della Convenzione, il titolare di una pensione o rendita, è tenuto ad iscriversi presso l’istituzione del luogo di residenza, presentando una attestato che ne certifica il diritto in base alla legislazione dello Stato competente.
2) Se il titolare di pensione o rendita non presenta l’attestato, l’istituzione del luogo di residenza si rivolge all’istituzione competente per ottenerlo.
3) L’attestato ha validità fino a quando l’istituzione del luogo di residenza non riceve la notifica di annullamento da parte dell’istituzione competente.
4) L’istituzione del luogo di residenza informa l’istituzione competente dell’avvenuta iscrizione del titolare di pensione o rendita e delle variazioni sulla situazione personale dell’interessato.
5) Le disposizioni del presente articolo si applicano ai familiari del titolare di pensione o rendita.
6) L’attestato è rilasciato, in Italia, dalle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio, in ge...
Malattia e maternità. Versicherer – Assureur – Assicuratore secondo la legge federale sull’assicurazione malattie69, presso cui è assicurata la persona interessata.
Malattia e maternità. Per beneficiare delle disposizioni dell'art. 11 della Convenzione, il lavoratore é tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato dal quale risultino i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente. Se il lavoratore non è in grado di presentare tale attestato, l'istituzione competente per la concessione delle prestazioni, è tenuta a richiederlo all'organismo assicuratore dell'altro Stato.
Malattia e maternità. Applicazione dell’articolo 18 del regolamento
Malattia e maternità a) Prestazioni in natura: Il Ziekenfonds presso il quale l’interessato è iscritto
b) Prestazioni in denaro: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, per indiriz- zo: l’Istituzione presso la quale è iscritto il datore di lavoro dell’assicurato
Malattia e maternità a) Prestazioni in natura: Cassa malattia competente e/o Unione delle casse malattia
b) Prestazioni in denaro: Cassa malattia competente
Malattia e maternità a) Per l’applicazione degli articoli da 16 a 29 del regolamento di applicazione:
Malattia e maternità
