Erogazione delle prestazioni Clausole campione

Erogazione delle prestazioni. Le prestazioni di assistenza sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa che tiene a suo carico i rela- tivi costi. Se le prestazioni erogate dalla Struttura Organiz- zativa superano i massimali previsti o prevedono costi a carico dell’Assicurato, quest’ultimo deve concordare con la Struttura Organizzativa sufficienti garanzie di rimborso. Nel caso in cui l’Assicurato sia stato autorizzato dalla Struttura Organizzativa a rivolgersi a terzi per l’eroga- zione delle prestazioni, la Struttura Organizzativa provve- derà a rimborsare all’Assicurato, nei limiti previsti dalle singole prestazioni, le spese sostenute ed autorizzate: in questo caso l’Assicurato dovrà presentare domanda di restituzione con l’opportuna documentazione in originale (giustificativi di spesa quali fatture, ricevute fiscali, scon- trini, ecc.) e segnalare il numero di Sinistro comunicato dalla Struttura Organizzativa. Nel caso di interventi di soccorso stradale disposti dalle Pubbliche Autorità e nel caso in cui l’Assicurato sia stato trasportato al Pronto Soccorso, la Struttura Organizzativa rimborserà all’Assicurato le spese con- seguenti all’intervento: in questo caso oltre ai giustificativi di spesa l’Assicurato dovrà inviare alla Struttura Organiz- zativa anche copia del verbale d’intervento delle forze dell’ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fat- tura, dell’auto soccorritore che dichiara di aver ricevuto l’incarico dalle forze dell’ordine intervenute sul posto. In caso di trasporto di urgenza dell’Assicurato al Pronto Soccorso, dovrà essere inviata anche copia del certificato di ricovero rilasciato dal Pronto Soccorso. La Struttura Organizzativa può chiedere all’Assicurato ul- teriore documentazione a comprova dell’avvenimento che ha determinato la prestazione fornita, che dovrà essere spedita, in originale, a IMA Italia Assistance S.p.A. – X.xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 20 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx. La Compagnia si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato o a chi per esso, il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di assistenza che si accertino non dovute in base alle condizioni di Polizza.
Erogazione delle prestazioni. Per quanto riguarda la fase di erogazione delle rendite, il Fondo ha sottoscritto contratti con le seguenti compagnie: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per la rendita semplice, reversibile, certa per 5-10 anni, controassicurata; Generali Italia S.p.A. per la rendita con maggiorazione per perdita di autosufficienza (LTC).
Erogazione delle prestazioni. Le prestazioni sono erogate attraverso la Centrale Operativa di UnipolAssistance, che: - individua quelle necessarie e funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall’assicurato in base alle informazioni che questi gli fornisce - le eroga direttamente oppure può incaricare soggetti convenzionati con la Struttura Organizzativa In ogni caso, l’esecuzione della prestazione deve: - non pregiudicare la sicurezza di persone e di beni - implicare l’utilizzo delle risorse (conoscenze, strumenti e attrezzature) che fanno parte della normale dotazione in uso alle categorie professionali a cui appartengono i professionisti incaricati da Unipol Assistance - rispettare le procedure applicate abitualmente dai soggetti incaricati da UnipolAssistance in situazioni analoghe - rispettare i limiti conseguenti a provvedimenti delle pubbliche autorità - rispettare le norme, gli usi e le consuetudini in vigore al momento della richiesta di assistenza La mancanza di uno di questi presupposti può rendere impossibile erogare la prestazione. In tal caso, l’assicurato ha comunque diritto a ottenere le altre prestazioni che la Centrale Operativa di UnipolAssistance ritiene necessarie per affrontare la situazione di difficoltà.
Erogazione delle prestazioni. Se le prestazioni erogate dalla Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale superano i massima- li previsti o prevedono dei costi a carico dell’Assicurato, quest’ultimo deve concordare con la Struttura Organizzati- va sufficienti garanzie di rimborso. Se l’Assicurato è autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in Polizza, deve inoltrare alla Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale le do- mande di restituzione corredate dai documenti giustificativi in originale.
Erogazione delle prestazioni. Le prestazioni di assistenza sono fornite direttamente dalla Struttura Organizzativa che si fa carico dei costi. Se le prestazioni fornite superano i massimali previsti o prevedono costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo deve concordare con la Struttura Organizzativa sufficienti garanzie di rimborso elencate di seguito.
Erogazione delle prestazioni. Nel caso in cui le prestazioni erogate dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell’Assicurato, quest’ultimo deve concordare con la Centrale Operativa stessa sufficienti garanzie di rimborso. Nel caso in cui l’Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in polizza, dovrà inoltrare alla Centrale Operativa le domande di restituzione corredate dai documenti giustificativi in originale.
Erogazione delle prestazioni. 1. Il Fornitore ha l’obbligo di erogare le prestazioni di cui al precedente art. 3 in favore dell’Amministrazione entro i termini e secondo modalità e condizioni previste nel Capitolato tecnico All. 4 alla lettera di invito, e nell’Accordo Quadro, All. 4.1 - Gestione forniture e fasi operative, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Erogazione delle prestazioni. La Struttura Organizzativa, tramite la sua Centrale Operativa:  eroga le Prestazioni necessarie e funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall’Assicurato/Cliente in base alle informazioni che quest’ultimo fornisce;  eroga le Prestazioni direttamente oppure incaricando soggetti convenzionati con la Struttura Organizzativa; 
Erogazione delle prestazioni. Il riconoscimento dello Stato di non autosufficienza da parte della Società secondo le condizioni dell'Art. 20 "Definizione dello stato di non autosufficienza/LTC" dà diritto all'Assicurato che si trovi in Stato di non autosufficienza, a richiedere la corresponsione della somma assicurata - entro i limiti previsti all'Art. 14 "Somma assicurata – Copertura Base Collettiva" ed eventualmente all'Art. 15 “ Somma assicurata – Copertura Supplementare Collettiva” e all'Art. 16 "Somma assicurata - Copertura Aggiuntiva Individuale" - sotto forma di rendita mensile anticipata. La Società corrisponde all’Assicurato quanto dovuto, tramite bonifico bancario oppure tramite assegno bancario, in forma di rendita mensile anticipata.
Erogazione delle prestazioni. Esempi di ordinaria manutenzione quindi esclusi dalla prestazione