Common use of Malattia o Infortunio Professionali Clause in Contracts

Malattia o Infortunio Professionali. Art. 133 Condizioni: L’assenza per infortunio in itinere deve essere comunicata, con tempestiva diligenza che, salvo i casi di giustificata impossibilità, deve avvenire entro le prime 4 ore dall’inizio del lavoro. Il Lavoratore deve dare immediata notizia al proprio Datore di qualsiasi infortunio sul lavoro, anche di lieve entità. Il Lavoratore che non ottemperi a quanto precede, salvo provate ragioni di impedimento sarà disciplinarmente sanzionabile, ferme restando le conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata consegna della comunicazione. Periodo di comporto: infortunio sul lavoro: diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea, comunque non oltre la data indicata nel certificato medico; malattia professionale: conservazione del posto per 9 mesi anche non consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. Ai fini del calcolo del periodo di comporto decorso, si fa riferimento all’arco temporale degli ultimi 5 anni a ritroso, a partire dalla data dell’inizio dell'ultimo evento morboso. Se superati 30 giorni dalla scadenza del periodo di comporto il datore non procede al licenziamento del lavoratore, si considera sospeso il rapporto dalla data di compimento del periodo di comporto. Il periodo di sospensione è neutro ai fini del computo del periodo di comporto. Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine della malattia non si ripresenti a lavoro sarà considerato dimissionario. Aspettativa allo scadere del periodo di comporto: prima dello scadere del periodo di comporto il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa non retribuita con durata massima di 7,5 giorni per ogni 12 mesi di anzianità maturata, con il massimo di 3 mesi. Indennità INAIL: dal 4° al 90° giorno: 60% della retribuzione media giornaliera; dal 91° giorno: il 75%. Integrazione datoriale: Ferme restando le norme di Legge per quanto concerne il trattamento di malattia od infortunio professionali, l’Azienda corrisponderà al Lavoratore dipendente, alle normali scadenze di paga, un’anticipazione dell'indennità di malattia od infortunio riconosciuta dall'INAIL, ed un’integrazione atta a garantire l’85% della Retribuzione Giornaliera Normale netta percepita dal Lavoratore. Detto importo costituisce un anticipo di cassa e sarà soggetto a conguaglio tenendo conto dell'effettivo ammontare dell'indennità erogata dall'INAIL e della Retribuzione Mensile Normale netta entro i cui limiti si computa l'integrazione a carico del Datore di lavoro. L'indennità INAIL sarà rimborsata al Datore di lavoro che ne ha anticipato il trattamento e, qualora per qualsiasi motivo il Dipendente venisse in possesso di tale indennità, dovrà restituirla immediatamente al Datore di lavoro. In caso di indennità INAIL superiore alla normale retribuzione integrata, l'Azienda corrisponderà al Lavoratore l'eccedenza. L’integrazione a carico del Datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non corrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità a proprio carico. Nel caso l'INAIL non riconosca l'infortunio del Dipendente e la pratica sia trasferita all’INPS per competenza, l'eventuale trattamento economico erogato sarà conguagliato, anche con trattenuta delle somme eccedenti, secondo le regole previste per la malattia o per l’infortunio extraprofessionale. In tal caso, l’evento si sommerà ai periodi considerati di comporto. Previdenza: copertura nel limite massimo del periodo di comporto retribuito. Controllo dell’assenza: all’interno delle fasce orarie contrattualmente previste per le infermità non professionali. Se il lavoratore prevede di allontanarsi durate le fasce orarie, per visite o cure non rinviabili, dovrà informare preventivamente di tale fatto il datore. In caso di assenza ingiustificata il lavoratore è soggetto a sanzione disciplinare e/o perdita dell’integrazione datoriale; se presta lavoro presso terzi, ancorché non retribuito, è passibile di licenziamento per giusta causa. Aspettativa non retribuita per ragioni di salute Art. 134 Al lavoratore assunto a tempo indeterminato, che ne faccia richiesta per comprovate e gravi ragioni di salute propria o dei suoi familiari ed entro il termine del periodo di comporto, può essere concesso un periodo d’aspettativa continuativo pari a 15 giorni per ogni anno d’anzianità maturata, fino ad un massimo 6 mesi, con conservazione del posto di lavoro. Tale periodo non è retribuito e non decorre l’anzianità ad alcun effetto, ivi compreso il TFR. Il lavoratore dipendente che entro 7 giorni di calendario dalla scadenza del periodo d’aspettativa non si presenti per riprendere servizio sarà considerato, dimissionario. Il lavoratore che durante l’aspettativa presti a terzi lavoro subordinato, ancorché non retribuito, è passibile di licenziamento per giusta causa, e se in assenza di accordo scritto con il datore, presti opera in forma diversa dal lavoro subordinato, sarà passibile di licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Nel caso in cui, durante l’aspettativa ed in assenza di preventivo accordo scritto con il Datore, il Lavoratore presti opera in forma diversa dal lavoro subordinato, sarà passibile di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, cioè con riconoscimento del preavviso contrattuale. Il Lavoratore dipendente ammalato od infortunato sul lavoro, potrà chiedere un ulteriore prolungamento del periodo di aspettativa, per un periodo la cui durata massima sarà pari a 7,5 giorni per ogni 12 mesi di anzianità maturata con il massimo di 3 mesi.

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Malattia o Infortunio Professionali. Art. 133 159 Condizioni: L’assenza per infortunio in itinere deve essere comunicata, con tempestiva diligenza che, salvo i casi di giustificata impossibilità, deve avvenire entro le prime 4 ore dall’inizio del lavoro. Il Lavoratore deve dare immediata notizia al proprio Datore di qualsiasi infortunio sul lavoro, anche di lieve entità. Il Lavoratore che non ottemperi a quanto precede, salvo provate ragioni di impedimento sarà disciplinarmente sanzionabile, ferme restando le conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata consegna della comunicazione. Periodo di comporto: infortunio sul lavoro: diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea, comunque non oltre la data indicata nel certificato medico; malattia professionale: diritto alla conservazione del posto per 9 mesi anche un periodo analogo a quello previsto per la malattia non consecutivi, senza interruzione dell’anzianitàprofessionale. Ai fini del calcolo del periodo di comporto decorso, si fa riferimento all’arco temporale degli ultimi 5 anni a ritroso, a partire dalla data dell’inizio dell'ultimo evento morboso. Se superati 30 giorni dalla scadenza del periodo di comporto il datore non procede al licenziamento del lavoratore, si considera sospeso il rapporto dalla data di compimento del periodo di comporto. Il periodo di sospensione è neutro ai fini del computo del periodo di comporto. Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine della malattia non si ripresenti a lavoro sarà considerato dimissionario. Aspettativa allo scadere del periodo di comporto: prima dello scadere del periodo di comporto il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa non retribuita con durata massima di 7,5 giorni per ogni 12 mesi di anzianità maturata, con il massimo di 3 mesi. Indennità INAIL: dal 4° al 90° giorno: 60% della retribuzione media giornalieraRetribuzione Media Giornaliera; dal 91° giorno: il 75%. Integrazione datoriale: Ferme restando le norme di Legge per quanto concerne il trattamento di malattia od infortunio professionali, l’Azienda corrisponderà giorno dell’infortunio: retribuito come fosse stato regolarmente lavorato; dal 1° al Lavoratore dipendente, alle normali scadenze di paga, un’anticipazione dell'indennità di malattia od infortunio riconosciuta dall'INAIL, ed un’integrazione atta a garantire l’853° giorno: il 60% della Retribuzione Giornaliera Normale netta percepita retribuzione giornaliera normale, con esclusione delle voci correlate alla presenza; dal 4° al 90° giorno: il 25% della retribuzione giornaliera normale, sempre con esclusione delle voci correlate alla presenza; dal 91° giorno: il 10% della retribuzione giornaliera normale, sempre con esclusione delle voci correlate alla presenza. L’Azienda s’impegna ad anticipare per conto dell’INAIL le indennità dovute al Lavoratore. Detto importo costituisce un anticipo di cassa e sarà soggetto a conguaglio tenendo conto dell'effettivo ammontare dell'indennità erogata dall'INAIL e della Retribuzione Mensile Normale netta entro i cui limiti si computa l'integrazione a carico del Datore di lavoro. L'indennità INAIL sarà rimborsata al Datore di lavoro Le indennità saranno poi rimborsate dall’INAIL all’Azienda che ne ha anticipato il trattamento etrattamento. Qualora, qualora per qualsiasi motivo motivo, il Dipendente venisse in possesso di tale indennità, dovrà restituirla immediatamente all’Azienda, al Datore fine d’evitare il reato di lavoro. In caso di indennità INAIL superiore alla normale retribuzione integrata, l'Azienda corrisponderà al Lavoratore l'eccedenzaappropriazione indebita. L’integrazione a carico del Datore di lavoro aziendale non è dovuta se l’INAIL non corrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità a proprio carico. Nel caso l'INAIL non riconosca l'infortunio del Dipendente e la pratica sia trasferita all’INPS per competenza, l'eventuale trattamento economico erogato sarà conguagliato, anche con trattenuta delle somme eccedenti, secondo le regole previste per la malattia o per l’infortunio extraprofessionale. In tal caso, l’evento si sommerà ai periodi considerati di comporto. Previdenza: copertura nel limite massimo figurativa del periodo di comporto retribuito100%, fino alla guarigione. Controllo dell’assenza: all’interno delle fasce orarie contrattualmente previste per le infermità non professionali. Se il lavoratore prevede di allontanarsi durate le fasce orarie, per visite o cure non rinviabili, dovrà informare preventivamente di tale fatto il datore. In caso di assenza ingiustificata il lavoratore è soggetto a sanzione disciplinare e/o perdita dell’integrazione datoriale; se presta lavoro presso terzi, ancorché non retribuito, è passibile di licenziamento per giusta causa. Aspettativa non retribuita per ragioni di salute Art. 134 Al lavoratore assunto a tempo indeterminato160 A. Unico evento grave e continuativo Il Lavoratore che sia in malattia o infortunio, che ne faccia professionali o non professionali, in caso di unico evento grave e continuativo, periodicamente e correttamente giustificato e documentato, potrà usufruire dal compiersi del periodo di comporto e previa richiesta scritta, di un’aspettativa della durata massima pari al 50% del periodo di comporto spettante al Lavoratore, nel corso della quale non decorrerà la retribuzione, né si avrà decorrenza dell’anzianità per comprovate e gravi ragioni alcun istituto. B. Caso di salute propria più malattie o dei suoi familiari ed entro infortuni In caso di più malattie o infortuni, non professionale o professionale, il termine Lavoratore potrà richiedere per scritto un periodo d’aspettativa non retribuita, sempre prima del compiersi del periodo di comporto, può essere concesso un la cui durata massima sarà pari alla metà del residuo periodo d’aspettativa continuativo pari a 15 giorni per ogni anno d’anzianità maturatadi comporto spettante. Per entrambe le aspettative che precedono, fino ad un massimo 6 mesisarà necessario: che il Lavoratore esibisca i dovuti certificati medici, con conservazione del posto di lavoro. Tale periodo che non è retribuito sussista la permanente impossibilità della ripresa lavorativa e che il Lavoratore non decorre l’anzianità ad alcun effetto, ivi compreso il TFR. Il lavoratore dipendente che entro 7 giorni di calendario dalla scadenza del periodo d’aspettativa non si presenti per riprendere servizio sarà considerato, dimissionario. Il lavoratore che durante l’aspettativa presti a terzi lavoro subordinatosubordinato o autonomo, ancorché anche se non retribuito. Se il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna comunicazione scritta entro i 7 giorni dal termine del periodo d’aspettativa, è passibile di licenziamento per giusta causa, e se in assenza di accordo scritto con il datore, presti opera in forma diversa dal lavoro subordinato, sarà passibile di licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Nel caso in cui, durante l’aspettativa ed in assenza previo esaurimento della procedura di preventivo accordo scritto con il Datore, il Lavoratore presti opera in forma diversa dal lavoro subordinato, sarà passibile di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, cioè con riconoscimento del preavviso contrattuale. Il Lavoratore dipendente ammalato od infortunato sul lavoro, potrà chiedere un ulteriore prolungamento del periodo di aspettativa, per un periodo la cui durata massima sarà pari a 7,5 giorni per ogni 12 mesi di anzianità maturata con il massimo di 3 mesicontestazione disciplinare.

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Malattia o Infortunio Professionali. Art. 133 163 Condizioni: L’assenza per infortunio in itinere deve essere comunicata, con tempestiva diligenza che, salvo i casi di giustificata impossibilità, deve avvenire entro le prime 4 ore dall’inizio del lavoro. Il Lavoratore deve dare immediata notizia al proprio Datore di qualsiasi infortunio sul lavoro, anche di lieve entità. Il Lavoratore che non ottemperi a quanto precede, salvo provate ragioni di impedimento sarà disciplinarmente sanzionabile, ferme restando le conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata consegna della comunicazione. Periodo di comporto: infortunio sul lavoro: diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea, comunque non oltre la data indicata nel certificato medicod’invalidità; malattia professionale: diritto alla conservazione del posto per 9 mesi anche non consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. Ai fini del calcolo del un periodo di comporto decorso, si fa riferimento all’arco temporale degli ultimi 5 anni analogo a ritroso, a partire dalla data dell’inizio dell'ultimo evento morboso. Se superati 30 giorni dalla scadenza del periodo di comporto il datore non procede al licenziamento del lavoratore, si considera sospeso il rapporto dalla data di compimento del periodo di comporto. Il periodo di sospensione è neutro ai fini del computo del periodo di comporto. Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine della quello previsto per la malattia non si ripresenti a lavoro sarà considerato dimissionario. Aspettativa allo scadere del periodo di comporto: prima dello scadere del periodo di comporto il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa non retribuita con durata massima di 7,5 giorni per ogni 12 mesi di anzianità maturata, con il massimo di 3 mesiprofessionale. Indennità INAIL: dal 4° al 90° giorno: 60% della retribuzione media giornalieraRetribuzione Media Giornaliera; dal 91° giorno: il 75%. Integrazione datoriale: Ferme restando le norme di Legge per quanto concerne il trattamento di malattia od infortunio professionali, l’Azienda corrisponderà giorno dell’infortunio: retribuito come fosse stato regolarmente lavorato; dal 1° al Lavoratore dipendente, alle normali scadenze di paga, un’anticipazione dell'indennità di malattia od infortunio riconosciuta dall'INAIL, ed un’integrazione atta a garantire l’853° giorno: il 60% della Retribuzione Giornaliera Normale netta percepita retribuzione giornaliera normale, con esclusione delle voci correlate alla presenza; dal 4° al 90° giorno: il 25% della retribuzione giornaliera normale, sempre con esclusione delle voci correlate alla presenza; dal 91° giorno: il 17% della retribuzione giornaliera normale, sempre con esclusione delle voci correlate alla presenza. L’Azienda s’impegna ad anticipare per conto dell’INAIL le indennità dovute al Lavoratore. Detto importo costituisce un anticipo di cassa e sarà soggetto a conguaglio tenendo conto dell'effettivo ammontare dell'indennità erogata dall'INAIL e della Retribuzione Mensile Normale netta entro i cui limiti si computa l'integrazione a carico del Datore di lavoro. L'indennità INAIL sarà rimborsata al Datore di lavoro Le indennità saranno poi rimborsate dall’INAIL all’Azienda che ne ha anticipato il trattamento etrattamento. Qualora, qualora per qualsiasi motivo motivo, il Dipendente venisse in possesso di tale indennità, dovrà restituirla immediatamente all’Azienda, al Datore fine d’evitare il reato di lavoro. In caso di indennità INAIL superiore alla normale retribuzione integrata, l'Azienda corrisponderà al Lavoratore l'eccedenzaappropriazione indebita. L’integrazione a carico del Datore di lavoro aziendale non è dovuta se l’INAIL non corrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità a proprio carico. Nel caso l'INAIL non riconosca l'infortunio del Dipendente e la pratica sia trasferita all’INPS per competenza, l'eventuale trattamento economico erogato sarà conguagliato, anche con trattenuta delle somme eccedenti, secondo le regole previste per la malattia o per l’infortunio extraprofessionale. In tal caso, l’evento si sommerà ai periodi considerati di comporto. Previdenza: copertura nel limite massimo figurativa del periodo di comporto retribuito100%, fino alla guarigione. Controllo dell’assenza: all’interno delle fasce orarie contrattualmente previste per le infermità non professionali. Se il lavoratore prevede di allontanarsi durate le fasce orarie, per visite o cure non rinviabili, dovrà informare preventivamente di tale fatto il datore. In caso di assenza ingiustificata il lavoratore è soggetto a sanzione disciplinare e/o perdita dell’integrazione datoriale; se presta lavoro presso terzi, ancorché non retribuito, è passibile di licenziamento per giusta causa. Aspettativa non retribuita per ragioni di salute Art. 134 Al lavoratore assunto a tempo indeterminato164 A. Unico evento grave e continuativo Il Lavoratore che sia in malattia o infortunio, che ne faccia professionali o non professionali, in caso di unico evento grave e continuativo, potrà usufruire dal compiersi del periodo di comporto e previa richiesta per comprovate e gravi ragioni scritta, di salute propria o dei suoi familiari ed entro il termine un’aspettativa della durata massima pari al 50% del periodo di comporto, può essere concesso nel corso della quale non decorrerà la retribuzione, né si avrà decorrenza dell’anzianità per alcun istituto. B. Caso di più malattie o infortuni In caso di più malattie o infortuni, non professionale o professionale, il Lavoratore potrà richiedere per scritto un periodo d’aspettativa continuativo pari a 15 giorni per ogni anno d’anzianità maturatanon retribuita, fino ad un massimo 6 mesi, con conservazione prima del posto di lavoro. Tale periodo non è retribuito e non decorre l’anzianità ad alcun effetto, ivi compreso il TFR. Il lavoratore dipendente che entro 7 giorni di calendario dalla scadenza del periodo d’aspettativa non si presenti per riprendere servizio sarà considerato, dimissionario. Il lavoratore che durante l’aspettativa presti a terzi lavoro subordinato, ancorché non retribuito, è passibile di licenziamento per giusta causa, e se in assenza di accordo scritto con il datore, presti opera in forma diversa dal lavoro subordinato, sarà passibile di licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Nel caso in cui, durante l’aspettativa ed in assenza di preventivo accordo scritto con il Datore, il Lavoratore presti opera in forma diversa dal lavoro subordinato, sarà passibile di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, cioè con riconoscimento del preavviso contrattuale. Il Lavoratore dipendente ammalato od infortunato sul lavoro, potrà chiedere un ulteriore prolungamento compiersi del periodo di aspettativacomporto, per un periodo la cui durata massima sarà pari a 7,5 giorni per ogni 12 mesi alla metà del residuo di anzianità maturata con il massimo di 3 mesicomporto spettante.

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Malattia o Infortunio Professionali. Art. 133 100 Condizioni: L’assenza per infortunio in itinere deve essere comunicata, con tempestiva diligenza che, salvo i casi di giustificata impossibilità, deve avvenire entro le prime 4 ore dall’inizio del lavoro. Il Lavoratore deve dare immediata notizia al proprio Datore di qualsiasi infortunio L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal Lavoratore al proprio superiore diretto affinché possano essere prestate le previste cure di lieve entitàprimo soccorso ed effettuate le denuncie di Xxxxx. Il Lavoratore che non ottemperi a quanto precede, salvo provate ragioni di impedimento sarà disciplinarmente sanzionabile, ferme restando le conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata consegna della comunicazione. Periodo di comporto: infortunio sul lavoro: diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea, comunque non oltre la data indicata nel certificato medico; malattia professionale: conservazione del posto per 9 mesi anche non consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. Ai fini del calcolo del periodo di comporto decorso, si fa riferimento all’arco temporale degli ultimi 5 anni a ritroso, a partire dalla data dell’inizio dell'ultimo evento morboso. Se superati 30 giorni dalla scadenza del periodo di comporto il datore non procede al licenziamento del lavoratore, si considera sospeso il rapporto dalla data di compimento del periodo di comporto. Il periodo di sospensione è neutro ai fini del computo del periodo di comporto. Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine della malattia non si ripresenti a lavoro sarà considerato dimissionario. Aspettativa allo scadere del periodo di comporto: prima dello scadere del periodo di comporto il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa non retribuita con durata massima di 7,5 giorni per ogni 12 mesi di anzianità maturata, con il massimo di 3 mesi. Indennità INAIL: dal 4° al 90° giorno: 60% della retribuzione media normale giornaliera; dal 91° giorno: il 75%. Integrazione datoriale: Ferme restando restano le norme di Legge legge previste per quanto concerne la malattia o infortunio non professionali, il trattamento datore corrisponderà un’anticipazione dell’indennità di malattia od o infortunio professionali, l’Azienda corrisponderà al Lavoratore dipendente, alle normali scadenze di paga, un’anticipazione dell'indennità di malattia od infortunio riconosciuta dall'INAIL, ed un’integrazione riconosciute dall’Inail e una integrazione atta a garantire l’85il 75% della Retribuzione Giornaliera Normale netta percepita dal Lavoratore. Detto importo costituisce un anticipo di cassa e sarà soggetto a conguaglio tenendo conto dell'effettivo ammontare dell'indennità erogata dall'INAIL e della Retribuzione Mensile Normale netta entro i cui limiti si computa l'integrazione a carico del Datore di lavoro. L'indennità INAIL sarà rimborsata al Datore di lavoro che ne ha anticipato il trattamento e, qualora per qualsiasi motivo il Dipendente venisse in possesso di tale indennità, dovrà restituirla immediatamente al Datore di lavoro. In caso di indennità INAIL superiore alla normale retribuzione integrata, l'Azienda corrisponderà al Lavoratore l'eccedenza. L’integrazione a carico del Datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non corrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità a proprio carico. Nel caso l'INAIL non riconosca l'infortunio del Dipendente e la pratica sia trasferita all’INPS per competenza, l'eventuale trattamento economico erogato sarà conguagliato, anche con trattenuta delle somme eccedenti, secondo le regole previste per la malattia o per l’infortunio extraprofessionale. In tal caso, l’evento si sommerà ai periodi considerati di comporto. Previdenza: copertura nel limite massimo del periodo di comporto retribuitoLorda. Controllo dell’assenza: all’interno delle fasce orarie contrattualmente contrattual-mente previste per le infermità non professionali. Se il lavoratore prevede di allontanarsi durate le fasce orarie, per visite o cure non rinviabili, dovrà informare preventivamente di tale fatto il datore. In caso di assenza ingiustificata il lavoratore è soggetto a sanzione disciplinare e/o perdita dell’integrazione datoriale; se presta lavoro presso terzi, ancorché non retribuito, è passibile di licenziamento per giusta causa. Aspettativa non retribuita per ragioni di salute Art. 134 101 Al lavoratore assunto a tempo indeterminato, che ne faccia richiesta per comprovate e gravi ragioni di salute propria o dei suoi familiari ed entro il termine del periodo di comporto, può essere concesso un periodo d’aspettativa continuativo pari a 15 giorni per ogni anno d’anzianità maturata, fino ad un massimo 6 mesi, con conservazione del posto di lavoro. Tale periodo non è retribuito e non decorre l’anzianità ad alcun effetto, ivi compreso il TFR. Il lavoratore dipendente che entro 7 giorni di calendario dalla scadenza del periodo d’aspettativa non si presenti per riprendere servizio sarà considerato, dimissionario. Il lavoratore che durante l’aspettativa presti a terzi lavoro subordinato, ancorché non retribuito, è passibile di licenziamento per giusta causa, e se in assenza di accordo scritto con il datore, presti opera in forma diversa dal lavoro subordinato, sarà passibile di licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Nel caso in cui, durante l’aspettativa ed in assenza di preventivo accordo scritto con il Datore, il Lavoratore presti opera in forma diversa dal lavoro subordinato, sarà passibile di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, cioè con riconoscimento del preavviso contrattuale. Il Lavoratore dipendente ammalato od infortunato sul lavoro, potrà chiedere un ulteriore prolungamento del periodo di aspettativa, per un periodo la cui durata massima sarà pari a 7,5 giorni per ogni 12 mesi di anzianità maturata con il massimo di 3 mesi.

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Malattia o Infortunio Professionali. Art. 133 140 Condizioni: L’assenza per infortunio in itinere deve essere comunicata, con tempestiva diligenza che, salvo i casi di giustificata impossibilità, deve avvenire entro le prime 4 ore dall’inizio del lavoro. Il Lavoratore deve dare immediata notizia al proprio Datore di qualsiasi infortunio sul lavoro, anche di lieve entità. Il Lavoratore che non ottemperi a quanto precede, salvo provate ragioni di impedimento sarà disciplinarmente sanzionabile, ferme restando le conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata consegna della comunicazione. Periodo di comporto: infortunio sul lavoro: diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea, comunque non oltre la data indicata nel certificato medico; malattia professionale: diritto alla conservazione del posto per 9 mesi anche un periodo analogo a quello previsto per la malattia non consecutivi, senza interruzione dell’anzianitàprofessionale. Ai fini del calcolo del periodo di comporto decorso, si fa riferimento all’arco temporale degli ultimi 5 anni a ritroso, a partire dalla data dell’inizio dell'ultimo evento morboso. Se superati 30 giorni dalla scadenza del periodo di comporto il datore non procede al licenziamento del lavoratore, si considera sospeso il rapporto dalla data di compimento del periodo di comporto. Il periodo di sospensione è neutro ai fini del computo del periodo di comporto. Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine della malattia non si ripresenti a lavoro sarà considerato dimissionario. Aspettativa allo scadere del periodo di comporto: prima dello scadere del periodo di comporto il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa non retribuita con durata massima di 7,5 giorni per ogni 12 mesi di anzianità maturata, con il massimo di 3 mesi. Indennità INAIL: dal 4° al 90° giorno: 60% della retribuzione media giornalieraRetribuzione Media Giornaliera; dal 91° giorno: il 75%. Integrazione datoriale: Ferme restando le norme di Legge per quanto concerne il trattamento di malattia od infortunio professionali, l’Azienda corrisponderà giorno dell’infortunio: retribuito come fosse stato regolarmente lavorato; dal 1° al Lavoratore dipendente, alle normali scadenze di paga, un’anticipazione dell'indennità di malattia od infortunio riconosciuta dall'INAIL, ed un’integrazione atta a garantire l’853° giorno: il 60% della Retribuzione Giornaliera Normale netta percepita retribuzione giornaliera normale, con esclusione delle voci correlate alla presenza; dal 4° al 90° giorno: il 25% della retribuzione giornaliera normale, sempre con esclusione delle voci correlate alla presenza; dal 91° giorno: il 10% della retribuzione giornaliera normale, sempre con esclusione delle voci correlate alla presenza. L’Azienda s’impegna ad anticipare per conto dell’INAIL le indennità dovute al Lavoratore. Detto importo costituisce un anticipo di cassa e sarà soggetto a conguaglio tenendo conto dell'effettivo ammontare dell'indennità erogata dall'INAIL e della Retribuzione Mensile Normale netta entro i cui limiti si computa l'integrazione a carico del Datore di lavoro. L'indennità INAIL sarà rimborsata al Datore di lavoro Le indennità saranno poi rimborsate dall’INAIL all’Azienda che ne ha anticipato il trattamento etrattamento. Qualora, qualora per qualsiasi motivo motivo, il Dipendente venisse in possesso di tale indennità, dovrà restituirla immediatamente all’Azienda, al Datore fine d’evitare il reato di lavoro. In caso di indennità INAIL superiore alla normale retribuzione integrata, l'Azienda corrisponderà al Lavoratore l'eccedenzaappropriazione indebita. L’integrazione a carico del Datore di lavoro aziendale non è dovuta se l’INAIL non corrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità a proprio carico. Nel caso l'INAIL non riconosca l'infortunio del Dipendente e la pratica sia trasferita all’INPS per competenza, l'eventuale trattamento economico erogato sarà conguagliato, anche con trattenuta delle somme eccedenti, secondo le regole previste per la malattia o per l’infortunio extraprofessionale. In tal caso, l’evento si sommerà ai periodi considerati di comporto. Previdenza: copertura nel limite massimo figurativa del periodo di comporto retribuito. 100%, fino alla guarigione Controllo dell’assenza: all’interno delle fasce orarie contrattualmente previste per le infermità non professionali. Se il lavoratore prevede di allontanarsi durate le fasce orarie, per visite o cure non rinviabili, dovrà informare preventivamente di tale fatto il datore. In caso di assenza ingiustificata il lavoratore è soggetto a sanzione disciplinare e/o perdita dell’integrazione datoriale; se presta lavoro presso terzi, ancorché non retribuito, è passibile di licenziamento per giusta causa. Aspettativa non retribuita per ragioni di salute Art. 134 Al lavoratore assunto a tempo indeterminato141 A. Unico evento grave e continuativo Il Lavoratore che sia in malattia o infortunio, che ne faccia professionali o non professionali, in caso di unico evento grave e continuativo, periodicamente e correttamente giustificato e documentato, potrà usufruire dal compiersi del periodo di comporto e previa richiesta scritta, di un’aspettativa della durata massima pari al 50% del periodo di comporto spettante al Lavoratore, nel corso della quale non decorrerà la retribuzione, né si avrà decorrenza dell’anzianità per comprovate e gravi ragioni alcun istituto. B. Caso di salute propria più malattie o dei suoi familiari ed entro infortuni In caso di più malattie o infortuni, non professionale o professionale, il termine Lavoratore potrà richiedere per scritto un periodo d’aspettativa non retribuita, sempre prima del compiersi del periodo di comporto, può essere concesso un la cui durata massima sarà pari alla metà del residuo periodo d’aspettativa continuativo pari a 15 giorni per ogni anno d’anzianità maturatadi comporto spettante. Per entrambe le aspettative che precedono, fino ad un massimo 6 mesisarà necessario: che il Lavoratore esibisca i dovuti certificati medici, con conservazione del posto di lavoro. Tale periodo che non è retribuito sussista la permanente impossibilità della ripresa lavorativa e che il Lavoratore non decorre l’anzianità ad alcun effetto, ivi compreso il TFR. Il lavoratore dipendente che entro 7 giorni di calendario dalla scadenza del periodo d’aspettativa non si presenti per riprendere servizio sarà considerato, dimissionario. Il lavoratore che durante l’aspettativa presti a terzi lavoro subordinatosubordinato o autonomo, ancorché anche se non retribuito. Se il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna comunicazione scritta entro i 7 giorni dal termine del periodo d’aspettativa, è passibile di licenziamento per giusta causa, e se in assenza di accordo scritto con il datore, presti opera in forma diversa dal lavoro subordinato, sarà passibile di licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Nel caso in cui, durante l’aspettativa ed in assenza previo esaurimento della procedura di preventivo accordo scritto con il Datore, il Lavoratore presti opera in forma diversa dal lavoro subordinato, sarà passibile di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, cioè con riconoscimento del preavviso contrattuale. Il Lavoratore dipendente ammalato od infortunato sul lavoro, potrà chiedere un ulteriore prolungamento del periodo di aspettativa, per un periodo la cui durata massima sarà pari a 7,5 giorni per ogni 12 mesi di anzianità maturata con il massimo di 3 mesicontestazione disciplinare.

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Malattia o Infortunio Professionali. Art. 133 155 Condizioni: L’assenza per infortunio in itinere deve essere comunicata, con tempestiva diligenza che, salvo i casi di giustificata impossibilità, deve avvenire entro le prime 4 ore dall’inizio del lavoro. Il Lavoratore deve dare immediata notizia al proprio Datore di qualsiasi infortunio sul lavoro, anche di lieve entità. Il Lavoratore che non ottemperi a quanto precede, salvo provate ragioni di impedimento sarà disciplinarmente sanzionabile, ferme restando le conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata consegna della comunicazione. Periodo di comporto: infortunio sul lavoro: diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea, comunque non oltre la data indicata nel certificato medicod’invalidità; malattia professionale: diritto alla conservazione del posto per 9 mesi anche non consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. Ai fini del calcolo del un periodo di comporto decorso, si fa riferimento all’arco temporale degli ultimi 5 anni analogo a ritroso, a partire dalla data dell’inizio dell'ultimo evento morboso. Se superati 30 giorni dalla scadenza del periodo di comporto il datore non procede al licenziamento del lavoratore, si considera sospeso il rapporto dalla data di compimento del periodo di comporto. Il periodo di sospensione è neutro ai fini del computo del periodo di comporto. Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine della quello previsto per la malattia non si ripresenti a lavoro sarà considerato dimissionario. Aspettativa allo scadere del periodo di comporto: prima dello scadere del periodo di comporto il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa non retribuita con durata massima di 7,5 giorni per ogni 12 mesi di anzianità maturata, con il massimo di 3 mesiprofessionale. Indennità INAIL: dal 4° al 90° giorno: 60% della retribuzione media giornalieraRetribuzione Media Giornaliera; dal 91° giorno: il 75%. Integrazione datoriale: Ferme restando le norme di Legge per quanto concerne il trattamento di malattia od infortunio professionali, l’Azienda corrisponderà giorno dell’infortunio: retribuito come fosse stato regolarmente lavorato; dal 1° al Lavoratore dipendente, alle normali scadenze di paga, un’anticipazione dell'indennità di malattia od infortunio riconosciuta dall'INAIL, ed un’integrazione atta a garantire l’853° giorno: il 60% della Retribuzione Giornaliera Normale netta percepita retribuzione giornaliera normale, con esclusione delle voci correlate alla presenza; dal 4° al 90° giorno: il 25% della retribuzione giornaliera normale, sempre con esclusione delle voci correlate alla presenza; dal 91° giorno: il 10% della retribuzione giornaliera normale, sempre con esclusione delle voci correlate alla presenza. L’Azienda s’impegna ad anticipare per conto dell’INAIL le indennità dovute al Lavoratore. Detto importo costituisce un anticipo di cassa e sarà soggetto a conguaglio tenendo conto dell'effettivo ammontare dell'indennità erogata dall'INAIL e della Retribuzione Mensile Normale netta entro i cui limiti si computa l'integrazione a carico del Datore di lavoro. L'indennità INAIL sarà rimborsata al Datore di lavoro Le indennità saranno poi rimborsate dall’INAIL all’Azienda che ne ha anticipato il trattamento etrattamento. Qualora, qualora per qualsiasi motivo motivo, il Dipendente venisse in possesso di tale indennità, dovrà restituirla immediatamente all’Azienda, al Datore fine d’evitare il reato di lavoro. In caso di indennità INAIL superiore alla normale retribuzione integrata, l'Azienda corrisponderà al Lavoratore l'eccedenzaappropriazione indebita. L’integrazione a carico del Datore di lavoro aziendale non è dovuta se l’INAIL non corrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità a proprio carico. Nel caso l'INAIL non riconosca l'infortunio del Dipendente e la pratica sia trasferita all’INPS per competenza, l'eventuale trattamento economico erogato sarà conguagliato, anche con trattenuta delle somme eccedenti, secondo le regole previste per la malattia o per l’infortunio extraprofessionale. In tal caso, l’evento si sommerà ai periodi considerati di comporto. Previdenza: copertura nel limite massimo figurativa del periodo di comporto retribuito100%, fino alla guarigione. Controllo dell’assenza: all’interno delle fasce orarie contrattualmente previste per le infermità non professionali. Se il lavoratore prevede di allontanarsi durate le fasce orarie, per visite o cure non rinviabili, dovrà informare preventivamente di tale fatto il datore. In caso di assenza ingiustificata il lavoratore è soggetto a sanzione disciplinare e/o perdita dell’integrazione datoriale; se presta lavoro presso terzi, ancorché non retribuito, è passibile di licenziamento per giusta causa. Aspettativa non retribuita per ragioni di salute Art. 134 Al lavoratore assunto a tempo indeterminato156 A. Unico evento grave e continuativo Il Lavoratore che sia in malattia o infortunio, che ne faccia professionali o non professionali, in caso di unico evento grave e continuativo, potrà usufruire dal compiersi del periodo di comporto e previa richiesta per comprovate e gravi ragioni scritta, di salute propria o dei suoi familiari ed entro il termine un’aspettativa della durata massima pari al 50% del periodo di comporto, può essere concesso nel corso della quale non decorrerà la retribuzione, né si avrà decorrenza dell’anzianità per alcun istituto. B. Caso di più malattie o infortuni In caso di più malattie o infortuni, non professionale o professionale, il Lavoratore potrà richiedere per scritto un periodo d’aspettativa continuativo pari a 15 giorni per ogni anno d’anzianità maturatanon retribuita, fino ad un massimo 6 mesi, con conservazione prima del posto di lavoro. Tale periodo non è retribuito e non decorre l’anzianità ad alcun effetto, ivi compreso il TFR. Il lavoratore dipendente che entro 7 giorni di calendario dalla scadenza del periodo d’aspettativa non si presenti per riprendere servizio sarà considerato, dimissionario. Il lavoratore che durante l’aspettativa presti a terzi lavoro subordinato, ancorché non retribuito, è passibile di licenziamento per giusta causa, e se in assenza di accordo scritto con il datore, presti opera in forma diversa dal lavoro subordinato, sarà passibile di licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Nel caso in cui, durante l’aspettativa ed in assenza di preventivo accordo scritto con il Datore, il Lavoratore presti opera in forma diversa dal lavoro subordinato, sarà passibile di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, cioè con riconoscimento del preavviso contrattuale. Il Lavoratore dipendente ammalato od infortunato sul lavoro, potrà chiedere un ulteriore prolungamento compiersi del periodo di aspettativacomporto, per un periodo la cui durata massima sarà pari a 7,5 giorni per ogni 12 mesi alla metà del residuo di anzianità maturata con il massimo di 3 mesicomporto spettante.

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Malattia o Infortunio Professionali. Art. 133 100 Condizioni: L’assenza per infortunio in itinere deve essere comunicata, con tempestiva diligenza che, salvo i casi di giustificata impossibilità, deve avvenire entro le prime 4 ore dall’inizio del lavoro. Il Lavoratore deve dare immediata notizia al proprio Datore di qualsiasi infortunio sul lavoro, anche di lieve entità. Il Lavoratore che non ottemperi a quanto precede, salvo provate ragioni di impedimento sarà disciplinarmente sanzionabile, ferme restando le conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata consegna della comunicazione. Periodo di comporto: infortunio sul lavoro: diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea, comunque non oltre la data indicata nel certificato medico; malattia professionale: conservazione del posto per 9 mesi anche non consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. Ai fini del calcolo del periodo di comporto decorso, si fa riferimento all’arco temporale degli ultimi 5 anni a ritroso, a partire dalla data dell’inizio dell'ultimo evento morboso. Se superati 30 giorni dalla scadenza del periodo di comporto il datore non procede al licenziamento del lavoratore, si considera sospeso il rapporto dalla data di compimento del periodo di comporto. Il periodo di sospensione è neutro ai fini del computo del periodo di comporto. Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine della malattia non si ripresenti a lavoro sarà considerato dimissionario. Aspettativa allo scadere del periodo di comporto: prima dello scadere del periodo di comporto il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa non retribuita con durata massima di 7,5 giorni per ogni 12 mesi anno di anzianità maturataanzianità, con il massimo di 3 6 mesi. Indennità INAIL: dal 4° al 90° giorno: 60% della retribuzione media giornalieraRetribuzione Media Normale Giornaliera; dal 91° giorno: il 75%. Integrazione datoriale: Ferme restando le norme di Legge per quanto concerne il trattamento di malattia od infortunio professionali, l’Azienda corrisponderà al Lavoratore dipendente, alle normali scadenze di paga, un’anticipazione dell'indennità di malattia od infortunio riconosciuta dall'INAIL, ed un’integrazione atta a garantire l’85% della Retribuzione Giornaliera Normale netta percepita dal Lavoratore. Detto importo costituisce un anticipo di cassa e sarà soggetto a conguaglio tenendo conto dell'effettivo ammontare dell'indennità erogata dall'INAIL e della Retribuzione Mensile Normale netta entro i cui limiti si computa l'integrazione a carico del Datore di lavoro. L'indennità INAIL sarà rimborsata al Datore di lavoro che ne ha anticipato il trattamento e, qualora per qualsiasi motivo il Dipendente venisse in possesso di tale indennità, dovrà restituirla immediatamente al Datore di lavoro. In caso di indennità INAIL superiore alla normale retribuzione integrata, l'Azienda corrisponderà al Lavoratore l'eccedenza. L’integrazione a carico del Datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non corrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità a proprio carico. Nel caso l'INAIL non riconosca l'infortunio del Dipendente e la pratica sia trasferita all’INPS per competenza, l'eventuale trattamento economico erogato sarà conguagliato, anche con trattenuta delle somme eccedenti, secondo le regole previste per la malattia o per l’infortunio extraprofessionale. In tal caso, l’evento si sommerà ai periodi considerati di comporto. Previdenza: copertura nel limite massimo del periodo di comporto retribuito. Controllo dell’assenza: all’interno delle fasce orarie contrattualmente previste per le infermità non professionali. Se il lavoratore prevede di allontanarsi durate le fasce orarie, per visite o cure non rinviabili, dovrà informare preventivamente di tale fatto il datore. In caso di assenza ingiustificata il lavoratore è soggetto a sanzione disciplinare e/o perdita dell’integrazione datoriale; se presta lavoro presso terzi, ancorché non retribuito, è passibile di licenziamento per giusta causa. Aspettativa non retribuita per ragioni di salute Art. 134 101 Al lavoratore assunto a tempo indeterminato, che ne faccia richiesta per comprovate e gravi ragioni di salute propria o dei suoi familiari ed entro il termine del periodo di comporto, può essere concesso un periodo d’aspettativa continuativo pari a 15 giorni per ogni anno d’anzianità maturata, fino ad un massimo 6 mesi, con conservazione del posto di lavoro. Tale periodo non è retribuito e non decorre l’anzianità ad alcun effetto, ivi compreso il TFR. Il lavoratore dipendente che entro 7 giorni di calendario dalla scadenza del periodo d’aspettativa non si presenti per riprendere servizio sarà considerato, dimissionario. Il lavoratore che durante l’aspettativa presti a terzi lavoro subordinato, ancorché non retribuito, è passibile di licenziamento per giusta causa, e se in assenza di accordo scritto con il datore, presti opera in forma diversa dal lavoro subordinato, sarà passibile di licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Nel caso in cui, durante l’aspettativa ed in assenza di preventivo accordo scritto con il Datore, il Lavoratore presti opera in forma diversa dal lavoro subordinato, sarà passibile di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, cioè con riconoscimento del preavviso contrattuale. Il Lavoratore dipendente ammalato od infortunato sul lavoro, potrà chiedere un ulteriore prolungamento del periodo di aspettativa, per un periodo la cui durata massima sarà pari a 7,5 giorni per ogni 12 mesi di anzianità maturata con il massimo di 3 mesi.

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Malattia o Infortunio Professionali. Art. 133 156 Condizioni: L’assenza per infortunio in itinere deve essere comunicata, con tempestiva diligenza che, salvo i casi di giustificata impossibilità, deve avvenire entro le prime 4 ore dall’inizio del lavoro. Il Lavoratore deve dare immediata notizia al proprio Datore di qualsiasi infortunio sul lavoro, anche di lieve entità. Il Lavoratore che non ottemperi a quanto precede, salvo provate ragioni di impedimento sarà disciplinarmente sanzionabile, ferme restando le conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata consegna della comunicazione. Periodo di comporto: infortunio sul lavoro: diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea, comunque non oltre la data indicata nel certificato medicod’invalidità; malattia professionale: diritto alla conservazione del posto per 9 mesi anche non consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. Ai fini del calcolo del un periodo di comporto decorso, si fa riferimento all’arco temporale degli ultimi 5 anni analogo a ritroso, a partire dalla data dell’inizio dell'ultimo evento morboso. Se superati 30 giorni dalla scadenza del periodo di comporto il datore non procede al licenziamento del lavoratore, si considera sospeso il rapporto dalla data di compimento del periodo di comporto. Il periodo di sospensione è neutro ai fini del computo del periodo di comporto. Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine della quello previsto per la malattia non si ripresenti a lavoro sarà considerato dimissionario. Aspettativa allo scadere del periodo di comporto: prima dello scadere del periodo di comporto il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa non retribuita con durata massima di 7,5 giorni per ogni 12 mesi di anzianità maturata, con il massimo di 3 mesiprofessionale. Indennità INAIL: dal 4° al 90° giorno: 60% della retribuzione media giornalieraRetribuzione Media Giornaliera; dal 91° giorno: il 75%. Integrazione datoriale: Ferme restando le norme di Legge per quanto concerne il trattamento di malattia od infortunio professionali, l’Azienda corrisponderà giorno dell’infortunio: retribuito come fosse stato regolarmente lavorato; dal 1° al Lavoratore dipendente, alle normali scadenze di paga, un’anticipazione dell'indennità di malattia od infortunio riconosciuta dall'INAIL, ed un’integrazione atta a garantire l’853° giorno: il 60% della Retribuzione Giornaliera Normale netta percepita retribuzione giornaliera normale, con esclusione delle voci correlate alla presenza; dal 4° al 90° giorno: il 25% della retribuzione giornaliera normale, sempre con esclusione delle voci correlate alla presenza; dal 91° giorno: il 10% della retribuzione giornaliera normale, sempre con esclusione delle voci correlate alla presenza. L’Azienda s’impegna ad anticipare per conto dell’INAIL le indennità dovute al Lavoratore. Detto importo costituisce un anticipo di cassa e sarà soggetto a conguaglio tenendo conto dell'effettivo ammontare dell'indennità erogata dall'INAIL e della Retribuzione Mensile Normale netta entro i cui limiti si computa l'integrazione a carico del Datore di lavoro. L'indennità INAIL sarà rimborsata al Datore di lavoro Le indennità saranno poi rimborsate dall’INAIL all’Azienda che ne ha anticipato il trattamento etrattamento. Qualora, qualora per qualsiasi motivo motivo, il Dipendente venisse in possesso di tale indennità, dovrà restituirla immediatamente all’Azienda, al Datore fine d’evitare il reato di lavoro. In caso di indennità INAIL superiore alla normale retribuzione integrata, l'Azienda corrisponderà al Lavoratore l'eccedenzaappropriazione indebita. L’integrazione a carico del Datore di lavoro aziendale non è dovuta se l’INAIL non corrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità a proprio carico. Nel caso l'INAIL non riconosca l'infortunio del Dipendente e la pratica sia trasferita all’INPS per competenza, l'eventuale trattamento economico erogato sarà conguagliato, anche con trattenuta delle somme eccedenti, secondo le regole previste per la malattia o per l’infortunio extraprofessionale. In tal caso, l’evento si sommerà ai periodi considerati di comporto. Previdenza: copertura nel limite massimo figurativa del periodo di comporto retribuito100%, fino alla guarigione. Controllo dell’assenza: all’interno delle fasce orarie contrattualmente previste per le infermità non professionali. Se il lavoratore prevede di allontanarsi durate le fasce orarie, per visite o cure non rinviabili, dovrà informare preventivamente di tale fatto il datore. In caso di assenza ingiustificata il lavoratore è soggetto a sanzione disciplinare e/o perdita dell’integrazione datoriale; se presta lavoro presso terzi, ancorché non retribuito, è passibile di licenziamento per giusta causa. Aspettativa non retribuita per ragioni di salute Art. 134 Al lavoratore assunto a tempo indeterminato157 A. Unico evento grave e continuativo Il Lavoratore che sia in malattia o infortunio, che ne faccia professionali o non professionali, in caso di unico evento grave e continuativo, potrà usufruire dal compiersi del periodo di comporto e previa richiesta per comprovate e gravi ragioni scritta, di salute propria o dei suoi familiari ed entro il termine un’aspettativa della durata massima pari al 50% del periodo di comporto, può essere concesso nel corso della quale non decorrerà la retribuzione, né si avrà decorrenza dell’anzianità per alcun istituto. B. Caso di più malattie o infortuni In caso di più malattie o infortuni, non professionale o professionale, il Lavoratore potrà richiedere per scritto un periodo d’aspettativa continuativo pari a 15 giorni per ogni anno d’anzianità maturatanon retribuita, fino ad un massimo 6 mesi, con conservazione prima del posto di lavoro. Tale periodo non è retribuito e non decorre l’anzianità ad alcun effetto, ivi compreso il TFR. Il lavoratore dipendente che entro 7 giorni di calendario dalla scadenza del periodo d’aspettativa non si presenti per riprendere servizio sarà considerato, dimissionario. Il lavoratore che durante l’aspettativa presti a terzi lavoro subordinato, ancorché non retribuito, è passibile di licenziamento per giusta causa, e se in assenza di accordo scritto con il datore, presti opera in forma diversa dal lavoro subordinato, sarà passibile di licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Nel caso in cui, durante l’aspettativa ed in assenza di preventivo accordo scritto con il Datore, il Lavoratore presti opera in forma diversa dal lavoro subordinato, sarà passibile di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, cioè con riconoscimento del preavviso contrattuale. Il Lavoratore dipendente ammalato od infortunato sul lavoro, potrà chiedere un ulteriore prolungamento compiersi del periodo di aspettativacomporto, per un periodo la cui durata massima sarà pari a 7,5 giorni per ogni 12 mesi alla metà del residuo di anzianità maturata con il massimo di 3 mesicomporto spettante.

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Malattia o Infortunio Professionali. Art. 133 131 Condizioni: L’assenza per infortunio in itinere deve essere comunicata, con tempestiva diligenza che, salvo i casi di giustificata impossibilità, deve avvenire entro le prime 4 ore dall’inizio del lavoro. Il Lavoratore deve dare immediata notizia al proprio Datore di qualsiasi infortunio sul lavoro, anche di lieve entità. Il Lavoratore che non ottemperi a quanto precede, salvo provate ragioni di impedimento sarà disciplinarmente sanzionabile, ferme restando le conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata consegna della comunicazione. Periodo di comporto: infortunio sul lavoro: diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea, comunque non oltre la data indicata nel certificato medico; malattia professionale: diritto alla conservazione del posto per 9 mesi anche non consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. Ai fini del calcolo del un periodo di comporto decorso, si fa riferimento all’arco temporale degli ultimi 5 anni analogo a ritroso, a partire dalla data dell’inizio dell'ultimo evento morboso. Se superati 30 giorni dalla scadenza del periodo di comporto il datore non procede al licenziamento del lavoratore, si considera sospeso il rapporto dalla data di compimento del periodo di comporto. Il periodo di sospensione è neutro ai fini del computo del periodo di comporto. Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine della quello previsto per la malattia non si ripresenti a lavoro sarà considerato dimissionario. Aspettativa allo scadere del periodo di comporto: prima dello scadere del periodo di comporto il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa non retribuita con durata massima di 7,5 giorni per ogni 12 mesi di anzianità maturata, con il massimo di 3 mesiprofessionale. Indennità INAIL: dal 4° al 90° giorno: 60% della retribuzione media giornalieraRetribuzione Media Giornaliera; dal 91° giorno: il 75%. Integrazione datoriale: Ferme restando le norme di Legge per quanto concerne il trattamento di malattia od infortunio professionali, l’Azienda corrisponderà giorno dell’infortunio: retribuito come fosse stato regolarmente lavorato; dal 1° al Lavoratore dipendente, alle normali scadenze di paga, un’anticipazione dell'indennità di malattia od infortunio riconosciuta dall'INAIL, ed un’integrazione atta a garantire l’853° giorno: il 60% della Retribuzione Giornaliera Normale netta percepita retribuzione giornaliera normale, con esclusione delle voci correlate alla presenza; dal 4° al 90° giorno: il 25% della retribuzione giornaliera normale, sempre con esclusione delle voci correlate alla presenza; dal 91° giorno: il 10% della retribuzione giornaliera normale, sempre con esclusione delle voci correlate alla presenza. L’Azienda s’impegna ad anticipare per conto dell’INAIL le indennità dovute al Lavoratore. Detto importo costituisce un anticipo di cassa e sarà soggetto a conguaglio tenendo conto dell'effettivo ammontare dell'indennità erogata dall'INAIL e della Retribuzione Mensile Normale netta entro i cui limiti si computa l'integrazione a carico del Datore di lavoro. L'indennità INAIL sarà rimborsata al Datore di lavoro Le indennità saranno poi rimborsate dall’INAIL all’Azienda che ne ha anticipato il trattamento etrattamento. Qualora, qualora per qualsiasi motivo motivo, il Dipendente venisse in possesso di tale indennità, dovrà restituirla immediatamente all’Azienda, al Datore fine d’evitare il reato di lavoro. In caso di indennità INAIL superiore alla normale retribuzione integrata, l'Azienda corrisponderà al Lavoratore l'eccedenzaappropriazione indebita. L’integrazione a carico del Datore di lavoro aziendale non è dovuta se l’INAIL non corrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità a proprio carico. Nel caso l'INAIL non riconosca l'infortunio del Dipendente e la pratica sia trasferita all’INPS per competenza, l'eventuale trattamento economico erogato sarà conguagliato, anche con trattenuta delle somme eccedenti, secondo le regole previste per la malattia o per l’infortunio extraprofessionale. In tal caso, l’evento si sommerà ai periodi considerati di comporto. Previdenza: copertura nel limite massimo figurativa del periodo di comporto retribuito100%, fino alla guarigione. Controllo dell’assenza: all’interno delle fasce orarie contrattualmente previste per le infermità non professionali. Se il lavoratore prevede di allontanarsi durate le fasce orarie, per visite o cure non rinviabili, dovrà informare preventivamente di tale fatto il datore. In caso di assenza ingiustificata il lavoratore è soggetto a sanzione disciplinare e/o perdita dell’integrazione datoriale; se presta lavoro presso terzi, ancorché non retribuito, è passibile di licenziamento per giusta causa. Aspettativa non retribuita per ragioni di salute Art. 134 Al lavoratore assunto a tempo indeterminato132 A. Unico evento grave e continuativo Il Lavoratore che sia in malattia o infortunio, che ne faccia professionali o non professionali, in caso di unico evento grave e continuativo, periodicamente e correttamente giustificato e documentato, potrà usufruire dal compiersi del periodo di comporto e previa richiesta scritta, di un’aspettativa della durata massima pari al 50% del periodo di comporto spettante al Lavoratore, nel corso della quale non decorrerà la retribuzione, né si avrà decorrenza dell’anzianità per comprovate e gravi ragioni alcun istituto. B. Caso di salute propria più malattie o dei suoi familiari ed entro infortuni In caso di più malattie o infortuni, non professionale o professionale, il termine Lavoratore potrà richiedere per scritto un periodo d’aspettativa non retribuita, sempre prima del compiersi del periodo di comporto, può essere concesso un la cui durata massima sarà pari alla metà del residuo periodo d’aspettativa continuativo pari a 15 giorni per ogni anno d’anzianità maturatadi comporto spettante. Per entrambe le aspettative che precedono, fino ad un massimo 6 mesisarà necessario: che il Lavoratore esibisca i dovuti certificati medici, con conservazione del posto di lavoro. Tale periodo che non è retribuito sussista la permanente impossibilità della ripresa lavorativa e che il Lavoratore non decorre l’anzianità ad alcun effetto, ivi compreso il TFR. Il lavoratore dipendente che entro 7 giorni di calendario dalla scadenza del periodo d’aspettativa non si presenti per riprendere servizio sarà considerato, dimissionario. Il lavoratore che durante l’aspettativa presti a terzi lavoro subordinatosubordinato o autonomo, ancorché anche se non retribuito. Se il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna comunicazione scritta entro i 7 giorni dal termine del periodo d’aspettativa, è passibile di licenziamento per giusta causa” Preavviso Art. 233 fino a 5 anni Da 5 fino a 10 oltre a 10 anni Livelli d’anzianità anni d’anzianità d’anzianità Quadro, e se in assenza 2° 60 giorni 75 giorni 90 giorni3°, 4° e 5° 45 giorni 60 giorni 75 giorni 6° e 7° 30 giorni 45 giorni 60 giorni 8° e Lavoratori 10 giorni 15 giorni 20 giorni Discontinui La parte che risolve il rapporto di accordo scritto lavoro senza i termini di preavviso di cui sopra, o con preavviso insufficiente, dovrà corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della Retribuzione Mensile Normale che sarebbe spettata per il datore, presti opera in forma diversa dal lavoro subordinato, periodo di mancato od insufficiente preavviso. Tale indennità sostitutiva sarà passibile di licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Nel caso in cui, durante l’aspettativa ed in assenza di preventivo accordo scritto con il Datore, il Lavoratore presti opera in forma diversa dal lavoro subordinato, sarà passibile di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, cioè con riconoscimento utile agli effetti del preavviso contrattualecomputo del TFR. Il Lavoratore dipendente ammalato od infortunato sul lavoro, potrà chiedere un ulteriore prolungamento del periodo di aspettativa, per un periodo la cui durata massima sarà pari a 7,5 giorni per ogni 12 mesi preavviso si calcola dal giorno successivo alla data di anzianità maturata con il massimo ricezione della lettera di 3 mesidimissioni o di licenziamento.

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