Malattia. 1 In caso di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione lavorativa, il dipendente deve darne immediata comunicazione alla propria sede di lavoro e trasmettere la relativa certificazione medica, entro il terzo giorno dall’inizio della malattia. 2 Il dipendente dovrà tenere analogo comportamento in caso di prosecuzione dello stato di malattia. 3 Il dipendente è tenuto a sottoporsi alle visite mediche di controllo disposte dalla Società tramite i competenti organismi sanitari. Qualora in sede di visita di controllo sia giudicato idoneo a riprendere il lavoro, egli è tenuto a riprendere immediatamente servizio, in caso di mancata ottemperanza il dipendente è considerato assente ingiustificato dal giorno della visita. 4 Il dipendente assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00. 5 Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro entro i limiti del periodo di comporto fissato in 365 giorni. 6 Il periodo di comporto sopra indicato potrà essere raddoppiato, a seguito di richiesta documentata del dipendente, esclusivamente nei casi di gravi patologie come tali identificate dai vigenti decreti ministeriali in materia. 7 Sono escluse dal computo del periodo di comporto le assenze, debitamente certificate, dovute a periodi di ricovero ospedaliero, ivi compresi quelli giornalieri e per la successiva convalescenza senza soluzione di continuità. 8 Prima che siano superati i limiti di comporto, il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute della durata massima di dodici mesi. 9 Superato il periodo di comporto, nonché l’eventuale periodo di aspettativa di cui al punto precedente, la Società può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva di mancato preavviso. 10 Durante l'assenza per malattia il dipendente ha diritto al seguente trattamento economico: • sino a 185 giorni calendariali di assenza compete la retribuzione lorda fissa mensile di cui all’articolo 44 ,“Struttura della retribuzione” del presente contratto; • dal 186° giorno al 275° giorno calendariale di assenza compete il 75% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 276° al 365° giorno calendariale compete il 65% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 366° giorno calendariale non compete alcuna retribuzione. Nel solo caso di assenze dovute alle patologie di cui al comma 6 del presente articolo, superato il 365° giorno calendariale di assenza, verrà corrisposto il 50% della retribuzione lorda fissa mensile. 11 Per il dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato ai fini del calcolo del periodo comporto si fa riferimento ai suddetti periodi riproporzionati in funzione del periodo di contratto. 12 Durante l'assenza per malattia, il dipendente matura il diritto alle ferie. 13 Le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o a malattia professionale sono computate nel periodo di comporto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Malattia. 1 In caso Superato il periodo di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione lavorativa, il dipendente deve darne immediata comunicazione alla propria sede di lavoro e trasmettere la relativa certificazione medica, entro il terzo giorno dall’inizio della malattia.
2 Il dipendente dovrà tenere analogo comportamento in caso di prosecuzione dello stato di malattia.
3 Il dipendente è tenuto a sottoporsi alle visite mediche di controllo disposte dalla Società tramite i competenti organismi sanitari. Qualora in sede di visita di controllo sia giudicato idoneo a riprendere il lavoro, egli è tenuto a riprendere immediatamente servizioprova, in caso di mancata ottemperanza il dipendente è considerato assente ingiustificato dal giorno della visita.
4 Il dipendente assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
5 Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assente per malattia, ha diritto alla viene garantita al lavoratore la conservazione del posto di lavoro entro per il seguente periodo, salvo l'eventuale maggiore durata stabilita nel contratto individuale: - 20 giorni di calendario peri lavoratori con anzianità di servizio fino a 12 mesi; - 45 giorni di calendario per i limiti del periodo lavoratori con anzianità di comporto fissato in 365 giorni.
6 Il periodo di comporto sopra indicato potrà essere raddoppiato, a seguito di richiesta documentata del dipendente, esclusivamente nei casi di gravi patologie come tali identificate dai vigenti decreti ministeriali in materia.
7 Sono escluse dal computo del periodo di comporto le assenze, debitamente certificate, dovute a periodi di ricovero ospedaliero, ivi compresi quelli giornalieri e servizio superiore ai 12 mesi. Ai lavoratori assenti per la successiva convalescenza senza soluzione di continuità.
8 Prima che siano superati i limiti di comportomalattia, il dipendente con contratto di datore dl lavoro a tempo indeterminato, perdurando lo stato corrisponderà le indennità di malattia, può richiedere un periodo per il seguente periodo: - 10 giorni complessivi nell'anno civile (1° gennaio-31 dicembre) ai lavoratori fino a 12 mesi di aspettativa non retribuita anzianità; - 20 giorni complessivi nell'anno civile (1° gennaio-31 dicembre) ai lavoratori con anzianità superiore a 12 mesi. Le indennità dovute a titolo di malattia saranno erogate secondo le seguente quantificazione:
1. per motivi i primi 3 giorni di salute della durata massima di dodici mesi.
9 Superato il periodo di comportomalattia, nonché l’eventuale periodo di aspettativa di cui l'indennità sarà pari al punto precedente, la Società può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva di mancato preavviso.
10 Durante l'assenza per malattia il dipendente ha diritto al seguente trattamento economico: • sino a 185 giorni calendariali di assenza compete la retribuzione lorda fissa mensile di cui all’articolo 44 ,“Struttura della retribuzione” del presente contratto; • dal 186° giorno al 275° giorno calendariale di assenza compete il 75% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 276° al 365° giorno calendariale compete il 65% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 366° giorno calendariale non compete alcuna retribuzione. Nel solo caso di assenze dovute alle patologie di cui al comma 6 del presente articolo, superato il 365° giorno calendariale di assenza, verrà corrisposto il 50% della retribuzione lorda fissa mensile.globale di fatto;
11 2. dal 4° giorno sino al 10° giorno, l'indennità sarà pari al 100% della retribuzione globale di fatto;
3. dall'11° giorno al 20° giorno, se dovuti, l'indennità sarà pari al 50% della retribuzione globale di fatto. Le indennità di cui sopra vengono corrisposte con esclusione della giornata di riposo settimanale e l'aggiunta della quota vitto ed alloggio nel caso in cui lavoratore non sia degente presso il domicilio del datore di lavoro. Per i primi tre giorni di malattia l'indennità rimane a carico del datore di lavoro, per il dipendente con contratto restante periodo provvede l'EBILCOBA, sempre che i datori di lavoro a tempo determinato abbiano comunque versato all'Ente almeno 12 mesi di contributi. I contributi versati sono considerati acquisiti e saranno valutati ai fini del calcolo del periodo comporto si fa riferimento ai suddetti periodi riproporzionati pagamento dell'indennità di malattia anche se sono stati versati per un lavoratore diverso da quello in funzione del quel momento alle proprie dipendenze e che ha diritto all'indennità. Le assenze per malattia debbono essere giustificate secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 2. La malattia avvenuta in periodo di contratto.
12 Durante l'assenza prova o di preavviso ne sospende la decorrenza. Lo stesso vale per malattia, la malattia sorta durante il dipendente matura il diritto alle periodo di ferie.
13 Le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o a malattia professionale sono computate nel periodo di comporto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Malattia. 1 In caso di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione lavorativa, il 1. Il personale dipendente deve darne immediata comunicazione alla propria sede di lavoro e trasmettere la relativa certificazione medica, entro il terzo giorno dall’inizio della malattia.
2 Il dipendente dovrà tenere analogo comportamento non in caso di prosecuzione dello stato di malattia.
3 Il dipendente è tenuto a sottoporsi alle visite mediche di controllo disposte dalla Società tramite i competenti organismi sanitari. Qualora in sede di visita di controllo sia giudicato idoneo a riprendere il lavoro, egli è tenuto a riprendere immediatamente servizio, in caso di mancata ottemperanza il dipendente è considerato assente ingiustificato dal giorno della visita.
4 Il dipendente assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
5 Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminatoprova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro entro i limiti del per un periodo di comporto fissato 18 mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in 365 giornicorso.
6 Il periodo 2. Per motivi di comporto sopra indicato potrà essere raddoppiatoparticolare gravità, a seguito di richiesta documentata del dipendente, esclusivamente nei casi di gravi patologie come tali identificate dai vigenti decreti ministeriali al dipendente in materia.
7 Sono escluse dal computo del periodo di comporto le assenze, debitamente certificate, dovute a periodi di ricovero ospedaliero, ivi compresi quelli giornalieri e per la successiva convalescenza senza soluzione di continuità.
8 Prima che siano superati i limiti di comporto, il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, può richiedere che abbia raggiunto il limite previsto dal precedente comma 1 e ne faccia motivata richiesta, viene concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute della durata massima di dodici personale fino a 18 mesi.
9 Superato 3. In caso di patologie gravi, che richiedono terapie salvavita e/o temporaneamente e parzialmente invalidanti quali, a mero titolo di esempio, emodialisi o chemioterapia, le assenze sono escluse dal computo dei giorni di cui al precedente comma 1.
4. Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento per malattia, l'Ente corrisponderà al dipendente, mese per mese, durante il periodo di comporto, nonché l’eventuale periodo malattia: - il 100% della normale retribuzione mensile per un massimo di aspettativa di cui al punto precedente, la Società può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva di mancato preavviso.
10 Durante l'assenza per malattia il dipendente ha diritto al seguente trattamento economico: • sino a 185 giorni calendariali di assenza compete la retribuzione lorda fissa mensile di cui all’articolo 44 ,“Struttura della retribuzione” del presente contratto12 mesi; • dal 186° giorno al 275° giorno calendariale di assenza compete - il 75% della retribuzione lorda fissa mensileper gli ulteriori 6 mesi; • dal 276° al 365° giorno calendariale compete il 65% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 366° giorno calendariale non compete alcuna retribuzione. Nel solo caso di assenze dovute alle patologie - i periodi di cui al comma 6 2 non sono retribuiti.
5. L'assenza per malattia deve essere comunicata alla direzione dell'Ente e/o dell'Istituzione Formativa, tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del presente articologiorno in cui si verifica, superato anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento.
6. Il dipendente è tenuto a comunicare alla direzione dell'Ente e/o dell'Istituzione Formativa il 365° codice INPS ricevuto dal medico certificante entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno calendariale festivo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
7. La direzione dell'Ente e/o dell'Istituzione Formativa dispone il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di norma, fin dal primo giorno di assenza, verrà corrisposto il 50% della retribuzione lorda fissa mensileattraverso gli uffici competenti.
11 8. Per il dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato ai fini del calcolo del periodo comporto cure idrotermali e fisioterapiche, si fa riferimento ai suddetti periodi riproporzionati in funzione del periodo alle attuali disposizioni di contrattolegge.
12 Durante l'assenza per malattia, il dipendente matura il diritto alle ferie9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
13 Le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o a malattia professionale sono computate nel periodo di comporto10. Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.
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Malattia. 1 L'assenza per malattia deve essere comunicata dal lavoratore all'impresa entro il giorno successivo, salvo casi di giustificato impedimento. In ogni caso di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione lavorativail lavoratore dovrà inviare all'impresa, entro 48 ore, il dipendente deve darne immediata comunicazione alla propria sede certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'impresa ha facoltà di chiedere il controllo della malattia o infortunio sul lavoro del lavoratore soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti. Per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia, fermo restando l'art. 5, legge n. 300/1970, le parti concordano quanto segue: - il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di controllo nelle fasce orarie previste dalle norme vigenti e trasmettere la relativa certificazione medicaprecisamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00; - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, entro prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per visite di controllo, di cui il terzo giorno dall’inizio della malattia.
2 Il dipendente dovrà tenere analogo comportamento lavoratore darà preventiva informazione all'azienda. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di prosecuzione ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all'impresa. Al termine della malattia o dell'infortunio non professionale il lavoratore deve presentarsi nel suo abituale posto di lavoro. Il lavoratore che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate, decade dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non erogherà l'indennità di malattia. Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito senza giustificata ragione sanitaria il tempestivo accertamento dello stato di malattia.
3 Il dipendente infermità, lo stesso è tenuto a sottoporsi alle visite mediche di controllo disposte dalla Società tramite obbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata. Per i competenti organismi sanitari. Qualora in sede di visita di controllo sia giudicato idoneo a riprendere il lavoro, egli è tenuto a riprendere immediatamente servizio, in caso di mancata ottemperanza il dipendente è considerato assente ingiustificato dal giorno della visita.
4 Il dipendente assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
5 Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro entro i limiti del periodo di comporto fissato in 365 giorni.
6 Il periodo di comporto sopra indicato potrà essere raddoppiato, a seguito di richiesta documentata del dipendente, esclusivamente nei casi di gravi patologie come tali identificate dai vigenti decreti ministeriali in materia.
7 Sono escluse Tbc - fermo restando quanto previsto dal computo del periodo di comporto le assenze, debitamente certificate, dovute a periodi di ricovero ospedaliero, ivi compresi quelli giornalieri e per la successiva convalescenza senza soluzione di continuità.
8 Prima che siano superati i limiti di comporto, il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute della durata massima di dodici mesi.
9 Superato il periodo di comporto, nonché l’eventuale periodo di aspettativa di cui al punto precedente, la Società può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva di mancato preavviso.
10 Durante l'assenza per malattia il dipendente ha diritto al seguente trattamento economico: • sino a 185 giorni calendariali di assenza compete la retribuzione lorda fissa mensile di cui all’articolo 44 ,“Struttura della retribuzione” del presente contratto; • dal 186° giorno al 275° giorno calendariale di assenza compete il 75% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 276° al 365° giorno calendariale compete il 65% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 366° giorno calendariale non compete alcuna retribuzione. Nel solo caso di assenze dovute alle patologie di cui al comma 6 del presente articolo, superato il 365° giorno calendariale di assenza, verrà corrisposto il 50% della retribuzione lorda fissa mensile.
11 Per il dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato ai fini del calcolo del periodo comporto articolo - si fa riferimento ai suddetti periodi riproporzionati in funzione del periodo alle vigenti disposizioni di contrattolegge.
12 Durante l'assenza per malattia, il dipendente matura il diritto alle ferie.
13 Le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o a malattia professionale sono computate nel periodo di comporto.
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Malattia. 1 Malattia e infortunio Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia od infortunio non determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato, verrà accordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento: per anzianità di servizio fino a 6 anni: conservazione del posto per mesi 12 e corresponsione dell'intera retribuzione per 6 mesi; per anzianità di servizio oltre i 6 anni: conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione della intera retribuzione per 6 mesi e della metà di essa per altri 4 mesi. Uguali diritti spetteranno all'impiegato in periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.Agli effetti del trattamento sopra fissato è considerata malattia anche la infermità derivante da infortuni non sul lavoro, purché esso non sia determinato da eventi gravemente colposi, imputabili al dipendente stesso. In caso di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione lavorativaprolungamento dell'assenza al di là del limite massimo stabilito nei precedenti capoversi, il dipendente deve darne immediata comunicazione datore dilavoro potrà effettuare ed il lavoratore chiedere, la risoluzione del rapporto conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto di anzianità maturata ed alla propria sede indennità sostitutiva del preavviso. Al lavoratore assente per malattia professionale o infortunio saranno conservati il posto di lavoro e trasmettere l'anzianità finoalla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la relativa certificazione medica, entro stessa coincida con il terzo giorno dall’inizio della malattia.
2 Il dipendente dovrà tenere analogo comportamento in caso rilascio del certificato definitivo di prosecuzione dello stato di malattia.
3 Il dipendente è tenuto a sottoporsi alle visite mediche di controllo disposte dalla Società tramite i competenti organismi sanitari. Qualora in sede di visita di controllo sia giudicato idoneo a riprendere il abilitazione alla ripresa del lavoro, egli ovvero quando cessa da parte dell'Istituto assicuratore l'erogazione dell'indennità temporanea economica secondo la legge in xxxxxx.Xx certificato di malattia cartaceo è tenuto a riprendere immediatamente servizio, sostituito dal certificato xxxxxxxxxxx.Xx medico curante acquisisce ed invia all'INPS le informazioni relative alla certificazione di malattia telematicamente attraverso un apposito sistema (SAC/SAR). Servizio militare Come previsto dalle norme in caso di mancata ottemperanza il dipendente è considerato assente ingiustificato dal giorno della visitavigore.
4 Il dipendente assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
5 Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro entro i limiti del periodo di comporto fissato in 365 giorni.
6 Il periodo di comporto sopra indicato potrà essere raddoppiato, a seguito di richiesta documentata del dipendente, esclusivamente nei casi di gravi patologie come tali identificate dai vigenti decreti ministeriali in materia.
7 Sono escluse dal computo del periodo di comporto le assenze, debitamente certificate, dovute a periodi di ricovero ospedaliero, ivi compresi quelli giornalieri e per la successiva convalescenza senza soluzione di continuità.
8 Prima che siano superati i limiti di comporto, il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute della durata massima di dodici mesi.
9 Superato il periodo di comporto, nonché l’eventuale periodo di aspettativa di cui al punto precedente, la Società può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva di mancato preavviso.
10 Durante l'assenza per malattia il dipendente ha diritto al seguente trattamento economico: • sino a 185 giorni calendariali di assenza compete la retribuzione lorda fissa mensile di cui all’articolo 44 ,“Struttura della retribuzione” del presente contratto; • dal 186° giorno al 275° giorno calendariale di assenza compete il 75% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 276° al 365° giorno calendariale compete il 65% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 366° giorno calendariale non compete alcuna retribuzione. Nel solo caso di assenze dovute alle patologie di cui al comma 6 del presente articolo, superato il 365° giorno calendariale di assenza, verrà corrisposto il 50% della retribuzione lorda fissa mensile.
11 Per il dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato ai fini del calcolo del periodo comporto si fa riferimento ai suddetti periodi riproporzionati in funzione del periodo di contratto.
12 Durante l'assenza per malattia, il dipendente matura il diritto alle ferie.
13 Le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o a malattia professionale sono computate nel periodo di comporto.
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Samples: CCNL Produzione Multimediale, Grafica E Servizi Innovativi
Malattia. 1 In caso di Vanno considerati nel computo della malattia tutti gli eventi che impedisca temporaneamente la regolare prestazione lavorativaimplichino inabilità temporanea del lavoratore, il dipendente deve darne immediata comunicazione alla propria sede desunta dall'apposita certificazione medica e derivanti da cause non attinenti all'attività lavorativa occorsi fuori dell'orario di lavoro e trasmettere la relativa certificazione medica, come tali riconosciuti dagli Istituti previdenziali. L'assenza dal lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il terzo normale orario di lavoro del giorno dall’inizio della malattia.
2 in cui si verifica l'assenza stessa, salvo i casi di giustificato impedimento. Il dipendente dovrà tenere analogo comportamento lavoratore è tenuto ad inviare o consegnare all'azienda il certificato medico attestante la malattia entro il secondo giorno successivo a quello del rilascio. Nel caso in cui il secondo giorno successivo a quello del rilascio coincidesse con una domenica o una festività il termine d'invio o di consegna è posticipato al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Ai fini dell'accertamento del tempestivo inoltro fa fede il timbro postale in caso di prosecuzione dello stato di malattia.
3 Il dipendente è tenuto a sottoporsi alle visite mediche di controllo disposte dalla Società tramite i competenti organismi sanitari. Qualora in sede di visita di controllo sia giudicato idoneo a riprendere il lavorod'invio, egli è tenuto a riprendere immediatamente servizioovvero, in caso di mancata ottemperanza il dipendente è considerato assente ingiustificato dal giorno della visita.
4 Il dipendente assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno consegna, l'attestazione di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro ricevuta da parte dell'azienda. L'eventuale prosecuzione dell'assenza deve essere comunicata e certificata con le stesse modalità sopra previste. I lavoratori non in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
5 Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assente per malattia, ha prova hanno diritto alla conservazione del posto posto:
1) per 8 mesi se aventi anzianità di lavoro entro servizio non superiore a 5 anni;
2) per 12 mesi se aventi anzianità di servizio superiore ai 5 anni. Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i limiti periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per Tbc occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi per i lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma e di 30 mesi per i lavoratori di cui al punto 2). L'arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 mesi o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo stato di malattia in corso o con l'esclusione del periodo di comporto fissato in 365 giorni.
6 Il periodo di comporto sopra indicato potrà essere raddoppiato, a seguito di richiesta documentata del dipendente, esclusivamente nei casi di gravi patologie come tali identificate dai vigenti decreti ministeriali in materia.
7 Sono escluse dal computo del periodo di comporto le assenze, debitamente certificate, dovute a prova. Superati i periodi di ricovero ospedalieroconservazione del posto, ivi compresi quelli giornalieri e per la successiva convalescenza senza soluzione di continuità.
8 Prima che siano superati i limiti di comportoal lavoratore verrà accordato, il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminatoprevia richiesta scritta, perdurando lo stato di malattia, può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute della durata malattia, nella misura massima di dodici mesi.
9 Superato 6 mesi non retribuiti. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale nell'anzianità di servizio. La richiesta deve essere presentata, salvo cause di forza maggiore, entro il periodo secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti e potrà essere inoltrata anche per il tramite delle strutture sindacali aziendali. Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di comportolicenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, nonché l’eventuale periodo di aspettativa di cui al punto precedente, la Società può il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva di mancato preavviso.
10 Durante l'assenza per malattia il dipendente ha con diritto al seguente trattamento economico: • sino a 185 giorni calendariali di assenza compete la retribuzione lorda fissa mensile di cui all’articolo 44 ,“Struttura della retribuzione” del presente contratto; • dal 186° giorno solo t.f.r. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al 275° giorno calendariale di assenza compete il 75% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 276° al 365° giorno calendariale compete il 65% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 366° giorno calendariale non compete alcuna retribuzione. Nel solo caso di assenze dovute alle patologie di cui al comma 6 del presente articolo, superato il 365° giorno calendariale di assenza, verrà corrisposto il 50% della retribuzione lorda fissa mensile.
11 Per il dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato ai fini del calcolo del periodo comporto si fa riferimento ai suddetti periodi riproporzionati in funzione del periodo di contratto.
12 Durante l'assenza per malattialicenziamento, il dipendente matura rapporto, per il diritto alle ferieperiodo successivo all'aspettativa, rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e del t.f.r.
13 Le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o a malattia professionale sono computate nel periodo di comporto.
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Malattia. 1 L'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale di invalidità permanente totale in proporzione al grado di invalidità individuato. Per la valutazione del grado di invalidità si fa riferimento alla Tabella di accertamento riportata nelle Condizioni di Assicurazione. Per i casi non previsti in tale Tabella, si prendono in considerazione le Tabelle INAIL. ⚫ In caso di malattia che impedisca temporaneamente degenza conseguente a malattie coronariche e infartuali, rivascolarizzazione cardiaca e by-pass, neoplasie maligne, interventi per asportazione di organi, trapianti, artro-protesi delle grandi articolazioni, ictus cerebrale, la regolare prestazione lavorativa, il dipendente deve darne immediata comunicazione alla propria sede di lavoro e trasmettere la relativa certificazione medica, entro il terzo giorno dall’inizio della malattia.
2 Il dipendente dovrà tenere analogo comportamento diaria raddoppia; ⚫ La diaria è prevista anche in caso di prosecuzione dello stato di malattia.
Day hospital non inferiore a 3 Il dipendente è tenuto a sottoporsi alle visite mediche di controllo disposte dalla Società tramite i competenti organismi sanitari. Qualora in sede di visita di controllo sia giudicato idoneo a riprendere il lavoro, egli è tenuto a riprendere immediatamente servizio, giorni ed in caso di mancata ottemperanza il dipendente convalescenza a seguito di un ricovero di durata superiore a 10 giorni; ⚫ La durata massima dei giorni indennizzabili è considerato assente ingiustificato dal giorno della visita.
4 Il dipendente assente di 90 giorni per evento e di 180 giorni per anno assicurativo. Per assicurati di età superiore ai 60 anni la durata massima in caso di ricovero per malattia è tenuto fin di 45 giorni per evento e 90 giorni per anno assicurativo. ⚫ Invio di un infermiere a domicilio: se l'Assicurato, nelle due settimane successive dalla dimissione dal primo ricovero, necessitasse di essere assistito da un infermiere, l'Impresa, attraverso una Struttura Organizzativa, provvederà al suo reperimento. La Società ne assume le spese fino a un massimo di 55 € al giorno per un massimo di assenza dal lavoro cinque giorni per sinistro; ⚫ Invio di un fisioterapista a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
5 Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro entro i limiti del periodo di comporto fissato in 365 giorni.
6 Il periodo di comporto sopra indicato potrà essere raddoppiatodomicilio: qualora l'Assicurato, a seguito di richiesta documentata del dipendentetraumi o fratture semplici derivanti da infortunio o malattia improvvisa, esclusivamente nei casi necessiti di gravi patologie come tali identificate dai vigenti decreti ministeriali un fisioterapista al domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà a inviare al suo domicilio un fisioterapista. La Società terrà a proprio carico il costo fino a un massimo di 260 € per sinistro; ⚫ Invio di un infermiere per assistenza di un familiare non autosufficiente: se l'Assicurato convive da solo con un familiare non autosufficiente e deve ricoverarsi a seguito di malattia o infortunio, la Struttura Organizzativa provvederà a inviare presso il domicilio dell'Assicurato un infermiere per assistere il familiare non autosufficiente. La Società terrà a proprio carico l'onorario fino a un massimo di 250 € per sinistro; ⚫ Assistenza domiciliare integrata: in materia.
7 Sono escluse dal computo del periodo di comporto le assenze, debitamente certificate, dovute a periodi caso di ricovero ospedalierodella durata di almeno 8 giorni (se con intervento chirurgico) o di almeno 12 giorni (senza intervento chirurgico) dovuto a malattia o infortunio, ivi compresi quelli giornalieri sono previsti i seguenti servizi di assistenza: - Ospedalizzazione domiciliare: la Struttura Organizzativa organizza e gestisce, su richiesta del medico curante, la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni di proprio personale medico e paramedico per un massimo di 30 giorni dopo le dimissioni dall'Istituto di cura; - Prestazioni professionali: in caso di necessità la successiva convalescenza senza soluzione Struttura Organizzativa provvede a inviare al domicilio dell'assicurato del personale medico (medico generico o specialista cardiologo, internista, chirurgo) e/o paramedico (infermiere professionale, fisiokinesiterapista, operatore assistenziale) fino a un massimo di continuità.
8 Prima che siano superati 30 giorni dopo le dimissioni dall'Istituto di cura; - Servizi sanitari: se l'Assicurato necessiti di eseguire presso il proprio domicilio prelievi di sangue, ecografie, esami radiografici e altri accertamenti diagnostici eseguibili a domicilio e di usufruire al proprio domicilio della consegna e del ritiro degli esiti degli esami e dell'invio di farmaci urgenti, la Struttura Organizzativa provvederà a organizzare i limiti servizi xxxxxxxxx fino a un massimo di comporto30 giorni dopo le dimissioni dall'istituto di cura; - Servizi non sanitari: se l'Assicurato necessiti di svolgere incombenze connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana quali pagamento di bollettini postali, il dipendente con contratto acquisto di lavoro generi di prima necessità, disbrigo di incombenze amministrative, collaborazione familiare, sorveglianza minori, la Struttura Organizzativa provvederà a tempo indeterminatoorganizzare i servizi richiesti fino a un massimo di 30 giorni dopo le dimissioni dall'Istituto di cura; ⚫ Fornitura di attrezzature medico chirurgiche: se, perdurando lo stato a seguito di infortunio e/o malattia, può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita si rendano necessarie all'Assicurato una o più delle seguenti attrezzature medico-chirurgiche: stampelle; sedia a rotelle; letto ortopedico; materasso antidecubito, la Struttura Organizzativa fornisce l'attrezzatura richiesta in comodato d'uso per motivi di salute della durata massima di dodici mesi.
9 Superato il periodo necessario alle esigenze dell'Assicurato, sino ad un massimo di comporto90 giorni per Xxxxxxxx, nonché l’eventuale periodo di aspettativa di cui al punto precedentetenendo il costo a carico della Società. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Struttura Organizzativa, risultasse impossibile reperire e/o fornire tali attrezzature, la Società può risolvere provvederà a rimborsare l'Assicurato delle spese relative al noleggio delle attrezzature stesse, fino alla concorrenza di 500 € per sinistro, a fronte di presentazione di fattura o ricevuta fiscale da parte dell'Assicurato stesso; ⚫ Invio di una collaboratrice familiare (riservato alle assicurate donne): In caso di infortunio che comporti l'immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e rimovibile solo mediante demolizione, comprese le osteosintesi e i fissatori esterni, o in caso di frattura del bacino, femore, della colonna vertebrale o per frattura della costola purché radiologicamente accertate oppure in caso di ricovero per infortunio e/o malattia che comporti almeno un pernottamento in istituto di cura con o senza intervento chirurgico, la Struttura Organizzativa segnalerà il rapporto nominativo di lavoro corrispondendo una collaboratrice familiare nella zona in cui si trova, compatibilmente con la disponibilità locale. La Società terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 50 € al dipendente giorno per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi per sinistro, con il trattamento limite di fine rapporto 350 €. Trasporto sanitario: Se l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio, necessita di un trasporto in autoambulanza, dopo il ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa provvederà a inviarla direttamente, tenendo a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo per ogni Sinistro pari a quello necessario per compiere 300 km di percorso complessivo (casa - ospedale e l’indennità sostitutiva ritorno). Secondo parere e consigli medici: La Società, tramite i medici della Struttura Organizzativa, mette a disposizione dell'Assicurato il servizio di mancato preavviso.
10 Durante l'assenza seconda opinione medica, che fornisce una seconda consulenza medica relativa a un approfondimento del proprio stato di salute. L'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio diagnosticati o trattati terapeuticamente potrà contattare, direttamente o tramite il proprio medico curante, i medici della Struttura Organizzativa per malattia il dipendente ha diritto al seguente trattamento economico: • ottenere una consulenza sulla diagnosi effettuata nei suoi confronti. La Società terrà a proprio carico le relative spese sino a 185 giorni calendariali un massimo di assenza compete la retribuzione lorda fissa mensile 800 € per sinistro. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? Invalidità Permanente per Infortunio - Tabella di cui all’articolo 44 ,“Struttura della retribuzione” del presente contratto; • dal 186° giorno al 275° giorno calendariale di assenza compete il 75% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 276° al 365° giorno calendariale compete il 65% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 366° giorno calendariale non compete alcuna retribuzione. Nel solo accertamento - Sopravvalutazione fino a € 300.000 In caso di assenze dovute alle patologie perdita totale anatomica o funzionale degli arti o della facoltà visiva o uditiva, relativamente alla somma assicurata fino a € 300.000, viene applicata una tabella di cui al comma 6 del presente articolo, superato il 365° giorno calendariale accertamento apposita e l'indennizzo viene liquidato con la percentuale di assenza, verrà corrisposto il 50% della retribuzione lorda fissa mensileinvalidità accertata senza applicazione di alcuna franchigia.
11 Per il dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato ai fini del calcolo del periodo comporto si fa riferimento ai suddetti periodi riproporzionati in funzione del periodo di contratto.
12 Durante l'assenza per malattia, il dipendente matura il diritto alle ferie.
13 Le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o a malattia professionale sono computate nel periodo di comporto.
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Samples: Polizza Infortuni E Malattia
Malattia. 1 1. In caso di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione lavorativa, lavorativa il dipendente deve darne immediata comunicazione alla propria sede di lavoro lavoro. II dipendente è tenuto a comunicare alla Società tempestivamente la durata della prognosi.
2. Il dipendente - a fronte di specifica richiesta aziendale - è tenuto a comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica al competente istituto di previdenza. La comunicazione del numero di protocollo andrà effettuata con modalità informatica (e-mail) o, in caso di impossibilità di tale utilizzo, a mezzo fax o posta; in tale ultimo caso farà fede il timbro della data di partenza.
3. In caso di mancata trasmissione telematica, da parte del medico, del certificato di malattia per qualsiasi motivo (ad esempio, problemi tecnici di trasmissione, per insorgenza dello stato patologico all'estero, per mancanza di collegamento telematico tra la struttura sanitaria e l'istituto di previdenza, etc.), il lavoratore dovrà trasmettere la relativa certificazione medica, alla Società il certificato di malattia in forma cartacea rilasciato dal medico entro il terzo giorno dall’inizio dall'inizio della malattia, secondo le modalità attualmente in vigore in Società.
2 4. Il dipendente dovrà tenere analogo comportamento in caso di prosecuzione dello stato di malattia.
3 5. Il dipendente non può presentarsi in servizio prima della scadenza del periodo di inabilità indicato sulla certificazione di cui ai commi precedenti. Qualora il dipendente intenda ripresentarsi in servizio prima della scadenza del periodo di malattia, lo stesso dovrà avere cura di produrre ulteriore certificato medico che attesti la variazione della prognosi iniziale e, quindi, indichi la conseguente idoneità alla ripresa dell'attività lavorativa.
6. Il dipendente è tenuto a sottoporsi alle visite mediche di controllo disposte dalla Società tramite i competenti organismi sanitari. Qualora in sede di visita di controllo sia giudicato idoneo a riprendere il lavoro, egli è tenuto a riprendere immediatamente servizio, in caso di mancata ottemperanza il dipendente è considerato assente ingiustificato dal giorno della visita.
4 Il 7. II dipendente assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00. Il dipendente che - per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi - non possa osservare tali fasce orarie è tenuto a dare preventiva comunicazione alla Società. Al dipendente che si sottragga alla visita di controllo senza giustificato motivo si applicano le decurtazioni economiche previste dalle vigenti disposizioni legislative; inoltre, tale comportamento costituisce presupposto per eventuali sanzioni disciplinari.
5 8. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro entro i limiti del periodo di comporto fissato in 365 giorni. Ai fini della maturazione del periodo di comporto si sommano tutte le assenze per malattia verificatesi nel corso dei quattro anni precedenti l'ultima manifestazione morbosa.
6 9. Il periodo di comporto sopra indicato potrà essere raddoppiato, a seguito di richiesta documentata del dipendente, esclusivamente nei casi di gravi patologie come tali identificate dai vigenti decreti ministeriali in materia.
7 10. Sono escluse dal computo del periodo di comporto le assenzeassenze per malattia, senza soluzione di continuità dall'evento e debitamente certificate, dovute a per i periodi di ricovero ospedaliero, ivi compresi quelli giornalieri e per la successiva convalescenza senza soluzione convalescenza, per malattia conseguente ad infortunio accertato presso una struttura del Servizio Sanitario Nazionale, per malattie riconducibili allo stato di continuitàgravidanza o di puerperio e per le assenze riconducibili all'effettuazione di terapie salvavita.
8 11. Prima che siano superati i limiti di comporto, il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute della durata massima di dodici mesi.
9 12. Superato il periodo di comporto, nonché l’eventuale l'eventuale periodo di aspettativa di cui al punto precedente, la Società può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente il trattamento di fine rapporto e l’indennità l'indennità sostitutiva di mancato preavviso.
10 13. Durante l'assenza per malattia il dipendente ha diritto al seguente trattamento economico: • - sino a 185 giorni calendariali di assenza compete la retribuzione lorda fissa mensile della singola Sezione specifica di cui all’articolo 44 ,“Struttura della retribuzione” del presente contrattoriferimento; • - dal 186° giorno al 275° giorno calendariale di assenza compete il 75% della retribuzione lorda fissa mensile; • - dal 276° al 365° giorno calendariale compete il 65% della retribuzione lorda fissa mensile; • - dal 366° giorno calendariale non compete alcuna nessuna retribuzione. Nel solo caso di assenze dovute alle patologie di cui al comma 6 9 del presente articolo, superato il 365° giorno calendariale di assenza, assenza verrà corrisposto il 50% della retribuzione lorda fissa mensile.
11 14. Per il dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato ai fini del calcolo del periodo comporto si fa riferimento ai suddetti periodi riproporzionati in funzione del periodo di contratto.
12 15. Durante l'assenza per malattia, il dipendente matura il diritto alle ferie. La malattia insorta durante le ferie, comporta, su richiesta dell'interessato la sospensione delle stesse per tutta la durata della prognosi risultante dal certificato medico. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva gli obblighi di comunicazione, certificazione e ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo.
13 16. Le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o a malattia professionale sono computate nel periodo di comporto. Per tali assenze compete l'intera retribuzione lorda fissa mensile.
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Malattia. 1 In caso di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione lavorativa, lavorativa il dipendente deve darne immediata comunicazione alla propria sede di lavoro lavoro.
2 Il dipendente – a fronte di specifica richiesta aziendale - è tenuto a comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica al competente istituto di previdenza.
3 In caso di mancata trasmissione telematica, da parte del medico, del certificato di malattia per qualsiasi motivo (ad esempio, problemi tecnici di trasmissione, per insorgenza dello stato patologico all’estero, per mancanza di collegamento telematico tra la struttura sanitaria e l’istituto di previdenza, etc.), il lavoratore dovrà trasmettere la relativa certificazione medica, alla Società il certificato di malattia in forma cartacea rilasciato dal medico entro il terzo giorno dall’inizio della malattia.
2 Il malattia iI dipendente dovrà tenere analogo comportamento in caso di prosecuzione dello stato di malattia.
3 4 Il dipendente non può presentarsi in servizio prima della scadenza del periodo di inabilità indicato sulla certificazione di cui ai commi precedenti.
5 Il dipendente è tenuto a sottoporsi alle visite mediche di controllo disposte dalla Società tramite i competenti organismi sanitari. Qualora in sede di visita di controllo sia giudicato idoneo a riprendere il lavoro, egli è tenuto a riprendere immediatamente servizio, in caso di mancata ottemperanza il dipendente è considerato assente ingiustificato dal giorno della visita.
4 6 Il dipendente assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
5 7 Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro entro i limiti del periodo di comporto fissato in 365 giorni.
6 8 Il periodo di comporto sopra indicato potrà essere raddoppiato, a seguito di richiesta documentata del dipendente, esclusivamente nei casi di gravi patologie come tali identificate dai vigenti decreti ministeriali in materia.
7 9 Sono escluse dal computo del periodo di comporto le assenzeassenze per malattia, senza soluzione di continuità dall’evento e debitamente certificate, dovute a per i periodi di ricovero ospedaliero, ivi compresi quelli giornalieri e per la successiva convalescenza senza soluzione convalescenza, per malattia conseguente ad infortunio accertato presso una struttura del Servizio Sanitario Nazionale, per malattie riconducibili allo stato di continuitàgravidanza o di puerperio e per le assenze riconducibili all’effettuazione di terapie salvavita.
8 10 Prima che siano superati i limiti di comporto, il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute della durata massima di dodici mesi.
9 11 Superato il periodo di comporto, nonché l’eventuale periodo di aspettativa di cui al punto precedente, la Società può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva di mancato preavviso.
10 12 Durante l'assenza per malattia il dipendente ha diritto al seguente trattamento economico: • sino a 185 giorni calendariali di assenza compete la retribuzione lorda fissa mensile di cui all’articolo 44 ,“Struttura della retribuzione” del presente contratto; • dal 186° giorno al 275° giorno calendariale di assenza compete il 75% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 276° al 365° giorno calendariale compete il 65% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 366° giorno calendariale non compete alcuna retribuzione. Nel solo caso di assenze dovute alle patologie di cui al comma 6 del presente articolo, superato il 365° giorno calendariale di assenza, verrà corrisposto il 50% della retribuzione lorda fissa mensile.:
11 13 Per il dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato ai fini del calcolo del periodo comporto si fa riferimento ai suddetti periodi riproporzionati in funzione del periodo di contratto.
12 14 Durante l'assenza per malattia, il dipendente matura il diritto alle ferie.
13 15 Le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o a malattia professionale sono computate nel periodo di comporto.
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Malattia. 1 Malattia e infortunio Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia od infortunio non determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato, verrà accordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento: per anzianità di servizio fino a 6 anni: conservazione del posto per mesi 12 e corresponsione dell'intera retribuzione per 6 mesi; per anzianità di servizio oltre i 6 anni: conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione della intera retribuzione per 6 mesi e della metà di essa per altri 4 mesi. Uguali diritti spetteranno all'impiegato in periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.Agli effetti del trattamento sopra fissato è considerata malattia anche la infermità derivante da infortuni non sul lavoro, purché esso non sia determinato da eventi gravemente colposi, imputabili al dipendente stesso. In caso di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione lavorativaprolungamento dell'assenza al di là del limite massimo stabilito nei precedenti capoversi, il dipendente deve darne immediata comunicazione datore di lavoro potrà effettuare ed il lavoratore chiedere, la risoluzione del rapporto conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto di anzianità maturata ed alla propria sede indennità sostitutiva del preavviso. Al lavoratore assente per malattia professionale o infortunio saranno conservati il posto di lavoro e trasmettere l'anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la relativa certificazione medica, entro stessa coincida con il terzo giorno dall’inizio della malattia.
2 Il dipendente dovrà tenere analogo comportamento in caso rilascio del certificato definitivo di prosecuzione dello stato di malattia.
3 Il dipendente è tenuto a sottoporsi alle visite mediche di controllo disposte dalla Società tramite i competenti organismi sanitari. Qualora in sede di visita di controllo sia giudicato idoneo a riprendere il abilitazione alla ripresa del lavoro, egli ovvero quando cessa da parte dell'Istituto assicuratore l'erogazione dell'indennità temporanea economica secondo la legge in xxxxxx.Xx certificato di malattia cartaceo è tenuto a riprendere immediatamente servizio, sostituito dal certificato xxxxxxxxxxx.Xx medico curante acquisisce ed invia all'INPS le informazioni relative alla certificazione di malattia telematicamente attraverso un apposito sistema (SAC/SAR). Servizio militare Come previsto dalle norme in caso di mancata ottemperanza il dipendente è considerato assente ingiustificato dal giorno della visitavigore.
4 Il dipendente assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
5 Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro entro i limiti del periodo di comporto fissato in 365 giorni.
6 Il periodo di comporto sopra indicato potrà essere raddoppiato, a seguito di richiesta documentata del dipendente, esclusivamente nei casi di gravi patologie come tali identificate dai vigenti decreti ministeriali in materia.
7 Sono escluse dal computo del periodo di comporto le assenze, debitamente certificate, dovute a periodi di ricovero ospedaliero, ivi compresi quelli giornalieri e per la successiva convalescenza senza soluzione di continuità.
8 Prima che siano superati i limiti di comporto, il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute della durata massima di dodici mesi.
9 Superato il periodo di comporto, nonché l’eventuale periodo di aspettativa di cui al punto precedente, la Società può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva di mancato preavviso.
10 Durante l'assenza per malattia il dipendente ha diritto al seguente trattamento economico: • sino a 185 giorni calendariali di assenza compete la retribuzione lorda fissa mensile di cui all’articolo 44 ,“Struttura della retribuzione” del presente contratto; • dal 186° giorno al 275° giorno calendariale di assenza compete il 75% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 276° al 365° giorno calendariale compete il 65% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 366° giorno calendariale non compete alcuna retribuzione. Nel solo caso di assenze dovute alle patologie di cui al comma 6 del presente articolo, superato il 365° giorno calendariale di assenza, verrà corrisposto il 50% della retribuzione lorda fissa mensile.
11 Per il dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato ai fini del calcolo del periodo comporto si fa riferimento ai suddetti periodi riproporzionati in funzione del periodo di contratto.
12 Durante l'assenza per malattia, il dipendente matura il diritto alle ferie.
13 Le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o a malattia professionale sono computate nel periodo di comporto.
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Malattia. 1 In caso di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione lavorativaApprendisti settori grafico-editoriale, il dipendente deve darne immediata comunicazione alla propria sede di informatico-servizi innovativi L'apprendista non in prova assente dal lavoro e trasmettere la relativa certificazione medica, entro il terzo giorno dall’inizio della malattia.
2 Il dipendente dovrà tenere analogo comportamento in caso di prosecuzione dello stato di malattia.
3 Il dipendente è tenuto a sottoporsi alle visite mediche di controllo disposte dalla Società tramite i competenti organismi sanitari. Qualora in sede di visita di controllo sia giudicato idoneo a riprendere il lavoro, egli è tenuto a riprendere immediatamente servizio, in caso di mancata ottemperanza il dipendente è considerato assente ingiustificato dal giorno della visita.
4 Il dipendente assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
5 Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianità, per tutta la durata della malattia, sino ad un massimo di 15 mesi, mentre la durata del rapporto di apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all'assenza, nel caso di malattie di durata superiore a 30 giorni lavorativi. L'obbligo di conservazione del posto cesserà ove nell'arco di lavoro entro 36 mesi (pari a 1.095 gg di calendario) si raggiungano i limiti precedenti anche con più malattie. All'apprendista assente per malattia, sarà corrisposto da parte dell'azienda, nell'ambito del periodo contrattuale di comporto fissato in 365 giorni.
6 Il periodo di comporto sopra indicato potrà essere raddoppiato, a seguito di richiesta documentata del dipendente, esclusivamente nei casi di gravi patologie come tali identificate dai vigenti decreti ministeriali in materia.
7 Sono escluse dal computo del periodo di comporto le assenze, debitamente certificate, dovute a periodi di ricovero ospedaliero, ivi compresi quelli giornalieri e per la successiva convalescenza senza soluzione di continuità.
8 Prima che siano superati i limiti di comporto, il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute della durata massima di dodici mesi.
9 Superato il periodo di comporto, nonché l’eventuale periodo di aspettativa conservazione al posto di cui al punto precedenteprecedente comma, a partire dal 1º fino al 180º giorno, un trattamento economico pari al 50% della normale retribuzione giornaliera, escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario. Apprendisti settore cartario-cartotecnico L'apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianità, per tutta la Società può risolvere il durata della malattia, sino ad un massimo di 12 mesi, mentre la durata del rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva di mancato preavviso.
10 Durante l'assenza apprendistato viene prorogata per malattia il dipendente ha diritto al seguente trattamento economico: • sino a 185 giorni calendariali di assenza compete la retribuzione lorda fissa mensile di cui all’articolo 44 ,“Struttura della retribuzione” del presente contratto; • dal 186° giorno al 275° giorno calendariale di assenza compete il 75% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 276° al 365° giorno calendariale compete il 65% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 366° giorno calendariale non compete alcuna retribuzione. Nel solo un tempo equivalente all'assenza, nel caso di assenze dovute alle patologie malattie di durata superiore a 30 giorni lavorativi. L'obbligo di conservazione del posto cesserà ove nell'arco di 36 mesi (pari a 1.095 gg di calendario) si raggiungano i limiti precedenti anche con più malattie. All'apprendista assente per malattia, sarà corrisposto da parte dell'azienda, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione al posto di cui al comma 6 del presente articoloprecedente comma, superato il 365° a partire dal 1º fino al 180º giorno calendariale di assenza, verrà corrisposto il 50un trattamento economico pari al 100% della normale retribuzione lorda fissa mensilegiornaliera, escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario. Norma valida per tutti i settori Agli effetti del trattamento come sopra fissato è considerata malattia anche la infermità derivante da infortunio non sul lavoro, purchè esso non sia determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'apprendista stesso. Tale trattamento non è cumulabile con eventuale altro trattamento che per lo stesso titolo sia in atto o venga istituito in avvenire.
11 Per il dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato ai fini del calcolo del periodo comporto si fa riferimento ai suddetti periodi riproporzionati in funzione del periodo di contratto.
12 Durante l'assenza per malattia, il dipendente matura il diritto alle ferie.
13 Le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o a malattia professionale sono computate nel periodo di comporto.
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Malattia. 1 L'assenza per malattia deve essere comunicata dal lavoratore all'impresa tempestivamente e salvo impedimenti entro l'inizio del turno di lavoro. In ogni caso il lavoratore dovrà rispettare gli obblighi di legge previsti per l'invio telematico del certificato di malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'impresa ha facoltà di chiedere il controllo della malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione lavorativadel lavoratore soltanto attraverso i servizi ispettivi dell'istituto previdenziale competente. Per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia, fermo restando l'art. 5, legge n. 300/1970, le parti concordano quanto segue: - il dipendente deve darne immediata comunicazione alla propria sede lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di lavoro controllo nelle fasce orarie previste dalle norme vigenti e trasmettere la relativa certificazione medicaprecisamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00; - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, entro prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per visite di controllo, di cui il terzo giorno dall’inizio della malattia.
2 Il dipendente dovrà tenere analogo comportamento lavoratore darà preventiva informazione all'azienda. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di prosecuzione ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all'impresa. Al termine della malattia o dell'infortunio non professionale il lavoratore deve presentarsi nel suo abituale posto di lavoro. Il lavoratore che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate, decade dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non erogherà l'indennità di malattia. Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito senza giustificata ragione sanitaria il tempestivo accertamento dello stato di malattia.
3 Il dipendente infermità, lo stesso è tenuto a sottoporsi alle visite mediche di controllo disposte dalla Società tramite obbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata. Per i competenti organismi sanitari. Qualora in sede di visita di controllo sia giudicato idoneo a riprendere il lavoro, egli è tenuto a riprendere immediatamente servizio, in caso di mancata ottemperanza il dipendente è considerato assente ingiustificato dal giorno della visita.
4 Il dipendente assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
5 Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro entro i limiti del periodo di comporto fissato in 365 giorni.
6 Il periodo di comporto sopra indicato potrà essere raddoppiato, a seguito di richiesta documentata del dipendente, esclusivamente nei casi di gravi patologie come tali identificate dai vigenti decreti ministeriali in materia.
7 Sono escluse Tbc - fermo restando quanto previsto dal computo del periodo di comporto le assenze, debitamente certificate, dovute a periodi di ricovero ospedaliero, ivi compresi quelli giornalieri e per la successiva convalescenza senza soluzione di continuità.
8 Prima che siano superati i limiti di comporto, il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute della durata massima di dodici mesi.
9 Superato il periodo di comporto, nonché l’eventuale periodo di aspettativa di cui al punto precedente, la Società può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva di mancato preavviso.
10 Durante l'assenza per malattia il dipendente ha diritto al seguente trattamento economico: • sino a 185 giorni calendariali di assenza compete la retribuzione lorda fissa mensile di cui all’articolo 44 ,“Struttura della retribuzione” del presente contratto; • dal 186° giorno al 275° giorno calendariale di assenza compete il 75% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 276° al 365° giorno calendariale compete il 65% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 366° giorno calendariale non compete alcuna retribuzione. Nel solo caso di assenze dovute alle patologie di cui al comma 6 del presente articolo, superato il 365° giorno calendariale di assenza, verrà corrisposto il 50% della retribuzione lorda fissa mensile.
11 Per il dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato ai fini del calcolo del periodo comporto articolo - si fa riferimento ai suddetti periodi riproporzionati in funzione del periodo alle vigenti disposizioni di contrattolegge.
12 Durante l'assenza per malattia, il dipendente matura il diritto alle ferie.
13 Le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o a malattia professionale sono computate nel periodo di comporto.
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Samples: c.c.n.l. Per I Lavoratori Dipendenti Dalle Imprese Artigiane Esercenti Servizi Di Pulizie
Malattia. 1 In caso di Cassenza per malattia che impedisca temporaneamente o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'Istituto secondo quanto indicato nell'art. 70. Inoltre la regolare prestazione lavoratrice ed il lavoratore devono inviare all'Istituto stesso entro due giorni dall'inizio dell'assenza idonea certificazione sanitaria attestante l'incapacità lavorativa, nonché i successivi certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso termine. L'Istituzione ha diritto di effettuare il dipendente deve darne immediata comunicazione alla propria sede di lavoro e trasmettere controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti. Durante la relativa certificazione medica, entro malattia il terzo giorno dall’inizio della malattia.
2 Il dipendente dovrà tenere analogo comportamento lavoratore non in caso di prosecuzione dello stato di malattia.
3 Il dipendente è tenuto a sottoporsi alle visite mediche di controllo disposte dalla Società tramite i competenti organismi sanitari. Qualora in sede di visita di controllo sia giudicato idoneo a riprendere il lavoro, egli è tenuto a riprendere immediatamente servizio, in caso di mancata ottemperanza il dipendente è considerato assente ingiustificato dal giorno della visita.
4 Il dipendente assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
5 Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assente per malattia, prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di lavoro entro 180 giorni in un anno solare, trascorsi i limiti del periodo quali, e perdurando la malattia, l'Istituzione potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell'indennità di comporto fissato in 365 giorni.
6 Il periodo anzianità e di comporto sopra indicato potrà essere raddoppiatopreavviso. ln caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a seguito di richiesta documentata del dipendentemero titolo esemplificativo, esclusivamente nei casi di gravi patologie come tali identificate dai vigenti decreti ministeriali in materia.
7 Sono escluse emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo del periodo dei giorni di comporto le assenze, debitamente certificate, dovute a periodi assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, ivi compresi quelli giornalieri e di trattamento in day hospitaI di assenza per la successiva convalescenza senza soluzione di continuità.
8 Prima che siano superati i limiti di comportosottoporsi alle citate terapie, il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute della durata massima di dodici mesi.
9 Superato il periodo di comporto, nonché l’eventuale periodo di aspettativa di cui al punto precedente, la Società può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva di mancato preavviso.
10 Durante l'assenza per malattia debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. ln tali giornate il dipendente ha diritto al seguente trattamento economico: • sino a 185 in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal presente articolo. tali giorni calendariali di assenza compete la retribuzione lorda fissa mensile sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato. La conservazione del posto nei confronti dei lavoratori in malattia potrà essere prorogata, a richiesta del dipendente, per un ulteriore periodo, non frazionabile, di cui all’articolo 44 ,“Struttura della retribuzione” del presente contrattogiorni 180 di calendario, alle seguenti condizioni: che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici; • dal 186° giorno al 275° giorno calendariale che tale periodo sia considerato di assenza compete il 75% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 276° al 365° giorno calendariale compete il 65% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 366° giorno calendariale non compete alcuna "aspettativa" senza retribuzione. Nel solo caso in cui, alla scadenza del periodo di assenze dovute malattia o della successiva aspettativa non retribuita, il lavoratore presentasse le dimissioni, sarà applicato il trattamento previsto per il licenziamento. Il periodo di malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, delle ferie, degli scatti di anzianità, della 13 0 e 14 0 mensilità. Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto: alle patologie di cui prestazioni sanitarie del servizio sanitario nazionale; ad una indennità pari al comma 6 del presente articolo, superato il 365° giorno calendariale di assenza, verrà corrisposto il 50% della normale retribuzione lorda fissa mensile.
11 Per il dipendente con contratto percepita per i giorni di lavoro malattia dal 4 0 al 20 0 , e pari a tempo determinato ai fini del calcolo del periodo comporto si fa riferimento ai suddetti periodi riproporzionati 2/3 della normale retribuzione per i giorni successivi, da corrispondersi dall'INPS; ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dall'Istituzione, in funzione del periodo di contratto.
12 Durante l'assenza per malattia, il dipendente matura il diritto alle ferie.
13 Le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente modo da causa di servizio o a malattia professionale sono computate nel periodo di comporto.raggiungere complessivamente le seguenti misure:
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Malattia. 1 Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro. In caso di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione lavorativamancata comunicazione, il dipendente trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore deve darne immediata comunicazione alla propria sede di lavoro e trasmettere inoltre giustificare l’assenza trasmettendo all’azienda la relativa certificazione medica, entro il terzo secondo giorno dall’inizio della malattia.
2 stessa. Il dipendente dovrà tenere analogo comportamento lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in caso servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di prosecuzione dello stato di malattia.
3 Il dipendente è tenuto a sottoporsi alle visite mediche di controllo disposte dalla Società tramite i competenti organismi sanitari. Qualora in sede di visita di controllo sia giudicato idoneo a riprendere il lavoro, egli è tenuto a riprendere immediatamente servizio, controllo; in caso di mancata ottemperanza presentazione o di ritardo ingiustificato, il dipendente è considerato assente ingiustificato dal giorno della visita.
4 Il dipendente assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore rapporto di lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 si intende risolto di diritto con la corresponsione dell’indennità sostitutiva di preavviso e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
5 Il dipendente con contratto del TFR. Nell’ipotesi di lavoro a tempo indeterminato, assente per continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all’azienda; in caso contrario, trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa è considerata ingiustificata. Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di centottanta (180) giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro entro i limiti può procedere al licenziamento con la corresponsione dell’indennità sostitutiva di preavviso e del periodo di comporto fissato in 365 giorni.
6 TFR. Il periodo di comporto sopra indicato potrà essere raddoppiato, a seguito malattia è considerato utile al fine del computo dell’indennità di richiesta documentata del dipendente, esclusivamente nei casi preavviso e di gravi patologie come tali identificate dai vigenti decreti ministeriali in materia.
7 Sono escluse dal computo del periodo di comporto le assenze, debitamente certificate, dovute a periodi di ricovero ospedaliero, ivi compresi quelli giornalieri e per la successiva convalescenza senza soluzione di continuità.
8 Prima che siano superati i limiti di comporto, il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute della durata massima di dodici mesi.
9 Superato licenziamento. Durante il periodo di comportomalattia il lavoratore ha diritto ad una integrazione dell’indennità a carico INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, nonché l’eventuale periodo a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: • 100% per i primi tre giorni; • 75% per i giorni dal 4°al 20°; • 100% per i giorni dal 21° in poi della retribuzion e giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di aspettativa di cui al punto precedente, la Società può risolvere il rapporto normale svolgimento del rapporto. Le indennità a carico del datore di lavoro corrispondendo al dipendente non sono dovute se l’INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità di malattia; se l’indennità stessa è corrisposta dall’INPS in misura ridotta, il trattamento datore di fine rapporto e l’indennità sostitutiva lavoro non è tenuto ad integrare la parte di mancato preavviso.
10 Durante l'assenza per malattia il dipendente ha diritto al seguente trattamento economico: • sino a 185 giorni calendariali di assenza compete la retribuzione lorda fissa mensile di cui all’articolo 44 ,“Struttura della retribuzione” del presente contratto; • dal 186° giorno al 275° giorno calendariale di assenza compete il 75% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 276° al 365° giorno calendariale compete il 65% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 366° giorno calendariale indennità non compete alcuna retribuzionecorrisposta dall’istituto. Nel solo caso di assenze dovute alle patologie di cui al comma 6 del presente articolo, superato il 365° giorno calendariale di assenza, verrà corrisposto il 50% della retribuzione lorda fissa mensile.
11 Per il dipendente Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a termine le norme relative alla conservazione del posto di lavoro a tempo determinato ai fini ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del calcolo del periodo comporto si fa riferimento ai suddetti periodi riproporzionati in funzione del periodo di contrattocontratto stesso.
12 Durante l'assenza per malattia, il dipendente matura il diritto alle ferie.
13 Le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o a malattia professionale sono computate nel periodo di comporto.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Malattia. 1 In caso di 1. Vanno considerati nel computo della malattia tutti gli eventi che impedisca temporaneamente la regolare prestazione lavorativaimplichino inabilità temporanea del lavoratore, il dipendente deve darne immediata comunicazione alla propria sede desunta dall'apposita certificazione medica e derivanti da cause non attinenti all'attività lavorativa occorsi fuori dell'orario di lavoro e trasmettere la relativa certificazione medica, come tali riconosciuti dagli istituti previ- denziali.
2. L'assenza dal lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il terzo normale orario di lavoro del giorno dall’inizio della malattiain cui si verifica l'assenza stessa, salvo i casi di giustificato impedimento.
2 3. Il dipendente dovrà tenere analogo comportamento lavoratore è tenuto ad inviare o consegnare all'azienda il certificato medico attestante la malattia entro il secondo giorno successivo a quello del rilascio.
4. Nel caso in cui il secondo giorno successivo a quello del rilascio coincidesse con una domenica o una festività il termine d'invio o di consegna è posticipato al primo giorno non festivo immediatamente se- guente.
5. Ai fini dell'accertamento del tempestivo inoltro fa fede il tim- bro postale in caso di prosecuzione dello stato di malattia.
3 Il dipendente è tenuto a sottoporsi alle visite mediche di controllo disposte dalla Società tramite i competenti organismi sanitari. Qualora in sede di visita di controllo sia giudicato idoneo a riprendere il lavorod'invio, egli è tenuto a riprendere immediatamente servizioovvero, in caso di mancata ottemperanza il dipendente è considerato assente ingiustificato dal giorno della visitaconsegna, l'attestazione di ricevuta da parte dell'azienda.
4 Il dipendente assente 6. L'eventuale prosecuzione dell'assenza deve essere comuni- cata e certificata con le stesse modalità sopra previste.
7. I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del
1) per malattia è tenuto fin dal primo giorno 8 mesi se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) per 12 mesi se aventi anzianità di servizio superiore ai 5 anni.
8. Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
5 Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assente per malattia, ha diritto alla conservazione ad esclusione di quelli per T.B.C., occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi per i lavoratori di cui al punto 1) del posto precedente comma e di lavoro entro 30 mesi per i limiti lavoratori di cui al punto 2). L'arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 mesi o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considera- to ove concomitante con lo stato di malattia in corso e con l'esclusione del periodo di comporto fissato in 365 giorniprova.
6 Il periodo di comporto sopra indicato potrà essere raddoppiato, a seguito di richiesta documentata del dipendente, esclusivamente nei casi di gravi patologie come tali identificate dai vigenti decreti ministeriali in materia.
7 Sono escluse dal computo del periodo di comporto le assenze, debitamente certificate, dovute a 9. Superati i periodi di ricovero ospedalieroconservazione del posto, ivi compresi quelli giornalieri e per la successiva convalescenza senza soluzione di continuità.
8 Prima che siano superati i limiti di comportoal lavoratore verrà accordato, il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminatoprevia richiesta scritta, perdurando lo stato di malattia, può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute della durata malat- tia, nella misura massima di dodici mesi6 mesi non retribuiti. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale nell'anzianità di servizio. La ri- chiesta deve essere presentata, salvo cause di forza maggiore, entro il se- condo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti e po- trà essere inoltrata anche per il tramite delle strutture sindacali aziendali.
9 Superato 10. Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove l'azienda proce- da al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il periodo trattamento di comportolicen- ziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
11. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, nonché l’eventuale periodo di aspettativa di cui al punto precedente, la Società può il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva di mancato preavviso.
10 Durante l'assenza per malattia il dipendente ha con diritto al seguente trattamento economico: • sino a 185 giorni calendariali di assenza compete la retribuzione lorda fissa mensile di cui all’articolo 44 ,“Struttura della retribuzione” del presente contratto; • dal 186° giorno solo T.F.R. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al 275° giorno calendariale di assenza compete il 75% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 276° al 365° giorno calendariale compete il 65% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 366° giorno calendariale non compete alcuna retribuzione. Nel solo caso di assenze dovute alle patologie di cui al comma 6 del presente articolo, superato il 365° giorno calendariale di assenza, verrà corrisposto il 50% della retribuzione lorda fissa mensile.
11 Per il dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato ai fini del calcolo del periodo comporto si fa riferimento ai suddetti periodi riproporzionati in funzione del periodo di contratto.
12 Durante l'assenza per malattialicenziamento, il dipendente matura rapporto, per il diritto alle ferie.
13 Le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o a malattia professionale sono computate nel periodo di comporto.succes- sivo all'aspettativa, rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e del T.F.R.
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Malattia. 1 In caso di 1. Vanno considerati nel computo della malattia tutti gli eventi che impedisca temporaneamente la regolare prestazione lavorativaimplichino inabilità temporanea del lavoratore, il dipendente deve darne immediata comunicazione alla propria sede desunta dall'apposita certificazione medica e derivanti da cause non attinenti all'attività lavorativa occorsi fuori dell'orario di lavoro e trasmettere la relativa certificazione medica, come tali riconosciuti dagli istituti previdenziali.
2. L'assenza dal lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il terzo normale orario di lavoro del giorno dall’inizio della malattiain cui si verifica l'assenza stessa, salvo i casi di giustificato impedimento.
2 3. Il dipendente dovrà tenere analogo comportamento lavoratore è tenuto ad inviare o consegnare all'azienda il certificato medico attestante la malattia entro il secondo giorno successivo a quello del rilascio.
4. Nel caso in cui il secondo giorno successivo a quello del rilascio coincidesse con una domenica o una festività il termine d'invio o di consegna è posticipato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
5. Ai fini dell'accertamento del tempestivo inoltro fa fede il timbro postale in caso di prosecuzione dello stato di malattia.
3 Il dipendente è tenuto a sottoporsi alle visite mediche di controllo disposte dalla Società tramite i competenti organismi sanitari. Qualora in sede di visita di controllo sia giudicato idoneo a riprendere il lavorod'invio, egli è tenuto a riprendere immediatamente servizioovvero, in caso di mancata ottemperanza il dipendente è considerato assente ingiustificato dal giorno della visitaconsegna, l'attestazione di ricevuta da parte dell'azienda.
4 Il dipendente assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 6. L'eventuale prosecuzione dell'assenza deve essere comunicata e dalle ore 17,00 alle ore 19,00certificata con le stesse modalità sopra previste.
5 Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assente per malattia, ha 7. I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto posto:
1) per 8 mesi se aventi anzianità di lavoro entro servizio non superiore a 5 anni;
2) per 12 mesi se aventi anzianità di servizio superiore ai 5 anni.
8. Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i limiti periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per T.B.C., occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi per i lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma e di 30 mesi per i lavoratori di cui al punto 2). L'arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 mesi o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo stato di malattia in corso e con l'esclusione del periodo di comporto fissato in 365 giorniprova.
6 Il periodo di comporto sopra indicato potrà essere raddoppiato, a seguito di richiesta documentata del dipendente, esclusivamente nei casi di gravi patologie come tali identificate dai vigenti decreti ministeriali in materia.
7 Sono escluse dal computo del periodo di comporto le assenze, debitamente certificate, dovute a 9. Superati i periodi di ricovero ospedalieroconservazione del posto, ivi compresi quelli giornalieri e per la successiva convalescenza senza soluzione di continuità.
8 Prima che siano superati i limiti di comportoal lavoratore verrà accordato, il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminatoprevia richiesta scritta, perdurando lo stato di malattia, può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute della durata malattia, nella misura massima di dodici mesi6 mesi non retribuiti. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale nell'anzianità di servizio. La richiesta deve essere presentata, salvo cause di forza maggiore, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti e potrà essere inoltrata anche per il tramite delle strutture sindacali aziendali.
9 Superato 10. Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il periodo trattamento di comportolicenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
11. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, nonché l’eventuale periodo di aspettativa di cui al punto precedente, la Società può il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva di mancato preavviso.
10 Durante l'assenza per malattia il dipendente ha con diritto al seguente trattamento economico: • sino a 185 giorni calendariali di assenza compete la retribuzione lorda fissa mensile di cui all’articolo 44 ,“Struttura della retribuzione” del presente contratto; • dal 186° giorno solo T.F.R. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al 275° giorno calendariale di assenza compete il 75% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 276° al 365° giorno calendariale compete il 65% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 366° giorno calendariale non compete alcuna retribuzione. Nel solo caso di assenze dovute alle patologie di cui al comma 6 del presente articolo, superato il 365° giorno calendariale di assenza, verrà corrisposto il 50% della retribuzione lorda fissa mensile.
11 Per il dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato ai fini del calcolo del periodo comporto si fa riferimento ai suddetti periodi riproporzionati in funzione del periodo di contratto.
12 Durante l'assenza per malattialicenziamento, il dipendente matura rapporto, per il diritto alle ferie.
13 Le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o a malattia professionale sono computate nel periodo di comporto.successivo all'aspettativa, rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e del T.F.R.
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Malattia. 1 L'assenza per malattia deve essere comunicata dal lavoratore all'impresa entro il giorno successivo, salvo casi di giustificato impedimento. In ogni caso di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione lavorativail lavoratore dovrà inviare all'impresa, entro 48 ore, il dipendente deve darne immediata comunicazione alla propria sede certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'impresa ha facoltà di chiedere il controllo della malattia o infortunio sul lavoro del lavoratore soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenz iali competenti. Per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia, fermo restando l'art. 5, legge n. 300/70, le parti concordano quanto segue: - il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di control lo nelle fasce orarie previste dalle norme vigenti e trasmettere la relativa certificazione medicaprecisamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00; - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, entro prestazioni e accertamenti speciali stici nonché per visite di controllo, di cui il terzo giorno dall’inizio della malattia.
2 Il dipendente dovrà tenere analogo comportamento lavoratore darà preventiva informazione all'azienda. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di prosecuzione dello stato di malattia.
3 Il dipendente è tenuto a sottoporsi alle visite mediche di controllo disposte dalla Società tramite ritardo oltre i competenti organismi sanitari. Qualora in sede di visita di controllo sia giudicato idoneo a riprendere il lavoro, egli è tenuto a riprendere immediatamente servizio, in caso di mancata ottemperanza il dipendente è considerato assente ingiustificato dal giorno della visita.
4 Il dipendente assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
5 Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro entro i limiti del periodo di comporto fissato in 365 giorni.
6 Il periodo di comporto termini sopra indicato potrà essere raddoppiatoindicati, a seguito meno che non vi siano giuste ragioni di richiesta documentata del dipendenteimpedimento, esclusivamente nei casi di gravi patologie come tali identificate dai vigenti decreti ministeriali in materia.
7 Sono escluse dal computo del periodo di comporto le assenze, debitamente certificate, dovute a periodi di ricovero ospedaliero, ivi compresi quelli giornalieri e per la successiva convalescenza senza soluzione di continuità.
8 Prima che siano superati i limiti di comporto, il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute della durata massima di dodici mesi.
9 Superato l'assenza si considera ingiustificata. Ogni mutamento d'indirizzo durante il periodo di comportomalattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all'impresa. Al termine della malattia o dell'infortunio non professionale il lavoratore deve prese ntarsi nel suo abituale posto di lavoro. Il lavoratore che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate, nonché l’eventuale decade dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non erogh erà l'indennità di aspettativa malattia. Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di cui al punto precedente, la Società può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva di mancato preavviso.
10 Durante l'assenza per malattia il dipendente ha diritto al seguente trattamento economico: • sino attività lavorativa anche a 185 giorni calendariali di assenza compete la retribuzione lorda fissa mensile di cui all’articolo 44 ,“Struttura della retribuzione” del presente contratto; • dal 186° giorno al 275° giorno calendariale di assenza compete il 75% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 276° al 365° giorno calendariale compete il 65% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 366° giorno calendariale non compete alcuna retribuzionetitolo gratuito durante l'assenza. Nel solo caso in cui il lavoratore abbia impedito senza giustificata ragione sanitaria il tempestivo acc ertamento dello stato d'infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata. Per i casi di assenze dovute alle patologie di cui al comma 6 del TBC - fermo restando quanto previsto dal presente articolo, superato il 365° giorno calendariale di assenza, verrà corrisposto il 50% della retribuzione lorda fissa mensile.
11 Per il dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato ai fini del calcolo del periodo comporto articolo - si fa riferimento ai suddetti periodi riproporzionati in funzione del periodo alle vigenti disposizioni di contrattolegge.
12 Durante l'assenza per malattia, il dipendente matura il diritto alle ferie.
13 Le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o a malattia professionale sono computate nel periodo di comporto.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Malattia. 1 In caso di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione lavorativa, o infortunio il dipendente deve darne immediata comunicazione alla propria sede telefonicamente avviso al proprio Responsabile entro la prima ora di lavoro e trasmettere la relativa certificazione medica, entro il terzo giorno dall’inizio della malattia.
2 Il dipendente dovrà tenere analogo comportamento in caso di prosecuzione dello stato di malattia.
3 Il dipendente è tenuto a sottoporsi alle visite mediche di controllo disposte dalla Società tramite i competenti organismi sanitari. Qualora in sede di visita di controllo sia giudicato idoneo a riprendere il lavoro, egli è tenuto a riprendere immediatamente servizioe, in caso di mancata ottemperanza assenza del Responsabile, al servizio di segreteria/reception (telefono 0000.000000) In caso di infortunio il dipendente deve anche recarsi dal medico/pronto soccorso per avviare la denuncia di infortunio all’Inail. Ai fini del pagamento dell'indennità di malattia, l'infermità che comporta incapacità lavorativa, anche per un solo giorno, deve essere documentata dal lavoratore mediante certificazione. Secondo le nuove disposizioni relative alla adozione del sistema telematico di certificazione, le attestazioni rilasciate dei medici di base vengono inviate ai datori di lavoro e direttamente all’Inps. Il lavoratore chiede al proprio medico curante il numero di protocollo identificativo del certificato che il medico invia telematicamente all’Inps e fornire tale numero al proprio datore di lavoro. E’ possibile visionare il proprio certificato medico tramite il link xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx?xxxxx=0&xxxxxxxxxxx=000 , inserendo il numero di certificato rilasciato dal medico curante ed il proprio codice fiscale. Il ritardo della certificazione di inizio o continuazione della malattia potrebbe comportare la perdita dell'indennità INPS per i giorni di ritardo. L'indennità spetta per la durata della malattia indicata nella certificazione sanitaria. In caso di prosecuzione oltre la prognosi il lavoratore, per conservare il diritto all'indennità, è considerato assente ingiustificato dal giorno tenuto a documentare la continuazione della visita.
4 Il dipendente assente malattia. Secondo la nuova normativa si prevede che nell’arco di un anno solare in occasione della prima e della seconda assenza per malattia la percentuale riconosciuta è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro del 100%, per la terza verrà riconosciuta la percentuale del 66%, per la quarta sarà del 50% e dalla quinta in poi non sarà riconosciuto nessun importo. La gestione a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
5 Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assente scalare della carenza non vale per malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro entro i limiti del periodo di comporto fissato in 365 giorni.
6 Il periodo di comporto sopra indicato potrà essere raddoppiato, a seguito di richiesta documentata del dipendente, esclusivamente nei casi di gravi patologie tutti gli eventi come tali identificate dai vigenti decreti ministeriali in materia.
7 Sono escluse dal computo del periodo di comporto le assenze, debitamente certificate, dovute a periodi di ad esempio ricovero ospedaliero, ivi compresi quelli giornalieri e certificati con prognosi di malattia iniziale superiore ai 12 giorni (o per eventuali continuazioni o ricadute), day hospital, patologie con terapie salvavita, emodialisi, sclerosi multipla ed eventi morbosi verificatisi durante la successiva convalescenza senza soluzione di continuitàgravidanza.
8 Prima che siano superati i limiti di comporto, il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute della durata massima di dodici mesi.
9 Superato il periodo di comporto, nonché l’eventuale periodo di aspettativa di cui al punto precedente, la Società può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva di mancato preavviso.
10 Durante l'assenza per malattia il dipendente ha diritto al seguente trattamento economico: • sino a 185 giorni calendariali di assenza compete la retribuzione lorda fissa mensile di cui all’articolo 44 ,“Struttura della retribuzione” del presente contratto; • dal 186° giorno al 275° giorno calendariale di assenza compete il 75% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 276° al 365° giorno calendariale compete il 65% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 366° giorno calendariale non compete alcuna retribuzione. Nel solo caso di assenze dovute alle patologie di cui al comma 6 del presente articolo, superato il 365° giorno calendariale di assenza, verrà corrisposto il 50% della retribuzione lorda fissa mensile.
11 Per il dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato ai fini del calcolo del periodo comporto si fa riferimento ai suddetti periodi riproporzionati in funzione del periodo di contratto.
12 Durante l'assenza per malattia, il dipendente matura il diritto alle ferie.
13 Le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o a malattia professionale sono computate nel periodo di comporto.
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Samples: Regolamento Del Personale