Prestazioni Clausole campione

Prestazioni. Genertel eroga le prestazioni sotto indicate tramite Europ Assistance Italia S.p.A. (d’ora in poi Europ Assistance) al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto l’as- sistenza viene fornita non più di due volte per ciascun tipo di prestazione, alle condizioni descritte sotto.
Prestazioni. Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigore. Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero...
Prestazioni. Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni.
Prestazioni. Con il presente contratto la Società, a fronte del pagamento dei premi annui costanti dovuti, si obbliga a corrispondere a favore dei Beneficiari designati, in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del contratto, la prestazione di cui all’Art. 1.1, il cui capitale massimo assicurabile non potrà essere superiore a 300.000,00 euro. Qualora il Contraente abbia optato e corrisposto i premi relativi alla copertura facoltativa complementare infortuni e l'Assicurato subisca un Infortunio la cui conseguenza sia il decesso, la Società garantisce il pagamento di un ulteriore capitale. Inoltre, nel caso di morte da Infortunio conseguente ad incidente della circolazione, se sottoscritta la specifica opzione, "il capitale" viene raddoppiato. Ulteriori dettagli vengono forniti al successivo Art. 1.2. Qualora il Contraente abbia optato e corrisposto i premi relativi alla copertura facoltativa complementare relativa all’esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità permanente, la Società si impegna ad esonerare il Contraente dal pagamento dei premi dovuti per l'assicurazione principale che scadono successivamente alla data di denuncia dell'invalidità e ad esonerare dal pagamento dei premi dovuti per le assicurazioni accessorie e complementari. Ulteriori dettagli vengono forniti al successivo Art. 1.3. A fronte della sottoscrizione del contratto e del pagamento dei Premi pattuiti da parte del Contraente, la Società assume l’impegno di corrispondere ai Beneficiari designati, in caso di decesso dell’Assicurato non dovuto alle esclusioni di seguito dettagliate e non avvenuto durante eventuali periodi di carenza di cui all’Art. 2, il Capitale Assicurato iniziale indicato in Polizza e determinato in funzione delle caratteristiche dell’Assicurato, del numero e dell’entità dei premi. Il contratto assicura il rischio di morte qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
Prestazioni. Disposizioni attuative: - articolo A – punto 1) Personale che fruirà dal 1° gennaio 2011 delle prestazioni di cui al “Regolamento” - articolo A – punto 3) Altri beneficiari - articolo B Contribuzioni, con la precisazione che quanto previsto al primo capoverso viene applicato anche ai dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante da Cassa di Risparmio del Veneto Più specificamente saranno iscritti al Fondo Sanitario, con applicazione della complessiva normativa statutaria per beneficiare delle prestazioni di cui al “Regolamento delle Prestazioni” i dipendenti in servizio ed i relativi familiari, nonché quelli in quiescenza ed i relativi familiari, già beneficiari al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di confluenza nel Fondo Sanitario, delle prestazioni di assistenza sanitaria riconosciute dal FIA. Saranno parimenti iscritti al Fondo Sanitario i familiari di cui all’art. 2 - lettera c) del vigente Regolamento del FIA, che alla data odierna risultino beneficiari delle relative prestazioni, fermo restando il versamento delle contribuzioni previste dall’Accordo e relativi allegati sottoscritto in data odierna. Nel determinare la compensazione dei maggiori oneri contributivi a carico del personale a tempo parziale iscritto al FIA di cui al capitolo B) “Contribuzioni” delle disposizioni attuative dell’Accordo, non si terrà conto di quanto previsto dall’art. 9 – 2° comma del vigente Regolamento del FIA. Alla luce delle peculiarità connesse al FIA ed al suo regime le Parti auspicano che CR Veneto, nella sua piena autonomia, disponga affinchè nei confronti del nuovo Fondo Sanitario prosegua il versamento delle contribuzioni già previste dall’art. 9 – 3° comma del vigente Regolamento del FIA, in favore: • del Personale in quiescenza (diretto o di reversibilità) iscritto al FIA al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di confluenza nel Fondo Sanitario, in costanza di iscrizione allo stesso; • degli iscritti FIA che abbiano aderito al “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle aziende del credito” di cui ai D.M. 158/2000 e 206/2006, che hanno mantenuto l’iscrizione al FIA nei termini previsti dai rispettivi accordi, laddove mantengano l’iscrizione al Fondo Sanitario da quiescenti, fermo restando il requisito di cui all’art. 2 – comma 2 – 2° alinea del vigente Regolamento del FIA; • dei dipendenti iscritti FIA che all...
Prestazioni. Le prestazioni previste dal Contratto possono essere erogate sia in caso di scadenza del Contratto stesso, sia in caso di decesso dell’Assicurato. Le prestazioni sono collegate sia all’andamento del valore degli attivi contenuti nel Fondo Interno Assicura- tivo, da cui dipende il valore delle quote del fondo stesso detenute dal Contraente, sia al rendimento della Gestione Separata. Il Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: Alla scadenza del Contratto, Poste Vita S.p.A. corrisponderà all’Assicurato, se in vita, un importo pari alla somma dei seguenti valori: - relativamente alla parte del Premio Investito allocata nella Gestione Separata, il Capitale Assicurato, calcolato secondo quanto indicato agli Art. 12 e 13 delle Condizioni di Assicurazione; - relativamente alla parte del Premio Investito allocata nel Fondo Interno Assicurativo, il controvalore del- le quote di tale Fondo Interno Assicurativo detenute dal Contraente, calcolato con riferimento al Valore Unitario della Quota nel Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla data di scadenza del Contratto, secondo quanto indicato all’Art. 23 delle Condizioni di Assicurazione. In caso di decesso dell’Assicurato, nel corso della durata del Contratto, è previsto il pagamento, in favore dei Beneficiari designati dal Contraente, di un capitale pari alla somma dei seguenti importi:
Prestazioni. XXXXXXXXX ASSISTENZA INFORTUNI AL CONDUCENTE OCCORSO DURANTE LA CIRCOLAZIONE STRADALE Le prestazioni Assistenza sotto riportate sono erogabili solo a seguito di un Infortunio indennizzabile a termini della garanzia Infortuni del Conducente. Tutte le prestazioni che seguono non coprono casistiche di emergenza o di urgenza. Alla denuncia di Xxxxxxxx deve essere allegata tutta la documentazione medica in possesso relativa alle lesioni lamentate (ad esempio: documentazione rilasciata dal Pronto Soccorso).
Prestazioni. Le prestazioni presenti nel sistema bilaterale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che in funzione di specifici requisiti soggettivi ha la possibilità, nei periodi di missione e nei periodi di non missione, di accedere gratuitamente a prestazioni di tutela, di sostegno o agevolazioni, così come definite nell’allegato 2.
Prestazioni. La Compagnia si impegna, tramite Europ Assistance Italia S.p.A, (d’ora in poi Europ Assi- stance), ad erogare le prestazioni sotto indicate al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto verrà prestata assistenza all’Assicurato, non più di due volte per tipologia di prestazione, alle condizioni seguenti: