Prestazioni. Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigore. Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero...
Prestazioni. Genertel eroga le prestazioni sotto indicate tramite Europ Assistance Italia S.p.A. (d’ora in poi Europ Assistance) al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto l’as- sistenza viene fornita non più di due volte per ciascun tipo di prestazione, alle condizioni descritte sotto.
Prestazioni. Il presente contratto è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’Art.13 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”. Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare come definito all’Art. 9, Poste Vita S.p.A. si impegna a corrispondere all’Assicurato una prestazione di rendita vitalizia rivalutabile annualmente erogata in rate mensili posticipate. L’importo iniziale della rendita mensile si ottiene convertendo, con gli indici indicati nelle tabelle A, B, C, in funzione della tipologia di rendita scelta, il capitale assicurato rivalutato fino alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e dividendo l’importo per 12. Tale capitale è dato dalla somma dei singoli capitali acquisiti con ciascuno dei premi, ricorrenti e aggiuntivi, versati fino al momento dell’evento, ciascuno diminuito dei costi (di cui al successivo Art. 3) e rivalutati secondo quanto previsto all’Art. 10. L’Assicurato può chiedere a Poste Vita S.p.A. la liquidazione della prestazione:
1. sotto forma di rendita rivalutabile posticipata pagabile in rate mensili scelta tra:
a) rendita vitalizia, da corrispondere finché l’Assicurato è in vita;
b) rendita vitalizia, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
c) rendita vitalizia certa, corrisposta per un periodo certo di 5 o 10 anni, sia in caso di vita che in caso di pre- morienza dell’Assicurato in tale periodo, successivamente vitalizia.
2. sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo com- plessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo, il 70% del capitale assicurato, in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Assicurato risulti inferiore al 50% dell’assegno so- ciale di cui all’Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Assicurato può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata. Il limite del 50%, a prescindere da quanto risulta essere l’importo della rendita annua, non si applica agli Assicurati assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nel caso di mancata comunicazione dell...
Prestazioni. Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni.
Prestazioni. Le prestazioni previste dal Contratto possono essere erogate sia in caso di scadenza del Contratto stesso, sia in caso di decesso dell’Assicurato. Le prestazioni sono collegate sia all’andamento del valore degli attivi contenuti nel Fondo Interno Assicura- tivo, da cui dipende il valore delle quote del fondo stesso detenute dal Contraente, sia al rendimento della Gestione Separata. Il Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazione in caso di vita dell’Assicurato
b) Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
A. il controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo, assegnate al Contraente in relazione alla parte del Premio Investito allocata nel medesimo Fondo Interno Assicurativo, calcolato secondo le modalità previste all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione; e
B. il Capitale Assicurato, in relazione alla parte del Premio Investito allocata nella Gestione Separata, calcolato secondo le modalità previste agli Artt. 12 e 13 delle Condizioni di Assicurazione (la somma degli importi sub (A) e (B), corrisponde al Capitale Caso Morte). Il Capitale Caso Morte verrà maggiorato del seguente importo:
i. in caso di decesso dell’Assicurato nel primo Anno Assicurativo del Contratto, un importo pari ai costi gravanti sul Premio Versato come indicati nel punto 8.1.1 della Nota informativa; o
ii. in caso di decesso dell’Assicurato dal secondo Anno Assicurativo del Contratto in poi, una percentuale del Capitale Caso Morte definita in base all’età dell’Assicurato al momento del deces- so, come descritto nella tabella sottostante: In ogni caso, il valore dell’incremento del Capitale Caso Morte di cui al punto (ii) non può superare l’importo di Euro 50.000,00. Il rischio di decesso è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. Con riferimento alle prestazioni sopra indicate, si evidenzia, in particolare, che:
Prestazioni. Consulenza medica telefonica
Prestazioni. Questo contratto prevede il versamento di premi unici a fronte dei quali la Società si obbliga a corrispondere ai Beneficiari designati una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile sulla testa degli Assicurati definiti in contratto che siano inseriti in assicurazione su indicazione del Contraente. Il Contraente può richiedere, in relazione al singolo Assicurato, che, in luogo delle rendite di cui al comma 1, sia erogata:
a) una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni;
b) una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato;
c) una rendita annua vitalizia rivalutabile controassicurata di minore importo con restituzione in caso di morte della differenza, se positiva, tra: − il premio rivalutato fino alla ricorrenza annuale del contratto che precede la data della morte e − il prodotto tra la rata della “rendita assicurata” rivalutata all’ultima ricorrenza del contratto che precede la data della morte con il numero di rate effettivamente corrisposte.
d) una rendita annua vitalizia rivalutabile con maggiorazione in caso di non autosufficienza dell’assicurato principale (come disciplinata al successivo art. 2) di minor importo, anche reversibile. In questo caso la Società corrisponde: − come “prestazione in caso di vita dell’assicurato principale” una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile sulla testa dell’Assicurato principale fino a che questo è in vita, eventualmente reversibile totalmente o parzialmente a favore di un secondo Assicurato (reversionario) fino che questo è in vita; − come “prestazione in caso di non autosufficienza dell’Assicurato principale” una rendita vitalizia immediata annua anticipata di importo pari all’importo della rendita assicurata in caso di vita. Nel caso della rendita reversibile, la maggiorazione dell’importo erogato opera esclusivamente nel caso di perdita di autosufficienza dell’assicurato principale; in caso di decesso dell’assicurato principale, per il quale risultava in essere uno stato di non autosufficienza, la rendita erogabile alla testa reversionaria verrà calcolata a partire dall’importo iniziale della rendita assicurata, rivalutata fino alla data dell’evento e secondo la percentuale di reversibilità prevista. Gli importi conseguenti all'esercizio delle facoltà sopra indicate verranno determinati sulla base degli stessi criteri attuariali adottati per la tariffa ut...
Prestazioni. Il servizio deve essere svolto nel rispetto delle scelte della Rete Bibliotecaria Bresciana, norme e scelte che riguardano l'applicazione degli standard, la manutenzione della banca dati bibliografica della RBBC e l'esecuzione delle attività di natura logistico-organizzativa. Le prestazioni attese sono le seguenti:
1. Catalogazione bibliografica del materiale documentario delle biblioteche della RBB (almeno 12.000 documenti annui) e manutenzione della banca dati bibliografica della RBBC, in base alle norme contenute nel Protocollo di scelte catalografiche della Provincia di Brescia (pubblicato on-line all’indirizzo (xxxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx-0000/). Si stima, indicativamente, una frequenza di catalogazione pari a non meno di 2,5 documenti all’ora.
2. Supporto alla gestione e al coordinamento del Centro di catalogazione e alle attività di movimentazione dei materiali in transito dall’Ufficio Biblioteche da e per le biblioteche o per le istituzioni partner: • consegna ritiro e smistamento del materiale consegnato; • monitoraggio del servizio tramite approntamento di statistiche; Il concorrente dovrà presentare un progetto in cui emerga il livello di professionalità impiegato e che comprenda almeno gli ambiti oggetto di valutazione, in particolare:
1. grado di competenza e di professionalità degli operatori che intende impiegare per la rea- lizzazione dei compiti sopra richiamati (esperienza catalografica del team da impiegare);
2. come si articola il processo catalografico nel suo complesso (dalla creazione degli accessi alla completezza del record catalografico, tenendo conto dell'applicazione delle scelte ca- talografiche della RBBC, dei codici e degli standard catalografici nazionali e internazio- nali in uso presso la rete);
3. suggerimenti di innovazione nella pratica catalografica;
4. strumentazioni e repertori messi a disposizione dei propri operatori;
5. valorizzazione dei servizi della Provincia di Brescia in ambito catalografico, anche attra- verso la produzione di contenuti informativi funzionali all’informazione per gli addetti al settore;
6. modalità e frequenza dell’aggiornamento dei propri operatori. Si specifica inoltre che: • se, nel corso dell'incarico, la Provincia introducesse una nuova versione del software e/o nuove regole catalografiche, garantirà agli operatori la partecipazione ai necessari corsi di formazione; • l'aggiudicataria deve garantire che l'attività catalografica sia proporzionata ai...
Prestazioni. In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa con le modalità indicate nella sezione “Cosa fare in caso di Sinistro”, prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle Prestazioni di assistenza, salvo che l’inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo, intervento delle forze dell’ordine). Al verificarsi di un Sinistro, l’Assicuratore si impegna ad eseguire le Prestazioni di seguito specificate, a seconda della copertura assicurativa attivata dal Contraente e richiamata sul certificato di polizza, alle condizioni e con i limiti indicati: - forma Base, prevede le Prestazioni dal punto 1 al punto 25; - forma Media, prevede le Prestazioni dal punto 1 al punto 33; - forma Top, prevede le Prestazioni dal punto 1 al punto 42. Ognuna delle seguenti Prestazioni potrà essere richiesta ed erogata una sola volta per ciascun Sinistro, con il numero massimo di 3 Sinistri per annualità di copertura assicurativa. Per le Prestazioni aventi ad oggetto il trasporto del Veicolo, qualora si verificassero circostanze non dipendenti dalla Struttura Organizzativa quali ad esempio elevate gestioni delle richieste, fasce serali/notturne o festive, lunghe percorrenze, l’esecuzione delle stesse potrà avvenire con un momentaneo ricovero del Veicolo presso il deposito convenzionato per una successiva consegna del Veicolo stesso. BOX ESEMPIO:
1) A seguito di Sinistro al Veicolo verificatosi il sabato alle ore 20.30 e richiesta della prestazione “Soccorso stradale” alla Struttura Organizzativa, il Veicolo verrà trainato dal luogo di fermo al deposito convenzionato e la consegna presso la destinazione prevista sarà eseguita secondo disponibilità.
2) A seguito di Sinistro al Veicolo e richiesta della prestazione “Soccorso stradale” alla Struttura Organizzativa con desiderio da parte dell’Assicurato di destinare il Veicolo presso l’officina di fiducia distante oltre 50 km dal luogo di fermo, il Veicolo verrà trainato dal luogo del Sinistro al deposito convenzionato e la consegna presso la destinazione richiesta sarà eseguita secondo disponibilità.
Prestazioni. XXXXXXXXX ASSISTENZA INFORTUNI AL CONDUCENTE OCCORSO DURANTE LA CIRCOLAZIONE STRADALE Le prestazioni Assistenza sotto riportate sono erogabili solo a seguito di un Infortunio indennizzabile a termini della garanzia Infortuni del Conducente. Tutte le prestazioni che seguono non coprono casistiche di emergenza o di urgenza. Alla denuncia di Xxxxxxxx deve essere allegata tutta la documentazione medica in possesso relativa alle lesioni lamentate (ad esempio: documentazione rilasciata dal Pronto Soccorso).