Prestazioni Clausole campione

Prestazioni. Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigore. Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero...
Prestazioni. Genertel eroga le prestazioni sotto indicate tramite Europ Assistance Italia S.p.A. (d’ora in poi Europ Assistance) al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto l’as- sistenza viene fornita non più di due volte per ciascun tipo di prestazione, alle condizioni descritte sotto.
Prestazioni. Il presente contratto è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’Art.13 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”. Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare come definito all’Art. 9, Poste Vita S.p.A. si impegna a corrispondere all’Assicurato una prestazione di rendita vitalizia rivalutabile annualmente erogata in rate mensili posticipate. L’importo iniziale della rendita mensile si ottiene convertendo, con gli indici indicati nelle tabelle A, B, C, in funzione della tipologia di rendita scelta, il capitale assicurato rivalutato fino alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e dividendo l’importo per 12. Tale capitale è dato dalla somma dei singoli capitali acquisiti con ciascuno dei premi, ricorrenti e aggiuntivi, versati fino al momento dell’evento, ciascuno diminuito dei costi (di cui al successivo Art. 3) e rivalutati secondo quanto previsto all’Art. 10. L’Assicurato può chiedere a Poste Vita S.p.A. la liquidazione della prestazione: 1. sotto forma di rendita rivalutabile posticipata pagabile in rate mensili scelta tra: a) rendita vitalizia, da corrispondere finché l’Assicurato è in vita; b) rendita vitalizia, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona; c) rendita vitalizia certa, corrisposta per un periodo certo di 5 o 10 anni, sia in caso di vita che in caso di pre- morienza dell’Assicurato in tale periodo, successivamente vitalizia. 2. sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo com- plessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo, il 70% del capitale assicurato, in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Assicurato risulti inferiore al 50% dell’assegno so- ciale di cui all’Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Assicurato può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata. Il limite del 50%, a prescindere da quanto risulta essere l’importo della rendita annua, non si applica agli Assicurati assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nel caso di mancata comunicazione dell...
Prestazioni. In caso di Sinistro l'Assicuratore corrisponderà all’Assicurato cumulativamente: 1) un Indennizzo fisso forfettario di Euro 750,00 a titolo di rimborso delle perdite pecuniarie patite dall’Assicurato per sostenere le seguenti spese: • spese di deposito o ricovero del Veicolo danneggiato; • spese di demolizione del Veicolo danneggiato; • spese di cancellazione al P.R.A. del Veicolo danneggiato; • spese di passaggio di proprietà del Nuovo Veicolo; • spese di istruttoria pratica di finanziamento o leasing per l’acquisto del Nuovo Veicolo; • spese di immatricolazione del Nuovo Veicolo; • IPT del Nuovo Veicolo; • tassa di possesso del Nuovo Veicolo; • corrispettivo anticipato per la manutenzione ordinaria del Nuovo Veicolo; • spese di recupero del Veicolo assicurato; • franchigia applicata dalla compagnia assicuratrice dell’eventuale polizza corpi veicolo terrestri o altra a copertura del Veicolo assicurato per il medesimo Sinistro; • spese di riacquisto di accessori presenti sul Veicolo assicurato; • spese di riacquisto degli pneumatici invernali se contestuali all’acquisto del Nuovo Veicolo. L’Indennizzo sarà corrisposto a condizione che l’Assicurato abbia sostenuto almeno 5 tra i costi sopra indicati, risultanti dalla documentazione fiscale e inviata all’Assicuratore con le modalità di cui all’art. 6 della Sezione “Cosa fare in caso di Sinistro”. 2) Un importo fisso di Euro 250,00 a titolo di Indennizzo forfettario delle spese necessarie all’Assicurato per far fronte all’impossibilità di utilizzare il Veicolo assicurato dal momento del Sinistro alla data di consegna del Nuovo Veicolo. Gli Indennizzi di cui ai precedenti punti 1) e 2) saranno corrisposti a condizione che l’Assicurato acquisti un Nuovo Veicolo presso il medesimo Contraente, entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA
Prestazioni. Le prestazioni previste dal Contratto possono essere erogate sia in caso di scadenza del Contratto stesso, sia in caso di decesso dell’Assicurato. Le prestazioni sono collegate sia all’andamento del valore degli attivi contenuti nel Fondo Interno Assicura- tivo, da cui dipende il valore delle quote del fondo stesso detenute dal Contraente, sia al rendimento della Gestione Separata. Il Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: a) Prestazione in caso di vita dell’Assicurato b) Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato A. il controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo, assegnate al Contraente in relazione alla parte del Premio Investito allocata nel medesimo Fondo Interno Assicurativo, calcolato secondo le modalità previste all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione; e B. il Capitale Assicurato, in relazione alla parte del Premio Investito allocata nella Gestione Separata, calcolato secondo le modalità previste agli Artt. 12 e 13 delle Condizioni di Assicurazione (la somma degli importi sub (A) e (B), corrisponde al Capitale Caso Morte). Il Capitale Caso Morte verrà maggiorato del seguente importo: i. in caso di decesso dell’Assicurato nel primo Anno Assicurativo del Contratto, un importo pari ai costi gravanti sul Premio Versato come indicati nel punto 8.1.1 della Nota informativa; o ii. in caso di decesso dell’Assicurato dal secondo Anno Assicurativo del Contratto in poi, una percentuale del Capitale Caso Morte definita in base all’età dell’Assicurato al momento del deces- so, come descritto nella tabella sottostante: In ogni caso, il valore dell’incremento del Capitale Caso Morte di cui al punto (ii) non può superare l’importo di Euro 50.000,00. Il rischio di decesso è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. Con riferimento alle prestazioni sopra indicate, si evidenzia, in particolare, che:
Prestazioni. Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni.
Prestazioni. Questo contratto prevede il versamento di premi unici a fronte dei quali la Società si obbliga a corrispondere ai Beneficiari designati una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile sulla testa degli Assicurati definiti in contratto che siano inseriti in assicurazione su indicazione del Contraente. Il Contraente può richiedere, in relazione al singolo Assicurato, che, in luogo delle rendite di cui al comma 1, sia erogata: a) una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni; b) una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato; c) una rendita annua vitalizia rivalutabile controassicurata di minore importo con restituzione in caso di morte della differenza, se positiva, tra: − il premio rivalutato fino alla ricorrenza annuale del contratto che precede la data della morte e − il prodotto tra la rata della “rendita assicurata” rivalutata all’ultima ricorrenza del contratto che precede la data della morte con il numero di rate effettivamente corrisposte. d) una rendita annua vitalizia rivalutabile con maggiorazione in caso di non autosufficienza dell’assicurato principale (come disciplinata al successivo art. 2) di minor importo, anche reversibile. In questo caso la Società corrisponde: − come “prestazione in caso di vita dell’assicurato principale” una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile sulla testa dell’Assicurato principale fino a che questo è in vita, eventualmente reversibile totalmente o parzialmente a favore di un secondo Assicurato (reversionario) fino che questo è in vita; − come “prestazione in caso di non autosufficienza dell’Assicurato principale” una rendita vitalizia immediata annua anticipata di importo pari all’importo della rendita assicurata in caso di vita. Nel caso della rendita reversibile, la maggiorazione dell’importo erogato opera esclusivamente nel caso di perdita di autosufficienza dell’assicurato principale; in caso di decesso dell’assicurato principale, per il quale risultava in essere uno stato di non autosufficienza, la rendita erogabile alla testa reversionaria verrà calcolata a partire dall’importo iniziale della rendita assicurata, rivalutata fino alla data dell’evento e secondo la percentuale di reversibilità prevista. Gli importi conseguenti all'esercizio delle facoltà sopra indicate verranno determinati sulla base degli stessi criteri attuariali adottati per la tariffa ut...
Prestazioni. XXXXXXXXX ASSISTENZA INFORTUNI AL CONDUCENTE OCCORSO DURANTE LA CIRCOLAZIONE STRADALE Le prestazioni Assistenza sotto riportate sono erogabili solo a seguito di un Infortunio indennizzabile a termini della garanzia Infortuni del Conducente. Tutte le prestazioni che seguono non coprono casistiche di emergenza o di urgenza. Alla denuncia di Xxxxxxxx deve essere allegata tutta la documentazione medica in possesso relativa alle lesioni lamentate (ad esempio: documentazione rilasciata dal Pronto Soccorso).
Prestazioni. La Compagnia si impegna, tramite Europ Assistance Italia S.p.A, (d’ora in poi Europ Assi- stance), ad erogare le prestazioni sotto indicate al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto verrà prestata assistenza all’Assicurato, non più di due volte per tipologia di prestazione, alle condizioni seguenti: