Common use of Malattie e infortuni Clause in Contracts

Malattie e infortuni. (Art. 49) La definizione di una nuova disciplina del trattamento in caso di malattia o infortunio costituisce indubbiamente uno dei profili più innovativi del testo coordinato del ccnl 11 luglio 1999. In primo luogo, va rilevato come l' introduzione di detta normativa vada ben oltre il mero coordinamento di preesistenti discipline, ma realizzi una innovazione rispondente alla finalità - fortemente perseguita dall' ABI - di maggiore certezza applicativa in una materia particolarmente delicata quale è quella della malattia. Non può, infatti, trascurarsi che il disposto dell' art. 49 in commento non solo armonizza le pregresse discipline ABI ed ACRI, notevolmente disomogenee tra loro, ma tiene conto anche del fatto che le medesime - ed in particolare quella ABI - sono state nel corso degli anni oggetto di una cospicua elaborazione giurisprudenziale che, nella sostanza, ha introdotto - relativamente alla risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto di malattia - un regime "fattuale" diverso da quello "formale" e con il medesimo concorrente. In particolare, nell' art. 49 le Parti nazionali hanno individuato due diversi regimi del comporto per malattia: uno c.d. "secco", nel quale vengono presi in considerazione i periodi di assenza continuativa, ed uno, c.d. "per sommatoria", che considera, invece, le assenze intervenute nei 48 mesi precedenti l' ultimo giorno di assenza considerato. A tale proposito, si sottolinea come i due diversi regimi di calcolo del comporto per malattia siano tra loro concorrenti, in quanto l' applicazione dell' uno piuttosto che dell' altro sistema è ovviamente connessa alla singola fattispecie presa in considerazione. Con riferimento ai periodi di comporto è appena il caso di rammentare che ai fini della disciplina poc' anzi richiamata, non si tiene conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al lavoratore per sottoporsi al trattamento di dialisi, come già previsto dal ccnl ACRI. Per la restante parte l' art. 49 ricalca clausole già contenute nei ccnl ABI (ad esempio, trattamento per il lavoratore ultrasessantenne con diritto alla pensione di vecchiaia; maggiorazioni del comporto a vario titolo, etc.). Sempre sulla scorta della pregressa disciplina ABI, l' art. 49 statuisce ancora che, qualora la malattia o l' infortunio proseguano oltre i termini suindicati, il lavoratore, prima della scadenza dei medesimi, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di quattro mesi (sei mesi in un quinquennio) e senza alcun effetto sul decorso dell' anzianità (nella disciplina ACRI, invece, il collocamento in aspettativa era automatico e aveva un massimo di 12 mesi). Per quanto riguarda la previsione in base alla quale per l' ultimo periodo non può essere applicato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 (2), si segnala come essa abbia formato oggetto di un verbale interpretativo sottoscritto tra le Parti il 12 aprile 2001 (cfr. circolare ABI, serie Lavoro, n. 45 del 2001). In calce all' art. 49 le Parti stipulanti hanno inserito due norme transitorie la prima delle quali - oltre a precisare che la nuova disciplina si applica a far tempo dalla data di completamento della redazione del testo coordinato, considerando utili a tali fini anche le assenze per malattia o infortunio verificatesi antecedentemente a tale data - introduce una garanzia secondo la quale fino al 31 dicembre 2001 l' applicazione della predetta nuova disciplina non potrà determinare per il lavoratore conseguenze meno favorevoli rispetto a quelle che sarebbero derivate in base alla pregressa disciplina. In altri termini, fino alla predetta data del 31 dicembre 2001 occorrerà che le aziende operino, tempo per tempo, un raffronto tra la posizione del lavoratore come risultante dall' applicazione dell' art. 49 del testo coordinato e quella risultante dall' applicazione dei pregressi regimi di riferimento (ABI e ACRI) al fine di individuare il trattamento più favorevole da riservare all' interessato. In relazione a tale garanzia va, altresì, ricordato come l' Associazione, nell' ambito dei chiarimenti applicativi intervenuti fra le Parti stipulanti in occasione della stesura del testo coordinato, abbia assunto l' impegno di raccomandare "alle aziende - nella fase di prima applicazione - di esaminare con il massimo spirito di comprensione quelle situazioni nelle quali la nuova disciplina del comporto determini situazioni di sfavore rispetto a quella pregressa" (cfr. circolare ABI, serie Lavoro, n. 45 del 2001). Si segnala che la seconda norma transitoria precisa che, nei confronti del personale già destinatario dei ccnl ACRI in servizio al 1° novembre 1999 ed in aspettativa non retribuita per malattia alla data del 23 marzo 2001, la durata dell' aspettativa resta di 12 mesi. Occorre rammentare, inoltre, che nell' ambito dei chiarimenti applicativi intervenuti fra le Parti stipulanti in occasione della stesura del testo coordinato, l' ABI ha assunto l' impegno nei confronti delle Organizzazioni sindacali di sensibilizzare gli Associati circa l' opportunità che le aziende segnalino ai lavoratori interessati, nei singoli casi, l' approssimarsi della scadenza del periodo di comporto contrattualmente previsto (cfr. circolare ABI, serie Lavoro, n. 45 del 2001).

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Malattie e infortuni. In caso di assenza per malattia o infortunio, accertato, l'Azienda conserva il posto e l'intero trattamento economico al lavoratore che abbia superato il periodo di prova per: a) mesi 6 se l'anzianità non sia superiore a 5 anni; b) mesi 8 se l'anzianità sia superiore a 5 anni e non superi i 10 anni; c) mesi 12 se l'anzianità sia superiore a 10 anni e non superi i 12 anni; d) un mese per ogni anno di anzianità, fino ad un massimo di 18 mesi, se l'anzianità sia superiore a 12 anni e non superi i 25 anni; e) mesi 22 se l'anzianità sia superiore a 25 anni. I periodi suindicati sono aumentati dell’80 per cento in caso di ricovero ospedaliero o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tubercolosi, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico, malattie cardiovascolari, sindrome da immunodeficienza acquisita (ArtAids), patologie genetiche degenerative, patologie neurodegenerative, insufficienza renale cronica (IRC), con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 40 mesi complessivi. 49) La definizione di una nuova disciplina Ai fini del computo del trattamento in caso previsto dai commi precedenti, si cumulano anche le assenze per malattia o infortunio - sia con diritto a trattamento economico sia nelle forme dell'aspettativa di cui al comma 9 - verificatesi nei 18 mesi precedenti, fermo che, per l'ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825. Su richiesta scritta del lavoratore, l’Azienda lo informa sui giorni di malattia o infortunio costituisce indubbiamente uno dei profili più innovativi intervenuti dall’insorgere dell’evento in corso, nonché su quelli verificatisi nel periodo di cui al comma che precede. L’Azienda, inoltre, segnalerà al lavoratore interessato, almeno 30 giorni prima, la scadenza del testo coordinato del ccnl 11 luglio 1999. In primo luogo, va rilevato come l' introduzione di detta normativa vada ben oltre il mero coordinamento di preesistenti discipline, ma realizzi una innovazione rispondente alla finalità - fortemente perseguita dall' ABI - di maggiore certezza applicativa in una materia particolarmente delicata quale è quella della malattia. Non può, infatti, trascurarsi che il disposto dell' art. 49 in commento non solo armonizza le pregresse discipline ABI ed ACRI, notevolmente disomogenee tra loro, ma tiene conto anche del fatto che le medesime - ed in particolare quella ABI - sono state nel corso degli anni oggetto di una cospicua elaborazione giurisprudenziale che, nella sostanza, ha introdotto - relativamente alla risoluzione del rapporto di lavoro per superamento termine del periodo di comporto di malattia - un regime "fattuale" diverso da quello "formale" e con il medesimo concorrentecontrattualmente previsto. In particolare, nell' art. 49 le Parti nazionali hanno individuato due diversi regimi Il termine finale del comporto per malattia: uno c.d. "secco", nel quale vengono presi in considerazione i periodi di assenza continuativa, ed uno, c.d. "per sommatoria", che considera, invece, le assenze intervenute nei 48 mesi precedenti l' ultimo giorno di assenza considerato. A tale proposito, si sottolinea come i due diversi regimi di calcolo del comporto per malattia siano tra loro concorrenti, in quanto l' applicazione dell' uno piuttosto che dell' altro sistema è ovviamente connessa alla singola fattispecie presa in considerazione. Con riferimento ai periodi di comporto è appena il caso di rammentare che ai fini della disciplina poc' anzi richiamata, non si tiene conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al lavoratore per sottoporsi al trattamento di dialisi, come già previsto dal ccnl ACRI. Per la restante parte l' art. 49 ricalca clausole già contenute nei ccnl ABI (ad esempio, trattamento per cui ai precedenti commi non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il lavoratore ultrasessantenne con sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; maggiorazioni del comporto a vario titolo, etc.). Sempre sulla scorta della pregressa disciplina ABI, l' art. 49 statuisce ancora che, qualora vecchiaia se la malattia sia iniziata prima di tale data. Se la malattia inizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi. I periodi di assenza per malattia o l' infortunio, accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 52. FEDERCASSE 60 In caso di assenza con indennità a carico dell'INAIL o dell'INPS, il trattamento economico previsto da questo articolo va corrisposto dall'Azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte di detti Istituti. Perdurando l'incapacità temporanea da malattia o da infortunio proseguano oltre i termini suindicatiindicati nei precedenti comma 1 e 2, il lavoratore, prima della scadenza dei medesimidi detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di quattro mesi (12 mesi. La durata di più periodi di aspettativa di cui al comma precedente non può tuttavia superare detti sei 12 mesi in un quinquennio) e senza alcun effetto sul decorso dell' anzianità (nella disciplina ACRI, invece, il . Il collocamento in aspettativa era automatico e aveva un massimo di 12 mesi). Per quanto riguarda la previsione in base alla quale per l' ultimo periodo non può essere applicato un trattamento meno favorevole venire richiesto dal lavoratore che sia entrato in possesso dei requisiti di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 (2), si segnala come essa abbia formato oggetto legge per avere diritto alla pensione di un verbale interpretativo sottoscritto tra le Parti vecchiaia; in ogni caso il 12 aprile 2001 (cfr. circolare ABI, serie Lavoro, n. 45 del 2001). In calce all' art. 49 le Parti stipulanti hanno inserito due norme transitorie periodo di aspettativa non può durare oltre la prima delle quali - oltre a precisare che la nuova disciplina si applica a far tempo dalla data di completamento della redazione del testo coordinato, considerando utili a tali fini anche le assenze per malattia o infortunio verificatesi antecedentemente a tale data - introduce una garanzia secondo la quale fino al 31 dicembre 2001 l' applicazione della predetta nuova disciplina non potrà determinare per in cui il lavoratore conseguenze meno favorevoli rispetto a quelle abbia maturato i requisiti anzidetti. Al tossicodipendente, in effettiva cura riabilitativa, che sarebbero derivate in base alla pregressa disciplina. In altri terminine faccia richiesta, fino alla predetta data può essere concessa, per una sola volta nell'arco del 31 dicembre 2001 occorrerà che le aziende operinorapporto di lavoro, tempo per tempo, un raffronto tra la posizione del lavoratore come risultante dall' applicazione dell' art. 49 del testo coordinato e quella risultante dall' applicazione dei pregressi regimi di riferimento (ABI e ACRI) al fine di individuare il trattamento più favorevole da riservare all' interessato. In relazione a tale garanzia va, altresì, ricordato come l' Associazione, nell' ambito dei chiarimenti applicativi intervenuti fra le Parti stipulanti in occasione della stesura del testo coordinato, abbia assunto l' impegno di raccomandare "alle aziende - nella fase di prima applicazione - di esaminare con il massimo spirito di comprensione quelle situazioni nelle quali la nuova disciplina del comporto determini situazioni di sfavore rispetto a quella pregressa" (cfr. circolare ABI, serie Lavoro, n. 45 del 2001). Si segnala che la seconda norma transitoria precisa che, nei confronti del personale già destinatario dei ccnl ACRI in servizio al 1° novembre 1999 ed in una aspettativa non retribuita per malattia alla data del 23 marzo 2001, la durata dell' aspettativa resta massima di 12 24 mesi, frazionabile in più periodi nel corso di 36 mesi. Occorre rammentareI periodi trascorsi in aspettativa non comportano decorso dell'anzianità, inoltre, che nell' ambito dei chiarimenti applicativi intervenuti fra le Parti stipulanti in occasione della stesura del testo coordinato, l' ABI ha assunto l' impegno nei confronti delle Organizzazioni sindacali di sensibilizzare gli Associati circa l' opportunità che le aziende segnalino ai lavoratori interessati, nei singoli casi, l' approssimarsi della scadenza del periodo di comporto contrattualmente previsto (cfr. circolare ABI, serie Lavoro, n. 45 del 2001)a nessun effetto.

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Malattie e infortuni. (Art. 4938 Agli effetti di quanto previsto nei seguenti articoli si intende per "malattia" ogni alterazione dello stato di salute, qualunque sia la causa da cui dipende, che importi incapacità al lavoro. Art. 39 Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare i propri dipendenti entro cinque giorni dall'inizio del rapporto di lavoro all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie (INAM), il quale a lui si sostituisce ad ogni effetto nella corresponsione di quanto fissato dalle lettere a) La definizione e b) del successivo art. 43. Il datore di una nuova disciplina lavoro è altresì tenuto a richiedere all'Istituto il libretto di iscrizione nel caso che il lavoratore ne sia sprovvisto e ad annotare sul libretto la data di inizio e quella di cessazione del trattamento rapporto di lavoro, nonchè la permanenza in servizio ogni sei mesi come richiesto dalle vigenti norme. Art. 40 Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l'obbligo di dare notizia entro ventiquattro ore della propria malattia allo studio professionale da cui dipende; in caso di malattia o infortunio costituisce indubbiamente uno dei profili più innovativi del testo coordinato del ccnl 11 luglio 1999mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dal presente contratto. In primo luogoIl lavoratore è tenuto altresì a far recapitare allo studio professionale il certificato medico di prima visita, va rilevato come l' introduzione e i successivi in caso di detta normativa vada ben oltre il mero coordinamento di preesistenti discipline, ma realizzi una innovazione rispondente alla finalità - fortemente perseguita dall' ABI - di maggiore certezza applicativa in una materia particolarmente delicata quale è quella prolungamento della malattia, rispettivamente entro il terzo giorno dall'inizio della malattia e dalla scadenza dei periodi previsti dai certificati precedenti. Non puòAl rientro in servizio deve consegnare quello indicante la data della ripresa del lavoro. Salvo il caso di opposizione contro l'accertamento dell'INAM e conseguente richiesta del giudizio di un collegio medico, infattiil lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato dell'INAM; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, trascurarsi che il disposto dell' artdatore di lavoro resta esonerato dall'obbligo della conservazione del posto ed il lavoratore sarà considerato dimissionario restando a suo carico l'indennità di mancato preavviso. 49 in commento Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi dell'INAM. Art. 41 Gli studi professionali sono tenuti ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non solo armonizza le pregresse discipline ABI ed ACRIessendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, notevolmente disomogenee tra loronon abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, ma tiene conto anche il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del fatto che le medesime - ed in particolare quella ABI - sono state nel corso degli anni oggetto di una cospicua elaborazione giurisprudenziale che, nella sostanza, ha introdotto - relativamente alla posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui agli artt. 42 e 44. Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione per superamento la giornata in cui avviene l'infortunio e una indennità pari al 60 per cento (sessanta per cento) della normale retribuzione giornaliera per i tre giorni successivi (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo al periodo di carenza di cui al comma precedente, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore non apprendista assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL, fino a raggiungere il 75 per cento (settantacinque per cento) della retribuzione media giornaliera, calcolata con le modalità stabilite dallo stesso INAIL. L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge. Art. 42 Durante la malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 gg. decorrenti dal giorno di inizio di malattia e comunque cumulando nell'anno solare i periodi di malattia inferiori a 180 gg., trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione delle indennità di cui al presente contratto. Il periodo di malattia è considerato utile al fine del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento. Art. 43 Durante il periodo di malattia previsto dall'articolo precedente i lavoratori avranno diritto: a) alle prestazioni sanitarie dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie come previsto dal D.L.C.P.S. 31 ottobre 1947, n. 1304, e dalle altre norme in materia, alle quali si fa esplicito riferimento; b) a una indennità pari al 50 per cento (cinquanta per cento) della normale retribuzione percepita per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari ai due terzi della normale retribuzione percepita per i giorni di malattia dal 21° in poi, da corrispondersi dall'INAM ai sensi del D.L.C.P.S. 31 ottobre 1947, n. 1304, e del Regolamento per le prestazioni INAM 10 aprile 1963; c) a una integrazione delle indennità a carico dell'INAM da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) il 100 per cento (cento per cento) della normale retribuzione per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) il 60 per cento (sessanta per cento) della normale retribuzione per i giorni dal 4° al 20°; 3) il 75 per cento (settantacinque per cento) della normale retribuzione per i giorni dal 21° in poi. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INAM non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera b) del presente articolo, se l'indennità stessa è corrisposta dall'INAM in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto a integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei caso di cui agli artt. 41 e 44, nè agli apprendisti. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso. Art. 44 Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 rispettivamente dagli artt. 42 e 41 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a giorni 90 (novanta), alle seguenti condizioni: 1) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche; 2) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici; 3) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di "aspettativa" senza retribuzione. I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di comporto aspettativa di malattia - un regime "fattuale" diverso da quello "formale" e con il medesimo concorrente. In particolarecui al precedente comma, nell' art. 49 le Parti nazionali hanno individuato due diversi regimi dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata R.R. prima della scadenza del comporto per malattia: uno c.d. "secco", nel quale vengono presi in considerazione i periodi di assenza continuativa, ed uno, c.d. "per sommatoria", che considera, invece, le assenze intervenute nei 48 mesi precedenti l' ultimo centottantesimo giorno di assenza considerato. A tale proposito, si sottolinea come i due diversi regimi di calcolo del comporto per malattia siano tra loro concorrentio infortunio, e firmare espressa accettazione delle suddette condizioni. Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi dell'art. 42; il periodo stesso non sarà in quanto l' applicazione dell' uno piuttosto che dell' altro sistema è ovviamente connessa alla singola fattispecie presa nessun caso considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in considerazione. Con riferimento ai periodi di comporto è appena il caso di rammentare prosecuzione del rapporto. Art. 45 A norma delle leggi vigenti in materia, i lavoratori affetti da tubercolosi, che ai fini della disciplina poc' anzi richiamatasiano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria tbc o dello Stato, non si tiene conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al lavoratore per sottoporsi al trattamento di dialisiprovince e dei comuni, come già previsto dal ccnl ACRI. Per la restante parte l' art. 49 ricalca clausole già contenute nei ccnl ABI (ad esempioo a proprie spese, trattamento per il lavoratore ultrasessantenne con hanno diritto alla pensione conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di vecchiaiasospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; maggiorazioni del comporto a vario titolonel caso di dimissioni dal sanatorio, etc.). Sempre sulla scorta della pregressa disciplina ABI, l' art. 49 statuisce ancora che, qualora la malattia o l' infortunio proseguano oltre i termini suindicati, il lavoratoreper dichiarata guarigione, prima della scadenza dei medesimi, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di quattro quattordici mesi (sei mesi in un quinquennio) e senza alcun effetto sul decorso dell' anzianità (nella disciplina ACRI, invece, il collocamento in aspettativa era automatico e aveva un massimo di 12 mesi). Per quanto riguarda la previsione in base alla quale per l' ultimo periodo non può essere applicato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 (2), si segnala come essa abbia formato oggetto di un verbale interpretativo sottoscritto tra le Parti il 12 aprile 2001 (cfr. circolare ABI, serie Lavoro, n. 45 del 2001). In calce all' art. 49 le Parti stipulanti hanno inserito due norme transitorie la prima delle quali - oltre a precisare che la nuova disciplina si applica a far tempo dalla data di completamento sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa. L'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, nel caso previsto dall'art. 9 della redazione del testo coordinato, considerando utili a tali fini anche le assenze per malattia o infortunio verificatesi antecedentemente a tale data - introduce una garanzia secondo la quale fino al 31 legge 14 dicembre 2001 l' applicazione della predetta nuova disciplina non potrà determinare per il lavoratore conseguenze meno favorevoli rispetto a quelle che sarebbero derivate in base alla pregressa disciplina. In altri termini, fino alla predetta data del 31 dicembre 2001 occorrerà che le aziende operino, tempo per tempo, un raffronto tra la posizione del lavoratore come risultante dall' applicazione dell' art. 49 del testo coordinato e quella risultante dall' applicazione dei pregressi regimi di riferimento (ABI e ACRI) al fine di individuare il trattamento più favorevole da riservare all' interessato. In relazione a tale garanzia va, altresì, ricordato come l' Associazione, nell' ambito dei chiarimenti applicativi intervenuti fra le Parti stipulanti in occasione della stesura del testo coordinato, abbia assunto l' impegno di raccomandare "alle aziende - nella fase di prima applicazione - di esaminare con il massimo spirito di comprensione quelle situazioni nelle quali la nuova disciplina del comporto determini situazioni di sfavore rispetto a quella pregressa" (cfr. circolare ABI, serie Lavoro1970, n. 45 1088. Il diritto alla conservazione del 2001)posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare, assistito a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. Si segnala che la seconda norma transitoria precisa che10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86. Tanto nei confronti del personale già destinatario dei ccnl ACRI casi di ricovero in servizio al 1° novembre 1999 ed in aspettativa non retribuita per malattia alla data del 23 marzo 2001, la durata dell' aspettativa resta luogo di 12 mesi. Occorre rammentare, inoltre, che nell' ambito dei chiarimenti applicativi intervenuti fra le Parti stipulanti in occasione della stesura del testo coordinato, l' ABI ha assunto l' impegno nei confronti delle Organizzazioni sindacali di sensibilizzare gli Associati circa l' opportunità che le aziende segnalino ai lavoratori interessati, nei singoli cura quanto negli altri casi, l' approssimarsi della scadenza del al lavoratore affetto da malattia turbercolare sarà riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di comporto contrattualmente 180 giorni. Art. 46 Per quanto non previsto (cfrdal presente contratto in materia di malattia e di infortuni valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti. circolare ABI, serie Lavoro, n. 45 del 2001)Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

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Malattie e infortuni. (ArtIn caso di assenza per malattia o infortunio, accertato, l'Azienda conserva il posto e l'intero trattamento economico al lavoratore che abbia superato il periodo di prova per: a) mesi 6 se l'anzianità non sia superiore a 5 anni; b) mesi 8 se l'anzianità sia superiore a 5 anni e non superi i 10 anni; c) mesi 12 se l'anzianità sia superiore a 10 anni e non superi i 12 anni; d) un mese per ogni anno di anzianità, fino ad un massimo di 18 mesi, se l'anzianità sia superiore a 12 anni e non superi i 25 anni; e) mesi 22 se l'anzianità sia superiore a 25 anni. 49) La definizione di una nuova disciplina I periodi suindicati sono aumentati del trattamento 50 per cento in caso di ricovero ospedaliero o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tubercolosi, nonché nel caso di malattia di carattere oncologico, e nel caso di malattia cardiovascolare e nel caso di sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids), con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi. Ai fini del computo del trattamento previsto dai commi precedenti, si cumulano anche le assenze per malattia o infortunio costituisce indubbiamente uno dei profili più innovativi - sia con diritto a trattamento economico sia nelle forme dell'aspettativa di cui al comma 7 - verificatesi nei sei mesi precedenti, fermo che, per l'ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825. Il termine finale del testo coordinato del ccnl 11 luglio 1999. In primo luogo, va rilevato come l' introduzione trattamento di detta normativa vada ben cui ai precedenti commi non può comunque scadere oltre il mero coordinamento di preesistenti discipline, ma realizzi una innovazione rispondente alla finalità - fortemente perseguita dall' ABI - di maggiore certezza applicativa sesto mese dalla data in una materia particolarmente delicata quale è quella della malattia. Non può, infatti, trascurarsi che il disposto dell' art. 49 in commento non solo armonizza le pregresse discipline ABI ed ACRI, notevolmente disomogenee tra loro, ma tiene conto anche del fatto che le medesime - ed in particolare quella ABI - sono state nel corso degli anni oggetto di una cospicua elaborazione giurisprudenziale che, nella sostanza, ha introdotto - relativamente alla risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto di malattia - un regime "fattuale" diverso da quello "formale" e con il medesimo concorrente. In particolare, nell' art. 49 le Parti nazionali hanno individuato due diversi regimi del comporto per malattia: uno c.d. "secco", nel quale vengono presi in considerazione i periodi di assenza continuativa, ed uno, c.d. "per sommatoria", che considera, invece, le assenze intervenute nei 48 mesi precedenti l' ultimo giorno di assenza considerato. A tale proposito, si sottolinea come i due diversi regimi di calcolo del comporto per malattia siano tra loro concorrenti, in quanto l' applicazione dell' uno piuttosto che dell' altro sistema è ovviamente connessa alla singola fattispecie presa in considerazione. Con riferimento ai periodi di comporto è appena il caso di rammentare che ai fini della disciplina poc' anzi richiamata, non si tiene conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al lavoratore per sottoporsi al trattamento di dialisi, come già previsto dal ccnl ACRI. Per la restante parte l' art. 49 ricalca clausole già contenute nei ccnl ABI (ad esempio, trattamento per cui il lavoratore ultrasessantenne con sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; maggiorazioni del comporto a vario titolo, etc.). Sempre sulla scorta della pregressa disciplina ABI, l' art. 49 statuisce ancora che, qualora vecchiaia se la malattia sia iniziata prima di tale data. Se la malattia inizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi. I periodi di assenza per malattia o l' infortunio, accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 52. In caso di assenza con indennità a carico dell'INAIL o dell'INPS, il trattamento economico previsto da questo articolo va corrisposto dall'Azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte di detti Istituti. Perdurando l'incapacità temporanea da malattia o da infortunio proseguano oltre i termini suindicatiindicati nei precedenti comma 1 e 2, il lavoratore, prima della scadenza dei medesimidi detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di quattro mesi (6 mesi. La durata di più periodi di aspettativa di cui al comma precedente non può tuttavia superare detti sei mesi in un quinquennio) e senza alcun effetto sul decorso dell' anzianità (nella disciplina ACRI, invece, il . Il collocamento in aspettativa era automatico e aveva un massimo di 12 mesi). Per quanto riguarda la previsione in base alla quale per l' ultimo periodo non può essere applicato un trattamento meno favorevole venire richiesto dal lavoratore che sia entrato in possesso dei requisiti di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 (2), si segnala come essa abbia formato oggetto legge per avere diritto alla pensione di un verbale interpretativo sottoscritto tra le Parti vecchiaia; in ogni caso il 12 aprile 2001 (cfr. circolare ABI, serie Lavoro, n. 45 del 2001). In calce all' art. 49 le Parti stipulanti hanno inserito due norme transitorie periodo di aspettativa non può durare oltre la prima delle quali - oltre a precisare che la nuova disciplina si applica a far tempo dalla data di completamento della redazione del testo coordinato, considerando utili a tali fini anche le assenze per malattia o infortunio verificatesi antecedentemente a tale data - introduce una garanzia secondo la quale fino al 31 dicembre 2001 l' applicazione della predetta nuova disciplina non potrà determinare per in cui il lavoratore conseguenze meno favorevoli rispetto a quelle abbia maturato i requisiti anzidetti. Al tossicodipendente, in effettiva cura riabilitativa, che sarebbero derivate in base alla pregressa disciplina. In altri terminine faccia richiesta, fino alla predetta data può essere concessa, per una sola volta nell'arco del 31 dicembre 2001 occorrerà che le aziende operinorapporto di lavoro, tempo per tempo, un raffronto tra la posizione del lavoratore come risultante dall' applicazione dell' art. 49 del testo coordinato e quella risultante dall' applicazione dei pregressi regimi di riferimento (ABI e ACRI) al fine di individuare il trattamento più favorevole da riservare all' interessato. In relazione a tale garanzia va, altresì, ricordato come l' Associazione, nell' ambito dei chiarimenti applicativi intervenuti fra le Parti stipulanti in occasione della stesura del testo coordinato, abbia assunto l' impegno di raccomandare "alle aziende - nella fase di prima applicazione - di esaminare con il massimo spirito di comprensione quelle situazioni nelle quali la nuova disciplina del comporto determini situazioni di sfavore rispetto a quella pregressa" (cfr. circolare ABI, serie Lavoro, n. 45 del 2001). Si segnala che la seconda norma transitoria precisa che, nei confronti del personale già destinatario dei ccnl ACRI in servizio al 1° novembre 1999 ed in una aspettativa non retribuita per malattia alla data del 23 marzo 2001, la durata dell' aspettativa resta massima di 12 24 mesi, frazionabile in più periodi nel corso di 36 mesi. Occorre rammentareI periodi trascorsi in aspettativa non comportano decorso dell'anzianità, inoltre, che nell' ambito dei chiarimenti applicativi intervenuti fra le Parti stipulanti in occasione della stesura a nessun effetto. Art. 23 L’art. 60 del testo coordinato, l' ABI ha assunto l' impegno nei confronti delle Organizzazioni sindacali di sensibilizzare gli Associati circa l' opportunità che le aziende segnalino ai lavoratori interessati, nei singoli casi, l' approssimarsi della scadenza del periodo di comporto contrattualmente previsto (cfrc.c.n.l. circolare ABI, serie Lavoro, n. 45 del 2001).7 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro