Malattie e infortuni. In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l’impresa conserva il posto e l’intero trattamento economico al lavoratore/lavoratrice che abbia superato il periodo di prova per: fino a 5 anni 6 da oltre 5 anni e fino a 10 anni 8 da oltre 10 anni e fino a 15 anni 12 da oltre 15 anni e fino a 20 anni 15 da oltre 20 anni e fino a 25 anni 18 oltre i 25 anni 22 I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati dall’impresa con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo giorno di assenza considerato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento economico sono i seguenti: fino a 5 anni 8 da oltre 5 anni e fino a 10 anni 10 da oltre 10 anni e fino a 15 anni 14 da oltre 15 anni e fino a 20 anni 18 da oltre 20 anni e fino a 25 anni 22 oltre i 25 anni 24 In ogni caso, per l’ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, secondo la comune interpretazione riportata nel Chiarimento a verbale in calce al presente articolo. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico e di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi. Ai fini di quanto previsto dai comma che precedono non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al lavoratore per sottoporsi al trattamento di dialisi. Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, se la malattia sia iniziata prima di tale data: se la malattia inizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi. I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto in tema di ferie. In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavoro, il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall’impresa con deduzione di tutte le somme che il lavoratore/lavoratrice ha diritto di riscuotere da parte dell’Istituto assicuratore. Le imprese segnaleranno, con un mese di anticipo, ai lavoratori/lavoratrici interessati, nei singoli casi, la scadenza del termine del periodo di comporto contrattualmente previsto. Se la malattia o l’infortunio proseguono oltre i termini suindicati il lavoratore/lavoratrice, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi e senza alcun effetto sul decorso dell’anzianità. La durata di più periodi di aspettativa non può tuttavia superare i 12 mesi in un quinquennio. Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l’interessato ultrasessantenne abbia maturato i requisiti in parola. I lavoratori/lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un programma terapeutico e di riabilitazione in applicazione delle disposizioni vigenti, possono fruire di un’aspettativa non retribuita per un periodo non superiore a tre anni, finalizzata a favorirne la riabilitazione e il recupero sociale. Chiarimento A Verbale Le Parti hanno chiarito che la garanzia minima prevista dal R.D.L. di cui al comma 3 per l’ultimo periodo di malattia si riferisce al comporto per sommatoria e, in tale ambito, unicamente al trattamento economico da riservare al lavoratore/lavoratrice, senza alcun prolungamento del complessivo periodo di conservazione del posto previsto dal presente articolo. Quanto sopra, conseguentemente, produce effetti solo ed esclusivamente sul trattamento (retribuzione o non) da riservare per il periodo di aspettativa non retribuita (ma non sulla sua durata che resta ferma come individuata dal presente articolo). Esempi a verbale: Un lavoratore/lavoratrice che, ai sensi della tabella di cui al comma 2, ha diritto ad 8 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 7 dei predetti 8 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere gli 8 mesi), a 2 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 6 mesi di aspettativa non retribuita. Un lavoratore/lavoratrice che, ai sensi della tabella di cui al comma 2, ha diritto a 14 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 13 dei predetti 14 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tale da raggiungere i 14 mesi), a 1 mese di aspettativa con retribuzione al 100%, a 4 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Malattie e infortuni. In caso di assenza per malattia o infortunio accertatiinfortunio, l’impresa accertato, l'Azienda conserva il posto e l’intero l'intero trattamento economico al lavoratore/lavoratrice lavoratore che abbia superato il periodo di prova per: fino :
a) mesi 6 se l'anzianità non sia superiore a 5 anni;
b) mesi 8 se l'anzianità sia superiore a 5 anni 6 da oltre 5 anni e fino non superi i 10 anni;
c) mesi 12 se l'anzianità sia superiore a 10 anni 8 da oltre 10 e non superi i 12 anni;
d) un mese per ogni anno di anzianità, fino ad un massimo di 18 mesi, se l'anzianità sia superiore a 12 anni e fino a 15 anni 12 da oltre 15 anni e fino a 20 anni 15 da oltre 20 anni e fino non superi i 25 anni;
e) mesi 22 se l'anzianità sia superiore a 25 anni 18 oltre i 25 anni 22 anni. I periodi suindicati sono aumentati dell’80 per cento in caso di assenza ricovero ospedaliero o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tubercolosi, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico, malattie cardiovascolari, sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids), patologie genetiche degenerative, patologie neurodegenerative, insufficienza renale cronica (IRC), con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 40 mesi complessivi. Ai fini del computo del trattamento previsto dai commi precedenti, si cumulano anche le assenze per malattia e o infortunio possono essere calcolati dall’impresa - sia con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo giorno di assenza considerato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del diritto a trattamento economico sono i seguenti: fino a 5 anni 8 da oltre 5 anni e fino a 10 anni 10 da oltre 10 anni e fino a 15 anni 14 da oltre 15 anni e fino a 20 anni sia nelle forme dell'aspettativa di cui al comma 9 - verificatesi nei 18 da oltre 20 anni e fino a 25 anni 22 oltre i 25 anni 24 In ogni casomesi precedenti, fermo che, per l’ultimo l'ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, 1924 n. 1825. Su richiesta scritta del lavoratore, secondo la comune interpretazione riportata nel Chiarimento a verbale l’Azienda lo informa sui giorni di malattia o infortunio intervenuti dall’insorgere dell’evento in calce al presente articolo. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbccorso, nonché su quelli verificatisi nel caso periodo di malattie di carattere oncologico e di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi. Ai fini di quanto previsto dai cui al comma che precedono non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario precede. L’Azienda, inoltre, segnalerà al lavoratore per sottoporsi al trattamento interessato, almeno 30 giorni prima, la scadenza del termine del periodo di dialisicomporto contrattualmente previsto. Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma commi non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne lavoratore sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, vecchiaia se la malattia sia iniziata prima di tale data: se . Se la malattia inizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi. I periodi di assenza per malattia o infortunio infortunio, accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto in tema di feriedal penultimo comma dell'art. 52. In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavorocon indennità a carico dell'INAIL o dell'INPS, il trattamento economico di cui al presente previsto da questo articolo è va corrisposto dall’impresa dall'Azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore/lavoratrice lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell’Istituto assicuratoredi detti Istituti. Le imprese segnaleranno, con un mese di anticipo, ai lavoratori/lavoratrici interessati, nei singoli casi, la scadenza del termine del periodo di comporto contrattualmente previsto. Se la Perdurando l'incapacità temporanea da malattia o l’infortunio proseguono da infortunio oltre i termini suindicati indicati nei precedenti comma 1 e 2, il lavoratore/lavoratrice, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi e senza alcun effetto sul decorso dell’anzianità12 mesi. La durata di più periodi di aspettativa di cui al comma precedente non può tuttavia superare i 12 mesi in un quinquennio. Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne lavoratore che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l’interessato ultrasessantenne il lavoratore abbia maturato i requisiti anzidetti. Al tossicodipendente, in parola. I lavoratori/lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertatoeffettiva cura riabilitativa, da che ne faccia richiesta, può essere concessa, per una struttura sanitaria pubblicasola volta nell'arco del rapporto di lavoro, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un programma terapeutico e di riabilitazione in applicazione delle disposizioni vigenti, possono fruire di un’aspettativa una aspettativa non retribuita per un periodo non superiore a tre annila durata massima di 24 mesi, finalizzata a favorirne la riabilitazione e il recupero socialefrazionabile in più periodi nel corso di 36 mesi. Chiarimento A Verbale Le Parti hanno chiarito che la garanzia minima prevista dal R.D.L. di cui al comma 3 per l’ultimo periodo di malattia si riferisce al comporto per sommatoria e, I periodi trascorsi in tale ambito, unicamente al trattamento economico da riservare al lavoratore/lavoratrice, senza alcun prolungamento del complessivo periodo di conservazione del posto previsto dal presente articolo. Quanto sopra, conseguentemente, produce effetti solo ed esclusivamente sul trattamento (retribuzione o non) da riservare per il periodo di aspettativa non retribuita (ma non sulla sua durata che resta ferma come individuata dal presente articolo). Esempi a verbale: Un lavoratore/lavoratrice che, ai sensi della tabella di cui al comma 2, ha diritto ad 8 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 7 dei predetti 8 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere gli 8 mesi)comportano decorso dell'anzianità, a 2 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 6 mesi di aspettativa non retribuita. Un lavoratore/lavoratrice che, ai sensi della tabella di cui al comma 2, ha diritto a 14 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 13 dei predetti 14 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tale da raggiungere i 14 mesi), a 1 mese di aspettativa con retribuzione al 100%, a 4 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.nessun effetto
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Malattie e infortuni. In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l’impresa conserva il posto e l’intero trattamento economico al lavoratore/lavoratrice che abbia superato il periodo di prova per: fino a 5 anni 6 da oltre 5 anni e fino a 10 anni 8 da oltre 10 anni e fino a 15 anni 12 da oltre 15 anni e fino a 20 anni 15 da oltre 20 anni e fino a 25 anni 18 oltre i 25 anni 22 I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati dall’impresa con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo giorno di assenza considerato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento economico sono i seguenti: fino a 5 anni 8 da oltre 5 anni e fino a 10 anni 10 da oltre 10 anni e fino a 15 anni 14 da oltre 15 anni e fino a 20 anni 18 da oltre 20 anni e fino a 25 anni 22 oltre i 25 anni 24 In ogni caso, per l’ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, secondo la comune interpretazione riportata nel Chiarimento a verbale in calce al presente articolo. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico e di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi. In caso di malattia di carattere oncologico i periodi di conservazione del posto e dell’intero trattamento economico sono raddoppiati con un massimo di 36 mesi complessivi. Ai fini di quanto previsto dai comma commi che precedono non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al lavoratore per sottoporsi al trattamento di dialisi. Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma commi non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, se la malattia sia iniziata prima di tale data: se la malattia inizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi. I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto in tema di feriexxxxx. In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavoro, il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall’impresa con deduzione di tutte le somme che il lavoratore/lavoratrice ha diritto di riscuotere da parte dell’Istituto assicuratore. Le imprese segnaleranno, con un mese di anticipo, ai lavoratori/lavoratrici interessati, nei singoli casi, la scadenza del termine del periodo di comporto contrattualmente previsto. Se la malattia o l’infortunio proseguono oltre i termini suindicati il lavoratore/lavoratrice, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi e senza alcun effetto sul decorso dell’anzianità. La durata di più periodi di aspettativa non può tuttavia superare i 12 mesi in un quinquennio. Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l’interessato ultrasessantenne abbia maturato i requisiti in parola. I lavoratori/lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un programma terapeutico e di riabilitazione in applicazione delle disposizioni vigenti, possono fruire di un’aspettativa non retribuita per un periodo non superiore a tre anni, finalizzata a favorirne la riabilitazione e il recupero sociale. Chiarimento A Verbale Le Parti hanno chiarito che la garanzia minima prevista dal R.D.L. di cui al comma 3 per l’ultimo periodo di malattia si riferisce al comporto per sommatoria e, in tale ambito, unicamente al trattamento economico da riservare al lavoratore/lavoratrice, senza alcun prolungamento del complessivo periodo di conservazione del posto previsto dal presente articolo. Quanto sopra, conseguentemente, produce effetti solo ed esclusivamente sul trattamento (retribuzione o non) da riservare per il periodo di aspettativa non retribuita (ma non sulla sua durata che resta ferma come individuata dal presente articolo). Esempi a verbale: Un lavoratore/lavoratrice che, ai sensi della tabella di cui al comma 2, ha diritto ad 8 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 7 dei predetti 8 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere gli 8 mesi), a 2 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 6 mesi di aspettativa non retribuita. Un lavoratore/lavoratrice che, ai sensi della tabella di cui al comma 2, ha diritto a 14 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 13 dei predetti 14 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tale da raggiungere i 14 mesi), a 1 mese di aspettativa con retribuzione al 100%, a 4 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.
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Malattie e infortuni. In a) L’assistenza sanitaria è garantita dal Servizio Sanitario Regionale ed assicurata mediante la fruizione delle strutture pubbliche territoriali.
b) Il volontario, in caso di assenza per malattia o infortunio, ne darà tempestivamente comunicazione alla sede dell’Ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sul modulo cartaceo, non telematico, rilasciato dal medico di famiglia o da altre strutture pubbliche. Tale documentazione è conservata dall’Ente nella cartella personale del volontario.
c) Tutti i periodi di malattia, infortunio accertatisono registrati nella cartella personale del volontario nella quale è conservata la documentazione relativa.
d) Al volontario, l’impresa conserva il posto e durante i primi quindici giorni di malattia, spetta l’assegno mensile per l’intero trattamento economico al lavoratore/lavoratrice che abbia superato importo. Per il periodo eccedente e per ulteriori trenta giorni di prova per: fino a 5 anni 6 da oltre 5 anni e fino a 10 anni 8 da oltre 10 anni e fino a 15 anni 12 da oltre 15 anni e fino a 20 anni 15 da oltre 20 anni e fino a 25 anni 18 oltre i 25 anni 22 I periodi malattia, l’importo economico è decurtato in proporzione ai giorni di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati dall’impresa con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo giorno di assenza consideratoassenza. Superati questi ulteriori trenta giorni, il volontario è escluso dalla prosecuzione del progetto. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento economico sono i seguenti: fino a 5 anni 8 da oltre 5 anni e fino a 10 anni 10 da oltre 10 anni e fino a 15 anni 14 da oltre 15 anni e fino a 20 anni 18 da oltre 20 anni e fino a 25 anni 22 oltre i 25 anni 24 In ogni caso, per l’ultimo periodoil volontario, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, secondo la comune interpretazione riportata nel Chiarimento a verbale in calce al presente articolo. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico e di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi. Ai fini di quanto previsto dai comma che precedono non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al lavoratore per sottoporsi al trattamento di dialisi. Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, se la malattia sia iniziata prima di tale data: se la malattia inizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi. I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto in tema di ferie. In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavoro, il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall’impresa con deduzione di tutte le somme sempre che il lavoratore/lavoratrice ha diritto di riscuotere da parte dell’Istituto assicuratore. Le imprese segnaleranno, con un mese di anticipo, ai lavoratori/lavoratrici interessati, nei singoli casi, la scadenza del termine del periodo di comporto contrattualmente previsto. Se la malattia o l’infortunio proseguono oltre i termini suindicati il lavoratore/lavoratrice, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi e senza alcun effetto sul decorso dell’anzianità. La durata di più periodi di aspettativa non può tuttavia superare i 12 mesi in un quinquennio. Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l’interessato ultrasessantenne abbia maturato i requisiti in parola. I lavoratori/lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato nei confronti dei quali servizio sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un programma terapeutico e di riabilitazione in applicazione delle disposizioni vigenti, possono fruire di un’aspettativa non retribuita svolto per un periodo non superiore a sei mesi, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al SCR, potrà presentare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi. Nel caso in cui l’esclusione per malattia avviene entro tre annimesi dall’inizio del progetto è possibile la sostituzione, finalizzata a favorirne la riabilitazione nel rispetto della graduatoria, con volontari idonei non selezionati.
e) I giorni festivi e il recupero sociale. Chiarimento A Verbale Le Parti hanno chiarito che la garanzia minima prevista dal R.D.L. i giorni di cui al comma 3 per l’ultimo riposo previsti, compresi nel periodo di assenza per malattia si riferisce non devono essere compresi nel computo della sua durata.
f) L’Ente comunica alla SRSC i periodi di malattia eccedenti i quindici giorni, al comporto per sommatoria fine di procedere alla decurtazione del compenso e, se del caso, all’esclusione dal servizio.
g) In caso di infortunio la denuncia del sinistro deve essere inviata a cura del volontario al broker assicurativo, entro quindici giorni dal momento dell’infortunio, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dal momento dal quale il volontario ne abbia avuto la possibilità. Per quanto concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, il volontario dovrà attenersi a quanto indicato nel contratto di assicurazione, consultabile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx.
h) L’Ente invia alla SRSC una tempestiva e dettagliata relazione contenente le informazioni relative alla dinamica dell’incidente occorso al volontario nell’effettuazione del servizio, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato l’evento, il nesso di causalità tra la condotta tenuta dal volontario e l’evento stesso, specificando in tale ambitoparticolare la riferibilità del fatto allo svolgimento del servizio.
i) Per gli infortuni avvenuti durante l’orario di servizio, unicamente e per effetto delle attività svolte nel servizio i giorni di assenza non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell’arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo di servizio in cui la prestazione debba essere effettuata, al trattamento economico da riservare al lavoratore/lavoratrice, senza alcun prolungamento del complessivo periodo di conservazione del posto previsto dal presente articolo. Quanto sopra, conseguentemente, produce effetti solo ed esclusivamente sul trattamento (retribuzione o non) da riservare volontario per il periodo di aspettativa non retribuita (ma non sulla sua durata che resta ferma come individuata svolgimento del servizio civile spetta l’intero compenso fino a completa guarigione clinica definita con apposito certificato medico. Il periodo di assenza dal presente articolo). Esempi servizio, in questi casi, è considerato prestato a verbale: Un lavoratore/lavoratrice che, ai sensi della tabella di cui al comma 2, ha diritto ad 8 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 7 dei predetti 8 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere tutti gli 8 mesi), a 2 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 6 mesi di aspettativa non retribuita. Un lavoratore/lavoratrice che, ai sensi della tabella di cui al comma 2, ha diritto a 14 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 13 dei predetti 14 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tale da raggiungere i 14 mesi), a 1 mese di aspettativa con retribuzione al 100%, a 4 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuitaeffetti.
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Samples: Decreto
Malattie e infortuni. In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l’impresa conserva il posto e l’intero trattamento economico al lavoratore/lavoratrice che abbia superato il periodo di prova per: fino a 5 anni 6 da oltre 5 anni e fino a 10 anni 8 da oltre 10 anni e fino a 15 anni 12 da oltre 15 anni e fino a 20 anni 15 da oltre 20 anni e fino a 25 anni 18 oltre i 25 anni 22 I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati dall’impresa con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo giorno di assenza considerato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento economico sono i seguenti: fino a 5 anni 8 da oltre 5 anni e fino a 10 anni 10 da oltre 10 anni e fino a 15 anni 14 da oltre 15 anni e fino a 20 anni 18 da oltre 20 anni e fino a 25 anni 22 oltre i 25 anni 24 In ogni caso, per l’ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, secondo la comune interpretazione riportata nel Chiarimento a verbale in calce al presente articolo. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico e di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi. Ai fini di quanto previsto dai comma che precedono non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al lavoratore per sottoporsi al trattamento di dialisi. Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, se la malattia sia iniziata prima di tale data: se la malattia inizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi. I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto in tema di ferie. In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavoro, il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall’impresa con deduzione di tutte le somme che il lavoratore/lavoratrice ha diritto di riscuotere da parte dell’Istituto assicuratore. Le imprese segnaleranno, con un mese di anticipo, segnaleranno ai lavoratori/lavoratrici interessati, nei singoli casi, la l’approssimarsi della scadenza del termine del periodo di comporto contrattualmente previsto. Se la malattia o l’infortunio proseguono oltre i termini suindicati il lavoratore/lavoratrice, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi e senza alcun effetto sul decorso dell’anzianità. La durata di più periodi di aspettativa non può tuttavia superare i 12 mesi in un quinquennio. Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l’interessato ultrasessantenne abbia maturato i requisiti in parola. I lavoratori/lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un programma terapeutico e di riabilitazione in applicazione delle disposizioni vigenti, possono fruire di un’aspettativa non retribuita per un periodo non superiore a tre anni, finalizzata a favorirne la riabilitazione e il recupero sociale. Chiarimento A Verbale Le Parti hanno chiarito che la garanzia minima prevista dal R.D.L. di cui al comma 3 per l’ultimo periodo di malattia si riferisce al comporto per sommatoria e, in tale ambito, unicamente al trattamento economico da riservare al lavoratore/lavoratrice, senza alcun prolungamento del complessivo periodo di conservazione del posto previsto dal presente articolo. Quanto sopra, conseguentemente, produce effetti solo ed esclusivamente sul trattamento (retribuzione o non) da riservare per il periodo di aspettativa non retribuita (ma non sulla sua durata che resta ferma come individuata dal presente articolo). Esempi a verbale: Un lavoratore/lavoratrice che, ai sensi della tabella di cui al comma 2, ha diritto ad 8 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 7 dei predetti 8 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere gli 8 mesi), a 2 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 6 mesi di aspettativa non retribuita. Un lavoratore/lavoratrice che, ai sensi della tabella di cui al comma 2, ha diritto a 14 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 13 dei predetti 14 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tale da raggiungere i 14 mesi), a 1 mese di aspettativa con retribuzione al 100%, a 4 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.
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Malattie e infortuni. In caso di assenza per malattia o infortunio accertatiinfortunio, l’impresa accertato, l’Azienda conserva il posto e l’intero trattamento economico al lavoratore/lavoratrice lavoratore che abbia superato il periodo di prova per: fino :
a) mesi 6 se l’anzianità non sia superiore a 5 anni;
b) mesi 8 se l’anzianità sia superiore a 5 anni 6 da oltre 5 anni e fino non superi i 10 anni;
c) mesi 12 se l’anzianità sia superiore a 10 anni 8 da oltre 10 e non superi i 12 anni;
d) un mese per ogni anno di anzianità , fino ad un massimo di 18 mesi, se l’anzianità sia superiore a 12 anni e fino a 15 anni 12 da oltre 15 anni e fino a 20 anni 15 da oltre 20 anni e fino non superi i 25 anni;
e) mesi 22 se l’anzianità sia superiore a 25 anni 18 oltre i 25 anni 22 anni. I periodi suindicati sono aumentati del 50 per cento in caso di assenza ricovero ospedaliero o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tubercolosi, nonché nel caso di malattia di carattere oncologico, nel caso di malattia cardiovascolare e nel caso di sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids), con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi. Ai fini del computo del trattamento previsto dai commi precedenti, si cumu- lano anche le assenze per malattia e o infortunio possono essere calcolati dall’impresa - sia con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo giorno di assenza considerato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del diritto a trattamento economico sono i seguenti: fino a 5 anni 8 da oltre 5 anni e fino a 10 anni 10 da oltre 10 anni e fino a 15 anni 14 da oltre 15 anni e fino a 20 anni 18 da oltre 20 anni e fino a 25 anni 22 oltre i 25 anni 24 In ogni casosia nelle forme dell’aspettativa di cui al comma 7 - verificatesi nei sei mesi precedenti, fermo che, per l’ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, 1924 n. 1825. Su richiesta scritta del lavoratore, secondo la comune interpretazione riportata nel Chiarimento a verbale l’Azienda lo informa sui giorni di malattia o infortunio intervenuti dall’insorgere dell’evento in calce al presente articolo. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbccorso, nonché su quelli verificatisi nel caso periodo di malattie di carattere oncologico e di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi. Ai fini di quanto previsto dai cui al comma che precedono non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al lavoratore per sottoporsi al trattamento di dialisiprecede. Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma commi non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne lavoratore sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, vecchiaia se la malattia sia iniziata prima di tale data: se . Se la malattia inizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi. I periodi di assenza per malattia o infortunio infortunio, accertati, entro i limiti suindicatisuindica- ti, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto in tema di feriedal penultimo comma dell’art. 52. In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavorocon indennità a carico dell’INAIL o dell’INPS, il trattamento economico di cui al presente previsto da questo articolo è va corrisposto dall’impresa dall’Azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore/lavoratrice lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell’Istituto assicuratoredi detti Istituti. Le imprese segnaleranno, con un mese di anticipo, ai lavoratori/lavoratrici interessati, nei singoli casi, la scadenza del termine del periodo di comporto contrattualmente previsto. Se la Perdurando l’incapacità temporanea da malattia o l’infortunio proseguono da infortunio oltre i termini suindicati indi- cati nei precedenti commi 1 e 2, il lavoratore/lavoratrice, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi e senza alcun effetto sul decorso dell’anzianità6 mesi. La durata di più periodi di aspettativa di cui al comma precedente non può tuttavia superare i 12 detti sei mesi in un quinquennio. Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne lavoratore che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l’interessato ultrasessantenne il lavoratore abbia maturato i requisiti anzidetti. Al tossicodipendente, in parolaeffettiva cura riabilitativa, che ne faccia richiesta, può essere concessa, per una sola volta nell’arco del rapporto di lavoro, una aspettativa non retri- buita per la durata massima di 24 mesi, frazionabile in più periodi nel corso di 36 mesi. I lavoratori/lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un programma terapeutico e di riabilitazione periodi trascorsi in applicazione delle disposizioni vigenti, possono fruire di un’aspettativa non retribuita per un periodo non superiore a tre anni, finalizzata a favorirne la riabilitazione e il recupero sociale. Chiarimento A Verbale Le Parti hanno chiarito che la garanzia minima prevista dal R.D.L. di cui al comma 3 per l’ultimo periodo di malattia si riferisce al comporto per sommatoria e, in tale ambito, unicamente al trattamento economico da riservare al lavoratore/lavoratrice, senza alcun prolungamento del complessivo periodo di conservazione del posto previsto dal presente articolo. Quanto sopra, conseguentemente, produce effetti solo ed esclusivamente sul trattamento (retribuzione o non) da riservare per il periodo di aspettativa non retribuita (ma non sulla sua durata che resta ferma come individuata dal presente articolo). Esempi a verbale: Un lavoratore/lavoratrice che, ai sensi della tabella di cui al comma 2, ha diritto ad 8 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 7 dei predetti 8 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere gli 8 mesi)comportano decorso dell’anzianità , a 2 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 6 mesi di aspettativa non retribuita. Un lavoratore/lavoratrice che, ai sensi della tabella di cui al comma 2, ha diritto a 14 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 13 dei predetti 14 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tale da raggiungere i 14 mesi), a 1 mese di aspettativa con retribuzione al 100%, a 4 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuitanessun effetto.
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