Malattie tropicali. La garanzia di cui alla presente polizza è estesa anche ai casi di invalidità permanente conseguenti a malattie tropicali contratte nel periodo di validità della copertura assicurativa e manifestatesi entro 90 giorni dalla scadenza della stessa. Per malattie tropicali si intendono quelle previste dal Decreto Ministeriale 07/02/1938 n. 281 e successive modifiche e integrazioni, dalle quali l’Assicurato fosse colpito. La garanzia viene prevista fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni e con un massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila) per la garanzia Morte e € 500.000,00 (cinquecentomila) per la garanzia Invalidità Permanente. La valutazione del grado di Invalidità Permanente verrà effettuata facendo riferimento alla tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche, con l’intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta vengono in ogni caso riferite ai capitali assicurati indicati in polizza per il caso di Invalidità Permanente assoluta e che la liquidazione verrà fatta dalla società in contanti anziché sotto forma di rendita; La Contraente dichiara che al momento della stipula della Polizza gli Assicurati si trovano in perfette condizioni di salute e che sono stati sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi.
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Samples: Assicurazione Infortuni, Contratto Di Assicurazione Per Gli Infortuni, Assicurazione Per Infortuni Del Personale Sanitario
Malattie tropicali. La Resta convenuto tra le parti che, limitatamente al caso di Invalidità Permanente, la garanzia di cui alla presente polizza è estesa anche ai casi di invalidità permanente conseguenti a alle malattie tropicali contratte nel periodo di validità della copertura assicurativa e manifestatesi entro 90 giorni dalla scadenza della stessa. Per da cui gli Assicurati fossero colpiti durante il soggiorno in tutto il Mondo, con l’intesa che per malattie tropicali si intendono devono intendersi quelle previste dal Decreto Ministeriale 07/02/1938 n. 281 contemplate nel R.D. del 1938 e successive modifiche e integrazioni, dalle quali l’Assicurato fosse colpitomodificazioni. La garanzia viene prevista fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni e con un massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila) per - la garanzia Morte e € 500.000,00 (cinquecentomila) per la garanzia Invalidità Permanente. La valutazione del grado di Invalidità Permanente verrà dell’Invalidità permanente sarà effettuata facendo riferimento alla tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 30 Giugno 1965, n. 1124 e successive modifichemodificazioni, con l’intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta vengono in ogni caso vengano riferite ai capitali assicurati indicati in ai termini del presente Capitolato di polizza per il caso di Invalidità Permanente; - non si farà luogo ad indennizzo quando il grado di Invalidità Permanente assoluta e che la liquidazione verrà fatta dalla società è pari o inferiore al 15%, se invece l’Invalidità Permanente risulta superiore a detta percentuale, l’indennizzo viene liquidato senza applicazione di alcuna franchigia; - il periodo utile massimo per provvedere alla valutazione definitiva del danno indennizzabile a norma delle presenti disposizioni per il rischio delle malattie tropicali, viene fissato in contanti anziché sotto forma di rendita; La Contraente dichiara che al momento due anni dal giorno della stipula denuncia della Polizza gli Assicurati si trovano in perfette condizioni di salute e che sono stati sottoposti alle prescritte pratiche di profilassimalattia.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
Malattie tropicali. La garanzia di cui alla presente polizza è estesa anche ai casi di morte e invalidità permanente conseguenti a malattie amalattie tropicali contratte nel periodo di validità della copertura assicurativa e manifestatesi entro 90 giorni dalla scadenza dallascadenza della stessa. Per malattie tropicali si intendono quelle previste dal Decreto Ministeriale 07/02/1938 n. 281 e successive modifiche e integrazioni, dalle quali l’Assicurato fosse colpito. La garanzia viene prevista fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni e con un massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila) per la garanzia Morte e € 500.000,00 (cinquecentomila) per la garanzia Invalidità Permanente. La valutazione del grado di Invalidità Permanente verrà effettuata facendo riferimento alla tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche, con l’intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta vengono in ogni caso riferite ai capitali assicurati indicati in polizza per il caso di Invalidità Permanente assoluta e che la liquidazione verrà fatta dalla società in contanti anziché sotto forma di rendita; La Contraente dichiara che al momento della stipula della Polizza gli Assicurati si trovano in perfette condizioni di salute disalute e che sono stati sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi.
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Samples: Polizza Collettiva Infortuni