MANCATA COMUNICAZIONE DELLA PERDITA DEL REQUISITO DI ASSICURABILITÀ. I sinistri avvenuti successivamente alla perdita del requisito non verranno indennizzati anche qualora l’Aderente/assicurato non abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia. Nel caso su indicato permane il diritto dell’Aderente/assicurato a ricevere il rimborso del premio eventualmente pagato e non goduto sulla base di quanto riportato al punto precedente.
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Samples: Premio Garanzie Danni Netto Imposte Pacchetto D € 3.448,13, www.popolarebari.it
MANCATA COMUNICAZIONE DELLA PERDITA DEL REQUISITO DI ASSICURABILITÀ. I sinistri avvenuti successivamente alla perdita del requisito non verranno indennizzati anche qualora l’Aderente/assicurato l’Aderente non abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia. Nel caso su indicato permane il diritto dell’Aderente/assicurato dell’Aderente a ricevere il rimborso del premio eventualmente pagato e non goduto sulla base di quanto riportato al punto precedentenei precedenti Artt. 5.1, 5.2, 5.3.
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Samples: www.cnpitalia.it
MANCATA COMUNICAZIONE DELLA PERDITA DEL REQUISITO DI ASSICURABILITÀ. I sinistri avvenuti successivamente alla perdita del requisito non verranno indennizzati anche qualora l’Aderentel’Aderente e/assicurato o l’Assicurato non abbia abbiano provveduto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia. Nel caso su indicato permane il diritto dell’Aderente/assicurato dell’Aderente a ricevere il rimborso del premio eventualmente pagato e non goduto sulla base di quanto riportato al punto precedente.
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