Conflitti di interesse Clausole campione
Conflitti di interesse. La Società dispone di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di conflitti di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo. Tramite le funzioni preposte, effettua un’attività di monitoraggio sulla presenza di situazioni e/o operazioni in conflitto di interesse. In particolare, la Società ha predisposto che vengano mappate dette tipologie di conflitto di interesse in relazione sia all’offerta dei prodotti alla clientela sia all’esecuzione dei contratti con riferimento alla gestione finanziaria degli attivi a cui sono legate le prestazioni. Qualora non sia possibile evitare situazioni in cui la Società abbia in via diretta o indiretta un conflitto di interesse, la Società ha previsto l’adozione di idonee misure organizzative volte a evitare e, se non possibile, a limitare tali conflitti operando in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e nell’ottica di ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
Conflitti di interesse. La Banca ha identificato, secondo quanto prescritto dalla Normativa di Riferimento, i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei Servizi di Investimento o dei servizi accessori o di una loro combinazione, tra la Banca stessa (inclusi dirigenti, dipendenti e Consulenti Finanziari) e il Cliente, ovvero tra i diversi clienti della Banca, e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei Cliente stesso. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse è contenuta in forma sintetica nel documento riportato nell’Allegato n. 5 al Contratto. Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita. L’Allegato n. 5 riporta altresì, in xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. All’emergere di nuove significative situazioni che dovessero insorgere nel corso dello svolgimento del rapporto regolato dal presente Contratto, la Banca provvederà ad aggiornare il predetto Allegato, facendo consegna al Cliente dell’Allegato, così come modificato. Qualora le misure adottate dalla Banca non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca informerà il Cliente, su Supporto Durevole, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti di tale conflitto di interesse e delle misure adottate per mitigare i rischi.
Conflitti di interesse. 1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.
Conflitti di interesse. I soggetti a vario titolo coinvolti in ciascuna Singola Offerta e/o Quotazione possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore e, pertanto, possono sussistere situazioni di conflitto di interessi dei soggetti coinvolti nell'operazione. A titolo esemplificativo, potrebbero verificarsi le situazioni di conflitto di interessi che seguono: − Società appartenenti al medesimo Gruppo dell'Emittente (Gruppo UniCredit) possono avere un interesse proprio nell'operazione, in quanto potrebbero ricevere commissioni diverse dalle commissioni normalmente percepite per il servizio reso (ad es. commissioni di mandato). − Qualora l'Emittente o una società del Gruppo UniCredit agisca quale Collocatore o svolga ruoli rilevanti sul mercato primario (ad esempio Responsabile del Collocamento, Global Coordinator, Strutturatore, Controparte del Contratto di Copertura), tale situazione può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori sia in ragione dell'interesse di cui è portatore in relazione all'emissione, che agli interessi riconducibili a UniCredit o a società appartenenti al Gruppo UniCredit. − I Certificati potranno essere quotati e negoziati in un mercato regolamentato italiano o estero o sistema multilaterale di negoziazione italiano o estero o altra sede di negoziazione gestiti direttamente dall'Emittente o indirettamente da società appartenenti al Gruppo UniCredit o da società partecipate dall'Emittente. L'appartenenza di tali soggetti al Gruppo UniCredit o l'esistenza di rapporti di partecipazione determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. − Qualora l'Agente per il Calcolo sia un soggetto appartenente al Gruppo UniCredit, la comune appartenenza di tale soggetto e dell'Emittente al medesimo gruppo bancario può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.
Conflitti di interesse. 1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
Conflitti di interesse. La Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dei Servizi di Investimento, tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca, e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse è contenuta in forma sintetica nel Paragrafo 5 della presente Sezione. Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.
Conflitti di interesse. Insieme di tutte quelle situazioni nelle quali l'interesse della società può risultare in contrasto con quello del Contraente.
Conflitti di interesse. La Banca adotterà ogni misura ragionevole per identificare ed evitare i conflitti di interesse, anche in relazione alla posizione dei propri dirigenti, dipendenti, promotori finanziari e altre persone direttamente o indirettamente connesse, che potrebbero insorgere con il Cliente o tra il Cliente e altri clienti della Banca nella prestazione dei servizi di investimento o accessori. La Banca, ove la politica di gestione del conflitto di interessi non sia ragionevolmente atta a rimuovere il rischio di danneggiare la posizione del Cliente in relazione ad uno o più specifici servizi o operazioni, informerà per iscritto il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti dei potenziali conflitti di interesse, affinché il Cliente possa assumere una decisione informata sui servizi prestati o sulle operazioni richieste. Ai fini dell’identificazione dei conflitti di interesse e della preventiva informazione al Cliente, la Banca verificherà se, a seguito della prestazione di servizi, esso o un soggetto avente con esso un legame di controllo, diretto o indiretto: a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del Cliente; b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente distinto da quello del Cliente medesimo; c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi dal Cliente; d) svolgano la medesima attività del cliente; oppure e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. Restano ferme le specificazioni dell’adeguata politica di gestione dei conflitti di interesse che la Banca ha adottato ai sensi della Regolamentazione congiunta Banca d’Italia – Consob emanata ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Ove l’operazione debba essere conclusa telefonicamente, la Banca fornirà al Cliente l’informativa sul conflitto di interessi di cui sopra in forma orale, ma tale informativa dovrà risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. La Banca informerà, secondo le modalità indicate nel presente contratto, prontamente il Cliente di ogni cambio della strategia di gestione dei conflitti di interesse.
Conflitti di interesse. La Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di conflitti di in- teresse nella prestazione di servizi di investimento e accessori. A tal fine, si attiene, in particolare, a quanto previsto nei commi seguenti del presente articolo e dell’art. 4, ferma l’applicazione della diversa discipli- na eventualmente stabilita da norme sopravvenute.
Conflitti di interesse. 8.1 La Cassa nella distribuzione dei contratti di assicurazione evita di effettuare operazioni in cui abbia direttamente o indirettamente un conflitto di interessi, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società di gruppo. La Cassa ha elaborato una politica in materia di conflitti di interessi, la cui descrizione sintetica è fornita al Cliente mediante consegna dell’Allegato C di cui alla Sezione IX che il Cliente dichiara di aver ricevuto e compreso. La Cassa, inoltre, fornisce al contraente le informazioni su potenziali situazioni di conflitto di interessi mediante consegna dell’Informativa sull’IBIP e sull’attività di distribuzione assicurativa.
8.2 La Cassa adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Cassa, inclusi i propri Dirigenti e dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro Clienti o tra due Clienti, al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa. La Cassa gestisce i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative e assicurando che l’affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
8.3 Quando le misure adottate di cui sopra non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Cassa informa chiaramente il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti dei conflitti, nonché delle misure adottate per mitigare il rischio, affinché egli possa assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.
8.4 Le suddette informazioni sono fornite su supporto duraturo e presentano un grado di dettaglio sufficiente, considerata la natura del Cliente.
8.5 Ai fini dell’identificazione dei conflitti di interesse, la Cassa considera se a seguito della prestazione di servizi, essa, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto: a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente; b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo; c) a...