Conflitti di interesse. La Società dispone di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di conflitti di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo. Tramite le funzioni preposte, effettua un’attività di monitoraggio sulla presenza di situazioni e/o operazioni in conflitto di interesse. In particolare, la Società ha predisposto che vengano mappate dette tipologie di conflitto di interesse in relazione sia all’offerta dei prodotti alla clientela sia all’esecuzione dei contratti con riferimento alla gestione finanziaria degli attivi a cui sono legate le prestazioni. Qualora non sia possibile evitare situazioni in cui la Società abbia in via diretta o indiretta un conflitto di interesse, la Società ha previsto l’adozione di idonee misure organizzative volte a evitare e, se non possibile, a limitare tali conflitti operando in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e nell’ottica di ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
Conflitti di interesse. 1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.
Conflitti di interesse. 1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
Conflitti di interesse. I soggetti a vario titolo coinvolti in ciascuna Singola Offerta e/o Quotazione possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore e, pertanto, possono sussistere situazioni di conflitto di interessi dei soggetti coinvolti nell'operazione. A titolo esemplificativo, potrebbero verificarsi le situazioni di conflitto di interessi che seguono: − Società appartenenti al medesimo Gruppo dell'Emittente (Gruppo UniCredit) possono avere un interesse proprio nell'operazione, in quanto potrebbero ricevere commissioni diverse dalle commissioni normalmente percepite per il servizio reso (ad es. commissioni di mandato). − Qualora l'Emittente o una società del Gruppo UniCredit agisca quale Collocatore o svolga ruoli rilevanti sul mercato primario (ad esempio Responsabile del Collocamento, Global Coordinator, Strutturatore, Controparte del Contratto di Copertura), tale situazione può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori sia in ragione dell'interesse di cui è portatore in relazione all'emissione, che agli interessi riconducibili a UniCredit o a società appartenenti al Gruppo UniCredit. − I Certificati potranno essere quotati e negoziati in un mercato regolamentato italiano o estero o sistema multilaterale di negoziazione italiano o estero o altra sede di negoziazione gestiti direttamente dall'Emittente o indirettamente da società appartenenti al Gruppo UniCredit o da società partecipate dall'Emittente. L'appartenenza di tali soggetti al Gruppo UniCredit o l'esistenza di rapporti di partecipazione determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. − Qualora l'Agente per il Calcolo sia un soggetto appartenente al Gruppo UniCredit, la comune appartenenza di tale soggetto e dell'Emittente al medesimo gruppo bancario può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.
Conflitti di interesse. 1. La Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei Servizi di investimento e accessori, o di una combinazione di essi, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un Cliente e gestisce detti conflitti in modo da evi- tare che incidano negativamente sugli interessi dei Clienti. A tal fine la Banca applica e mantiene un’ef- ficace politica di gestione dei conflitti di interesse elaborata tenuto conto delle dimensioni e dell’or- ganizzazione della Banca stessa nonché della na- tura, dimensioni e complessità della sua attività. Detta politica tiene conto anche delle circostanze che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri soggetti appartenenti al gruppo. La politica segui- ta dalla Banca in materia di conflitti di interessi è contenuta in forma sintetica all’interno del Docu- mento Informativo XxXXX, fornito al Cliente prima della conclusione del Contratto e di cui il Cliente medesimo ha preso conoscenza. La Banca control la periodicamente, almeno una volta l’anno, l’effi- cacia della politica adottata per gestire i conflitti di interesse in modo da individuare eventuali carenze provvedendo, in tal caso, ad apportare le necessa- rie correzioni. La Banca provvederà ad informare il Cliente delle modifiche di rilievo della politica in materia di conflitti di interesse in tempo utile prima della loro applicazione.
2. Se il Cliente ne fa richiesta, la Banca fornisce mag- giori dettagli circa la politica seguita.
3. Nell’ipotesi in cui le misure organizzative o ammini- strative adottate dalla Banca ai sensi dei preceden- ti commi non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca informa il Cliente chiaramente, prima di agire per suo conto, della natura generale del conflitto di interessi e del le sue fonti, nonché dei rischi che si generano per il Cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e delle azioni intraprese per attenuarli, affinché il Cliente medesimo possa assumere una decisione informata sui servizi prestati.
Conflitti di interesse. La Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dei Servizi di Investimento, tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca, e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse è contenuta in forma sintetica nel Paragrafo 5 della presente Sezione. Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.
Conflitti di interesse. 8.1 La Cassa nella distribuzione dei contratti di assicurazione evita di effettuare operazioni in cui abbia direttamente o indirettamente un conflitto di interessi, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società di gruppo. La Cassa ha elaborato una politica in materia di conflitti di interessi, la cui descrizione sintetica è fornita al Cliente mediante consegna dell’Allegato C di cui alla Sezione IX che il Cliente dichiara di aver ricevuto e compreso. La Cassa, inoltre, fornisce al contraente le informazioni su potenziali situazioni di conflitto di interessi mediante consegna dell’Informativa sull’IBIP e sull’attività di distribuzione assicurativa.
8.2 La Cassa adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Cassa, inclusi i propri Dirigenti e dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro Clienti o tra due Clienti, al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa. La Cassa gestisce i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative e assicurando che l’affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
8.3 Quando le misure adottate di cui sopra non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Cassa informa chiaramente il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti dei conflitti, nonché delle misure adottate per mitigare il rischio, affinché egli possa assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.
8.4 Le suddette informazioni sono fornite su supporto duraturo e presentano un grado di dettaglio sufficiente, considerata la natura del Cliente.
8.5 Ai fini dell’identificazione dei conflitti di interesse, la Cassa considera se a seguito della prestazione di servizi, essa, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto: a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente; b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo; c) a...
Conflitti di interesse. Insieme di tutte quelle situazioni nelle quali l'interesse della società può risultare in contrasto con quello del Contraente.
Conflitti di interesse. La Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di conflitti di in- teresse nella prestazione di servizi di investimento e accessori. A tal fine, si attiene, in particolare, a quanto previsto nei commi seguenti del presente articolo e dell’art. 4, ferma l’applicazione della diversa discipli- na eventualmente stabilita da norme sopravvenute.
Conflitti di interesse. 1 Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.