Diritto di recesso dell’Aderente/Assicurato dalle Garanzie Danni Clausole campione

Diritto di recesso dell’Aderente/Assicurato dalle Garanzie Danni. Oltre al diritto di recesso di cui all’Art.15, l’Aderente/Assicurato ha la facoltà di recedere per le sole Garanzie Danni (Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea, Ricovero Ospedaliero, Malattia Grave, Perdita d’Impiego), trascorsi 5 anni dalla decorrenza della Polizza, in virtù dell’applicazione della riduzione di premio pari all’ 8,8% ai sensi dell’Art. 1899 c.c.. In tal caso il recesso avrà effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è stato richiesto. Il suddetto diritto non si applica alla garanzia vita (Decesso), che resterà in vigore per l'intera durata contrattualmente prevista, salvo quanto indicato al successivo art. 15.1.1. La comunicazione di Recesso, contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata, dovrà essere inviata, entro 60 giorni prima della scadenza dell’annualità, tramite e-mail o con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Via Bocchetto, 6 – 00000 Xxxxxx xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx La Compagnia restituirà all’Aderente/Assicurato la quota parte di Premio relativa alle garanzie danni corrispondente al periodo di copertura non goduto, calcolata come riportato all’Art. 15.1 delle Condizioni di Assicurazione. A seguito della richiesta di Recesso dalle Coperture Danni di cui al punto 15.1, la Compagnia avrà a sua volta la possibilità di recedere dalla copertura Vita (DECESSO). In tal caso la Compagnia provvederà ad estinguere l’intera Polizza con effetto a partire dall’annualità successiva a quella nella quale è stato richiesto il recesso e a rimborsare la quota parte di Premio pagata e non goduta sul c/c dell’Aderente/Assicurato. L’eventuale recesso della Compagnia, dalla Copertura Vita, verrà comunicato al all’Aderente/Assicurato entro 30 giorni prima della scadenza dell’annualità. L’assenza di invio, e quindi la mancata ricezione da parte dell’Aderente/Assicurato di tale comunicazione, dovrà intendersi come rinuncia della Compagnia di recedere e proseguimento tacito della Polizza con la sola Copertura Vita. Per maggiori dettagli si rinvia all’art.15.1.1 delle Condizioni di Assicurazione.
Diritto di recesso dell’Aderente/Assicurato dalle Garanzie Danni. Oltre al diritto di recesso di cui all’Art.15, l’Aderente/Assicurato ha la facoltà di recedere annualmente per le sole Garanzie Danni (Invalidità Totale Permanente, Ricovero Ospedaliero, Malattia Grave, Inabilità Totale Temporanea, Perdita d’Impiego), ai sensi dell’Art. 1899 Cod. Civ.. In tal caso il recesso avrà effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è stato richiesto. Il premio, addebitato all’Aderente/Assicurato alla prima ricorrenza mensile successiva alla data di effetto del recesso, sarà ridotto della componente relativa alla garanzia Danni. Il suddetto diritto di recesso non si applica alla garanzia vita (Decesso), che resterà in vigore per l'intera durata contrattualmente prevista, salvo quanto indicato al successivo art. 15.1.1. La comunicazione di Recesso, contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata, dovrà essere inviata, entro 60 giorni prima della scadenza dell’annualità, tramite e-mail o con lettera raccomandata A/R, indirizzata a: Via Bocchetto, 6 – 00000 Xxxxxx xxx@xxx.xxxxxxxxx.xx

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  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

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