Recesso della Compagnia. La Compagnia può recedere dal contratto se l’Aderente o l’Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). L’art. 6.2 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso. La Compagnia può, inoltre, recedere dall’Assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato in sede di sottoscrizione dell’Assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti. Il recesso dalla Polizza implica il recesso anche dalla Polizza Collettiva n° 5490/02. L’esercizio del diritto di recesso comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle polizze collettive.
Recesso della Compagnia. CNP ha diritto di recedere entro 60 giorni dal momento in cui è informata dell’adesione dell’Assicurato, dandone comunicazione all’Assicurato stesso con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della posizione assicurata e restituendo il premio versato.
Recesso della Compagnia. La Compagnia può recedere dal contratto se l’Aderente o l’Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www. xxxxxxxx.xxx). L’art. 6.2 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso. La Compagnia può, inoltre, recedere dall'Assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato in sede di sottoscrizione dell'Assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell'ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti.
Recesso della Compagnia. La Compagnia può recedere in qualsiasi momento dal Contratto dopo uno o più sinistri mediante preavviso scritto di 30 giorni con offerta di rimborso della parte del premio netto relativa al periodo di copertura del rischio non goduta.
Recesso della Compagnia. L’Assicuratore può esercitare il proprio diritto di disdetta con l’invio, almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della copertura, di lettera raccomandata all’indirizzo riportato dall’Aderente sul Modulo di Adesione o a quello eventualmente diverso comunicato nel corso del rapporto. La Compagnia può recedere dall’assicurazione se, dopo l’accesso in copertura, l’Aderente/Assicurato entra a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso. In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). La Compagnia può, inoltre, recedere dall’assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato in sede di sottoscrizione dell’assicurazione, con il Modulo di Adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti.
Recesso della Compagnia. La Compagnia può recedere entro 60 giorni dalla decorrenza della garanzia assicurativa indicata nella Lettera di Conferma, qualora, da una verifica successiva al perfezionamento della polizza, risulti che il cumulo dei capitali assicurati con Cnp superi rispettivamente per l’Aderente 500.000,00 € e per l’Assicurato i 500.000,00
Recesso della Compagnia. La Compagnia può recedere dall’Assicurazione se: • dopo l’adesione, l’Aderente/Assicurato entra a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx); • quanto dichiarato dall’Aderente al momento della stipulazione dell’Assicurazione nell’Attestato di Assicurazione/Modulo di Adesione oppure tramite gli altri Canali, risulta essere inesatto e reticente. Le Garanzie Assicurative cessano dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso.
Recesso della Compagnia. La Compagnia può recedere se: • le dichiarazioni rilasciate dall’Aderente alla firma del Modulo di Adesione o nell’ambito delle formalità di volta in volta previste, risultano inesatte e incomplete; • l’Aderente, l’Assicurato o il Titolare Effettivo dell’Aderente entrano a far parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). In questi casi, le Garanzie Assicurative cessano alle ore 24:00 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso.
Recesso della Compagnia. La Compagnia può recedere dall’Assicurazione e, quindi, far cessare le Garanzie Assicurative, se si verifica uno di questi eventi: Evento Efficacia del recesso Iscrizione, dopo la sottoscrizione, del Cliente in liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx) Ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso Scoperta della inesattezza o incompletezza delle dichiarazioni del Cliente alla stipulazione dell’Assicurazione nel Modulo di Polizza oppure in altri documenti in fase assuntiva Ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso
Recesso della Compagnia. La Compagnia ha la facoltà di recedere dal contratto se l’Aderente o l’Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). L’art. 6.2 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso. Il recesso dalla Polizza implica il recesso anche dalla Polizza Collettiva n° 5407/03. L’esercizio del diritto di recesso comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle polizze collettive.