MASSIMALE ORARIO. 1. L’incarico ambulatoriale, ancorché sommato ad altra attività compatibile, non può superare le 38 ore settimanali. 2. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista deve osservare l’orario di attività indicato nella lettera di incarico e le Aziende provvedono al controllo con gli stessi metodi adottati per il personale dipendente. 3. Tenuto conto di eventuali determinazioni finalizzate alla flessibilità e al recupero dell’orario definite a livello regionale e/o aziendale, a seguito dell’inosservanza dell’orario sono effettuate trattenute mensili sulle competenze dello specialista ambulatoriale, del veterinario o professionista inadempiente, previa rilevazione contabile sulla documentazione in possesso dell’Azienda delle ore di lavoro non effettuate. 4. L’inosservanza ripetuta dell’orario costituisce infrazione contestabile, da parte dell’Azienda, secondo le procedure di cui all’articolo 39, per i provvedimenti conseguenti. 5. Ai fini dell’applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività settimanale, lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista è tenuto a comunicare all’Azienda ogni variazione che intervenga nel proprio stato professionale.
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MASSIMALE ORARIO. 1. L’incarico ambulatoriale, ancorché sommato ad altra attività compatibile, non può superare le 38 ore settimanali.
2. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista deve osservare l’orario di attività indicato nella lettera di incarico e le Aziende provvedono al controllo con gli stessi metodi adottati per il personale dipendente.
3. Tenuto conto di eventuali determinazioni finalizzate alla flessibilità e al recupero dell’orario definite a livello regionale e/o aziendale, a seguito dell’inosservanza dell’orario sono effettuate trattenute mensili sulle competenze dello specialista ambulatoriale, del veterinario o professionista inadempiente, previa rilevazione contabile sulla documentazione in possesso dell’Azienda delle ore di lavoro non effettuate.
4. L’inosservanza ripetuta dell’orario costituisce infrazione contestabile, da parte dell’Azienda, secondo le procedure di cui all’articolo 39all’art. 37, per i provvedimenti conseguenti.
5. Ai fini dell’applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività settimanale, lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista è tenuto a comunicare all’Azienda ogni variazione che intervenga nel proprio stato professionale.
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MASSIMALE ORARIO. 1. L’incarico L'incarico ambulatoriale, ancorché ancorche' sommato ad altra attività attivita' compatibile, non può puo' superare le 38 ore settimanali.
2. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista deve osservare l’orario l'orario di attività attivita' indicato nella lettera di incarico e le Aziende provvedono al controllo con gli stessi metodi adottati per il personale dipendente.
3. Tenuto conto di eventuali determinazioni finalizzate alla flessibilità flessibilita' e al recupero dell’orario dell'orario definite a livello regionale e/o aziendale, a seguito dell’inosservanza dell’orario dell'inosservanza dell'orario sono effettuate trattenute mensili sulle competenze dello specialista ambulatoriale, del veterinario o professionista inadempiente, previa rilevazione contabile sulla documentazione in possesso dell’Azienda dell'Azienda delle ore di lavoro non effettuate.
4. L’inosservanza L'inosservanza ripetuta dell’orario dell'orario costituisce infrazione contestabile, da parte dell’Aziendadell'Azienda, secondo le procedure di cui all’articolo 39all'art. 37, per i provvedimenti conseguenti.
5. Ai fini dell’applicazione dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività attivita' settimanale, lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista è e' tenuto a comunicare all’Azienda all'Azienda ogni variazione che intervenga nel proprio stato professionale.
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