Maxisanzione per lavoro sommerso. La modifica più rilevante viene apportata dal primo comma dell'art. 22 della norma in commento alla cd. maxisanzione per lavoro nero, attraverso la re-introduzione dell'istituto della diffida (che consente, a determinate condizioni, la regolarizzazione delle violazioni accertate) e la previsione di importi scaglionati in funzione del periodo di irregolarità. La nuova norma (art. 3, c.3, legge n.73/2002, come novellato dal d.lgs. n.151/2015) prevede infatti che, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (esclusi i datori di lavoro domestico), trovino applicazione le seguenti sanzioni: • da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore fino a 30 giorni di effettivo lavoro; • da 3.000 a 18.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro; • da 6.000 a 36.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro. In sostanza, oltre ad una variazione degli importi, è stato introdotto il meccanismo dello scaglionamento della sanzione per periodi di lavoro (si ricorda che in precedenza la maxi sanzione era stabilita in misura fissa, da 1.950 a 15.600 euro per ogni lavoratore, a cui si aggiungevano 195 euro per ogni giornata di lavoro in nero). Le suddette sanzioni sono maggiorate del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa. Per quanto riguarda invece la procedura di diffida ex art. 13 d.lgs. 124/2004 - che, come detto, viene nuovamente ammessa, dopo essere stata eliminata dalla legge n.9/2014 (cd. Destinazione Italia) - si ricorda che essa consente al trasgressore il pagamento della sanzione nella misura minima prevista in caso di regolarizzazione del lavoratore non dichiarato. Peraltro la nuova normativa (art. 3, c.3ter, legge n.73/2002, introdotto dal d.lgs. n.151/2015) contiene una importante precisazione in proposito, volta ad omogeneizzare i comportamenti degli ispettori competenti. Viene infatti stabilito che, in caso di diffida, i lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro debbano essere regolarmente assunti alternativamente: • con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time (fino a non meno del 50%); • con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi; in tale ipotesi il lavoratore deve essere mantenuto in servizio per tutti i tre mesi. La prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti (art.13, c.5, d.lgs. n. 124/2004) deve essere fornita entro 120 giorni dalla notifica del relativo verbale.
Appears in 6 contracts