Mera esecuzione o ricezione di ordini. 1. Esclusivamente per gli strumenti finanziari non com- plessi – come attuamente indicati/definiti dall’art. 43 del Regolamento Intermediari Consob – il Cliente può richiedere che la Banca svolga i servizi di rice- zione e trasmissione ordini ed esecuzione di ordini anche mediante negoziazione per conto proprio, in modalità di mera esecuzione (cd. Execution only”). 2. Il Cliente prende sin d’ora atto che la predetta opera- tività esclude, la protezione offerta dalla valutazione di appropriatezza effettuata dalla Banca, di cui all’art. 2 che precede. 3. La Banca svolgerà il servizio di raccolta e trasmissio- ne nonché di esecuzione ordini in modalità di “mera esecuzione o ricezione di ordini” soltanto con riferi- mento agli ordini conferiti tramite tecniche di comuni- cazione a distanza. 4. Nessun servizio di consulenza avente ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al precedente comma 1, ver- rà ad alcun titolo prestato dalla Banca nei confronti del Cliente anche se su richiesta di quest’ultimo.
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