Merci in refrigerazione. A parziale deroga dell’Art. 14, lettera h), che segue, ferme le restanti esclusioni, e nei limiti della somma assicurata, la Società risponde dei danni alle merci in refrigerazione per: 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; 2) fuoriuscita del fluido frigorigeno; purché esse siano conseguenti: - ad eventi garantiti nel settore “Incendio”; - all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’im- pianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica. Se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, il Contraente o l’Assicurato si impegnano, e tale impegno è essenziale per l’efficacia della copertura, a darne immediato avviso alla Società con tele- gramma urgente o col mezzo più rapido e sicuro disponibile. L’Assicurato potrà comunque essere giustificato per un eventuale ritardo, se sarà in grado di dimostrare inequivo- cabilmente l’immediatezza della comunicazione, rispetto al momento in cui è venuto effettivamente a conoscenza dell’evento. La garanzia ha effetto se la mancata o diminuita produzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore. Questa garanzia viene prestata nella forma “a primo rischio assoluto” e con l’applicazione, per ogni sinistro, di uno scoperto del 20%, con il minimo di € 250,00.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Merci in refrigerazione. A parziale deroga dell’Art. 14, lettera h(operante se richiamato nella scheda di polizza il Contenuto), che segue, ferme le restanti esclusioni, e nei limiti della somma assicurata, la Società risponde dei danni alle merci in refrigerazione per:
1a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2b) fuoriuscita del fluido frigorigeno; purché esse siano conseguenti: - xxxxxxxxxxx:
c) ad eventi garantiti nel settore “Incendio”; - all’accidentale in polizza;
d) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’im- pianto dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell’acquadell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia dell'energia elettrica, purché tali danni non rientrino fra le esclusioni previste dall'Art. Se 1.12. Ai fini e per l'efficacia della garanzia, se la mancata o od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, il Contraente o l’Assicurato si impegnano, e tale impegno è essenziale per l’efficacia della copertura, l'Assicurato s'impegnano a darne immediato avviso alla Società con tele- gramma telegramma urgente o e col mezzo più rapido e sicuro disponibile. L’Assicurato potrà comunque essere giustificato per un eventuale ritardo, se sarà in grado di dimostrare inequivo- cabilmente l’immediatezza della comunicazione, rispetto al momento in cui è venuto effettivamente a conoscenza dell’eventopossibile. La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o diminuita produzione distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore. Questa garanzia viene L’assicurazione è prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato applicando la franchigia di Euro 50,00; in nessun caso la Società indennizzerà, fermo il disposto dell’Art. 1.23, somma superiore a primo rischio assoluto” Euro 500,00 per sinistro e con l’applicazione, per ogni sinistro, di uno scoperto del 20%, con il minimo di € 250,00anno assicurativo.
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Samples: Assicurazione Dell’abitazione E Responsabilità Civile
Merci in refrigerazione. limite ivi indicato) (Operante solo se attivata la relativa partita di polizza con il A parziale deroga dell’Art. 1419, lettera h), che segue, ferme le restanti esclusioni, e nei limiti della somma assicurata, la Società risponde dei danni alle merci in refrigerazione per:
1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2) fuoriuscita del fluido frigorigeno; purché esse siano conseguenti: - ad eventi garantiti nel settore “Incendio”; - all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’im- pianto nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica. Se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, il Contraente o l’Assicurato si impegnano, e tale impegno è essenziale per l’efficacia della copertura, a darne immediato avviso alla Società con tele- gramma telegramma urgente o col mezzo più rapido e sicuro disponibile. L’Assicurato potrà comunque essere giustificato per un eventuale ritardo, se sarà in grado di dimostrare inequivo- cabilmente inequivocabilmente l’immediatezza della comunicazione, rispetto al momento in cui è venuto effettivamente a conoscenza dell’evento. La garanzia ha effetto se la mancata o diminuita produzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore. Questa garanzia viene prestata nella forma “a primo rischio assoluto” e con l’applicazione, per ogni sinistro, di uno scoperto sco- perto del 20%, con il minimo di € 250,00.
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Samples: Polizza Commercio Ramo 95
Merci in refrigerazione. A parziale deroga dell’Art. 14, lettera h), che segue, ferme le restanti esclusioni, e nei limiti della somma assicurata, la Società La Compagnia risponde dei danni alle subiti dalle merci in refrigerazione perrefrigerazione, custodite in celle frigorifere, a causa di:
1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2) fuoriuscita del fluido frigorigeno; purché esse siano conseguenti: - • ad eventi garantiti nel settore “Incendio”dal presente contratto; - • all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’im- pianto nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua, negli impianti dell’acqua e di produzione e o distribuzione dell’energia elettrica, purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, scioperi, atti di sabotaggio o di terrorismo o con ogni altro evento previsto dall’Art. Se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, il Contraente o l’Assicurato si impegnano, e tale impegno è essenziale per l’efficacia della copertura, a darne immediato avviso alla Società con tele- gramma urgente o col mezzo più rapido e sicuro disponibile. L’Assicurato potrà comunque essere giustificato per un eventuale ritardo, se sarà in grado di dimostrare inequivo- cabilmente l’immediatezza della comunicazione, rispetto al momento in cui è venuto effettivamente a conoscenza dell’evento18 (Esclusioni). La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o diminuita produzione distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore. Questa garanzia viene prestata nella forma “a primo rischio assoluto” Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dell’importo di EURO 500,00= e con l’applicazioneun massimo risarcimento per sinistro e per anno non superiore a EURO 50.000,00=. Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ogni sinistro, ciascuna partita di uno scoperto del 20%, con il minimo di € 250,00polizza separatamente considerata.
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Samples: Insurance Policy