Miglioramento delle condizioni di lavoro Clausole campione

Miglioramento delle condizioni di lavoro. Le parti si danno atto delle innovazioni introdotte dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, di cui le stesse condividono lo spirito partecipativo e l’opportunità di diffusione e di sviluppo dei relativi contenuti e convengono altresì l’opportunità ed utilità del più ampio ricorso alla medicina preventiva per garantire la migliore tutela della salute dei lavoratori all’interno degli ambienti di lavoro. Inoltre, con riferimento all’art. 17 del c.c.n.l. 21.12.2007, le parti convengono che le comunicazioni al personale delle aziende, o alle strutture sindacali ove esistenti, delle innovazioni tecnologiche o delle ristrutturazioni ambientali che l’azienda intende porre in essere e che sono suscettibili di modificare l’ambiente di lavoro, avvengono in via preventiva al fine di consentire eventuali suggerimenti utili, per la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni di lavoro in argomento, scaturenti anche dai sopralluoghi tecnici effettuati a norma della vigente normativa. Eventuali casi particolari di condizioni di lavoro ritenute inidonee o di attività comportanti carichi di lavoro e stress particolarmente elevati saranno esaminati e discussi in specifici incontri con le RSA ove esistenti e con le ▇▇.▇▇. in sede di Federazione.
Miglioramento delle condizioni di lavoro. Art. 15 Adibizione ai video terminali
Miglioramento delle condizioni di lavoro. Si considerano investimenti per il miglioramento delle condizioni di lavoro quelli consistenti nella realizzazione di interventi specifici su impianti, attrezzature o macchinari già esistenti con lo scopo di adeguamento alle condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro (per es. la messa norma dell’impianto elettrico, la realizzazione di dispositivi di sicurezza su macchine o impianti esistenti, ecc.).
Miglioramento delle condizioni di lavoro. Le parti si danno atto delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. 626/1994 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di cui le stesse condividono lo spirito partecipativo e l’opportunità di diffusione e di sviluppo dei relativi contenuti e convengono altresì sulla opportunità ed utilità del più ampio ricorso alla medicina preventiva per garantire la migliore tutela della salute dei lavoratori all’interno degli ambienti di lavoro. Inoltre con riferimento all’art. 17 del CCNL 07.12.2000 le parti convengono che le comunicazioni al personale delle aziende, o alle strutture sindacali aziendali ove esistenti, delle innovazioni tecnologiche o delle ristrutturazioni ambientali che l’azienda intende porre in essere e che sono suscettibili di modificare le condizioni di lavoro, avvengano in via preventiva al fine di consentire eventuali suggerimenti utili per la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni di lavoro in argomento. Eventuali casi particolari di condizioni di lavoro ritenute inidonee o di attività comportanti carichi di lavoro e stress particolarmente elevati saranno esaminati e discussi in specifici incontri con la R.S.A. ove esistente e con le ▇▇.▇▇. in sede di Federazione. Le Casse Rurali - B.C.C., nella maturata convinzione dei danni causati dal fumo passivo, rivolgono al personale dipendente l’invito ad astenersi dal fumare nei luoghi di lavoro, anche mediante l’eventuale affissione di appositi cartelli. Analogo invito viene esteso ai soci e ai clienti delle Casse Rurali - B.C.C..
Miglioramento delle condizioni di lavoro. I comitati di igiene, sicurezza e condizioni di lavoro o equivalenti comunicano al Gruppo di Lavoro sulla Salute e la Sicurezza del CAE le loro raccomandazioni in materia di miglioramento delle condizioni di lavoro.