Common use of Miglioramento delle condizioni di lavoro Clause in Contracts

Miglioramento delle condizioni di lavoro. Le parti si danno atto delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. 626/1994, successivamente sostituito dal D.Lgs 81/2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di cui le stesse condividono lo spirito partecipativo e l’opportunità di diffusione e di sviluppo dei relativi contenuti e convengono altresì sulla opportunità ed utilità del più ampio ricorso alla medicina preventiva per garantire la migliore tutela della salute dei lavoratori all’interno degli ambienti di lavoro. Inoltre con riferimento all’art. 17 del CCNL le parti convengono che le comunicazioni al personale delle aziende, o alle strutture sindacali aziendali ove esistenti, delle innovazioni tecnologiche o delle ristrutturazioni ambientali che l’azienda intende porre in essere e che sono suscettibili di modificare le condizioni di lavoro, avvengano in via preventiva al fine di consentire eventuali suggerimenti utili per la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni di lavoro in argomento. Eventuali casi particolari di condizioni di lavoro ritenute inidonee o di attività comportanti carichi di lavoro e stress particolarmente elevati saranno esaminati e discussi in specifici incontri con la R.S.A. ove esistente e con le XX.XX. in sede di Federazione.

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Samples: Contratto Integrativo Di Secondo Livello, Contratto Integrativo Di Secondo Livello

Miglioramento delle condizioni di lavoro. Le parti si danno atto delle innovazioni introdotte dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 626/1994, successivamente sostituito dal D.Lgs 81/2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di cui le stesse condividono lo spirito partecipativo e l’opportunità di diffusione e di sviluppo dei relativi contenuti e convengono altresì sulla opportunità l’opportunità ed utilità del più ampio ricorso alla medicina preventiva per garantire la migliore tutela della salute dei lavoratori all’interno degli ambienti di lavoro. Inoltre Inoltre, con riferimento all’art. 17 del CCNL c.c.n.l. 21.12.2007, le parti convengono che le comunicazioni al personale delle aziende, o alle strutture sindacali aziendali ove esistenti, delle innovazioni tecnologiche o delle ristrutturazioni ambientali che l’azienda intende porre in essere e che sono suscettibili di modificare le condizioni l’ambiente di lavoro, avvengano avvengono in via preventiva al fine di consentire eventuali suggerimenti utili utili, per la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni di lavoro in argomento, scaturenti anche dai sopralluoghi tecnici effettuati a norma della vigente normativa. Eventuali casi particolari di condizioni di lavoro ritenute inidonee o di attività comportanti carichi di lavoro e stress particolarmente elevati saranno esaminati e discussi in specifici incontri con la R.S.A. le RSA ove esistente esistenti e con le XX.XX. in sede di Federazione.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo, Contratto Collettivo Integrativo