Common use of Miglioramento delle condizioni di lavoro Clause in Contracts

Miglioramento delle condizioni di lavoro. Le parti si danno atto delle innovazioni introdotte dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, di cui le stesse condividono lo spirito partecipativo e l’opportunità di diffusione e di sviluppo dei relativi contenuti e convengono altresì l’opportunità ed utilità del più ampio ricorso alla medicina preventiva per garantire la migliore tutela della salute dei lavoratori all’interno degli ambienti di lavoro. Inoltre, con riferimento all’art. 17 del c.c.n.l. 21.12.2007, le parti convengono che le comunicazioni al personale delle aziende, o alle strutture sindacali ove esistenti, delle innovazioni tecnologiche o delle ristrutturazioni ambientali che l’azienda intende porre in essere e che sono suscettibili di modificare l’ambiente di lavoro, avvengono in via preventiva al fine di consentire eventuali suggerimenti utili, per la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni di lavoro in argomento, scaturenti anche dai sopralluoghi tecnici effettuati a norma della vigente normativa. Eventuali casi particolari di condizioni di lavoro ritenute inidonee o di attività comportanti carichi di lavoro e stress particolarmente elevati saranno esaminati e discussi in specifici incontri con le RSA ove esistenti e con le XX.XX. in sede di Federazione.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Interregionale Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Delle Banche Di Credito Cooperativo Casse Rurali Ed Artigiane Aderenti Alla Federazione Delle Banche Di Credito Cooperativo Del Lazio, Umbria, Sardegna, Contratto Collettivo Integrativo Interregionale Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Delle Banche Di Credito Cooperativo Casse Rurali Ed Artigiane Aderenti Alla Federazione Delle Banche Di Credito Cooperativo Del Lazio, Umbria, Sardegna

Miglioramento delle condizioni di lavoro. Le parti si danno atto delle innovazioni introdotte dal Testo Unico in materia di tutela D.Lgs. 626/1994, successivamente sostituito dal D.Lgs 81/2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute e della sicurezza nei luoghi dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008lavoro, di cui le stesse condividono lo spirito partecipativo e l’opportunità di diffusione e di sviluppo dei relativi contenuti e convengono altresì l’opportunità sulla opportunità ed utilità del più ampio ricorso alla medicina preventiva per garantire la migliore tutela della salute dei lavoratori all’interno degli ambienti di lavoro. Inoltre, Inoltre con riferimento all’art. 17 del c.c.n.l. 21.12.2007, CCNL le parti convengono che le comunicazioni al personale delle aziende, o alle strutture sindacali aziendali ove esistenti, delle innovazioni tecnologiche o delle ristrutturazioni ambientali che l’azienda intende porre in essere e che sono suscettibili di modificare l’ambiente le condizioni di lavoro, avvengono avvengano in via preventiva al fine di consentire eventuali suggerimenti utili, utili per la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni di lavoro in argomento, scaturenti anche dai sopralluoghi tecnici effettuati a norma della vigente normativa. Eventuali casi particolari di condizioni di lavoro ritenute inidonee o di attività comportanti carichi di lavoro e stress particolarmente elevati saranno esaminati e discussi in specifici incontri con le RSA la R.S.A. ove esistenti esistente e con le XX.XX. in sede di Federazione.

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Samples: Contratto Integrativo Di Secondo Livello Delle Casse Rurali b.c.c., Contratto Integrativo Di Secondo Livello Delle Casse Rurali b.c.c.