Missione e trasferta. Per il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede o distaccamento dell'azienda o alle località di lavoro previste all'atto dell'assunzione o successivamente assegnate, non competono ai lavoratori compensi od indennità. Per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata, il lavoratore può essere inviato in servizio in luoghi diversi dagli ambiti - territori - di lavoro previsti all'atto di assunzione o successivamente assegnati. Qualora il mezzo di trasporto sia di proprietà del lavoratore dipendente, deve essere corri sposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e di trasporto per usura del mezzo, un compenso come sotto precisato. Pertanto, se il lavoratore fosse inviato, con l'uso del proprio mezzo, temporaneamente in servizio oltre il confine della località di lavoro dove presta normalmente la propria opera, oltre al trattamento economico contrattualmente previsto per le ore di servizio effettivamente prestate, e sempre che il lavoratore non venga con ciò ad essere favorito da un avvicinamento alla propria abitazione, riceverà un rimborso chilometrico pari a € 0,41 per ogni chilometro calcolato dal confine della normale località di lavoro alla temporanea località di lavoro. Se al lavoratore verranno attribuite mansioni comportanti l'impiego di mezzi di locomozione tali mezzi e relative spese saranno a carico dell'azienda. Per normale località di lavoro si intendono i comuni facenti parte delle zone circoscrizionali per l'impiego cui il lavoratore è collocato all'atto dell'assunzione. Diverse modalità potranno essere convenute a livello territoriale o aziendale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Missione e trasferta. Per il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede o distaccamento dell'azienda o alle località di lavoro previste all'atto dell'assunzione o successivamente assegnate, non competono ai lavoratori compensi od indennità. Per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve duratatecnico-organizzativo, il lavoratore può essere inviato in servizio in luoghi diversi dagli ambiti - territori - di lavoro previsti all'atto di assunzione o successivamente assegnati. Qualora il mezzo di trasporto sia di proprietà del lavoratore dipendente, deve essere corri sposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e di trasporto per usura del mezzo, un compenso come sotto precisato. Pertanto, se il lavoratore fosse inviato, con l'uso del proprio mezzo, temporaneamente in servizio oltre il confine della località di lavoro dove presta normalmente la propria opera, oltre al trattamento economico contrattualmente previsto per le ore di servizio effettivamente prestate, e sempre che il lavoratore non venga con ciò ad essere favorito da un avvicinamento alla propria abitazione, riceverà un rimborso chilometrico pari a € 0,41 0,22 per ogni chilometro calcolato dal confine della normale località di lavoro alla temporanea località di lavoro. Se al lavoratore verranno attribuite mansioni comportanti l'impiego di mezzi di locomozione tali mezzi e relative spese saranno a carico dell'azienda. Per normale località di lavoro si intendono i comuni facenti parte delle zone circoscrizionali per l'impiego cui il lavoratore è collocato all'atto dell'assunzione. Diverse modalità potranno essere convenute a livello territoriale o aziendale.
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