Common use of Missioni Clause in Contracts

Missioni. Al dipendente inviato in missione fuori della località sede dell’ufficio spetta il rimborso a piè di lista delle spese di alloggio in albergo di 2ª cate- goria, di viaggio in treno e le spese di vitto limitatamente alla prima cola- zione, quando non sia già compresa nel prezzo della camera, alla cola- zione e alla cena, oltre ad una indennità di € 18,00 per missioni della durata di 24 ore o frazione proporzionale della stessa. Per l’estero la diaria sarà del valore di € 36,00. Le spese di viaggio documentate per tutto il personale vengono rim- borsate con le tariffe di 2ª classe per i viaggi fino a 250 Km. e con quel- le di 1ª classe per i viaggi oltre 250 Km.. Qualora l’espletamento della missione richieda l’uso di aereo, di nave, di vagone letto, questo deve essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro. L’uso dell’automezzo privato in sostituzione dei normali mezzi di tra- sporto pubblico, deve essere preventivamente autorizzato. In questo caso all’interessato compete il rimborso del costo del viaggio nelle stes- se misure previste al secondo e al terzo comma dell’art. 12. Ai fini della liquidazione della indennità di cui al 1° comma del pre- sente articolo, si applicano i seguenti criteri: a) l’indennità decorre dal momento della partenza dalla località sede del- l’ufficio o dalla residenza del dipendente se più vicina sia per missio- ni sul territorio nazionale sia per quelle all’estero; b) per ogni 24 ore di permanenza fuori sede o per frazioni di 24 ore superiori a 12 ore, sarà corrisposta l’indennità nella misura intera; c) per frazioni di 24 ore uguali o inferiori a 12 ore ma superiori a 6 ore, sarà corrisposto il 50% della indennità stessa; d) per frazioni di 24 ore non superiori a 6 ore non è dovuta l’indennità di missione. È dovuto, invece, il rimborso delle spese vive sostenute. del presente contratto.

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Missioni. Al dipendente inviato in missione fuori della località sede dell’ufficio spetta il rimborso a piè di lista delle spese di alloggio in albergo di 2ª cate- goriacategoria, di viaggio in treno e le spese di vitto limitatamente alla prima cola- zionecolazione, quando non sia già compresa nel prezzo della camera, alla cola- zione colazione e alla cena, oltre ad una indennità di € 18,00 per missioni della durata di 24 ore o frazione proporzionale della stessa. Per l’estero la diaria sarà del valore di L. € 36,00. Le spese di viaggio documentate per tutto il personale vengono rim- borsate con le tariffe di 2ª classe per i viaggi fino a 250 Km. e con quel- le quelle di 1ª classe per i viaggi oltre 250 Km.. . Qualora l’espletamento della missione richieda l’uso di aereo, di nave, di vagone letto, questo deve essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro. L’uso dell’automezzo privato in sostituzione dei normali mezzi di tra- sporto pubblico, trasporto pubblico deve essere preventivamente autorizzato. In questo caso all’interessato compete il rimborso del costo del viaggio nelle stes- se stesse misure previste al secondo e al terzo comma dell’art. 12. Ai fini della liquidazione della indennità di cui al 1° comma del pre- sente articolo, si applicano i seguenti criteri: a) l’indennità decorre dal momento della partenza dalla località sede del- l’ufficio dell’ufficio o dalla residenza del dipendente se più vicina sia per missio- ni mis- sioni sul territorio nazionale sia per quelle all’estero; b) per ogni 24 ore di permanenza fuori sede o per frazioni di 24 ore superiori a 12 ore, sarà corrisposta l’indennità nella misura intera; c) per frazioni di 24 ore uguali o inferiori a 12 ore ma superiori a 6 ore, sarà corrisposto il 50% della indennità stessa; d) per frazioni di 24 ore non superiori a 6 ore non è dovuta l’indennità di missione. È dovuto, invece, il rimborso delle spese vive sostenute. La suddetta indennità non spetta per gli spostamenti nell’ambito del- le varie sedi dell’Associazione. accordo specifico che è parte integrante del presente contratto.

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Missioni. Al dipendente inviato in missione fuori della località sede dell’ufficio dell'ufficio spetta il rimborso a piè di lista delle spese di alloggio in albergo di 2ª cate- goriacategoria, di viaggio in treno e le spese di vitto limitatamente alla prima cola- zionecolazione, quando non sia già compresa nel prezzo della camera, alla cola- zione colazione e alla cena, oltre ad una indennità di € 18,00 per missioni della durata di 24 ore o frazione proporzionale della stessa. Per l’estero l'estero la diaria sarà del valore di € 36,00. Le spese di viaggio documentate per tutto il personale vengono rim- borsate rimborsate con le tariffe di 2ª classe per i viaggi fino a 250 Km. km e con quel- le quelle di 1ª classe per i viaggi oltre 250 Km.. km. Qualora l’espletamento l'espletamento della missione richieda l’uso l'uso di aereo, di nave, di vagone letto, questo deve essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro. L’uso dell’automezzo L'uso dell'automezzo privato in sostituzione dei normali mezzi di tra- sporto trasporto pubblico, deve essere preventivamente autorizzato. In questo caso all’interessato all'interessato compete il rimborso del costo del viaggio nelle stes- se stesse misure previste al secondo e al terzo comma dell’artdell'art. 12. Ai fini della liquidazione della indennità di cui al comma del pre- sente presente articolo, si applicano i seguenti criteri: a) l’indennità l'indennità decorre dal momento della partenza dalla località sede del- l’ufficio dell'ufficio o dalla residenza del dipendente se più vicina sia per missio- ni missioni sul territorio nazionale sia per quelle all’esteroall'estero; b) per ogni 24 ore di permanenza fuori sede o per frazioni di 24 ore superiori superiore a 12 ore, sarà corrisposta l’indennità l'indennità nella misura intera; c) per frazioni di 24 ore uguali o inferiori a 12 ore ma superiori a 6 ore, sarà corrisposto il 50% della indennità stessa; d) per frazioni di 24 ore non superiori a 6 ore non è dovuta l’indennità l'indennità di missione. È E' dovuto, invece, il rimborso delle spese vive sostenute. accordo specifico che è parte integrante del presente contratto.

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Missioni. Al dipendente inviato L'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della località propria residenza. In tal caso al personale compete: 1)il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio: 2)il rimborso delle spese effettive documentate per il vitto e l’alloggio; 3)il rimborso delle spese sostenute e documentate in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda; 4)una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 111; qualora non vi sia pernottamento fuori sede dell’ufficio spetta la diaria verrà ridotta di un terzo. Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. In alternativa al lavoratore che compia un minimo di 15 missioni all’anno, con almeno 10 pernottamenti, l’azienda potrà corrispondere, in luogo delle diarie di cui al n. 4) del secondo comma, nonché della diaria di cui al terzo comma del presente articolo, un’indennità mensile, per quattordici, pari al 10 % della retribuzione mensile. 4) Una diaria di euro 20 (venti) giornaliere per missioni eccedenti le otto ore e fino alle ventiquattro ore e di euro 35 (trentacinque) giornaliere per missioni eccedenti le ventiquattro ore. Per missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali. Per missioni e/o trasferte di durata inferiore alle otto ore compete il rimborso di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo e, se la missione supera le quattro ore, una diaria giornaliera pari a piè di lista delle spese di alloggio in albergo di 2ª cate- goria, di viaggio in treno e le spese di vitto limitatamente alla prima cola- zione, quando non sia già compresa nel prezzo della camera, alla cola- zione e alla cena, oltre ad una indennità di € 18,00 per missioni della durata di 24 ore o frazione proporzionale della stessaeuro 10 (dieci). Per l’estero la diaria sarà tutte le missioni effettuate da dipendente con l'utilizzo del valore di € 36,00. Le mezzo proprio, queste saranno considerate come spese di viaggio documentate per tutto e il personale vengono rim- borsate con le tariffe di 2ª classe per i viaggi fino a 250 Km. e con quel- le di 1ª classe per i viaggi oltre 250 Km.. Qualora l’espletamento della missione richieda l’uso di aereo, di nave, di vagone letto, questo deve essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro. L’uso dell’automezzo privato in sostituzione montante chilometrico utilizzato sarà liquidato sulla base dei normali mezzi di tra- sporto pubblico, deve essere preventivamente autorizzato. In questo caso all’interessato compete il rimborso del costo del viaggio nelle stes- se misure previste al secondo e al terzo comma dell’art. 12. Ai fini della liquidazione della indennità di cui al 1° comma del pre- sente articolo, si applicano i seguenti criteri: a) l’indennità decorre dal momento della partenza dalla località sede del- l’ufficio o dalla residenza del dipendente se più vicina sia per missio- ni sul territorio nazionale sia per quelle all’estero; b) per ogni 24 ore di permanenza fuori sede o per frazioni di 24 ore superiori a 12 ore, sarà corrisposta l’indennità nella misura intera; c) per frazioni di 24 ore uguali o inferiori a 12 ore ma superiori a 6 ore, sarà corrisposto il 50% della indennità stessa; d) per frazioni di 24 ore non superiori a 6 ore non è dovuta l’indennità di missione. È dovuto, invece, il rimborso delle spese vive sostenute. del presente contrattovalori economici previsti dalle tabelle ACI.

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Missioni. Al dipendente inviato in missione fuori della località sede dell’ufficio spetta il rimborso a piè di lista delle spese di alloggio in albergo di 2ª cate- goriacategoria, di viaggio in treno e le spese di vitto limitatamente alla prima cola- zionecolazione, quando non sia già compresa nel prezzo della camera, alla cola- zione colazione e alla cena, oltre ad una indennità di € 18,00 per missioni della durata di 24 ore o frazione proporzionale della stessa. Per l’estero la diaria sarà del valore di L. € 36,00. Le spese di viaggio documentate per tutto il personale vengono rim- borsate rimborsate con le tariffe di 2ª classe per i viaggi fino a 250 Km. e con quel- le quelle di 1ª classe per i viaggi oltre 250 Km.. Qualora l’espletamento della missione richieda l’uso di aereo, di nave, di vagone letto, questo deve essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro. L’uso dell’automezzo privato in sostituzione dei normali mezzi di tra- sporto trasporto pubblico, deve essere preventivamente autorizzato. In questo caso all’interessato compete il rimborso del costo del viaggio nelle stes- se stesse misure previste al secondo e al terzo comma dell’art. 12. Ai fini della liquidazione della indennità di cui al 1° comma del pre- sente presente articolo, si applicano i seguenti criteri: a) l’indennità decorre dal momento della partenza dalla località sede del- l’ufficio dell’ufficio o dalla residenza del dipendente se più vicina sia per missio- ni missioni sul territorio nazionale sia per quelle all’estero; b) per ogni 24 ore di permanenza fuori sede o per frazioni di 24 ore superiori a 12 ore, sarà corrisposta l’indennità nella misura intera; c) per frazioni di 24 ore uguali o inferiori a 12 ore ma superiori a 6 ore, sarà corrisposto il 50% della indennità stessa; d) per frazioni di 24 ore non superiori a 6 ore non è dovuta l’indennità di missione. È dovuto, invece, il rimborso delle spese vive sostenute. Qualora le missioni comportino la permanenza fuori sede senza la prestazione lavorativa in giorni in cui il dipendente non è tenuto all’ordinaria prestazione lavorativa, fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, allo stesso è dovuto il corrispondente riposo compensativo. Per il personale addetto ad attività istituzionali svolte mediante visite aziendali e di cui all’art. 12 nell'espletamento dei loro compiti nonché per quei dipendenti cui siano affidate mansioni di vigilanza sulle attività stesse, non si applicano le norme del presente articolo, ma le norme di cui al citato art. 12. Per questi ultimi, il trattamento relativo al rimborso delle spese necessarie alla effettuazione dei sopralluoghi è stabilito tra le Organizzazioni contraenti con accordo specifico che è parte integrante del presente contratto.

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Missioni. Al dipendente inviato in missione fuori della località sede dell’ufficio spetta il rimborso a piè di lista delle spese di alloggio in albergo di 2ª cate- goriacategoria, di viaggio in treno e le spese di vitto limitatamente alla prima cola- zionecolazione, quando non sia già compresa nel prezzo della camera, alla cola- zione colazione e alla cena, oltre ad una indennità di € 18,00 L. 30.000 per missioni della durata di 24 ore o frazione proporzionale della stessa. Per l’estero la diaria sarà del valore di € 36,00L. 60.000. Le spese di viaggio documentate per tutto il personale vengono rim- borsate rimborsate con le tariffe di 2ª classe per i viaggi fino a 250 Km. chilometri e con quel- le quelle di 1ª classe per i viaggi oltre 250 Km.. . Qualora l’espletamento della missione richieda l’uso di aereo, di nave, di vagone letto, questo deve essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro. L’uso dell’automezzo privato in sostituzione dei normali mezzi di tra- sporto trasporto pubblico, deve essere preventivamente autorizzato. In questo caso all’interessato compete il rimborso del costo del viaggio nelle stes- se stesse misure previste al secondo e al terzo comma dell’art. 12. Ai fini della liquidazione della indennità di cui al 1° comma del pre- sente presente articolo, si applicano i seguenti criteri: a) l’indennità decorre dal momento della partenza dalla località sede del- l’ufficio dell’ufficio o dalla residenza del dipendente se più vicina sia per missio- ni missioni sul territorio nazionale sia per quelle all’estero; b) per ogni 24 ore di permanenza fuori sede o per frazioni di 24 ore superiori a 12 ore, sarà corrisposta l’indennità nella misura intera; c) per frazioni di 24 ore uguali o inferiori a 12 ore ma superiori a 6 ore, sarà corrisposto il 50% della indennità stessa; d) per frazioni di 24 ore non superiori a 6 ore non è dovuta l’indennità di missione. È dovuto, invece, il rimborso delle spese vive sostenute. Qualora le missioni comportino la permanenza fuori sede senza la prestazione lavorativa in giorni in cui il dipendente non è tenuto all’ordinaria prestazione lavorativa, fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, allo stesso è dovuto il corrispondente riposo compensativo. Per il personale addetto ad attività istituzionali svolte mediante visite aziendali e di cui all’art. 12 nell'espletamento dei loro compiti nonché per quei dipendenti cui siano affidate mansioni di vigilanza sulle attività stesse, non si applicano le norme del presente articolo, ma le norme di cui al citato art. 12. Per questi ultimi, il trattamento relativo al rimborso delle spese necessarie alla effettuazione dei sopralluoghi è stabilito tra le Organizzazioni contraenti con accordo specifico che è parte integrante del presente contratto.

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