Common use of Missioni Clause in Contracts

Missioni. Al dipendente inviato in missione fuori della località sede dell’ufficio spetta il rimborso a piè di lista delle spese di alloggio in albergo di 2ª categoria, di viaggio in treno e le spese di vitto limitatamente alla prima colazione, quando non sia già compresa nel prezzo della camera, alla colazione e alla cena, oltre ad una indennità di € 18,00 per missioni della durata di 24 ore o frazione proporzionale della stessa. Per l’estero la diaria sarà del valore di L. € 36,00. Le spese di viaggio documentate per tutto il personale vengono rim- borsate con le tariffe di 2ª classe per i viaggi fino a 250 Km. e con quelle di 1ª classe per i viaggi oltre 250 Km. Qualora l’espletamento della missione richieda l’uso di aereo, di nave, di vagone letto, questo deve essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro. L’uso dell’automezzo privato in sostituzione dei normali mezzi di trasporto pubblico deve essere preventivamente autorizzato. In questo caso all’interessato compete il rimborso del costo del viaggio nelle stesse misure previste al secondo e al terzo comma dell’art. 12. Ai fini della liquidazione della indennità di cui al 1° comma del pre- sente articolo, si applicano i seguenti criteri:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Missioni. Al dipendente inviato in missione fuori della località sede dell’ufficio spetta il rimborso a piè di lista delle spese di alloggio in albergo di 2ª categoriacate- goria, di viaggio in treno e le spese di vitto limitatamente alla prima colazionecola- zione, quando non sia già compresa nel prezzo della camera, alla colazione cola- zione e alla cena, oltre ad una indennità di € 18,00 per missioni della durata di 24 ore o frazione proporzionale della stessa. Per l’estero la diaria sarà del valore di L. € 36,00. Le spese di viaggio documentate per tutto il personale vengono rim- borsate con le tariffe di 2ª classe per i viaggi fino a 250 Km. e con quelle quel- le di 1ª classe per i viaggi oltre 250 Km. .. Qualora l’espletamento della missione richieda l’uso di aereo, di nave, di vagone letto, questo deve essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro. L’uso dell’automezzo privato in sostituzione dei normali mezzi di trasporto pubblico tra- sporto pubblico, deve essere preventivamente autorizzato. In questo caso all’interessato compete il rimborso del costo del viaggio nelle stesse stes- se misure previste al secondo e al terzo comma dell’art. 12. Ai fini della liquidazione della indennità di cui al 1° comma del pre- sente articolo, si applicano i seguenti criteri:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Missioni. Al dipendente inviato in missione fuori della località sede dell’ufficio spetta il rimborso a piè di lista delle spese di alloggio in albergo di 2ª categoria, di viaggio in treno e le spese di vitto limitatamente alla prima colazione, quando non sia già compresa nel prezzo della camera, alla colazione e alla cena, oltre ad una indennità di € 18,00 per missioni della durata di 24 ore o frazione proporzionale della stessa. Per l’estero la diaria sarà del valore di L. € 36,00. Le spese di viaggio documentate per tutto il personale vengono rim- borsate rimborsate con le tariffe di 2ª classe per i viaggi fino a 250 Km. e con quelle di 1ª classe per i viaggi oltre 250 Km. .. Qualora l’espletamento della missione richieda l’uso di aereo, di nave, di vagone letto, questo deve essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro. L’uso dell’automezzo privato in sostituzione dei normali mezzi di trasporto pubblico pubblico, deve essere preventivamente autorizzato. In questo caso all’interessato compete il rimborso del costo del viaggio nelle stesse misure previste al secondo e al terzo comma dell’art. 12. Ai fini della liquidazione della indennità di cui al 1° comma del pre- sente presente articolo, si applicano i seguenti criteri:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Missioni. Al dipendente inviato in missione fuori della località sede dell’ufficio spetta il rimborso a piè di lista delle spese di alloggio in albergo di 2ª categoria, di viaggio in treno e le spese di vitto limitatamente alla prima colazione, quando non sia già compresa nel prezzo della camera, alla colazione e alla cena, oltre ad una indennità di € 18,00 L. 30.000 per missioni della durata di 24 ore o frazione proporzionale della stessa. Per l’estero la diaria sarà del valore di L. € 36,0060.000. Le spese di viaggio documentate per tutto il personale vengono rim- borsate rimborsate con le tariffe di 2ª classe per i viaggi fino a 250 Km. chilometri e con quelle di 1ª classe per i viaggi oltre 250 Km. Qualora l’espletamento della missione richieda l’uso di aereo, di nave, di vagone letto, questo deve essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro. L’uso dell’automezzo privato in sostituzione dei normali mezzi di trasporto pubblico pubblico, deve essere preventivamente autorizzato. In questo caso all’interessato compete il rimborso del costo del viaggio nelle stesse misure previste al secondo e al terzo comma dell’art. 12. Ai fini della liquidazione della indennità di cui al 1° comma del pre- sente presente articolo, si applicano i seguenti criteri:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti