Misure di controllo. (1) Le Parti adottano le misure necessarie per garantire l’assistenza di cui all’articolo 12 mediante opportuni provvedimenti di controllo. (2) Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di con- trolli per sondaggio, le Parti si accertano che tali controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza. (3) Le Parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi: – abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti; – abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di tra- sporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del traspor- to dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione; – possano effettuare il censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione; – possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto; – possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e xxxxxxxne copie o estratti; – possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produ- zione, all’elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla presentazione, all’esportazione verso l’altra Parte e alla commercializza- zione dei prodotti vitivinicoli o di altri prodotti destinati a essere utilizzati per l’elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d’infrazione grave al presente Allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudo- lente o di rischi per la salute pubblica.
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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli
Misure di controllo. (1) Le Parti adottano le misure necessarie per garantire l’assistenza di cui all’articolo 12 mediante opportuni provvedimenti di controllo.
(2) Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di con- trolli per sondaggio, le Parti si accertano che tali controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.
(3) Le Parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi: – abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti; – abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di tra- sporto trasporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del traspor- to tra- sporto dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione; – possano effettuare il censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione; – possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto; – possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e xxxxxxxne copie o estratti; – possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produ- zione, all’elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla presentazione, all’esportazione verso l’altra Parte e alla commercializza- zione dei prodotti vitivinicoli o di altri prodotti destinati a essere utilizzati per l’elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d’infrazione grave al presente Allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudo- lente o di rischi per la salute pubblica.
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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli
Misure di controllo. (1) . Le Parti parti adottano le misure necessarie per garantire l’assistenza di cui all’articolo 12 mediante opportuni provvedimenti di controllo.
(2) . Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di con- trolli controlli per sondaggio, le Parti parti si accertano che tali controlli siano rappresentativi rappresenta tivi per numero, natura e frequenza.
(3) . Le Parti parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi: – — abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di immagazzinaggio magazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti; – , — abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di tra- sporto trasporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del traspor- to tra sporto dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione; – , — possano effettuare il censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione; – che possono essere impiegati per l’elaborazione di tali prodotti, — possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione com mercializzati o del trasporto; – trasportati, — possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e xxxxxxxne ricavarne copie o estratti; – , — possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produ- zioneproduzione, all’elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla presentazionepresen tazione, all’esportazione verso l’altra Parte parte e alla commercializza- zione commercializzazione dei prodotti vitivinicoli o di altri prodotti destinati a essere utilizzati per l’elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d’infrazione grave al presente Allegatoallegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudo- lente fraudolente o di rischi per la salute pubblica.
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