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Controllo Clausole campione

Controllo. 10.1 Ad ARTI spetta la gestione del presente contratto di servizio, intesa come: • vigilanza sull’espletamento dei servizi, al fine di accertare il rispetto da par- te della Società degli adempimenti previsti nel presente contratto; • controllo sui modi e tempi di effettuazione dei servizi, al fine di accertare il rispetto degli standard operativi. A tal fine, la Società si impegna a fornire non oltre il 31.10.2022 i dati sull’andamen- to dei servizi oggetto del presente contratto. ARTI potrà comunque eseguire, in qua- lunque momento, ispezioni e controlli nei locali ed aree oggetto dell’erogazione dei servizi affidati. 10.2 ARTI esercita sulla Società un controllo “analogo” a quello esercitato sui propri servizi, attraverso l’esercizio dei diritti di socio, secondo le disposizioni previste nel- lo Statuto della società. Sono pertanto riservate ad ARTI le funzioni di indirizzo, vigi- xxxxx e controllo sulla Società. Tali funzioni si esplicano anche attraverso l’esame dei principali atti di gestione e dei documenti di rendicontazione. A tal fine, la So- cietà deve trasmettere ad ARTI, entro la data di approvazione del proprio bilancio di esercizio, un’elaborazione derivante dalla propria contabilità analitica contenente la composizione quali-quantitativa del risultato economico d’esercizio e coerente, sotto il profilo della rappresentazione economica, con quanto previsto dallo Statuto della Società per la relazione semestrale. L’elaborazione dovrà precisare i criteri di suddivisione/imputazione dei costi, con particolare riferimento a quelli indiretti. La Società deve altresì approntare un report di controllo di gestione non oltre il 31 di - cembre 2022, corredato della relativa analisi di dettaglio. 10.3 ARTI e gli uffici regionali competenti hanno in qualsiasi momento facoltà di ac- cesso agli atti contabili, ai rendiconti e ad ogni documentazione esistente presso la Società. La Società deve fornire ad ARTI tutti i dati richiesti o comunque ritenuti utili ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo, fornire ogni informazione ri- chiesta e offrire la collaborazione necessaria per un’efficace verifica.
Controllo. Una volta all’anno, Cegid potrà svolgere un controllo presso la sede del Cliente, ovvero a distanza al fine di verificare che il Cliente utilizzi correttamente la licenza e rispetti i termini del Contratto. Cegid darà comunicazione scritta al Cliente almeno 15 (quindici) giorni prima del controllo. La comunicazione scritta del controllo comprenderà (i) l’identità dell’ispettore, qualora questi non sia collegato a Cegid, e (ii) l’indicazione dei Software di Terzi e delle specifiche licenze che saranno oggetto del controllo. Il Cliente si impegna a collaborare attivamente al controllo, in particolare garantendo a Cegid l’accesso a tutte le informazioni rilevanti e fornendo i mezzi necessari per eseguire il controllo. Il Cliente riconosce inoltre che le eventuali spese che il Cliente potrà sostenere durante l’esecuzione del controllo saranno a carico esclusivo del Cliente. I risultati del controllo saranno ufficializzati in una relazione di controllo redatta da Cegid che sarà inviata al Cliente in modo che il Cliente sia a conoscenza degli esiti e abbia la possibilità di formulare osservazioni entro 7 (sette) giorni. La relazione di controllo comprenderà, se del caso, le necessarie prescrizioni. Qualora il Cliente contesti la relazione di controllo, le Parti convengono di adoperarsi per comporre la controversia in via bonaria prima di adire le vie legali. Qualora la relazione di controllo riveli che il Cliente abbia superato i limiti consentiti dell’uso di una licenza concessa al Cliente ai sensi del Contratto, il Cliente pagherà l’ammontare delle royalties dovute per l’uso in eccesso unitamente ai corrispettivi dovuti per i periodi relativi all’uso in eccesso, nonché gli eventuali corrispettivi sostenuti da Cegid in relazione al controllo. Inoltre, qualora il Cliente si sia avvalso di funzionalità od opzioni cui non aveva diritto, il Cliente pagherà tutti i diritti alla tariffa corrente. Il Cliente si impegna a pagare tutti i predetti importi entro 30 (trenta) giorni dalla fattura. Qualora il Cliente non adempia nel termine indicato nel presente articolo, Cegid potrà risolvere il Contratto, revocando così le licenze qui concesse e instaurando ogni procedimento giudiziario che Cegid ritenga opportuno. Tutte le informazioni riguardanti il Cliente acquisite durante lo svolgimento del controllo saranno considerate Informazioni Riservate (come di seguito definite) e potranno essere utilizzate da Cegid solo in relazione al controllo, all’eventuale liquidazione dei...
Controllo. Il Gestore ha sempre il diritto di ispezionare in qualsiasi momento gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dallo stesso incaricato. I dipendenti e/o gli incaricati del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento ed ai patti contrattuali. In caso d’opposizione od ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del servizio, previa diffida scritta di almeno 24 ore, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell’Utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore. Resta altresì salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d’intimazione a provvedere nel termine di 30 giorni.
Controllo. L’Azienda U.S.L. si riserva il diritto di effettuare ripetuti sopralluoghi, senza preavviso e per tutta la durata del contratto, presso gli stabilimenti della Fornitore, ove potranno essere prelevati campioni dei prodotti in uso e potrà essere effettuata una verifica del processo per la durata dell’intero ciclo lavorativo. L’Azienda U.S.L si riserva inoltre di effettuare, con le metodiche ritenute più idonee, analisi sulla biancheria al fine di verificare l’eventuale presenza di sostanze chimiche o residui di lavorazione che possono reagire o riattivarsi in presenza di sudore, liquidi, medicamenti o altro materiale di uso comune ospedaliero, provocando danno agli utenti e al personale del quale il Fornitore assume la responsabilità. Si riserva inoltre di effettuare, con le metodologie ritenute più opportune, analisi sulla biancheria per verificarne la consistenza, il buono stato del tessuto. Gli impianti di lavaggio devono consentire il raggiungimento delle temperature che assicurino la decontaminazione dei capi in genere e della biancheria nel bagno di lavaggio. Il Fornitore dovrà effettuare accuratate analisi chimiche e microbiologiche con le quali monitorare i propri processi di lavoro, analisi che dovranno essere eseguite su ogni tipologia di articolo (n.1 capo biancheria piana bianca, n. 1 capo biancheria xxxxx xxxxxxxx, x. 0 xxxx xxxxxxxxx) ed espresse in UFC/dm2 (UNI EN ISO 14065 - UNI EN ISO 14698) Tipologia e frequenza delle suddette analisi, saranno quelle offerte in sede di gara dal Fornitore ed approvate dall’Azienda USL. In ogni caso la frequenza delle analisi dovrà essere almeno mensile. Gli esiti delle analisi dovranno essere messi a disposizione dell’Azienda U.S.L. in formato elettronico, contestualmente al loro ricevimento e secondo le modalità indicate al precedente art. 4. Il pagamento delle fatture sarà subordinato all’effettiva e tempestiva disponibilità degli esiti delle suddette analisi. Il mancato ricevimento dei suddetti esiti costituirà inadempienza gravissima.
Controllo. Non esiste alcun soggetto che abbia il diritto, tramite il Patto Parasociale Camfin, di esercitare il controllo su Pirelli.
Controllo. Nessuna previsione del Contratto pregiudica il diritto di CC di esercitare il controllo sull’Emittente attraverso CNRC, a seguito dell’Operazione.
Controllo. In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati dell’Ufficio Sport del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli fosse richiesta in merito al servizio o ai prodotti impiegati. Il Concessionario è inoltre tenuto a trasmettere all’inizio di ogni anno solare un rendiconto della gestione effettuata nell’anno precedente evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del piano economico-finanziario proposto in sede gara.
Controllo. In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.
Controllo. 7.1. Le strutture del Ministero coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall’articolo 22 del regolamento(UE) 2021/241. 7.2. Il Ministero per le attività di controllo si avvarrà del sistema informatico ReGiS, in conformità a quanto previsto dal Xx.Xx.Xx. del PNRR. 7.3. Il Soggetto gestore è tenuto al rispetto degli obblighi di conservazione documentale inerenti il DTF e l’attuazione delle stesso, e, nel rispetto anche di quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, la documentazione relativa alle operazioni dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018.
Controllo. Ai sensi dell’art. 93 del TUF, il controllo su Pirelli fa capo a, ed è esercitato da, MPI Italy, a sua volta controllata di diritto da CNRC. Inoltre il Nuovo Patto Parasociale prevede che, fatto salvo il controllo di CNRC su Pirelli e il diritto di CRNC di consolidare Pirelli, Pirelli non sarà soggetta all’esercizio di alcuna attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. del Codice Civile da parte di CRNC o di società dalla stessa controllate.