Controllo Clausole campione

Controllo. Il Gestore ha sempre il diritto di ispezionare in qualsiasi momento gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dallo stesso incaricato. I dipendenti e/o gli incaricati del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento ed ai patti contrattuali. In caso d’opposizione od ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del servizio, previa diffida scritta di almeno 24 ore, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell’Utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore. Resta altresì salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d’intimazione a provvedere nel termine di 30 giorni.
Controllo. Non esiste alcun soggetto che abbia il diritto, tramite il Patto Parasociale Camfin, di esercitare il controllo su Pirelli.
Controllo. In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati dell’Ufficio Sport del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli fosse richiesta in merito al servizio o ai prodotti impiegati. Il Concessionario è inoltre tenuto a trasmettere all’inizio di ogni anno solare un rendiconto della gestione effettuata nell’anno precedente evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del piano economico-finanziario proposto in sede gara.
Controllo. In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.
Controllo. 7.1. Le strutture del Ministero coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall’articolo 22 del regolamento(UE) 2021/241.
Controllo. Una volta all’anno, Cegid potrà svolgere un controllo presso la sede del Cliente, ovvero a distanza al fine di verificare che il Cliente utilizzi correttamente la licenza e rispetti i termini del Contratto. Cegid darà comunicazione scritta al Cliente almeno 15 (quindici) giorni prima del controllo. La comunicazione scritta del controllo comprenderà (i) l’identità dell’ispettore, qualora questi non sia collegato a Cegid, e (ii) l’indicazione dei Software di Terzi e delle specifiche licenze che saranno oggetto del controllo. Il Cliente si impegna a collaborare attivamente al controllo, in particolare garantendo a Cegid l’accesso a tutte le informazioni rilevanti e fornendo i mezzi necessari per eseguire il controllo. Il Cliente riconosce inoltre che le eventuali spese che il Cliente potrà sostenere durante l’esecuzione del controllo saranno a carico esclusivo del Cliente. I risultati del controllo saranno ufficializzati in una relazione di controllo redatta da Cegid che sarà inviata al Cliente in modo che il Cliente sia a conoscenza degli esiti e abbia la possibilità di formulare osservazioni entro 7 (sette) giorni. La relazione di controllo comprenderà, se del caso, le necessarie prescrizioni. Qualora il Cliente contesti la relazione di controllo, le Parti convengono di adoperarsi per comporre la controversia in via bonaria prima di adire le vie legali. Qualora la relazione di controllo riveli che il Cliente abbia superato i limiti consentiti dell’uso di una licenza concessa al Cliente ai sensi del Contratto, il Cliente pagherà l’ammontare delle royalties dovute per l’uso in eccesso unitamente ai corrispettivi dovuti per i periodi relativi all’uso in eccesso, nonché gli eventuali corrispettivi sostenuti da Cegid in relazione al controllo. Inoltre, qualora il Cliente si sia avvalso di funzionalità od opzioni cui non aveva diritto, il Cliente pagherà tutti i diritti alla tariffa corrente. Il Cliente si impegna a pagare tutti i predetti importi entro 30 (trenta) giorni dalla fattura. Qualora il Cliente non adempia nel termine indicato nel presente articolo, Cegid potrà risolvere il Contratto, revocando così le licenze qui concesse e instaurando ogni procedimento giudiziario che Cegid ritenga opportuno. Tutte le informazioni riguardanti il Cliente acquisite durante lo svolgimento del controllo saranno considerate Informazioni Riservate (come di seguito definite) e potranno essere utilizzate da Cegid solo in relazione al controllo, all’eventuale liquidazione dei...
Controllo. Ai sensi dell’art. 93 del TUF, il controllo su Pirelli fa capo a, ed è esercitato da MPI Italy, a sua volta controllata di diritto da CNRC. Inoltre, il Rinnovo del Patto Parasociale prevede che Pirelli non sarà soggetta all’esercizio di alcuna attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. del Codice Civile da parte di CNRC o di società dalla stessa controllate.
Controllo. Entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione il Gestore dovrà formalizzare il Piano di rilevamento delle utenze fognarie, in attuazione dell'art. 49, 2° comma del D. Leg. n° 152/99. Il suddetto piano deve prevedere l’istituzione di un servizio di controllo di detti allacci con compiti di monitoraggio e verifica. Il Piano di che trattasi, così formalizzato, dovrà essere approvato dall’Autorità; tutti gli oneri connessi alla sua attuazione sono già compresi nella tariffa del S.I.I. fissata nel PIANO. Nell’ambito del suddetto piano il Gestore predispone due distinti elenchi di utenze fognarie, a seconda che siano o meno allacciate all’acquedotto. Per le utenze civili devono essere archiviate le informazioni minime che saranno specificate nei successivi atti da emanarsi entro dodici mesi dalla sottoscrizione della convenzione ai sensi dell’art. 20 comma 2 della stessa convenzione e dalle quali deve essere possibile desumere il numero di utenze civili allacciate alla pubblica fognatura. Per le utenze industriali recapitanti in pubblica fognatura deve essere predisposto un archivio contenente gli estremi dell’autorizzazione e l’anagrafe di ogni utenza, le caratteristiche dello scarico e la tariffa applicata. Per tali utenze, il Gestore dovrà verificare la compatibilità degli scarichi in relazione alla capacità di smaltimento della rete fognaria e alla capacità di trattamento dell’impianto di depurazione e fornire apposite prescrizioni per l’adeguamento degli scarichi. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’Autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione.
Controllo. In generale, considerato che la responsabilità per i reati in questione può derivare soprattutto a titolo di concorso nella condotta degli autori principali, deve essere verificata l’affidabilità dei terzi con cui la Società entra in rapporto, utilizzando tutte le fonti informativi disponibili, nel rispetto ovvio della Legge, quali, ad esempio, le c.d. Liste Crime, utilizzate dalle società bancarie del Gruppo per verificare l’eventuale coinvolgimento in episodi di reato delle controparti. Inoltre, sono previsti i seguenti presidi di controllo: - il pagamento delle fatture, in considerazione della natura e dell’importo, deve essere autorizzato dai soggetti appositamente incaricati in base al sistema dei poteri e delle deleghe; l’autorizzazione può essere negata, con contestazione formale, per inadempienze/carenze della fornitura adeguatamente documentata e dettagliata a cura delle competenti Strutture della Società; - sono determinati i diversi profili di utenza per l’accesso a procedure informatiche a cui corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite; - è, costantemente predisposto ed aggiornato un registro dei beneficiari e degli omaggi distribuiti; - in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i contratti di service contengono livelli di servizio (Service Level Agreement- SLA) in cui sono previsti i requisiti di tracciabilità (archiviazione documentazione relative alle decisioni assunte), periodicamente verificati dalla Società; - in caso di accertamenti e sopralluoghi condotti presso la Società, il Responsabile della struttura interessata dall’accertamento/sopralluogo, ovvero il soggetto aziendale all’uopo incaricato, deve firmare per accettazione il verbale redatto dai Funzionari pubblici e conservarne copia, unitamente ai relativi allegati.
Controllo. In generale, considerato che la responsabilità per i reati in questione può derivare soprattutto a titolo di concorso nella condotta degli autori principali, deve essere verificata l’affidabilità dei terzi con cui la Società entra in rapporto, utilizzando tutte le fonti informative disponibili, nel rispetto della Legge, quali, ad esempio, le c.d. Liste Crime, utilizzate dalle società bancarie del Gruppo per verificare l’eventuale coinvolgimento in episodi di reato delle controparti.