PROGETTO DI FORMAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE Clausole campione

PROGETTO DI FORMAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE. Al fine di sostenere il percorso di riorganizzazione, potenziando le competenze già acquisite dai lavoratori e diffondendo al contempo le nuove, TIM ha definito il Progetto di formazione e di riqualificazione (di seguito il Progetto), illustrato in data odierna e parte integrante del presente Contratto di Espansione. - Diventa quindi centrale coinvolgere, in modo responsabile e collettivo, tutti i lavoratori in programmi di apprendimento continuo e di qualificazione (continuous learning) che li accompagnino per tutto l’arco della vita professionale. - TIM S.p.A. rinnova il proprio impegno al monitoraggio costante e puntuale dei fabbisogni formativi delle proprie persone, investendo sulla formazione per l’adeguamento e la valorizzazione delle competenze, per l'accrescimento del ruolo e per lo sviluppo delle professionalità in coerenza con il piano di riorganizzazione. - Attraverso il progetto di Formazione e Riqualificazione, pertanto, si propone di accrescere il valore del capitale umano nel tempo, operando in maniera socialmente responsabile per ridurre il rischio di discontinuità che possa ripercuotersi negativamente sulle competenze dei lavoratori oltre che sulle attività di business. Al centro del progetto di formazione e riqualificazione vi è sempre la persona, il suo sviluppo e la sua formazione. - Le direttrici che guidano il progetto di formazione e riqualificazione sono: a) aggiornare e far evolvere le competenze di ruolo e dei mestieri core, in linea con l’obiettivo di stabilizzazione e rilancio del business domestico; b) far acquisire le conoscenze e le competenze per ricoprire i nuovi mestieri che l’evoluzione del business di TIM e l’avvicinamento ai mercati adiacenti richiedono; c) ampliare il numero di persone che siano in grado di ricoprire ruoli core e strategici. persone e quelle richieste e necessarie a sostenere il piano di riorganizzazione.
PROGETTO DI FORMAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE. Al fine di sostenere il percorso di riorganizzazione, potenziando le competenze già acquisite dai lavoratori e diffondendo al contempo le nuove, TIM ha definito il Progetto di formazione e di riqualificazione (di seguito il Progetto), illustrato in data odierna e parte integrante del Contratto di Espansione che sarà siglato in sede governativa. Diventa quindi centrale coinvolgere, in modo responsabile e collettivo, tutti i lavoratori in programmi di apprendimento continuo e di qualificazione (continuous learning) che li accompagnino per tutto l’arco della vita professionale.
PROGETTO DI FORMAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE. (EVENTUALE) RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO CON ACCESSO ALLA CIGS
PROGETTO DI FORMAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE. ▪ È parte integrante del Contratto di Espansione ed è oggetto di verifica da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; ▪ Deve essere coerente con il rinnovamento di competenze richiesto dal piano di reindustrializzazione e di riorganizzazione. ▪ Deve contenere: - misure idonee a garantire l’effettività della formazione in considerazione delle mansioni cui ciascun lavoratore sarà adibito; - contenuti formativi e modalità attuative; - numero complessivo dei lavoratori interessati; - numero delle ore di formazione; - competenze tecniche professionali iniziali e finali; - le previsioni del recupero occupazionale dei lavoratori eventualmente coinvolti dalla riduzione oraria nella misura minima del 70%. ▪ Può intendersi assolto anche qualora l’insegnamento per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale sia stato impartito «mediante la sola applicazione pratica» (c.d. formazione on the job) ▪ Deve essere certificato, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di Espansione in sede governativa, da organismi terzi (pubblici o privati) rispetto all’impresa (Circ. Min. Lav. n° 19/2016).

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  • Attestazione di regolare esecuzione Per il presente Accordo Quadro, compreso tra i contratti esclusi di cui all’allegato IX del D.lgs. 50/2016, si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali mediante l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal D.E.C., confermata dal responsabile unico del procedimento.

  • Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale della CRC RAS che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CRC RAS in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet della CRC RAS. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 Dlgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet della CRC RAS. I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

  • ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

  • Periodo di osservazione Ai fini della decorrenza dei termini per gli adempimenti connessi alle comunicazioni nei confronti dell’Autorità di Xxxxxxxxx di cui all’Art.14 del Regolamento ISVAP (“Comunicazioni all’ISVAP”) e alla pubblicità della Gestione Separata di cui all’Art. 12 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 (“Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet”), il periodo di osservazione della Gestione Separata Posta ValorePiù è annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 37 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 37

  • Che tipo di assicurazione è? Ci sono limiti di copertura?

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6