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Part-time Clausole campione

Part-time. La Federazione e le Banche di Credito Cooperativo sono tenute, entro 15 giorni dalla richiesta delle XX.XX. stipulanti il presente CIR a verificare in apposito incontro eventuali richieste di prestazioni di lavoro ad orario ridotto avanzate dai dipendenti e non accolte dalle rispettive Banche di Credito Cooperativo. Ferma restando la previsione di cui all’art. 2, comma 1, allegato E al c.c.n.l. 21.12.2007, per l’accoglimento delle richieste di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale si terrà conto della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria del presente contratto. In caso di richieste di trasformazione da tempo pieno a part-time eccedenti i limiti di accoglimento obbligatori, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto di lavoro a tempo parziale. Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio. La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.l.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al di fuori dei mesi previsti e della graduatoria. I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso di trasformazione del part-time a tempo indeterminato...
Part-time. 1. Ai sensi della L. 863/1984 gli istituti possono assumere a tempo parziale come pure procedere alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per prestazione di attività lavorative ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. 2. Il personale docente di scuole elementari e medie di I e II grado parificate o legalmente riconosciute, impegnato in discipline curriculari è escluso dal part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno. 3. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi: a) il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro; b) volontarietà di entrambe le parti; c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti; d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni; e) il trattamento economico del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto per il personale a tempo pieno di pari livello; f) il personale a part-time non potrà usufruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, la riduzione del convenuto ridotto orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge. g) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata; h) ai sensi dell'art. 5, L. 863/84, è consentita l'esecuzione di lavoro supplementare, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in riferimento a specifiche esigenze organizzative. La quota di lavoro supplementare dovrà essere proporzionata al ridotto orario contrattuale. Restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; i) i lavoratori a tempo parziale godranno di un periodo di ferie pari a quello del personale a tempo pieno. La relativa retribuzione va commisurata a...
Part-time. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto rispetto al successivo art. 48. Possono essere stipulati diversi tipi di rapporto part-time come di seguito riportati: a) part-time orizzontale: la riduzione dell’orario di lavoro, rispetto al tempo pieno, è prevista in relazione all’orario normale giornaliero; b) part-time verticale: l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; c) part-time ciclico o misto: l’attività lavorativa è svolta secondo una combinazione delle due precedenti modalità. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, ossia di prestazioni di lavoro svolte oltre l’orario concordato fra le parti e nel limite del tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: - per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; - per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore; - per lavori paralleli e contemporanei e/o con scadenze importanti. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, può effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento...
Part-time. La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 50% delle ore di lavoro settimanali concordate. Tali ore verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfettaria e convenzionalmente determinata nella misura del 15% (30% se prestate nei giorni festivi; 50% se prestate di notte) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto. Fra le parti è possibile concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. La misura massima dell’aumento non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Le ore di lavoro ordinarie richieste, a seguito dell’applicazione di clausole elastiche, verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione del 15% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi. In caso di coincidenza di una delle festività con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile, sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Part-timeLa retribuzione minima oraria per poter calcolare i contributi previdenziali si determina moltiplicando il minimale dei minimali (€ 47,68) giornaliero per le giornate di lavoro settimanali (6 gg.) poi dividendo l’importo risultante per il numero delle ore settimanali previste d’ordinario dalla contrattazione collettiva agricola (39 ore settimanali), sempre ovviamente salva la eventuale maggior retribuzione oraria minima fissata dalla contrattazione collettiva. Limite di retribuzione per il contributo aggiuntivo dell’1% Il contributo aggiuntivo sulla contribuzione FLDP, ex art. 3-ter della legge 14 novembre 1992 n. 438) e pari all’1%, si dovrà calcolare per il corrente anno 2017 (così come per il 2015 e il 2016) sulla quota di retribuzione eccedente € 46.123,00 annui (€ 3.844,00 mensili).
Part-time. Fermo restando quanto previsto dalla contrattazione nazionale, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere richiesta dal Personale che ha maturato una anzianità di servizio effettiva presso la Cassa di almeno 2 anni. La richiesta di trasformazione deve essere sostenuta da idonea documentazione attestante la sussistenza dei motivi addotti a sostegno della stessa. Qualora dovessero venir meno i presupposti su cui è stata concessa la trasformazione a part-time, il dipendente interessato ha l’obbligo darne tempestiva comunicazione alla Cassa. Alla scadenza del periodo stabilito, il riconoscimento del rinnovo avverrà solo se persistono i criteri che hanno consentito l'utilizzo del rapporto a tempo parziale. Al fine di stabilire la precedenza per l'accoglimento delle domande di part-time, avranno priorità nell'ordine i seguenti: 1) gravi e documentati motivi di salute; 2) necessità di assistenza a familiari handicappati o tossicodipendenti o comunque in condizioni di non autosufficienza; 3) necessità di assistenza a figli in età sino a 5 anni compiuti; 4) necessità di assistenza ai figli in età da 6 anni ai 7 anni compiuti; 5) necessità di assistenza ai figli in età da 8 anni ai 10 anni compiuti; 6) documentati motivi di studio, in corsi di laurea attinenti l'attività esercitata all'interno dell'Azienda, per un periodo massimo pari alla durata del corso legale di studio, non rinnovabile, e condizionato al superamento documentato del numero di esami pari al 50% del numero previsto dal relativo piano di studi che, di anno in anno, l'interessato presenterà all'Azienda; 7) ulteriori motivi da valutare caso per caso. Le Parti si riservano, inoltre, di valutare situazioni particolari non regolamentate nel presente accordo. A parità di condizioni si terrà ulteriormente conto dell'anzianità di servizio, di eventuali disagi connessi al pendolarismo e, successivamente, della data di presentazione della domanda. L'utilizzo del part-time, sia orizzontale che verticale, avverrà attraverso una distribuzione degli orari, ad incastro, in modo da permettere una miglior copertura del servizio stesso. Le Parti valuteranno, in deroga all'anzianità prevista per richiedere il part-time, eventuali casi Particolari documentati per un esame congiunto. Con riferimento alla regolamentazione di cui sopra, la Cassa si impegna ad accogliere il 100% delle richieste di part time formulate per le priorità 1 e 2 dell’elenco sopra riportato. Quanto alla pri...
Part-timeLe parti si danno atto che l’istituto del part-time rappresenta una positiva forma di flessibilità della prestazione lavorativa, offrendo altresì una importante occasione di conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro delle persone. A fronte di richieste avanzate per motivate esigenze tra cui quelle, aventi priorità, previste dal 2° comma dell’art. 2 dell’allegato “E” al C.C.N.L. (Disciplina del lavoro a tempo parziale - assistenza a familiari gravemente ammalati o portatori di handicap, assistenza a figli con meno di tre anni, esigenze di studio per corsi di cui all’art. 10, legge 300/1970), le Casse Rurali - B.C.C., all’interno dell’aliquota percentuale fissata dall’art. 1 del citato allegato, sono tenute ad accogliere richieste di trasformazione da contratti a tempo pieno a contratti part time a tempo determinato nel limite di 1 unità per ogni 20 dell’organico in servizio, con arrotondamento commerciale. Le Casse Rurali – BCC valuteranno con particolare favore, anche se ciò dovesse comportare il superamento del limite quantitativo di cui sopra, le domande presentate da dipendenti per il fine di accudire i figli fino a tre anni di età. Il contratto part-time, concesso con tale motivazione, coprirà tutto il periodo fino all’inserimento del figlio alla scuola materna. Ai fini del computo di cui al secondo comma, non si considerano i contratti part time a tempo indeterminato ed i contratti part-time concessi per previsioni di legge al personale affetto da particolari patologie (ad esempio malattia oncologica). Si conviene inoltre che, a richiesta del lavoratore che si trovi in condizioni di difficoltà non reversibile (handicap grave dei figli, familiari conviventi, invalidità del lavoratore stesso con percentuale non inferiore al 60%) sia riconosciuto il part-time in connessione con il perdurare del motivo che ha originato la richiesta. Oltre agli specifici casi individuati sopra, le parti convengono che il principale criterio per la concessione dei part-time sia la rotazione. Pertanto, anche allo scopo di consentire l’avvicendamento nel beneficio, i contratti a tempo parziale derivanti dalla trasformazione di contratti a tempo pieno vanno stipulati, in via generale, a tempo determinato. I rinnovi di detti contratti avranno in via generale cadenza annuale, ed in ogni caso non inferiore a 6 mesi, salvo richiesta di durata più breve avanzata dal lavoratore. Le parti, con riferimento alla disciplina fissata dall’allegato E del CCNL, convengono che il...
Part-timeLa disciplina sul part-time si applica agli operatori di vendita in quanto compatibile con la disciplina della loro prestazione lavorativa settimanale.
Part-time. La legge interviene sull’uso flessibile del part- time solo laddove non disciplinato dalla contrattazione collettiva, fissando dei paletti. Scompare la distinzione tra part-time verticale, orizzontale e misto e si distingue soltanto tra assunzione a tempo pieno e a tempo parziale. In ogni caso per il contratto part-time resta l’obbligo della puntuale indicazione, in forma scritta, della durata della prestazione lavorativa e della esatta collocazione temporale dell’orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. E’ possibile che tale tripartizione (part-time verticale, orizzontale e misto) possa essere ripresa dalla contrattazione collettiva, in base alle esigenze organizzative. Il decreto interviene sul lavoro supplementare e sulle clausole elastiche1 laddove non disciplinati dalla contrattazione collettiva.