Part-time Clausole campione

Part-time. È ammesso il ricorso al contratto di lavoro part-time, ai sensi degli artt. 4 e segg. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto del normale orario di lavoro previsto dall’ art. 46 rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura del 20% delle ore settimanali concordate. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale può svolgere prestazioni di lavoro straordinario entro il massimo previsto dalla legge. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico e normativo del personale in part-time è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il permesso per matrimonio, l’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/2001, i congedi parentali ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il p...
Part-time. 1. Ai sensi della L. 863/1984 gli istituti possono assumere a tempo parziale come pure procedere alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per prestazione di attività lavorative ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. 2. Il personale docente di scuole elementari e medie di I e II grado parificate o legalmente riconosciute, impegnato in discipline curriculari è escluso dal part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno. 3. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi: a) il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro; b) volontarietà di entrambe le parti; c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti; d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni; e) il trattamento economico del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto per il personale a tempo pieno di pari livello; f) il personale a part-time non potrà usufruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, la riduzione del convenuto ridotto orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge. g) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata; h) ai sensi dell'art. 5, L. 863/84, è consentita l'esecuzione di lavoro supplementare, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in riferimento a specifiche esigenze organizzative. La quota di lavoro supplementare dovrà essere proporzionata al ridotto orario contrattuale. Restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; i) i lavoratori a tempo parziale godranno di un periodo di ferie pari a quello del personale a tempo pieno. La relativa retribuzione va commisurata a...
Part-time. Le parti, in continuità con le positive esperienze ad oggi avviate in termini di flessibilità degli orari di lavoro con riferimento ad alcune particolari tipologie di lavoratori, intendono confermare per le lavoratrici madri e i lavoratori padri con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time al rientro dai periodi di astensione obbligatoria ovvero di congedo parentale, la possibilità di accedere al part time orizzontale. Tale opportunità viene estesa fino al termine del mese di compimento del quarto anno di vita del bambino, in un’ottica di maggiore supporto ai dipendenti che affrontano la fase della genitorialità. Nel caso in cui entrambi i genitori del bambino siano dipendenti Aziendali, si conferma che tale possibilità potrà essere garantita unicamente ad uno dei due genitori. Con riferimento a tali lavoratori le parti ritengono prevedibile una riduzione oraria a quattro o a sei ore lavorative giornaliere (o a “mezza giornata” per i venditori), ferme restando le modalità di turnazione e di flessibilità vigenti in Azienda. Al termine del periodo di part time, esteso fino al termine del mese di compimento del quarto anno di vita del bambino, il lavoratore rientrerà sul normale orario di lavoro full time, ferma restando la possibilità di valutare congiuntamente, Azienda e lavoratore, anche alla luce delle esigenze tecnico/produttive/organizzative, la possibilità di continuare ad operare con orario ridotto. In caso di un numero di richieste superiori a quelle oggettivamente accoglibili in ragione delle necessità tecnico/produttive/organizzative dell’area di appartenenza, le parti stabiliscono sin d’ora di prevedere la prioritaria accettazione di quelle domande provenienti da lavoratori con il coniuge anch’esso impegnato in un’attività lavorativa fuori casa, da lavoratori con numero maggiore di figli minori di anni 8, da lavoratori con la residenza più lontana dal luogo/area di lavoro, da lavoratori con figli con problematiche di salute. In ogni caso, al fine di garantire la continuità lavorativa di tutte le aree aziendali, le parti si danno atto della possibilità di prevedere, a completamento dell’orario dei lavoratori part time e per tutto il periodo dello stesso, l’assunzione di lavoratori a part time a tempo determinato. L’Azienda e FAI-FLAI-UILA stipulanti il presente Accordo Integrativo hanno inoltre esaminato attentamente le situazioni riguardanti lavoratori con gravi e documentati motivi di salute o con necessità contingenti di accudire fami...
Part-time. La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 50% delle ore di lavoro settimanali concordate. Tali ore verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfettaria e convenzionalmente determinata nella misura del 15% (30% se prestate nei giorni festivi; 50% se prestate di notte) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto. Fra le parti è possibile concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. La misura massima dell’aumento non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Le ore di lavoro ordinarie richieste, a seguito dell’applicazione di clausole elastiche, verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione del 15% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi. In caso di coincidenza di una delle festività con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile, sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Part-time. I lavoratori a tempo indeterminato avranno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o ad orari flessibili compatibili con l’organizzazione del lavoro per assistere familiari non autosufficienti entro il 2° gradi di parentela e/o 1° grado di affinità ed i conviventi. A tal fine il lavoratore dovrà presentare apposito certificato rilasciato dalle strutture socio-sanitarie che documenti la necessità di assistenza continuativa. Il diritto alla trasformazione del lavoro a tempo parziale è garantito anche ad uno dei genitori con almeno tre figli di età inferiore a 11 anni. I lavoratori a tempo indeterminato avranno diritto ad usufruire fino ad un massimo di 2 anni di aspettati- va per assistere familiari non autosufficienti entro il 2° grado di parentela e il 1° grado di affinità ed i conviventi. A tal fine il lavoratore dovrà presentare apposito certificato rilasciato dalle strutture socio- sanitarie che documenti la necessità di assistenza continuativa. È necessaria una puntuale regolamentazione del part-time e dell’aspettativa per esigenze familiari, che dovrà essere approntata e presentata al Consiglio Grande e Generale entro 8 mesi dalla stipula del presente contratto. A seguito del ruolo attivo di mediazione della Delegazione del Congresso di Stato, si è stipulato il pre- sente verbale di accordo per il rinnovo del contratto di lavoro del settore industriale L’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, dal Segretari Generale Xxxxx Xxxxxx, coadiuvati dai Funzionari Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxx Xxxxx Xxxxxxx; la Confederazione Sammarinese del Lavoro, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxxx e dal Segretario Confederale Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx; la Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxx e dal Segretario Confederale Xxxxxxxx Xxxxxx; coadiuvati dalla Federazione Lavoratori Industria della Centrale Sindacale Unitaria rappresentata dal Segretario Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, dal Sig. Xxxx Xxxxxxx e dal Sig. Xxxx Xxxx e dal Segretario Xxxxxxx Xxxxxx, dal Sig. Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx e dalla Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxxx.
Part-timeLa retribuzione minima oraria per poter calcolare i contributi previdenziali si determina moltiplicando il minimale dei minimali (€ 47,68) giornaliero per le giornate di lavoro settimanali (6 gg.) poi dividendo l’importo risultante per il numero delle ore settimanali previste d’ordinario dalla contrattazione collettiva agricola (39 ore settimanali), sempre ovviamente salva la eventuale maggior retribuzione oraria minima fissata dalla contrattazione collettiva. Limite di retribuzione per il contributo aggiuntivo dell’1% Il contributo aggiuntivo sulla contribuzione FLDP, ex art. 3-ter della legge 14 novembre 1992 n. 438) e pari all’1%, si dovrà calcolare per il corrente anno 2016 sulla quota di retribuzione eccedente € 46.123,00 annui (€ 3.844,00 mensili).
Part-time. Nel riconoscere quanto già statuito con accordo del 24 marzo 2010 in merito i rapporti di lavoro a tempo parziale, se ne conferma qui il contenuto con le modifiche così come di seguito riportate. Il seguente testo, conseguentemente, integra e sostituisce il precedente. Le Parti concordano nel riconoscere l’istituto del part time, così come disciplinato dai vigenti CCNL, come utile strumento per dare risposta alla flessibilità del lavoro nella sua organizzazione nonché alle esigenze dei dipendenti. A tal fine, le Parti concordano che l’istituto in oggetto debba essere caratterizzato dalla volontarietà, reversibilità, dalla compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’Azienda e le esigenze dei lavoratori. Di norma i part time dovranno avere durata non superiore all’anno, salvo diverse pattuizioni individuali. Queste diverse pattuizioni sono da intendersi relative ad una durata massima di 24 mesi, con riferimento a personale dipendente con figli di età inferiore ai 6 anni. La durata massima di 24 mesi avrà scadenza il 31 dicembre dell’anno di compimento del 6°anno di età del figlio. Fermo restando le scadenze dei contratti a part time in essere, al fine di consentire la definizione degli assetti organizzativi nelle varie aree, i dipendenti interessati all’effettuazione di regimi di orario a tempo parziale, rispetteranno, salvo il caso di eventi imprevedibili ed eccezionali, le seguenti modalità:
Part-time. 1. Le Aziende si impegnano a valutare favorevolmente le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in tutte le sue forme possibili (verticale, orizzontale, misto), prestando particolare attenzione alle risorse con situazioni familiari o personali disagiate e alla necessità di cura dei figli. 2. In particolare, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative di ciascuna azienda, le domande presentate verranno riscontrate entro 3 mesi dalla richiesta, ridotti ad 1 mese per i casi di particolare gravità, per una durata di norma compresa tra 24 e 48 mesi, salvo diversa richiesta del lavoratore. 3. I Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, compatibilmente con le esigenze di servizio, non saranno trasferiti a unità organizzative distanti più di 25 km dalla residenza/domicilio abituale, salvo diversa intesa tra le Parti. 4. In caso di comprovate ragioni personali, le Aziende valuteranno favorevolmente le eventuali richieste di rientro a tempo pieno prima della scadenza del termine concordato. 5. L’accesso a periodi di lavoro a tempo parziale non costituisce di per sé ragione tecnico-organizzativa per l’assegnazione ad una diversa unità organizzativa. Pertanto, compatibilmente con le esigenze aziendali, il lavoratore interessato continuerà di norma a prestare la sua attività presso l’unità organizzativa di assegnazione. In ogni caso, potranno essere adottati idonei accorgimenti, anche di tipo organizzativo, finalizzati a razionalizzare l’allocazione delle risorse sulle strutture territoriali, favorendo, ove possibile, l’avvicinamento alla residenza. 6. La Lavoratrice con rapporto part-time che si assenta dal lavoro per gravidanza, maternità e puerperio ha diritto, al termine di tale assenza, di fruire, a sua richiesta, di un ulteriore periodo di rapporto part-time della durata minima di 2 anni, salvo diversa intesa con l’Azienda.
Part-timeLa disciplina sul part-time si applica agli operatori di vendita in quanto compatibile con la disciplina della loro prestazione lavorativa settimanale.