Part-time Clausole campione

Part-time. 1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni gli Enti possono procedere ad assunzioni a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno. Dette assunzioni si ef- fettuano in presenza dei presupposti e delle modalità previste dall’articolo relativo alle assunzioni. 2. Su accordo delle Parti risultante da atto scritto, é ammessa la trasformazione del rap- porto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Le domande relative alla suddetta trasformazione vanno presentate all’Ente secondo le modalità da definire in sede di contrattazione regionale o, in subordine, di Ente, con priorità per le richieste motivate da gravi motivi di salute o di famiglia. 3. II rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto. La mancanza della forma scritta trasforma il contratto part-time in contratto di lavoro full time. 4. L’orario di lavoro, convenuto tra le Parti, deve risultare da atto scritto, con precisazio- ne delle funzioni da svolgere, della relativa distribuzione dell’orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fatte salve le clausole di elasticità concor- date tra le Parti interessate. Per il personale assunto a part-time è ammesso, oltre l’orario settimanale concordato: a) il lavoro supplementare, previo consenso del lavoratore, nella misura massima dell’orario settimanale; b) il lavoro straordinario, previo consenso del lavoratore, nella misura massima di 2 ore giornaliere. 5. II lavoro supplementare svolto in aggiunta alle ore part-time concordate é ammesso fino alla concorrenza dell’orario convenzionale, e comunque non oltre le 8 ore giorna- liere, e viene retribuito come completamento d’orario. 6. Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del lavoratore che rifiuti il lavoro supplementare o straordinario, né ricorre il giustificato motivo di licenziamen- to. 7. Su richiesta del lavoratore dipendente, il lavoro supplementare, che sia effettuato con modalità ripetitive o per periodi pari o superiori ai sei mesi nell’arco dell’anno formati- vo, é assorbito e consolidato nell’orario settimanale ordinario individuale, con esclu- sione dei casi di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro. 8. La disponibilità a svolgere l’attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, co...
Part-time. 1. Ai sensi della L. 863/1984 gli istituti possono assumere a tempo parziale come pure procedere alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per prestazione di attività lavorative ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. 2. Il personale docente di scuole elementari e medie di I e II grado parificate o legalmente riconosciute, impegnato in discipline curriculari è escluso dal part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno. 3. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi: a) il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro; b) volontarietà di entrambe le parti; c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti; d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni; e) il trattamento economico del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto per il personale a tempo pieno di pari livello; f) il personale a part-time non potrà usufruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, la riduzione del convenuto ridotto orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge. g) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata; h) ai sensi dell'art. 5, L. 863/84, è consentita l'esecuzione di lavoro supplementare, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in riferimento a specifiche esigenze organizzative. La quota di lavoro supplementare dovrà essere proporzionata al ridotto orario contrattuale. Restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; i) i lavoratori a tempo parziale godranno di un periodo di ferie pari a quello del personale a tempo pieno. La relativa retribuzione va commisurata a...
Part-time. Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l’incontro fra esigenze aziendali ed esigenze dei lavoratori, concordano sulla sua finalizzazione anche per realizzare occupazione aggiuntiva. Nell’intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito di quanto qui di seguito espresso. Le assunzioni a tempo parziale dovranno avvenire nel rispetto delle norme del collocamento con particolare riguardo alla occupazione femminile e giovanile; per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale sia indicato il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all’entità della presentazione lavorativa. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi: a. volontarietà da entrambe le parti; b. reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti; c. priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa di lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni; d. il passaggio da tempo pieno a tempo parziale sarà oggetto di confronto a livello aziendale tra la direzione e le Organizzazioni Sindacali Aziendali anche al fine, compatibilmente con le esigenze aziendali, di evitare riduzione del personale; e. il ritorno a tempo pieno potrà essere concordato anche all’atto dell’instaurazione del rapporto a tempo parziale; f. la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa non comporta novazione; g. è fatto divieto ai lavoratori a tempo parziale di effettuare lavoro straordinario; h. i lavoratori a tempo parziale potranno accedere ad orari eccedenti quelli concordati, qualora, loro consenzienti fra Azienda e Organizzazioni sindacali aziendali siano concordati tempi e modalità opportune; i. oltre a quanto previsto dalla precedente lettera h), per specifiche esigenze organizzative è ammesso il ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di 60 ore annue per lavoratore a part- time. Qualora venisse richiesta al lavoratore la prestazione di lavoro supplementare superiore ad 1 ora al giorno e...
Part-time. I contratti a tempo parziale, orizzontali o verticali, devono essere considerati uno strumento di flessibilità nell’organizzazione del lavoro ed una modalità di realizzazione della responsabilità sociale di’impresa nel contemperamento delle esigenze aziendali e del lavoratore. In queste è compresa l’esigenza di non vanificare i benefici connessi alla fruizione del part time con provvedimenti di mobilità che penalizzino il lavoratore interessato. A tale scopo le organizzazioni sindacali dovranno essere informate preventivamente ogni qualvolta si ricorra a questo istituto sia nei casi di nuove concessioni, di rinnovi, di gestione delle graduatorie dei richiedenti o di provvedimenti che comunque interessino la condizione del lavoratore. Si richiede: ➢ per le domande di part time a tempo determinato, comunque non inferiore ad 1 anno, il miglioramento del limite minimo di accoglimento delle domande di da 1 ogni 30 ad 1 ogni 15 dipendenti (1 ogni 20 per le aziende inferiori a 100 dipendenti); ➢ per le domande di part-time a tempo indeterminato, una previsione aggiuntiva alla precedente di accoglimento di 1 domanda ogni 15 dipendenti (1 ogni 20 per le aziende inferiori a 100 dipendenti). A tale scopo l’azienda individua e comunica alle XX.XX. le posizioni di lavoro, nei limiti del 3% dell’organico, riservate all’accoglimento di tali richieste; ➢ la determinazione di un registro delle domande di part-time presentate e non accolte, con l’indicazione delle motivazioni della richiesta; ➢ la definizione, ai fini della precedenza nell’accoglimento delle domande, di un punteggio relativo ad ogni motivazione della richiesta; ➢ la previsione di casi particolarmente gravi nei quali la concessione del part-time deve essere effettuata anche oltre i limiti quantitativi di cui ai punti precedenti.
Part-time. La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 50% delle ore di lavoro settimanali concordate. Tali ore verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfettaria e convenzionalmente determinata nella misura del 15% (30% se prestate nei giorni festivi; 50% se prestate di notte) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto. Fra le parti è possibile concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. La misura massima dell’aumento non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Le ore di lavoro ordinarie richieste, a seguito dell’applicazione di clausole elastiche, verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione del 15% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi. In caso di coincidenza di una delle festività con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile, sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Part-time. La retribuzione minima oraria per poter calcolare i contributi previdenziali si determina moltiplicando il minimale dei minimali (€ 47,68) giornaliero per le giornate di lavoro settimanali (6 gg.) poi dividendo l’importo risultante per il numero delle ore settimanali previste d’ordinario dalla contrattazione collettiva agricola (39 ore settimanali), sempre ovviamente salva la eventuale maggior retribuzione oraria minima fissata dalla contrattazione collettiva. Limite di retribuzione per il contributo aggiuntivo dell’1% Il contributo aggiuntivo sulla contribuzione FLDP, ex art. 3-ter della legge 14 novembre 1992 n. 438) e pari all’1%, si dovrà calcolare per il corrente anno 2016 sulla quota di retribuzione eccedente € 46.123,00 annui (€ 3.844,00 mensili).
Part-time. La disciplina sul part-time si applica agli operatori di vendita in quanto compatibile con la disciplina della loro prestazione lavorativa settimanale.
Part-time. La legge interviene sull’uso flessibile del part- time solo laddove non disciplinato dalla contrattazione collettiva, fissando dei paletti. Scompare la distinzione tra part-time verticale, orizzontale e misto e si distingue soltanto tra assunzione a tempo pieno e a tempo parziale. In ogni caso per il contratto part-time resta l’obbligo della puntuale indicazione, in forma scritta, della durata della prestazione lavorativa e della esatta collocazione temporale dell’orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. E’ possibile che tale tripartizione (part-time verticale, orizzontale e misto) possa essere ripresa dalla contrattazione collettiva, in base alle esigenze organizzative. Il decreto interviene sul lavoro supplementare e sulle clausole elastiche1 laddove non disciplinati dalla contrattazione collettiva.
Part-time. Le parti si danno atto che l’istituto del part-time rappresenta una positiva forma di flessibilità della prestazione lavorativa, offrendo altresì una importante occasione di conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro delle persone. A fronte di richieste avanzate per motivate esigenze tra cui quelle, aventi priorità, previste dal 2° comma dell’art. 2 dell’allegato “E” al C.C.N.L. (Disciplina del lavoro a tempo parziale - assistenza a familiari gravemente ammalati o portatori di handicap, assistenza a figli con meno di tre anni, esigenze di studio per corsi di cui all’art. 10, legge 300/1970), le Casse Rurali - B.C.C., all’interno dell’aliquota percentuale fissata dall’art. 1 del citato allegato, sono tenute ad accogliere richieste di trasformazione da contratti a tempo pieno a contratti part time a tempo determinato nel limite di 1 unità per ogni 20 dell’organico in servizio, con arrotondamento commerciale. Le Casse Rurali – BCC valuteranno con particolare favore, anche se ciò dovesse comportare il superamento del limite quantitativo di cui sopra, le domande presentate da dipendenti per il fine di accudire i figli fino a tre anni di età. Il contratto part-time, concesso con tale motivazione, coprirà tutto il periodo fino all’inserimento del figlio alla scuola materna. Ai fini del computo di cui al secondo comma, non si considerano i contratti part time a tempo indeterminato ed i contratti part-time concessi per previsioni di legge al personale affetto da particolari patologie (ad esempio malattia oncologica). Si conviene inoltre che, a richiesta del lavoratore che si trovi in condizioni di difficoltà non reversibile (handicap grave dei figli, familiari conviventi, invalidità del lavoratore stesso con percentuale non inferiore al 60%) sia riconosciuto il part-time in connessione con il perdurare del motivo che ha originato la richiesta. Oltre agli specifici casi individuati sopra, le parti convengono che il principale criterio per la concessione dei part-time sia la rotazione. Pertanto, anche allo scopo di consentire l’avvicendamento nel beneficio, i contratti a tempo parziale derivanti dalla trasformazione di contratti a tempo pieno vanno stipulati, in via generale, a tempo determinato. I rinnovi di detti contratti avranno in via generale cadenza annuale, ed in ogni caso non inferiore a 6 mesi, salvo richiesta di durata più breve avanzata dal lavoratore. Le parti, con riferimento alla disciplina fissata dall’allegato E del CCNL, convengono che il...