Part-time Clausole campione

Part-time. Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale puo` costituire uno strumento funzionale alla flessibi- lita` ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto appli- cato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavora- tore ed amministrato secondo criteri di proporzionalita` diretta di tutti gli istituti normativi ed economici, se compatibili con le sue partico- lari caratteristiche. Il lavoro ad orario ridotto potra` svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile ed annuale. Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; tale ar- gomento sara` oggetto di discussione nell’incontro previsto al dodice- simo comma del paragrafo Permessi annui retribuiti di cui all’art. 5, Sezione quarta, Titolo III. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati, oltre quanto previsto dall’art. 1, del presente Titolo, l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonche´ le al- tre eventuali condizioni concordate. L’azienda, fino al limite del 3 per cento del personale in forza a tempo pieno ovvero del 2 per cento nelle aziende fino a 100 dipen- denti, valutera` positivamente, in funzione della fungibilita` del lavora- tore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: – necessita` di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilita` alternativa di xxxx- xxxxxx, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; – necessita` di accudire i figli fino al compimento dei sette anni; – necessita` di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma uni- versitario o di laurea. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in rela- zione alla infungibilita` o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sara` svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno, l’azienda valute...
Part-time. La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 50% delle ore di lavoro settimanali concordate. Tali ore verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfettaria e convenzionalmente determinata nella misura del 15% (30% se prestate nei giorni festivi; 50% se prestate di notte) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto. Fra le parti è possibile concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. La misura massima dell’aumento non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Le ore di lavoro ordinarie richieste, a seguito dell’applicazione di clausole elastiche, verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione del 15% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi. In caso di coincidenza di una delle festività con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile, sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Part-time. I lavoratori a tempo indeterminato avranno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o ad orari flessibili compatibili con l’organizzazione del lavoro per assistere familiari non autosufficienti entro il 2° gradi di parentela e/o 1° grado di affinità ed i conviventi. A tal fine il lavoratore dovrà presentare apposito certificato rilasciato dalle strutture socio-sanitarie che documenti la necessità di assistenza continuativa. Il diritto alla trasformazione del lavoro a tempo parziale è garantito anche ad uno dei genitori con almeno tre figli di età inferiore a 11 anni. I lavoratori a tempo indeterminato avranno diritto ad usufruire fino ad un massimo di 2 anni di aspettati- va per assistere familiari non autosufficienti entro il 2° grado di parentela e il 1° grado di affinità ed i conviventi. A tal fine il lavoratore dovrà presentare apposito certificato rilasciato dalle strutture socio- sanitarie che documenti la necessità di assistenza continuativa. È necessaria una puntuale regolamentazione del part-time e dell’aspettativa per esigenze familiari, che dovrà essere approntata e presentata al Consiglio Grande e Generale entro 8 mesi dalla stipula del presente contratto. A seguito del ruolo attivo di mediazione della Delegazione del Congresso di Stato, si è stipulato il pre- sente verbale di accordo per il rinnovo del contratto di lavoro del settore industriale L’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, dal Segretari Generale Xxxxx Xxxxxx, coadiuvati dai Funzionari Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxx Xxxxx Xxxxxxx; la Confederazione Sammarinese del Lavoro, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxxx e dal Segretario Confederale Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx; la Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxx e dal Segretario Confederale Xxxxxxxx Xxxxxx; coadiuvati dalla Federazione Lavoratori Industria della Centrale Sindacale Unitaria rappresentata dal Segretario Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, dal Sig. Xxxx Xxxxxxx e dal Sig. Xxxx Xxxx e dal Segretario Xxxxxxx Xxxxxx, dal Sig. Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx e dalla Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxxx.
Part-time. La retribuzione minima oraria per poter calcolare i contributi previdenziali si determina moltiplicando il minimale dei minimali (€ 47,68) giornaliero per le giornate di lavoro settimanali (6 gg.) poi dividendo l’importo risultante per il numero delle ore settimanali previste d’ordinario dalla contrattazione collettiva agricola (39 ore settimanali), sempre ovviamente salva la eventuale maggior retribuzione oraria minima fissata dalla contrattazione collettiva. Limite di retribuzione per il contributo aggiuntivo dell’1% Il contributo aggiuntivo sulla contribuzione FLDP, ex art. 3-ter della legge 14 novembre 1992 n. 438) e pari all’1%, si dovrà calcolare per il corrente anno 2016 sulla quota di retribuzione eccedente € 46.123,00 annui (€ 3.844,00 mensili).
Part-time. Le parti si danno atto che l’istituto del part-time rappresenta una positiva forma di flessibilità della prestazione lavorativa, offrendo altresì una importante occasione di conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro delle persone. A fronte di richieste avanzate per motivate esigenze tra cui quelle, aventi priorità, previste dal 2° comma dell’art. 2 dell’allegato “E” al C.C.N.L. (Disciplina del lavoro a tempo parziale - assistenza a familiari gravemente ammalati o portatori di handicap, assistenza a figli con meno di tre anni, esigenze di studio per corsi di cui all’art. 10, legge 300/1970), le Casse Rurali - B.C.C., all’interno dell’aliquota percentuale fissata dall’art. 1 del citato allegato, sono tenute ad accogliere richieste di trasformazione da contratti a tempo pieno a contratti part time a tempo determinato nel limite di 1 unità per ogni 20 dell’organico in servizio, con arrotondamento commerciale. Le Casse Rurali – BCC valuteranno con particolare favore, anche se ciò dovesse comportare il superamento del limite quantitativo di cui sopra, le domande presentate da dipendenti per il fine di accudire i figli fino a tre anni di età. Il contratto part-time, concesso con tale motivazione, coprirà tutto il periodo fino all’inserimento del figlio alla scuola materna. Ai fini del computo di cui al secondo comma, non si considerano i contratti part time a tempo indeterminato ed i contratti part-time concessi per previsioni di legge al personale affetto da particolari patologie (ad esempio malattia oncologica). Si conviene inoltre che, a richiesta del lavoratore che si trovi in condizioni di difficoltà non reversibile (handicap grave dei figli, familiari conviventi, invalidità del lavoratore stesso con percentuale non inferiore al 60%) sia riconosciuto il part-time in connessione con il perdurare del motivo che ha originato la richiesta. Oltre agli specifici casi individuati sopra, le parti convengono che il principale criterio per la concessione dei part-time sia la rotazione. Pertanto, anche allo scopo di consentire l’avvicendamento nel beneficio, i contratti a tempo parziale derivanti dalla trasformazione di contratti a tempo pieno vanno stipulati, in via generale, a tempo determinato. I rinnovi di detti contratti avranno in via generale cadenza annuale, ed in ogni caso non inferiore a 6 mesi, salvo richiesta di durata più breve avanzata dal lavoratore. Le parti, con riferimento alla disciplina fissata dall’allegato E del CCNL, convengono che il...
Part-time. Il Personale dipendente incorporato con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze di BPER il contratto a tempo parziale già in essere alla data di efficacia giuridica dell’operazione di incorporazione, alle stesse condizioni pattuite, fatti salvi esclusivamente gli eventuali adeguamenti di orario che si rendano necessari a causa del mutato orario di lavoro applicato presso la struttura di assegnazione, anche nel caso di diversa assegnazione, nella misura massima di 30 minuti relativi all’orario di ingresso e/o uscita. Le lavoratrici ed i lavoratori incorporati con contratto di lavoro a tempo parziale, che saranno adibiti a strutture dove sono previsti orari su turni, manterranno fino a scadenza le medesime condizioni pattuite presso le aziende incorporate , fatti salvi esclusivamente gli eventuali adeguamenti di orario che si rendano necessari a causa del mutato orario di lavoro applicato presso la struttura di assegnazione, anche nel caso di diversa assegnazione, nella misura massima di 30 minuti relativi all’orario di ingresso e/o uscita. I rapporti di lavoro a tempo parziale in scadenza entro il 31/12/2024 saranno prorogati automaticamente di 24 mesi, salvo diversa richiesta della lavoratrice o del lavoratore, alle stesse condizioni previste dai contratti individuali, salvo eccezionali ragioni tecnico/organizzative/produttive. Le domande di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già presentate presso le aziende di provenienza saranno tenute in considerazione da BPER in coerenza con quanto previsto all’art. 12 Accordo Gruppo BPER 28.12.2021.
Part-time. Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno; risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
Part-time. La disciplina sul part-time si applica agli operatori di vendita in quanto compatibile con la disciplina della loro prestazione lavorativa settimanale. A modifica di quanto previsto dal 5° comma dell'art. 165 del presente c.c.n.l., ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, a decorrere dal 1° giugno 1995, durante il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente di quanto l'operatore di vendita avrebbe percepito, in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro, a titolo di: - fisso mensile; - indennità di contingenza; - eventuali scatti di anzianità agli aventi diritto ai sensi dell'art. 14 del presente Protocollo aggiuntivo; - altri elementi derivanti dalla contrattazione integrativa.
Part-time. In considerazione delle disposizioni di legge intervenute a modifica della Legge 863/84 e specificatamente per quanto attiene al d.lgs 61/2000 e successive modifiche, e alle materie che le nuove disposizioni demandano alle parti sociali nellʼambito del confronto decentrato, le parti si danno reciprocamente atto che il presente testo recepisce i contenuti della discus- sione fatta normando le specificità ritenute di reciproco interesse. In ogni caso si conviene che eventuali e future modifiche legislative e di contratto saranno discusse a questo livello nellʼambito delle relazioni sindacali definite e che per quanto non previsto dal presente testo si rimanda alla legge e al C.C.N.L. Fermo restando quanto sopra indicato, e con riferimento ai singoli canali si concorda che: Lʼistituto del PT è una forma utile allʼoccupazione che consente di coniugare necessità ed esigenze individuali ai bisogni della cooperativa e concordano che il PT è un elemento orga- nizzativo che consente maggiore flessibilità alla forza lavoro ed è funzionale alla necessità di fornire un migliore servizio alla clientela. Inoltre, nellʼ ambito dellʼorganizzazione del lavoro ed in particolare in relazione ai regimi di orario estesi e/o ai maggiori livelli di servizio of- ferti ai consumatori, si ritiene che lʼutilizzo del lavoro a tempo parziale, nelle diverse forme previste dalla legge e dal C.C.N.L., sia una delle componenti essenziali per raggiungere tali obiettivi. Per tali ragioni lʼutilizzo del lavoro a tempo parziale va definito nellʼambito del confronto sullʼO.D.L., attraverso la programmazione degli orari di lavoro anche nellʼottica di salvaguardare il diritto del lavoratore alla gestione del proprio tempo. Inoltre: Nel rispetto di quanto definito dal CCNL e dalla legge e fermo restando i diritti individuali da questa previsti, al fine di determinare i riproporzionamenti nella struttura di vendita ed i passaggi a tempo pieno il personale presenterà una domanda scritta e, nel caso di eccedenze di domande rispetto alle necessità, la precedenza, di norma, nellʼ ambito della stessa specia- lizzazione e dello stesso punto di vendita, sarà determinata dalla valutazione dei seguenti criteri in concorso fra di loro: ■ Carichi familiari ■ Personale con orario settimanale più ridotto ■ Capacità tecnico professionali ■ Anzianità di servizio ■ Si concorda che, in caso di assunzione di PT lineari, lʼAzienda privilegerà la scelta di lavoratori sia dipendenti che non dipendenti ma che in ogni c...